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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
BUCCINI STEFANO, EL
MARRA PAOLO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 728/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BELLUNO sez. 1
e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6QCRAQ00027 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 476/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. propone appello avverso la sentenza n. 59/1/2023 depositata il 15.12.2023 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Belluno ha respinto il ricorso avverso l'avvio di accertamento in epigrafe indicato, condannandola altresì al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno si è ritualmente costituita chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dato atto che successivamente al deposito dell'atto di appello la Ricorrente_1 s.r.l. rappresentava di aver aderito in data 29.10.2024 alla procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art.5, commi da 7 a 12, Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 e di aver provveduto in data 16.12.2024 al versamento integrale di quanto dovuto ai sensi della predetta disposizione, perfezionando così la procedura ai sensi del comma 11.
Dato altresì atto che a seguito di ciò l'Ufficio ha comunicato di aver provveduto ad effettuare lo sgravio integrale degli importi iscritti a ruolo.
rilevato che da ciò consegue l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 comma I D.L.vo 546/1992.
Le spese del giudizio devono essere compensate ex lege ai sensi dell'art. 46 comma III del D. Lgs. n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II Grado del Veneto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone: visto l'art. 46 del D.L.vo 546/1992 dichiara l'estinzione del giudizio e compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. Il EL Il Presidente
Dott. Stefano Buccini Dott. Angelo Risi
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
BUCCINI STEFANO, EL
MARRA PAOLO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 728/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BELLUNO sez. 1
e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6QCRAQ00027 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 476/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. propone appello avverso la sentenza n. 59/1/2023 depositata il 15.12.2023 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Belluno ha respinto il ricorso avverso l'avvio di accertamento in epigrafe indicato, condannandola altresì al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno si è ritualmente costituita chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dato atto che successivamente al deposito dell'atto di appello la Ricorrente_1 s.r.l. rappresentava di aver aderito in data 29.10.2024 alla procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art.5, commi da 7 a 12, Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 e di aver provveduto in data 16.12.2024 al versamento integrale di quanto dovuto ai sensi della predetta disposizione, perfezionando così la procedura ai sensi del comma 11.
Dato altresì atto che a seguito di ciò l'Ufficio ha comunicato di aver provveduto ad effettuare lo sgravio integrale degli importi iscritti a ruolo.
rilevato che da ciò consegue l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 comma I D.L.vo 546/1992.
Le spese del giudizio devono essere compensate ex lege ai sensi dell'art. 46 comma III del D. Lgs. n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II Grado del Veneto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone: visto l'art. 46 del D.L.vo 546/1992 dichiara l'estinzione del giudizio e compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. Il EL Il Presidente
Dott. Stefano Buccini Dott. Angelo Risi