Articolo 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147
Articolo 15Articolo 17
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Art. 16. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2023, N. 209)) ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha disposto (con l'art. 5, comma 9) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l' articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 , e l' articolo 5, commi 2-bis , 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 . Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2023
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