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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 856/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RE GI PP VI, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore CASTORINA ROSARIA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5540/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - RI - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000150956000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000150956000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000150956000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000150956000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000150956000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000150956000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180013485572000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180013485572000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180013485572000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020899801000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020899801000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020899801000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'8.9.2025, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 29320259000150956000, notificata in data 12.06.2025 e relativa al mancato pagamento delle due prodromiche cartelle di pagamento n. 29320180013485572000 e n. 29320180020899801000, per un importo complessivo di € 11.717,74. In tale ricorso ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente intervenuta prescrizione decennale del credito in esse contenuto, nonché la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate, - RI ha contestato le eccezioni di parte ricorrente in quanto le cartelle di pagamento sono state notificate il 26.11.2019 ex art 60 lett. e) del
DPR 600/73, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario, mentre la prescrizione non si è maturata, posto che tra la data di notifica delle cartelle (26.11.2019) e la data di notifica dell'intimazione impugnata (2.6.2025) è decorso un termine inferiore a cinque anni.
Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha ribadito e eccezioni già formulate nel ricorso specificando che le cartelle di pagamento sono notificate a ZOAT li AT (CT) in il 26.11.2019, ovvero dopo che il ricorrente si era trasferito (20 dicembre 2017) presso TH (Regno Unito), definendo la relativa iscrizione AIRE il 7 febbraio 2018 e, pertanto, portando la residenza presso Indirizzo 1, modificando poi successivamente in Indirizzo 2
(dal 4 dicembre 2019) e OL NU (dal 3 Giugno 2024), come risulta dal certificato di residenza storico.
All'udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di irregolare notifica delle cartelle di pagamento, sottostanti l'intimazione di pagamento impugnata, avente natura assorbente, è fondata. La parte ricorrente ha
Ricorrente_1prodotto in giudizio il certificato di residenza storico da cui risulta che il sig.
Ricorrente_1, in data 20 dicembre 2017 si è trasferito a TH (Regno Unito), iscritto AIRE il 7 febbraio 2018 e portando la residenza presso Indirizzo 1, modificando poi successivamente in Indirizzo 2 dal 4 dicembre 2019 e OL NU dal 3
Giugno 2024. Ne consegue che la notifica delle cartelle di pagamento doveva avvenire ex art 60 lett e–bis) e non lett. e) del DPR 600/73, ovvero l'agente notificatore doveva spedire le cartelle, a mezzo posta, all'indirizzo estero e non procedere come notifica per irreperibilità assoluta.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione e le cartelle impugnate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 1.100,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle di pagamento.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – RI al pagamento delle spese di giudizio liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 1.100,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 28 gennaio 2026
Giudice est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Gianluca Creazzo
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RE GI PP VI, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore CASTORINA ROSARIA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5540/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - RI - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000150956000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000150956000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000150956000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000150956000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000150956000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000150956000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180013485572000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180013485572000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180013485572000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020899801000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020899801000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020899801000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'8.9.2025, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 29320259000150956000, notificata in data 12.06.2025 e relativa al mancato pagamento delle due prodromiche cartelle di pagamento n. 29320180013485572000 e n. 29320180020899801000, per un importo complessivo di € 11.717,74. In tale ricorso ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente intervenuta prescrizione decennale del credito in esse contenuto, nonché la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate, - RI ha contestato le eccezioni di parte ricorrente in quanto le cartelle di pagamento sono state notificate il 26.11.2019 ex art 60 lett. e) del
DPR 600/73, stante l'irreperibilità assoluta del destinatario, mentre la prescrizione non si è maturata, posto che tra la data di notifica delle cartelle (26.11.2019) e la data di notifica dell'intimazione impugnata (2.6.2025) è decorso un termine inferiore a cinque anni.
Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha ribadito e eccezioni già formulate nel ricorso specificando che le cartelle di pagamento sono notificate a ZOAT li AT (CT) in il 26.11.2019, ovvero dopo che il ricorrente si era trasferito (20 dicembre 2017) presso TH (Regno Unito), definendo la relativa iscrizione AIRE il 7 febbraio 2018 e, pertanto, portando la residenza presso Indirizzo 1, modificando poi successivamente in Indirizzo 2
(dal 4 dicembre 2019) e OL NU (dal 3 Giugno 2024), come risulta dal certificato di residenza storico.
All'udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di irregolare notifica delle cartelle di pagamento, sottostanti l'intimazione di pagamento impugnata, avente natura assorbente, è fondata. La parte ricorrente ha
Ricorrente_1prodotto in giudizio il certificato di residenza storico da cui risulta che il sig.
Ricorrente_1, in data 20 dicembre 2017 si è trasferito a TH (Regno Unito), iscritto AIRE il 7 febbraio 2018 e portando la residenza presso Indirizzo 1, modificando poi successivamente in Indirizzo 2 dal 4 dicembre 2019 e OL NU dal 3
Giugno 2024. Ne consegue che la notifica delle cartelle di pagamento doveva avvenire ex art 60 lett e–bis) e non lett. e) del DPR 600/73, ovvero l'agente notificatore doveva spedire le cartelle, a mezzo posta, all'indirizzo estero e non procedere come notifica per irreperibilità assoluta.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione e le cartelle impugnate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 1.100,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle di pagamento.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – RI al pagamento delle spese di giudizio liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 1.100,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 28 gennaio 2026
Giudice est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Gianluca Creazzo