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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 768/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3382/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misilmeri - Piazza Comintato 1860 N.26 90036 Misilmeri PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2934 DEL 10.06.2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Misilmeri;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. IU La CA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che:
- oggetto di impugnazione è l'avviso di accertamento n. 2934 del 10.06.2025 emesso dal Comune di Misilmeri per l'IMU relativa all'anno d'imposta 2020, notificato il 10.06.2025 avverso il quale parte ricorrente ha dedotto i vizi di violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 741, L. 160/2019 (già art. 13 D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011) e difetto del presupposto impositivo;
- che detto provvedimento, pendente il giudizio, è stato annullato in autotutela dal Comune;
Ritenuto che:
- tale circostanza non possa che determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio;
- che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese in ragione degli specifici profili della vicenda procedimentale.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
IU La CA
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3382/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misilmeri - Piazza Comintato 1860 N.26 90036 Misilmeri PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2934 DEL 10.06.2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Misilmeri;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. IU La CA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che:
- oggetto di impugnazione è l'avviso di accertamento n. 2934 del 10.06.2025 emesso dal Comune di Misilmeri per l'IMU relativa all'anno d'imposta 2020, notificato il 10.06.2025 avverso il quale parte ricorrente ha dedotto i vizi di violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 741, L. 160/2019 (già art. 13 D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011) e difetto del presupposto impositivo;
- che detto provvedimento, pendente il giudizio, è stato annullato in autotutela dal Comune;
Ritenuto che:
- tale circostanza non possa che determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio;
- che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese in ragione degli specifici profili della vicenda procedimentale.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
IU La CA