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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/11/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.278/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Di Caprio, Parte_1 C.F._1
giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Controparte_1 C.F._2
Esposito, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: ricorso cumulativo di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio civile depositato telematicamente il 27.01.2025 il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con la resistente il 12.03.2006 in Nocera Inferiore (SA), atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Nocera Inferiore (SA) al n.8, P. I, Per_ anno 2006; che dal matrimonio sono nati i figli (30.11.2010) e (22.09.2005); che Persona_2 la resistente lavora come sorvegliante presso l'Università telematica “Pegaso”, con contratto a tempo indeterminato;
che il ricorrente è dipendente della “R.M. Express Srl”; che la resistente unitamente Per_ ai figli , maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , minorenne, Persona_2 dimorano nell'appartamento sito in Pagani (SA) alla Via Alcide dei Gasperi n. 300; che la vita coniugale, nel corso del tempo, è divenuta intollerabile, essendosi manifestati aspri ed insanabili contrasti che hanno fatto venir meno quella “affectio maritalis” necessaria all'armonico sviluppo della famiglia;
il ricorrente chiede all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.
Dichiarare la separazione dei coniugi per intollerabilità della convivenza, con addebito della separazione stessa al coniuge Sig.ra per violazione dei doveri nascenti dal Controparte_1 matrimonio, con particolare riguardo a quello della reciproca assistenza morale;
2. Assegnare la casa coniugale in Pagani (SA) alla Via Alcide dei Gasperi n. 300 alla sig.ra che Controparte_1 la abiterà unitamente ai figli , maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Persona_2
Per_
, minorenne di anni 14, con i mobili che la arredano;
3. Si formula richiesta affinché il minore Per_
venga affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre in Pagani (SA) alla Via Alcide dei Gasperi n. 300, e tenuto conto dell'età adolescenziale del Per_ figlio (14 anni compiuti), da considerarsi “grande” minore, si ritiene opportuno che lo stesso possa incontrare la figura paterna ogni qualvolta lo desideri;
4. Stabilire a carico del Sig. Parte_1 un assegno mensile complessivo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) che andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, versato entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra , quale genitore collocatario;
5. Il sig. si obbliga a versare CP_1 Parte_1 nella misura del 50% (cinquanta/00) le spese straordinarie disposte nell'interesse dei figli come da
Protocollo del CNF;
6. Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione.
7. Successivamente, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12/03/2006 in Nocera Inferiore (SA) con trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nocera Inferiore - Atto di Matrimonio Anno
2006 Parte 1 Serie N. 8 del Comune di NOCERA INFERIORE. Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione si è costituita la quale Controparte_1 nell'impugnare e contestare l'avverso dedotto, perché pretestuoso e generico, nonché infondato in diritto ed in fatto, ha precisato: che il ricorrente è sempre stato assente nella vita di coppia;
che la predetta è operaia, con uno stipendio di circa 1.100,00 mensili su cui gravano la maggior parte delle spese relative alla crescita e al sostentamento dei figli;
ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Disporre la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per le motivazioni espresse in narrativa;
Assegnare la casa coniugale , sita in Pagani (SA) alla Via
A. De Gasperi n. 300, e i relativi arredi alla sig.ra che l 'abiterà unitamente ai Controparte_1
Per_ figli maggiorenne , studentessa universitaria, e minorenne, studente liceale. Persona_2
Per_ Disporre l 'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. In merito al diritto di visita disporre che il padre possa incontrare liberamente il figlio Per_
compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici di quest'ultimo. Per le vacanze estive, stabilire la permanenza per due settimane con il padre e due con la madre, previa volontà dei ragazzi;
Disporre l'assegno di contribuzione al mantenimento nella misura di euro 350,00 per ciascun figlio da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT;
Stabilire che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie disposte nell'interesse dei figli. Stabilire che l 'assegno unico venga corrisposto al 100% alla madre in quanto genitore collocatario e sulla quale graverà l'intero canone locatizio della casa coniugale oltre alle utenze. Con vittoria di spese e competenze, con attribuzione.”
Fissata l'udienza del 26.06.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto del 6.02.2025, le medesime, assistite dai rispettivi procuratori, hanno dato atto della sussistenza dei presupposti per addivenire ad una separazione consensuale, pertanto il giudice, con ordinanza di scioglimento della riserva depositata in pari data, ha rinviato la causa all'udienza cartolare del
5.11.2025 per la verifica del deposito telematico dell'accordo congiunto separativo. All'udienza cartolare del 5.11.2025, preso atto del deposito telematico dell'accordo congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene tutto quanto sopra premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo congiunto formalizzato dalle parti, dalle medesime sottoscritto, con firme autenticate dai procuratori costituiti, depositato telematicamente, in atti, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede: dichiara la separazione personale tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), sposatisi il 12.03.2006 in Nocera Inferiore (SA), (atto
[...] C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Nocera Inferiore (SA) al n.8, P. I, anno 2006) alle condizioni formalizzate nell'accordo congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, depositato telematicamente, in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Inferiore (SA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n.
7 ord. stato civile;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio civile nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Spese al merito.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.278/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Di Caprio, Parte_1 C.F._1
giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Controparte_1 C.F._2
Esposito, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: ricorso cumulativo di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio civile depositato telematicamente il 27.01.2025 il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con la resistente il 12.03.2006 in Nocera Inferiore (SA), atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Nocera Inferiore (SA) al n.8, P. I, Per_ anno 2006; che dal matrimonio sono nati i figli (30.11.2010) e (22.09.2005); che Persona_2 la resistente lavora come sorvegliante presso l'Università telematica “Pegaso”, con contratto a tempo indeterminato;
che il ricorrente è dipendente della “R.M. Express Srl”; che la resistente unitamente Per_ ai figli , maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , minorenne, Persona_2 dimorano nell'appartamento sito in Pagani (SA) alla Via Alcide dei Gasperi n. 300; che la vita coniugale, nel corso del tempo, è divenuta intollerabile, essendosi manifestati aspri ed insanabili contrasti che hanno fatto venir meno quella “affectio maritalis” necessaria all'armonico sviluppo della famiglia;
il ricorrente chiede all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.
Dichiarare la separazione dei coniugi per intollerabilità della convivenza, con addebito della separazione stessa al coniuge Sig.ra per violazione dei doveri nascenti dal Controparte_1 matrimonio, con particolare riguardo a quello della reciproca assistenza morale;
2. Assegnare la casa coniugale in Pagani (SA) alla Via Alcide dei Gasperi n. 300 alla sig.ra che Controparte_1 la abiterà unitamente ai figli , maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Persona_2
Per_
, minorenne di anni 14, con i mobili che la arredano;
3. Si formula richiesta affinché il minore Per_
venga affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre in Pagani (SA) alla Via Alcide dei Gasperi n. 300, e tenuto conto dell'età adolescenziale del Per_ figlio (14 anni compiuti), da considerarsi “grande” minore, si ritiene opportuno che lo stesso possa incontrare la figura paterna ogni qualvolta lo desideri;
4. Stabilire a carico del Sig. Parte_1 un assegno mensile complessivo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) che andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, versato entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra , quale genitore collocatario;
5. Il sig. si obbliga a versare CP_1 Parte_1 nella misura del 50% (cinquanta/00) le spese straordinarie disposte nell'interesse dei figli come da
Protocollo del CNF;
6. Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione.
7. Successivamente, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12/03/2006 in Nocera Inferiore (SA) con trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nocera Inferiore - Atto di Matrimonio Anno
2006 Parte 1 Serie N. 8 del Comune di NOCERA INFERIORE. Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione si è costituita la quale Controparte_1 nell'impugnare e contestare l'avverso dedotto, perché pretestuoso e generico, nonché infondato in diritto ed in fatto, ha precisato: che il ricorrente è sempre stato assente nella vita di coppia;
che la predetta è operaia, con uno stipendio di circa 1.100,00 mensili su cui gravano la maggior parte delle spese relative alla crescita e al sostentamento dei figli;
ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Disporre la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per le motivazioni espresse in narrativa;
Assegnare la casa coniugale , sita in Pagani (SA) alla Via
A. De Gasperi n. 300, e i relativi arredi alla sig.ra che l 'abiterà unitamente ai Controparte_1
Per_ figli maggiorenne , studentessa universitaria, e minorenne, studente liceale. Persona_2
Per_ Disporre l 'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. In merito al diritto di visita disporre che il padre possa incontrare liberamente il figlio Per_
compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici di quest'ultimo. Per le vacanze estive, stabilire la permanenza per due settimane con il padre e due con la madre, previa volontà dei ragazzi;
Disporre l'assegno di contribuzione al mantenimento nella misura di euro 350,00 per ciascun figlio da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT;
Stabilire che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie disposte nell'interesse dei figli. Stabilire che l 'assegno unico venga corrisposto al 100% alla madre in quanto genitore collocatario e sulla quale graverà l'intero canone locatizio della casa coniugale oltre alle utenze. Con vittoria di spese e competenze, con attribuzione.”
Fissata l'udienza del 26.06.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto del 6.02.2025, le medesime, assistite dai rispettivi procuratori, hanno dato atto della sussistenza dei presupposti per addivenire ad una separazione consensuale, pertanto il giudice, con ordinanza di scioglimento della riserva depositata in pari data, ha rinviato la causa all'udienza cartolare del
5.11.2025 per la verifica del deposito telematico dell'accordo congiunto separativo. All'udienza cartolare del 5.11.2025, preso atto del deposito telematico dell'accordo congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene tutto quanto sopra premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo congiunto formalizzato dalle parti, dalle medesime sottoscritto, con firme autenticate dai procuratori costituiti, depositato telematicamente, in atti, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede: dichiara la separazione personale tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), sposatisi il 12.03.2006 in Nocera Inferiore (SA), (atto
[...] C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Nocera Inferiore (SA) al n.8, P. I, anno 2006) alle condizioni formalizzate nell'accordo congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, depositato telematicamente, in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Inferiore (SA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n.
7 ord. stato civile;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio civile nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Spese al merito.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire