Art. 5. 1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello, alla corte d'assise d'appello ed al tribunale per i minorenni di Lecce ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello di Lecce con sede in Taranto, della sezione della corte d'appello di Lecce con sede in Taranto in funzione di corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Taranto, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell' articolo 352 del codice di procedura civile , ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione e' stato notificato a tutte le parti, agli affari di volontaria giurisdizione gia' in corso.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 352 del codice di procedura civile e' il seguente:
"Art. 352 (Rimessione della causa al collegio). - L'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a un'udienza prossima del collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'art. 190.
La discussione e' preceduta dalla relazione dell'istruttore".
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell' articolo 352 del codice di procedura civile , ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione e' stato notificato a tutte le parti, agli affari di volontaria giurisdizione gia' in corso.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 352 del codice di procedura civile e' il seguente:
"Art. 352 (Rimessione della causa al collegio). - L'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a un'udienza prossima del collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'art. 190.
La discussione e' preceduta dalla relazione dell'istruttore".