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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 677/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2606/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190026837034000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3004/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso in relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie di AD e del Comune di Palermo;
Visti gli atti tutti della causa,
Relatore il dott. PP La GR;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della domanda di annullamento proposta da parte ricorrente è la cartella di pagamento n.
n.29620190026837034000 notificata il 20 marzo 2024 inerente a Tares 2013. Deduce il ricorrente l'intervenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione già in data 31 dicembre 2019 e che nessun atto interruttivo sarebbe intervenuto.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle entrate - Riscossione la quale ha osservato che il decorso del termine di prescrizione sarebbe stato più volte sospeso (dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014 ex art. 1, commi 618-624 d.l. n. 147 del 2013; oltre che dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ex art. 68 d.l.
n. 18 del 2020 oltre che in forza della proroga ex art. 12 d. lgs. n. 1569 del 2015).
Il Comune di Palermo, anch'esso costituitosi in giudizio, ha evidenziato di aver notificato l'avviso di accertamento in data 18 aprile 2017.
Il ricorso è infondato.
Le disposizioni ex lege variamente disposte dal legislatore, compresa quella ex art. 12 d. lgs. n. 159 del
2015 oltre che la notifica – provata dal Comune – dell'avviso di accertamento escludono la maturazione del termine di prescrizione.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese possono essere compensate alla luce della complessità della disciplina delle sospensioni.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, in composizione monocratica, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo il 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
PP La GR
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2606/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190026837034000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3004/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso in relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie di AD e del Comune di Palermo;
Visti gli atti tutti della causa,
Relatore il dott. PP La GR;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della domanda di annullamento proposta da parte ricorrente è la cartella di pagamento n.
n.29620190026837034000 notificata il 20 marzo 2024 inerente a Tares 2013. Deduce il ricorrente l'intervenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione già in data 31 dicembre 2019 e che nessun atto interruttivo sarebbe intervenuto.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle entrate - Riscossione la quale ha osservato che il decorso del termine di prescrizione sarebbe stato più volte sospeso (dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014 ex art. 1, commi 618-624 d.l. n. 147 del 2013; oltre che dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ex art. 68 d.l.
n. 18 del 2020 oltre che in forza della proroga ex art. 12 d. lgs. n. 1569 del 2015).
Il Comune di Palermo, anch'esso costituitosi in giudizio, ha evidenziato di aver notificato l'avviso di accertamento in data 18 aprile 2017.
Il ricorso è infondato.
Le disposizioni ex lege variamente disposte dal legislatore, compresa quella ex art. 12 d. lgs. n. 159 del
2015 oltre che la notifica – provata dal Comune – dell'avviso di accertamento escludono la maturazione del termine di prescrizione.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese possono essere compensate alla luce della complessità della disciplina delle sospensioni.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, in composizione monocratica, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo il 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
PP La GR