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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2472/2024 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr. Fabio Luongo Giudice dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'avv.to BASSO ELISABETTA, ricorrente contro
( ), contumace CP_1 C.F._2
resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente
1] dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
e il 21.9.1995, trascritto nei Registri dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Fagagna al n. 5, Parte 1, anno 1995; 2] ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fagagna di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
1 3] spese e compensi di causa rifusi in caso di opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 1.10.2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
21.9.1995 con e che dalla loro unione è nata , il CP_1 Per_1
25.1.1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del
20.3.2002, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al
Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Null'altro ha chiesto.
non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità CP_1
della notifica, e pertanto lo stesso deve essere dichiarato contumace.
All'udienza del 20.1.2025, avanti al giudice istruttore, è comparsa l'a.d.s. del resistente, dr.ssa che ha depositato copia di cortesia del CP_2
ricorso urgente per la nomina di a.d.s. unitamente a decreto di nomina di a.d.s., verbale di giuramento e ordinanza del G.T., dr. Massarelli, di rigetto dell'istanza volta ad autorizzare l'a.d.s. a costituirsi nel presente giudizio.
La parte ricorrente, dal proprio canto, ha confermato la volontà di non riconciliarsi.
Autorizzata a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., la parte ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è
2 intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data 20.3.2002, il Tribunale di Udine omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 13.3.2002, sicché alla data del deposito del ricorso (01.10.2024) erano certamente trascorsi ben oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni
Nulla deve essere disposto a titolo di assegni, stante l'autosufficienza economica della figlia e, comunque, in assenza di domande.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti attesa la non opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/09/1995, in
Fagagna e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
FAGAGNA dell'anno 1995 al n. 5 parte I, da , Parte_1
nata in [...] il [...], e , nato a [...] CP_1
DANIELE DEL FRIULI (UD) il 26/03/1945, alle seguenti condizioni:
3 1) nulla per assegni;
2) compensa le spese di lite fra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr. Fabio Luongo Giudice dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'avv.to BASSO ELISABETTA, ricorrente contro
( ), contumace CP_1 C.F._2
resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente
1] dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
e il 21.9.1995, trascritto nei Registri dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Fagagna al n. 5, Parte 1, anno 1995; 2] ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fagagna di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
1 3] spese e compensi di causa rifusi in caso di opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 1.10.2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
21.9.1995 con e che dalla loro unione è nata , il CP_1 Per_1
25.1.1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del
20.3.2002, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al
Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Null'altro ha chiesto.
non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità CP_1
della notifica, e pertanto lo stesso deve essere dichiarato contumace.
All'udienza del 20.1.2025, avanti al giudice istruttore, è comparsa l'a.d.s. del resistente, dr.ssa che ha depositato copia di cortesia del CP_2
ricorso urgente per la nomina di a.d.s. unitamente a decreto di nomina di a.d.s., verbale di giuramento e ordinanza del G.T., dr. Massarelli, di rigetto dell'istanza volta ad autorizzare l'a.d.s. a costituirsi nel presente giudizio.
La parte ricorrente, dal proprio canto, ha confermato la volontà di non riconciliarsi.
Autorizzata a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., la parte ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è
2 intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data 20.3.2002, il Tribunale di Udine omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 13.3.2002, sicché alla data del deposito del ricorso (01.10.2024) erano certamente trascorsi ben oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni
Nulla deve essere disposto a titolo di assegni, stante l'autosufficienza economica della figlia e, comunque, in assenza di domande.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti attesa la non opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/09/1995, in
Fagagna e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
FAGAGNA dell'anno 1995 al n. 5 parte I, da , Parte_1
nata in [...] il [...], e , nato a [...] CP_1
DANIELE DEL FRIULI (UD) il 26/03/1945, alle seguenti condizioni:
3 1) nulla per assegni;
2) compensa le spese di lite fra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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