TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/11/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
PE DA RT - Presidente relatore
EN Bennici - Giudice
G. Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1160 dell'anno 2025 degli affari civili contenziosi
TRA nato ad [...] il18 agosto 1977 (Avv. Loredana Tuzzolino) Parte_1
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] (Avv. Danilo Controparte_1
Giracello)
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 4 novembre 2025.
Il PM ha apposto il suo visto in data 27 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2025 chiedeva che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AN NN MI , in data 11 maggio 2005, con , Controparte_1
unione dalla quale il 27 settembre 2005 era nata una figlia, . Persona_1
A sostegno della domanda esponeva che la convivenza coniugale si era interrotta da tempo e non era più ripresa successivamente alla conclusione dell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 conv. con L. 162/2014, munita del nulla osta del Pubblico Ministero in data 12 marzo 2024. Parte ricorrente chiedeva inoltre la rimodulazione degli aspetti economici con la non attribuzione dell'assegno di divorzio alla resistente, già titolare di assegno di mantenimento alla stregua degli accordi di separazione.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1
principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestava le deduzioni avversarie, chiedendo la corresponsione di un assegno divorzile nonché un assegno di mantenimento indiretto a favore della figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente.
All'udienza del 4 novembre 2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunziarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, insistendo, quanto al resto, nelle loro rispettive istanze.
Con ordinanza del 5 novembre 2025, confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni previste nell'accordo di negoziazione assistita, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata trattenuta in decisione limitatamente alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservandosi separata ordinanza istruttoria per il prosieguo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della negoziazione assistita (i cui accordi sono stati autorizzati dal PM in data 12 marzo
2024) senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza non definitiva in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Presidente del Tribunale.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN
NN MI (AG), in data 11/05/2005, da , nato ad [...] in Parte_1
data 18/08/1977 e da , nata a [...] in data [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 3, parte II, serie C, dell'anno 2005; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369; dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
PE DA RT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
PE DA RT - Presidente relatore
EN Bennici - Giudice
G. Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1160 dell'anno 2025 degli affari civili contenziosi
TRA nato ad [...] il18 agosto 1977 (Avv. Loredana Tuzzolino) Parte_1
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] (Avv. Danilo Controparte_1
Giracello)
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 4 novembre 2025.
Il PM ha apposto il suo visto in data 27 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2025 chiedeva che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AN NN MI , in data 11 maggio 2005, con , Controparte_1
unione dalla quale il 27 settembre 2005 era nata una figlia, . Persona_1
A sostegno della domanda esponeva che la convivenza coniugale si era interrotta da tempo e non era più ripresa successivamente alla conclusione dell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 conv. con L. 162/2014, munita del nulla osta del Pubblico Ministero in data 12 marzo 2024. Parte ricorrente chiedeva inoltre la rimodulazione degli aspetti economici con la non attribuzione dell'assegno di divorzio alla resistente, già titolare di assegno di mantenimento alla stregua degli accordi di separazione.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1
principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestava le deduzioni avversarie, chiedendo la corresponsione di un assegno divorzile nonché un assegno di mantenimento indiretto a favore della figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente.
All'udienza del 4 novembre 2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunziarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, insistendo, quanto al resto, nelle loro rispettive istanze.
Con ordinanza del 5 novembre 2025, confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni previste nell'accordo di negoziazione assistita, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata trattenuta in decisione limitatamente alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservandosi separata ordinanza istruttoria per il prosieguo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della negoziazione assistita (i cui accordi sono stati autorizzati dal PM in data 12 marzo
2024) senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza non definitiva in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Presidente del Tribunale.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN
NN MI (AG), in data 11/05/2005, da , nato ad [...] in Parte_1
data 18/08/1977 e da , nata a [...] in data [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 3, parte II, serie C, dell'anno 2005; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369; dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
PE DA RT