Articolo 6 della Legge 4 novembre 1951, n. 1511
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 gennaio 1952
Art. 6.
Il trasferimento e la nomina sono subordinati al parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, che dovra' essere emesso al termine di un periodo di esperimento di sei mesi, cui sara' sottoposto sulla base dell'ordine di iscrizione in graduatoria, un numero di ufficiali pari a quello che dovra' essere trasferito o nominato nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali col grado di maggiore o di capitano.
Il parere della Commissione ordinaria di avanzamento dovra' essere espresso sulla base di un rapporto informativo riguardante il predetto periodo di esperimento.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1952