Art. 1.
Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono stabilite, per ciascun ufficio ed entro i limiti del ruolo organico, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono stabilite, per ciascun ufficio ed entro i limiti del ruolo organico, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.