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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15666 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54358/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 54358/2024 promossa da:
(C.F. , nata il [...] a [...], Stato Parte_1 C.F._1 di AN OL (Brasile),
(C.F. ), nato il [...] a [...], Stato di AN Parte_2 C.F._2
OL (Brasile), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori
(C.F. ), nata il 1°/07/2013 a Campinas, Stato di AN Persona_1 C.F._3
OL (Brasile) e (C.F. ) nata il 1°/07/2013 a Parte_3 C.F._4
Campinas, Stato di AN OL (Brasile),
(C.F. , nato il [...] a [...], Stato Parte_4 C.F._5 di AN OL (Brasile),
(C.F. ), nato il [...] a [...], Stato Parte_5 C.F._6 di AN OL (Brasile),
(C.F. ), nato il [...] a [...]é, Stato di Parte_6 C.F._7
AN OL (Brasile),
(C.F. ) nato il [...] a [...], Parte_7 C.F._8
Stato di AN OL (Brasile), in proprio ed insieme a nata il [...] a Controparte_1
Mauà, Stato di AN OL (Brasile) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale in relazione alla minore (C.F. ), nata il Persona_2 C.F._9
1°/10/2023 a AN OL, Stato di AN OL (Brasile),
(C.F. ), nata il [...] a [...]é, Parte_8 C.F._10
Stato di AN OL (Brasile),
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_9 C.F._11
Stato di AN OL (Brasile), ( ),nata il [...] a [...], Stato di Parte_10 CodiceFiscale_12
Co AN OL (Brasile), in proprio ed insieme a CA nato il [...] a [...] Parte_10
OL, Stato di AN OL (Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori (C.F. ) nata il [...] a [...], Persona_3 C.F._13
Stato di AN OL (Brasile) ed (C.F. ), nata il Parte_11 C.F._14
13/07/2020 a AN OL Stato di AN OL (Brasile),
(C.F. ), nato il [...] a [...], Stato di Parte_12 C.F._15
AN OL (Brasile),
(C.F. ) nata il [...] a [...], Stato di Parte_13 C.F._16
AN OL (Brasile) in proprio ed insieme a , nato il [...] a Controparte_3
Salgueiro, Stato di Pernambuco (Brasile) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori (C.F. ),nata il Parte_14 C.F._17
10/05/2016 a AN OL, Stato di AN OL (Brasile) e (C.F. Parte_15
) nata l'[...] a [...], Stato di AN OL (Brasile), C.F._18
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_16 C.F._19
OL, Stato di AN OL (Brasile), in proprio ed insieme a , nato il CP_4 Parte_6
22/10/1970 a ANto André, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
(C.F. ), nato il [...] a [...]é, Stato di AN Persona_4 C.F._20
OL (Brasile) rappresentati e difesi, unitamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Barbara Vivanti, C.F.
e dall'Avv. Barbara Fiorentino, C.F. ; nei confronti C.F._21 C.F._22 del , in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale Controparte_5 CP_6 dello Stato;
con l'intervento del PM;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Fatto e diritto
Gli attori chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da
, nato a [...] ora TU (LT) il 27/04/1861, quindi emigrato in Brasile ed ivi Persona_5 deceduto senza mai naturalizzarsi cittadino straniero, come provato dal certificato negativo di naturalizzazione.
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda, CP_5 invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In essa si registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana, precisamente dalla figlia dell'avo italiano, nata in [...] il [...], ai figli, ovvero: a NE CO IM, è nato Persona_6
l'08/10/1921 in Brasile (deceduto), è nato il [...] in [...] Persona_7
e è nato il [...] a [...], Stato di AN OL (Brasile). Parte_12
Tali circostanze, tra cui il matrimonio della figlia dell'avo con cittadino straniero determinavano l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente
(art. 8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
I ricorrenti danno contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di circa dieci anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 21 ottobre 2025
il giudice
AD LE
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 54358/2024 promossa da:
(C.F. , nata il [...] a [...], Stato Parte_1 C.F._1 di AN OL (Brasile),
(C.F. ), nato il [...] a [...], Stato di AN Parte_2 C.F._2
OL (Brasile), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori
(C.F. ), nata il 1°/07/2013 a Campinas, Stato di AN Persona_1 C.F._3
OL (Brasile) e (C.F. ) nata il 1°/07/2013 a Parte_3 C.F._4
Campinas, Stato di AN OL (Brasile),
(C.F. , nato il [...] a [...], Stato Parte_4 C.F._5 di AN OL (Brasile),
(C.F. ), nato il [...] a [...], Stato Parte_5 C.F._6 di AN OL (Brasile),
(C.F. ), nato il [...] a [...]é, Stato di Parte_6 C.F._7
AN OL (Brasile),
(C.F. ) nato il [...] a [...], Parte_7 C.F._8
Stato di AN OL (Brasile), in proprio ed insieme a nata il [...] a Controparte_1
Mauà, Stato di AN OL (Brasile) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale in relazione alla minore (C.F. ), nata il Persona_2 C.F._9
1°/10/2023 a AN OL, Stato di AN OL (Brasile),
(C.F. ), nata il [...] a [...]é, Parte_8 C.F._10
Stato di AN OL (Brasile),
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_9 C.F._11
Stato di AN OL (Brasile), ( ),nata il [...] a [...], Stato di Parte_10 CodiceFiscale_12
Co AN OL (Brasile), in proprio ed insieme a CA nato il [...] a [...] Parte_10
OL, Stato di AN OL (Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori (C.F. ) nata il [...] a [...], Persona_3 C.F._13
Stato di AN OL (Brasile) ed (C.F. ), nata il Parte_11 C.F._14
13/07/2020 a AN OL Stato di AN OL (Brasile),
(C.F. ), nato il [...] a [...], Stato di Parte_12 C.F._15
AN OL (Brasile),
(C.F. ) nata il [...] a [...], Stato di Parte_13 C.F._16
AN OL (Brasile) in proprio ed insieme a , nato il [...] a Controparte_3
Salgueiro, Stato di Pernambuco (Brasile) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori (C.F. ),nata il Parte_14 C.F._17
10/05/2016 a AN OL, Stato di AN OL (Brasile) e (C.F. Parte_15
) nata l'[...] a [...], Stato di AN OL (Brasile), C.F._18
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_16 C.F._19
OL, Stato di AN OL (Brasile), in proprio ed insieme a , nato il CP_4 Parte_6
22/10/1970 a ANto André, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
(C.F. ), nato il [...] a [...]é, Stato di AN Persona_4 C.F._20
OL (Brasile) rappresentati e difesi, unitamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Barbara Vivanti, C.F.
e dall'Avv. Barbara Fiorentino, C.F. ; nei confronti C.F._21 C.F._22 del , in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale Controparte_5 CP_6 dello Stato;
con l'intervento del PM;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Fatto e diritto
Gli attori chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da
, nato a [...] ora TU (LT) il 27/04/1861, quindi emigrato in Brasile ed ivi Persona_5 deceduto senza mai naturalizzarsi cittadino straniero, come provato dal certificato negativo di naturalizzazione.
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda, CP_5 invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In essa si registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana, precisamente dalla figlia dell'avo italiano, nata in [...] il [...], ai figli, ovvero: a NE CO IM, è nato Persona_6
l'08/10/1921 in Brasile (deceduto), è nato il [...] in [...] Persona_7
e è nato il [...] a [...], Stato di AN OL (Brasile). Parte_12
Tali circostanze, tra cui il matrimonio della figlia dell'avo con cittadino straniero determinavano l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente
(art. 8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
I ricorrenti danno contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di circa dieci anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 21 ottobre 2025
il giudice
AD LE