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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/12/2025, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 4831/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
DR AR Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
VE ET Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4831 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione il 3/11/2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla via Principe di Piemonte
n. 11, presso lo studio dell'avv. Rosa Di Caprio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...]
24, elettivamente domiciliata in San Marcellino (CE) alla via Oberdan
Pag. 1 di 7 n.3, presso lo studio dell'avv. Paolo Cantile che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Laura Fasulo giusta procura alle liti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione dei coniugi in conformità alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/5/2025, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio il 13/7/2018 in Villa di Briano (CE) con CP_1
dal quale è nata il [...], per le ragioni
[...] Persona_1
indicate nell'atto introduttivo ha chiesto la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie. Nel merito, ha chiesto:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi per intollerabilità della convivenza, con addebito della separazione stessa alla coniuge . Controparte_1
- Disporre l'affido esclusivo della minore al padre, con collocazione presso il padre nella casa familiare sita in Aversa alla via Ligabue n. 24. La madre avrà la facoltà di vedere la figlia, secondo il seguente calendario di visita: il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola alle 21 con cena con la madre.
Weekend alterni dal venerdì sera dall'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 21:00; per le ferie estive, la madre trascorrerà con i minori 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente entro e non
Pag. 2 di 7 oltre il 31 maggio di ogni anno. Durante il periodo natalizio, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con l'uno mentre dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; ad anni alterni vacanze pasquali con l'uno o con l'altro ad anni alterni. La Minore trascorrerà la festa del papà, il compleanno ed onomastico del padre con lo stesso anche se in un giorno di non spettanza, facendo altrettanto per le analoghe ricorrenze della madre, ossia festa della mamma, compleanno ed onomastico della stessa.
Compleanno dei minori ad anni alterni.
- Stabilire a carico della Sig.ra un assegno Controparte_1
mensile a titolo di mantenimento in favore della minore di € di €
400 (quattrocento/00) somma che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c intestato al sig. . Parte_1
- Disporre altresì che la Sig.ra contribuisca, Controparte_1
nella misura del 50%, al pagamento di tutte le spese straordinarie documentate che dovessero rendersi necessarie per la tutela della salute e l'educazione dei figli (spese mediche non mutuabili, spese scolastiche straordinarie, attività sportive, vacanze, ecc.). Stabilire che dette spese dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori, fatte salve le urgenze terapeutiche e le scelte da effettuarsi nell'interesse preminente del minore.
- Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione.
Con ordinanza dell'1/7/2025, la Giudice delegata, rilevata l'assenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte, ha rigettato l'istanza avanzata da parte resistente, afferente al rilascio
Pag. 3 di 7 dell'immobile adibito a casa familiare, nei confronti dei nonni paterni della figlia minore, proprietari del cespite stesso.
Con comparsa di risposta del 3/10/2025 si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla domanda di separazione e ha chiesto in via riconvenzionale:
- Emanare sentenza immediata sullo status dei coniugi
[...]
, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del Parte_2
mutuo reciproco rispetto e contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
- Ordinare ex art. 89 c.p.c. al sig. la cancellazione delle Pt_1
espressioni offensive e sconvenienti contenute nell'atto introduttivo, ove vengono riportati stralci di conversazione a contenuto sessualmente esplicito, di cui il ricorrente pretende di attribuirne la paternità alla sig.ra ; CP_1
- Addebitare la separazione al sig. , con ogni conseguenza Pt_1
di Legge, rigettando l'avversa richiesta di addebito della separazione alla sig.ra ; CP_1
- Disporre l'affido esclusivo della piccola alla madre, Persona_1
sig.ra , con collocamento prevalente presso la Controparte_1
madre, presso il domicilio di quest'ultima sito in Villa di Briano alla via M. Buonarroti, 16 e con regolamentazione di un calendario di visita che tenga conto delle motivazioni esposte in premessa, come da piano genitoriale;
- Disporre che il sig. corrisponda, a far data dalla Parte_1
domanda di separazione personale, alla sig.ra Controparte_1
un assegno non inferiore ad euro 900,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la figlia da versare Persona_1
entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c intestato alla odierna istante, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese
Pag. 4 di 7 straordinarie, che si renderanno necessarie per la minore, come da protocollo del Tribunale di Napoli Nord;
- Condannare il sig. al pagamento delle spese e Parte_1
delle competenze di lite, anche per lite temeraria, ex art 96 cpc, in ragione del comportamento dallo stesso assunto.
All'udienza di comparizione del 3/11/2025, i coniugi sono comparsi dinnanzi alla Giudice Delegata, la quale, all'esito dell'audizione delle parti, ha formulato proposta conciliativa, a cui le medesime hanno aderito, e ha rimesso la causa al Collegio per la decisone.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 5/11/2025, esprimendo parere favorevole alla conferma delle statuizioni provvisorie .
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separa zione.
In particolare, la deduzione dei coniugi secondo cui tra gli stessi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla Giudice Delegata all'udienza di comparizione tenutasi in data 3/11/2025, che qui di seguito si trascrive:
- Affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
nulla sulla casa familiare, stante il trasferimento già intervenuto di madre e minore presso altra abitazione.
Pag. 5 di 7 - Mantenimento a carico del padre di euro 400,00 mensili oltre 50% spese straordinarie, come da locale protocollo, con decorrenza a far data dalla domanda;
- Diritto di visita paterno a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola, alla domenica ore 20 allorché la minore sarà riaccompagnata presso l'abitazione materna;
due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) di cui uno con pernotto, allorché il padre preleverà la minore da scuola e la ricondurrà a scuola all'indomani;
- Feste natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza; quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare ogni anno entro il 31 maggio;
la minore trascorrerà le feste di ciascun genitore
(compleanni, onomastico, festa della mamma, festa del papà), con il genitore interessato dalla ricorrenza, anche se ricadente in giorni di spettanza dell'altro;
- I genitori si impegnano a comunicare e in maniera civile e proficua nell'interesse della minore e a seguire un percorso di accompagnamento e sostegno nella gestione della crisi familiare.
- Rinuncia alle reciproche domande di addebito;
- Spese di lite compensate.
I suindicati accordi si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto a norme imperative e conformi agli interessi de lla figlia minore . Persona_1
In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pag. 6 di 7 a. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...] e
[...] CP_1
, nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151,
[...]
co. 1, c.c., alle condizioni concordate come in parte motiva, qui da intendersi richiamate e trascritte;
b. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Crispano (Atto n. 16, parte II, serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2018) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c. compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
VE ET DR AR
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