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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 867/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
ZITELLI MARA, EL
CENTI FERNANDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17297/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Enrico Fermi 21 00044 Frascati RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259033580166000 BOLLO 2014
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in motivazione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, all'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale
III di Roma e alla Regione Lazio in data 30/10/2025 e depositato il 26/11/2025 il Sig. GI MA impugna l'intimazione di pagamento n. 09720259033580166000 emessa a tiolo di omesso versamento delle somme richieste con i seguenti atti:
1.cartella n. 09720170084917738000, notificata 3/10/2017 tassa automobilistica Anno 2014,
2. cartella n. 09720190002957915000, notificata il 10/03/2022 tassa automobilistica anno 2016
3. cartella n. 09720190254175777000, notificata il 25/03/2022 tassa automobilistica anno 2017
4. cartella n. 09720210020493633000, notificata il 17/06/2023 tassa automobilistica anno 2018
5. cartella n. 09720210207388756000, notificata il 16/10/2023 tassa automobilistica anno 2019.
6. cartella n. 09720210252373563000, notificata il 09/10/2023 addizionale comunale anno2018
7. Avviso di accertamento n. TJHTJHM000035, notificato il 10/05/2024 addizionale anno 2018
Deduce la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici con conseguente onere per gli uffici di dare prova della notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale III di Roma in relazione all'avviso di
Accertamento n. TJHTJHM000035, sostenendo che lo stesso è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Frascati il 10/05/2024 ad istanza della Direzione Provinciale 3 di Roma – Ufficio Controlli per un importo complessivo di € 6.244,24 a titolo di IRPEF, sanzioni e interessi dovuto a seguito del controllo ai sensi dell'art. 41- bis del DPR 600/1973 per l'anno d'imposta 2018.
Si costituita la Regione Lazio per la parte afferente le cartelle di pagamento n. 09720170084917738000,
09720190002957915000, 09720190254175777000, 09720210020493633000 e 09720210207388756000 emesse per il recupero della tassa automobilistica annualità 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 rilevando preliminarmente la non opponibilità nei confronti dell'Ente Impositore di tutte le eccezioni afferenti sia la fase di emissione che quella di perfezionamento ed esito delle notifiche delle cartelle di pagamento sopra indicate atteso che tutta l'attività posta in essere successivamente all'iscrizione al ruolo e alla conseguente trasmissione delle minute di ruolo al Concessionario della Riscossione per il seguito di competenza, è sottratta al controllo e alla disponibilità della Regione Lazio.
Nel merito rileva che le cartelle, per quanto comunicato dal Concessionario della riscossione e per quel che emerge dalla documentazione allegata, risultano notificate con ruoli resi tempestivamente esecutivi e successivamente trasmessi per gli adempimenti di competenza al Concessionario della Riscossione nel pieno rispetto del termine triennale previsto dalla legge.
L'ADER non risulta costituita.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Corte osserva che la Corte di Cassazione ha affermato il principio, pienamente condiviso da questo
Collegio: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurato mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere un efficace diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'articolo 19 comma 3 del d.lvo 31/12/1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto , o di impugnare cumulativamente quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretare la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi) nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o no di tale pretesa” (Cass.
5791 del 2008).
Nel caso di specie il contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento, deduce la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici.
Dall'esame della documentazione allegata in atti dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale III di Roma, in relazione all'avviso di Accertamento n. TJHTJHM000035, si ritiene che non sia stata fornita prova della regolarità della notifica.
Ed in effetti nella notifica postale diretta, ai sensi dell'art. 14 legge n. 890 del 1982, l'ufficio procede alla spedizione del plico raccomandata con avviso di ricevimento e la prova della ricezione è data esclusivamente da quest'ultimo.
Nella fattispecie risulta la restituzione della raccomandata n. 527617217464 per compiuta giacenza, ma nell'atto non risulta in nessun modo indicato che lo stesso sia riferibile all'avviso di accertamento n.
TJHTJHM000035. Pertanto deve concludersi che non sia stato portato a compimento il procedimento di notifica.
Quanto alle cinque cartelle emesse a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica e alla cartella n. 09720210252373563000, l'ADER non si è costituita e pertanto non ha dato prova della notifica, non potendo elevarsi a prova i prospetti depositati da Roma Capitale.
Pertanto, rilevato che parte ricorrente ha fatto valere il vizio dell'omessa notifica della cartelle di pagamento e sussistendo il difetto di notifica per tutti gli atti presupposti, l'atto consequenziale e quindi l'intimazione di pagamento deve essere dichiarata nullo con conseguente estinzione della pretesa tributaria essendo decorsi i termini di decadenza anche tenendo conto delle proroghe introdotte durante il periodo pandemico. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 3 di Roma ed ADEr in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1000,00 oltre spese generali in favore dell'Avv. Difensore_1 antistatario.
Il EL il Giudice
RA EL GU CE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
ZITELLI MARA, EL
CENTI FERNANDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17297/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Enrico Fermi 21 00044 Frascati RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259033580166000 BOLLO 2014
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in motivazione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, all'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale
III di Roma e alla Regione Lazio in data 30/10/2025 e depositato il 26/11/2025 il Sig. GI MA impugna l'intimazione di pagamento n. 09720259033580166000 emessa a tiolo di omesso versamento delle somme richieste con i seguenti atti:
1.cartella n. 09720170084917738000, notificata 3/10/2017 tassa automobilistica Anno 2014,
2. cartella n. 09720190002957915000, notificata il 10/03/2022 tassa automobilistica anno 2016
3. cartella n. 09720190254175777000, notificata il 25/03/2022 tassa automobilistica anno 2017
4. cartella n. 09720210020493633000, notificata il 17/06/2023 tassa automobilistica anno 2018
5. cartella n. 09720210207388756000, notificata il 16/10/2023 tassa automobilistica anno 2019.
6. cartella n. 09720210252373563000, notificata il 09/10/2023 addizionale comunale anno2018
7. Avviso di accertamento n. TJHTJHM000035, notificato il 10/05/2024 addizionale anno 2018
Deduce la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici con conseguente onere per gli uffici di dare prova della notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale III di Roma in relazione all'avviso di
Accertamento n. TJHTJHM000035, sostenendo che lo stesso è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Frascati il 10/05/2024 ad istanza della Direzione Provinciale 3 di Roma – Ufficio Controlli per un importo complessivo di € 6.244,24 a titolo di IRPEF, sanzioni e interessi dovuto a seguito del controllo ai sensi dell'art. 41- bis del DPR 600/1973 per l'anno d'imposta 2018.
Si costituita la Regione Lazio per la parte afferente le cartelle di pagamento n. 09720170084917738000,
09720190002957915000, 09720190254175777000, 09720210020493633000 e 09720210207388756000 emesse per il recupero della tassa automobilistica annualità 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 rilevando preliminarmente la non opponibilità nei confronti dell'Ente Impositore di tutte le eccezioni afferenti sia la fase di emissione che quella di perfezionamento ed esito delle notifiche delle cartelle di pagamento sopra indicate atteso che tutta l'attività posta in essere successivamente all'iscrizione al ruolo e alla conseguente trasmissione delle minute di ruolo al Concessionario della Riscossione per il seguito di competenza, è sottratta al controllo e alla disponibilità della Regione Lazio.
Nel merito rileva che le cartelle, per quanto comunicato dal Concessionario della riscossione e per quel che emerge dalla documentazione allegata, risultano notificate con ruoli resi tempestivamente esecutivi e successivamente trasmessi per gli adempimenti di competenza al Concessionario della Riscossione nel pieno rispetto del termine triennale previsto dalla legge.
L'ADER non risulta costituita.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Corte osserva che la Corte di Cassazione ha affermato il principio, pienamente condiviso da questo
Collegio: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurato mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere un efficace diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'articolo 19 comma 3 del d.lvo 31/12/1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto , o di impugnare cumulativamente quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretare la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi) nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o no di tale pretesa” (Cass.
5791 del 2008).
Nel caso di specie il contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento, deduce la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici.
Dall'esame della documentazione allegata in atti dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale III di Roma, in relazione all'avviso di Accertamento n. TJHTJHM000035, si ritiene che non sia stata fornita prova della regolarità della notifica.
Ed in effetti nella notifica postale diretta, ai sensi dell'art. 14 legge n. 890 del 1982, l'ufficio procede alla spedizione del plico raccomandata con avviso di ricevimento e la prova della ricezione è data esclusivamente da quest'ultimo.
Nella fattispecie risulta la restituzione della raccomandata n. 527617217464 per compiuta giacenza, ma nell'atto non risulta in nessun modo indicato che lo stesso sia riferibile all'avviso di accertamento n.
TJHTJHM000035. Pertanto deve concludersi che non sia stato portato a compimento il procedimento di notifica.
Quanto alle cinque cartelle emesse a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica e alla cartella n. 09720210252373563000, l'ADER non si è costituita e pertanto non ha dato prova della notifica, non potendo elevarsi a prova i prospetti depositati da Roma Capitale.
Pertanto, rilevato che parte ricorrente ha fatto valere il vizio dell'omessa notifica della cartelle di pagamento e sussistendo il difetto di notifica per tutti gli atti presupposti, l'atto consequenziale e quindi l'intimazione di pagamento deve essere dichiarata nullo con conseguente estinzione della pretesa tributaria essendo decorsi i termini di decadenza anche tenendo conto delle proroghe introdotte durante il periodo pandemico. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 3 di Roma ed ADEr in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1000,00 oltre spese generali in favore dell'Avv. Difensore_1 antistatario.
Il EL il Giudice
RA EL GU CE