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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. EN DA FF;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 23.10.2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione e la decisione, con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi degli artt. 127, ultimo comma, e 127 ter,
c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10704/2023 R.G. proposta da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
PP LI, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
SQ IO TO, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2377/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 07.07.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 7543/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate telematicamente, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 25.09.2023,
l' (d'ora in avanti ha Parte_1 Pt_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
(d'ora in avanti ) della somma di € 133.436,16, oltre agli CP_1 interessi ed alle spese della fase monitoria. pponente, dopo aver eccepito l'inesistenza del rapporto CP_2 di fornitura, in esecuzione del quale la controparte aveva chiesto il pagamento del corrispettivo pattuito e, in ogni caso, la nullità del relativo contratto per difetto di forma scritta, ha chiesto, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo de quo, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
17.01.2024, si è costituita la la quale, dopo aver eccepito CP_1
l'infondatezza dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
23.10.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, sostituita, su istanza della parte opponente dal deposito telematico di note scritte, ai sensi degli artt. 127, ultimo comma, e 127 ter,
c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, le parti hanno esercitato il diritto di difesa, depositando sia le note di trattazione scritta sia le note conclusive.
I.
6-Deve, inoltre, osservarsi, che la parte opposta, oltre ad esercitare il diritto di difesa, depositando sia le note di
2 trattazione scritta sia le note conclusive, non ha presentato opposizione, nel termine di cinque giorni previsto dall'art. 127 ter, comma 2, c.p.c. al decreto, comunicatole in data 26.08.2025, con il quale il Tribunale aveva disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo fondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
3 scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, rimarcarsi che la Pt_3
ha eccepito la nullità del rapporto di fornitura di materiale
[...]
sanitario, posto a base della domanda monitoria, non essendo stato lo stesso né preceduto dall'indizione della gara pubblica,
4 necessaria per la scelta del contraente, né formalizzato in un contratto scritto.
II.
7-L'eccezione è fondata.
II.
8-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, essendo la un ente pubblico economico, per la stipulazione Pt_2 dei relativi contratti è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam.
II.
9-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
16914/2018 “La natura di ente pubblico economico acquisita dalle
Aziende sanitarie provinciali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dal decreto legislativo n. 229 del 1999, comporta che le stesse possono ricorrere a strumenti di diritto privato, per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono preposte, senza tuttavia escludere che, quale organismi di diritto pubblico esse siano soggette al principio della forma scritta dei relativi contratti”.
II.10-E, ancora, Cass. 24640/2016 “Le Aziende sanitarie sono enti pubblici economici e, di conseguenza, possono ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tuttavia, ciò non esclude che gli stessi enti, in quanto qualificabili come "organismi di diritto pubblico" ai sensi del Codice dei contratti pubblici, debbano rispettare la disciplina prevista per gli appalti pubblici, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Pertanto, qualora
l'oggetto dell'attività negoziale dell' rientri nella Pt_1 disciplina prevista dal codice, "il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità" per violazione di una norma imperativa. Questo è, in sintesi, l'esito interpretativo cui è giunta la Cassazione giudicando su una controversia tra una Asp e un'azienda farmaceutica per il mancato pagamento della fornitura di medicinali per un importo complessivo di quasi 400 mila euro”.
5 II.11-Nonché, da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Corte appello Napoli sez. V, 01/02/2023, n.427 “In ossequio al combinato disposto degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923 in tema di contratti con le PA, affinché il titolare di una struttura sanitaria possa ottenere la
Part condanna di un' al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni erogate per conto del SSNL, oltre ai documenti attestanti
l'accreditamento e lo svolgimento delle prestazioni, ha l'onere di produrre in giudizio anche i contratti. Tali contratti, devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e contenere l'indicazione degli elementi fondamentali del rapporto regolando il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Inoltre, ai sensi dell'art.
8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, non
è consentita la conclusione dei summenzionati accordi per "facta concludentia".
II.12-E, infine, Corte appello Perugia sez. lav., 19/08/2019,
n.145 “Le unità sanitarie locali, che costituiscono senza dubbio amministrazioni pubbliche, possono essere considerate enti pubblici economici, ed in quanto tali agiscono tramite atti di diritto privato, ma entro i limiti validi per tutti i soggetti di diritto pubblico. A quest'ultimo riguardo va evidenziato che la natura di ente pubblico economico acquisita da un ente comporta che esso può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposto, senza tuttavia escludere che, quale organismo di diritto pubblico, esso sia soggetto alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto ad substantiam, derivandone, in mancanza, la nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ. dei contratti conclusi, per violazione di norma imperativa”.
II.13-Nel caso di specie, deve, in primo luogo, rilevarsi che la parte opposta, a fronte dell'avversa eccezione di nullità, non ha prodotto, come era suo onere, il contratto scritto di fornitura, sottoscritto dal legale rappresentante della o da altro Pt_2
soggetto abilitato ad esprimere la volontà dell'ente.
6 II.14-Deve, in ogni caso osservarsi, che, pur a voler ritenere, come eccepito dalla , che il contratto de quo non richieda la CP_1
forma scritta ad substantiam, il diritto di credito non potrebbe, comunque, ritenersi provato non avendo l'opposta dimostrato il perfezionamento, neanche per facta concludentia del rapporto contrattuale, posto base della domanda monitoria.
II.15-Si osserva, in particolare, che la ha eccepito che Pt_2
gli ordini ed i documenti di trasporto, relativi al rapporto di fornitura per cui è causa, si riferiscono, in realtà ad operazioni inesistenti, mai effettuate dai propri organi.
II.16-A fronte di tale eccezione, la Xbone ha dedotto che i signori e nella qualità Persona_1 Persona_2
rispettivamente di addetto alla gestione del ciclo passivo di contabilità e registrazione delle fatture passive della e Pt_3
di procacciatore di affari per conto della sono stati imputati CP_1
nel processo penale di cui al n.3771/2022 R.G.G.I.P., avendo falsificato la documentazione amministrativa, apparentemente riconducibile alla contenente gli ordinativi del materiale Pt_2
sanitario.
II.17-La ha, pertanto, insistito nel riconoscimento del CP_1
proprio diritto di credito, anche in via risarcitoria, avendo, per un verso, fatto legittimo affidamento sulla documentazione, apparentemente riconducibile alla artatamente e falsamente Pt_2
realizzata dai predetti soggetti, ed essendo, per altro verso, quest'ultima responsabile ex art. 2049 c.c. dell'operato dei propri dipendenti.
II.18-Tanto premesso, rilevato, pertanto, che, stando alle stesse difese dell'opposta il rapporto contrattuale de quo non si è mai perfezionato, deve, inoltre, evidenziarsi che non sussistono nemmeno i presupposti per riconoscere in favore dell'opposta il
7 credito, oggetto della domanda, sotto forma di risarcimento del danno ex art. 2049 c.c.
II.19-Deve, innanzitutto, osservarsi che il danno, derivante dalle condotte illecite attribuite ai dipendenti dell' ed il Pt_2
corrispettivo maturato in esecuzione del rapporto di fornitura, costituiscono due beni della vita ontologicamente diversi, derivando il primo dall'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e costituendo il secondo il ristoro per le perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale subite dal danneggiato, in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dai dipendenti del danneggiante.
II.20-Deve, peraltro, osservarsi che l'azione di esatto adempimento e quella di risarcimento del danno, anche di natura extracontrattuale, differiscono anche sul piano degli oneri probatori, dovendo, nel primo caso, il creditore limitarsi a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale, allegando l'altrui inadempimento e nel secondo caso il danneggiato dimostrare, invece,
l'esistenza sia del danno effettivamente e concretamente subito sia del nesso di causalità tra lo stesso e la condotta addebitata al danneggiante.
II.21-Ciò posto, deve, in primo luogo, rilevarsi che la CP_1
nelle conclusioni, formulate al punto 2 della comparsa di costituzione e risposta si è limitata a chiedere di “confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte riconoscendo il pieno
Part diritto della condannando la opponente al pagamento CP_1
della somma complessiva di € 133.436,16 per le ragioni in narrativa oltre interessi moratori come per legge, ove occorra ex art. 2049 cod. civ., accertando e dichiarando la relativa responsabilità dell'Ente opponente per i fatti dedotti” senza nemmeno, richiedere, in via riconvenzionale, la condanna dell' al risarcimento dei Pt_2
8 danni-conseguenza.
II.22-Deve, in ogni caso, evidenziarsi che, pur a voler ritenere che tale domanda sia implicitamente contenuta nella richiesta di accertamento della responsabilità dell' la non ha Pt_2 CP_1
allegato nella comparsa di costituzione lo specifico pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale che avrebbe subito per effetto della condotta illecita posta in essere dai dipendenti dell' , Pt_3
né ha precisato tale fatto di costitutivo della domanda nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., non avendola depositata nel termine di legge.
II.23-Si ribadisce, infine, che, per le ragioni già ampiamente illustrate, tale danno non può coincidere né nell'an debeatur né nel quantum con il corrispettivo, asseritamente maturato per le forniture eseguite.
II.24-A prescindere, pertanto, da qualsivoglia responsabilità dell' ex art. 2049 c.c., la domanda di risarcimento del danno Pt_2
non può, in ogni caso, trovare accoglimento, essendo carente già sul piano delle mere allegazioni.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad €
133.436,16.
III.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate, con la precisazione che si reputa equo ridurre del 50% gli onorari della sola fase di trattazione, non essendo stata espletata alcuna istruttoria.
9 SCAGLIONE APPLICABILE: da € 52.001,00 a € 260.000,00
Parte_4
[...]
2.552,00 // 2.552,00
[...]
Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00
Trattazione 5.670,00 -50% 2.835,00
Decisoria 4.253,00 // 4.253,00
Totale 11.268,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla con atto di citazione Parte_1 notificato il 25.09.2023 nei confronti della
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2377/2023, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Bari in data 07.07.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 7543/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. CC l'opposizione;
B. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2377/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 07.07.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 7543/2023 R.G.;
C. CONDANNA la al pagamento, Controparte_1 in favore dell' delle spese Parte_1 processuali che liquida in € 11.268,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 20.11.2025.
Il Giudice
EN DA FF
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. EN DA FF;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 23.10.2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione e la decisione, con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi degli artt. 127, ultimo comma, e 127 ter,
c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10704/2023 R.G. proposta da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
PP LI, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
SQ IO TO, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2377/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 07.07.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 7543/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate telematicamente, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 25.09.2023,
l' (d'ora in avanti ha Parte_1 Pt_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
(d'ora in avanti ) della somma di € 133.436,16, oltre agli CP_1 interessi ed alle spese della fase monitoria. pponente, dopo aver eccepito l'inesistenza del rapporto CP_2 di fornitura, in esecuzione del quale la controparte aveva chiesto il pagamento del corrispettivo pattuito e, in ogni caso, la nullità del relativo contratto per difetto di forma scritta, ha chiesto, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo de quo, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
17.01.2024, si è costituita la la quale, dopo aver eccepito CP_1
l'infondatezza dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
23.10.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, sostituita, su istanza della parte opponente dal deposito telematico di note scritte, ai sensi degli artt. 127, ultimo comma, e 127 ter,
c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, le parti hanno esercitato il diritto di difesa, depositando sia le note di trattazione scritta sia le note conclusive.
I.
6-Deve, inoltre, osservarsi, che la parte opposta, oltre ad esercitare il diritto di difesa, depositando sia le note di
2 trattazione scritta sia le note conclusive, non ha presentato opposizione, nel termine di cinque giorni previsto dall'art. 127 ter, comma 2, c.p.c. al decreto, comunicatole in data 26.08.2025, con il quale il Tribunale aveva disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo fondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
3 scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, rimarcarsi che la Pt_3
ha eccepito la nullità del rapporto di fornitura di materiale
[...]
sanitario, posto a base della domanda monitoria, non essendo stato lo stesso né preceduto dall'indizione della gara pubblica,
4 necessaria per la scelta del contraente, né formalizzato in un contratto scritto.
II.
7-L'eccezione è fondata.
II.
8-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, essendo la un ente pubblico economico, per la stipulazione Pt_2 dei relativi contratti è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam.
II.
9-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
16914/2018 “La natura di ente pubblico economico acquisita dalle
Aziende sanitarie provinciali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dal decreto legislativo n. 229 del 1999, comporta che le stesse possono ricorrere a strumenti di diritto privato, per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono preposte, senza tuttavia escludere che, quale organismi di diritto pubblico esse siano soggette al principio della forma scritta dei relativi contratti”.
II.10-E, ancora, Cass. 24640/2016 “Le Aziende sanitarie sono enti pubblici economici e, di conseguenza, possono ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tuttavia, ciò non esclude che gli stessi enti, in quanto qualificabili come "organismi di diritto pubblico" ai sensi del Codice dei contratti pubblici, debbano rispettare la disciplina prevista per gli appalti pubblici, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Pertanto, qualora
l'oggetto dell'attività negoziale dell' rientri nella Pt_1 disciplina prevista dal codice, "il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità" per violazione di una norma imperativa. Questo è, in sintesi, l'esito interpretativo cui è giunta la Cassazione giudicando su una controversia tra una Asp e un'azienda farmaceutica per il mancato pagamento della fornitura di medicinali per un importo complessivo di quasi 400 mila euro”.
5 II.11-Nonché, da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Corte appello Napoli sez. V, 01/02/2023, n.427 “In ossequio al combinato disposto degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923 in tema di contratti con le PA, affinché il titolare di una struttura sanitaria possa ottenere la
Part condanna di un' al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni erogate per conto del SSNL, oltre ai documenti attestanti
l'accreditamento e lo svolgimento delle prestazioni, ha l'onere di produrre in giudizio anche i contratti. Tali contratti, devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e contenere l'indicazione degli elementi fondamentali del rapporto regolando il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Inoltre, ai sensi dell'art.
8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, non
è consentita la conclusione dei summenzionati accordi per "facta concludentia".
II.12-E, infine, Corte appello Perugia sez. lav., 19/08/2019,
n.145 “Le unità sanitarie locali, che costituiscono senza dubbio amministrazioni pubbliche, possono essere considerate enti pubblici economici, ed in quanto tali agiscono tramite atti di diritto privato, ma entro i limiti validi per tutti i soggetti di diritto pubblico. A quest'ultimo riguardo va evidenziato che la natura di ente pubblico economico acquisita da un ente comporta che esso può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposto, senza tuttavia escludere che, quale organismo di diritto pubblico, esso sia soggetto alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto ad substantiam, derivandone, in mancanza, la nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ. dei contratti conclusi, per violazione di norma imperativa”.
II.13-Nel caso di specie, deve, in primo luogo, rilevarsi che la parte opposta, a fronte dell'avversa eccezione di nullità, non ha prodotto, come era suo onere, il contratto scritto di fornitura, sottoscritto dal legale rappresentante della o da altro Pt_2
soggetto abilitato ad esprimere la volontà dell'ente.
6 II.14-Deve, in ogni caso osservarsi, che, pur a voler ritenere, come eccepito dalla , che il contratto de quo non richieda la CP_1
forma scritta ad substantiam, il diritto di credito non potrebbe, comunque, ritenersi provato non avendo l'opposta dimostrato il perfezionamento, neanche per facta concludentia del rapporto contrattuale, posto base della domanda monitoria.
II.15-Si osserva, in particolare, che la ha eccepito che Pt_2
gli ordini ed i documenti di trasporto, relativi al rapporto di fornitura per cui è causa, si riferiscono, in realtà ad operazioni inesistenti, mai effettuate dai propri organi.
II.16-A fronte di tale eccezione, la Xbone ha dedotto che i signori e nella qualità Persona_1 Persona_2
rispettivamente di addetto alla gestione del ciclo passivo di contabilità e registrazione delle fatture passive della e Pt_3
di procacciatore di affari per conto della sono stati imputati CP_1
nel processo penale di cui al n.3771/2022 R.G.G.I.P., avendo falsificato la documentazione amministrativa, apparentemente riconducibile alla contenente gli ordinativi del materiale Pt_2
sanitario.
II.17-La ha, pertanto, insistito nel riconoscimento del CP_1
proprio diritto di credito, anche in via risarcitoria, avendo, per un verso, fatto legittimo affidamento sulla documentazione, apparentemente riconducibile alla artatamente e falsamente Pt_2
realizzata dai predetti soggetti, ed essendo, per altro verso, quest'ultima responsabile ex art. 2049 c.c. dell'operato dei propri dipendenti.
II.18-Tanto premesso, rilevato, pertanto, che, stando alle stesse difese dell'opposta il rapporto contrattuale de quo non si è mai perfezionato, deve, inoltre, evidenziarsi che non sussistono nemmeno i presupposti per riconoscere in favore dell'opposta il
7 credito, oggetto della domanda, sotto forma di risarcimento del danno ex art. 2049 c.c.
II.19-Deve, innanzitutto, osservarsi che il danno, derivante dalle condotte illecite attribuite ai dipendenti dell' ed il Pt_2
corrispettivo maturato in esecuzione del rapporto di fornitura, costituiscono due beni della vita ontologicamente diversi, derivando il primo dall'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e costituendo il secondo il ristoro per le perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale subite dal danneggiato, in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dai dipendenti del danneggiante.
II.20-Deve, peraltro, osservarsi che l'azione di esatto adempimento e quella di risarcimento del danno, anche di natura extracontrattuale, differiscono anche sul piano degli oneri probatori, dovendo, nel primo caso, il creditore limitarsi a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale, allegando l'altrui inadempimento e nel secondo caso il danneggiato dimostrare, invece,
l'esistenza sia del danno effettivamente e concretamente subito sia del nesso di causalità tra lo stesso e la condotta addebitata al danneggiante.
II.21-Ciò posto, deve, in primo luogo, rilevarsi che la CP_1
nelle conclusioni, formulate al punto 2 della comparsa di costituzione e risposta si è limitata a chiedere di “confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte riconoscendo il pieno
Part diritto della condannando la opponente al pagamento CP_1
della somma complessiva di € 133.436,16 per le ragioni in narrativa oltre interessi moratori come per legge, ove occorra ex art. 2049 cod. civ., accertando e dichiarando la relativa responsabilità dell'Ente opponente per i fatti dedotti” senza nemmeno, richiedere, in via riconvenzionale, la condanna dell' al risarcimento dei Pt_2
8 danni-conseguenza.
II.22-Deve, in ogni caso, evidenziarsi che, pur a voler ritenere che tale domanda sia implicitamente contenuta nella richiesta di accertamento della responsabilità dell' la non ha Pt_2 CP_1
allegato nella comparsa di costituzione lo specifico pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale che avrebbe subito per effetto della condotta illecita posta in essere dai dipendenti dell' , Pt_3
né ha precisato tale fatto di costitutivo della domanda nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., non avendola depositata nel termine di legge.
II.23-Si ribadisce, infine, che, per le ragioni già ampiamente illustrate, tale danno non può coincidere né nell'an debeatur né nel quantum con il corrispettivo, asseritamente maturato per le forniture eseguite.
II.24-A prescindere, pertanto, da qualsivoglia responsabilità dell' ex art. 2049 c.c., la domanda di risarcimento del danno Pt_2
non può, in ogni caso, trovare accoglimento, essendo carente già sul piano delle mere allegazioni.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad €
133.436,16.
III.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate, con la precisazione che si reputa equo ridurre del 50% gli onorari della sola fase di trattazione, non essendo stata espletata alcuna istruttoria.
9 SCAGLIONE APPLICABILE: da € 52.001,00 a € 260.000,00
Parte_4
[...]
2.552,00 // 2.552,00
[...]
Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00
Trattazione 5.670,00 -50% 2.835,00
Decisoria 4.253,00 // 4.253,00
Totale 11.268,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla con atto di citazione Parte_1 notificato il 25.09.2023 nei confronti della
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2377/2023, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Bari in data 07.07.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 7543/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. CC l'opposizione;
B. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2377/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 07.07.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 7543/2023 R.G.;
C. CONDANNA la al pagamento, Controparte_1 in favore dell' delle spese Parte_1 processuali che liquida in € 11.268,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 20.11.2025.
Il Giudice
EN DA FF
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