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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/11/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 78/2021
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr. NATALINO SAPONE Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 78/2021 RGAC vertente tra:
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia C.F._2 minore ( ) e ( ) Per_1 C.F._3 Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dell'avv. Antonio Pelle
APPELLANTI
E
( ), in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Catanoso
APPELLATA
( ) e Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
( ) C.F._6
1 APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 389/2020, pubblicata in data
07.07.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 414/2015
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 15.05.2025
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, e nella qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori e , hanno citato in Per_1 Parte_3 giudizio e al fine di ottenere la Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalle figlie minori a causa ed in conseguenza del sinistro avvenuto in data 31.03.2013 nel Comune di Platì, c/da Lacchi.
A sostegno della propria domanda hanno dedotto che , alla guida del Controparte_3 veicolo Fiat Bravo Targa DK809VN, di proprietà di , assicurato con Controparte_2 [...]
per immettersi sulla strada provinciale che porta a Platì, effettuava una Controparte_1 manovra di retromarcia, entrando con la parte posteriore dell'auto sulla strada privata adiacente all'abitazione delle minori e, non accorgendosi della loro presenza in strada, le investiva facendole cadere a terra. Gli attori hanno rappresentato che, a seguito dell'urto, le minori hanno riportato gravi lesioni personali per le quali sono state trasportate presso l'Ospedale di Locri e successivamente sottoposte a periodiche visite specialistiche sino al
28.06.2013, data in cui sono state dichiarate clinicamente guarite con postumi.
Pertanto, hanno chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento della complessiva somma di € 25.070,00, di cui € 15.505,00 per la minore ed € 9.565,00 per la Per_1 minore . Parte_3
costituitasi in giudizio, contestata la difesa avversaria, ha chiesto il Controparte_1 rigetto della domanda. Nel dettaglio, ha eccepito la genericità della ricostruzione del sinistro nonché l'insussistenza del nesso causale tra quest'ultimo e le lesioni denunciate, chiedendo in via subordinata la riduzione delle somme domandate dagli attori in quanto sproporzionate ed eccessive. All'esito dell'istruttoria, con la comparsa conclusionale, ha eccepito altresì
l'inoperatività della polizza assicurativa in quanto il fatto illecito è avvenuto non già su una
2 strada pubblica o aperta al pubblico, ma dopo l'immissione del su una strada privata, CP_3 luogo estraneo all'ambito operativo dell'art. 122 D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni private) e 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 aprile
2008 n. 86, secondo cui la disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c. opera solo in caso di “circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”.
e , benchè ritualmente citati in giudizio, non si sono Controparte_2 Controparte_3 costituiti.
Il giudizio è stato istruito a mezzo di prova orale, c.t.u medico legale ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 389/2020 pubblicata in data 07.07.2020, nell'ambito del procedimento RG n. 414/2015, ha accolto la domanda attorea e condannato CP_3
al pagamento della somma di € 5.1099,02 a titolo di risarcimento del danno non
[...] patrimoniale patito da e della somma di € 3.046,3 a titolo di risarcimento del Per_1 danno non patrimoniale patito da oltre alle spese processuali in favore di parte Parte_3 attrice;
ha invece rigettato la domanda attorea proposta nei confronti di Controparte_1
e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di quest'ultima.
[...]
1.2 Avverso l'intervenuta sentenza, , nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore e , all'epoca dei Per_1 Parte_3 fatti minore di tredici anni e divenuta nelle more maggiorenne, hanno proposto appello per i seguenti motivi:
I) “Erronea declaratoria di inoperatività della polizza assicurativa del veicolo investitore Fiat
Bravo, Targa DK809VN. Errata valutazione/interpretazione delle prove offerte dalle parti attrici odierni appellanti”. Nel dettaglio gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, valutando erroneamente le risultanze istruttorie, ha accolto l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa del responsabile civile con
[...]
Ad avviso degli appellanti, dalla prova orale espletata si evince che l'urto Controparte_1 tra il veicolo danneggiante e le minori si è verificato su una strada aperta al pubblico e non all'interno di un'area o di un cortile privato. Pertanto, la vicenda avrebbe dovuto essere ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 122 del D.lgs. 209/2005 e 2054 c.c. con conseguente condanna di e di in solido con il conducente Controparte_1 Controparte_2
3 . Ha infine aggiunto che la Corte di Cassazione, sezione terza, con Controparte_3 ordinanza n. 33675/2021, rilevato un contrasto tra l'interpretazione delle norme sopra citate e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale correla l'obbligo assicurativo non già al presupposto dell'essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ma comprende qualsiasi uso del veicolo conforme alla sua “funzione abituale”, riconducendo dunque l'obbligo assicurativo all'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto , indipendentemente dal tipo di strada in cui sia avvenuto il sinistro, ha rimesso la questione al Primo Presidente della Corte per l'assegnazione alle
Sezioni Unite.
II) “Errata quantificazione del danno biologico permanente in capo alla danneggiata Pt_3
. Errata applicazione delle aggiornate tabelle per il calcolo delle lesioni c.d.
[...] micropermanenti previste dal D.M. 22 luglio 2019”. Sul punto gli appellanti hanno dedotto che il primo giudice ha erroneamente quantificato il danno biologico permanente in € 814,27, che corrisponde all'1% di invalidità, atteso che il c.t.u., nella relazione medico legale
(condivisa dal Tribunale), ha riconosciuto a il danno biologico per invalidità Parte_3 permanente nella misura del 2%, corrispondente, secondo le tabelle applicate dal giudicante, all'importo di € 1.764,52.
Pertanto, previa reiterazione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 398/2020, pubbl. il 07/07/2020, repert. n. 464/2020 del 07/07/2020, emessa dal Tribunale di Locri (RC)- Sezione civile, mai notificata, pronunciata nel giudizio civile RG n. 414/2015, e per l'effetto così provvedere:1.
Che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusivo fatto e colpa del Sig. CP_3
, conducente del veicolo Fiat Bravo, targa DK809VN, di proprietà della sig.ra
[...]
ed assicurata con la 2. dichiarare fondato il Controparte_2 Controparte_1 diritto degli odierni appellanti, e ad ottenere l'integrale Parte_1 Parte_2 risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico permanente e temporaneo) patiti dalla propria figlia in occasione e a causa del sinistro de quo;
3. Dichiarare Per_1 fondato il diritto dell'odierna appellante, (oggi maggiorenne), ad ottenere Parte_3
l'integrale risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico permanente e temporaneo) in occasione e a causa del sinistro de quo;
4. Dichiarare, per il sinistro de quo
4 agitur, l'operatività della polizza assicurativa del veicolo investitore Controparte_1
Fiat Bravo, targa DK809VN, di proprietà della sig.ra ed assicurata con la Controparte_2
5. Conseguentemente accogliere, in quanto fondata, la domanda Controparte_1 degli odierni appellanti e, per l'effetto, condannare in solido tra loro i convenuti appellati
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità Controparte_1 di compagnia assicuratrice del veicolo investitore Fiat Bravo, targata DK809VN, e
[...]
, nella qualità di proprietario del veicolo investitore, Fiat Bravo, targata DK809VN, CP_2 al pagamento in favore di della somma di € 3.996,55 (di cui € 1.764,52 a titolo Parte_3 di invalidità permanente;
€ 249,32 a titolo di inabilità parziale al 75% per 7 giorni, €
1.329,72 a titolo di inabilità parziale al 25% per 55 giorni), per come valutati da CTU medico-legale nel giudizio di primo grado, oltre interessi legali maturati e maturandi sulle somme devalutate alla data dell'evento dannoso e via via rivalutate fino al soddisfo;
al pagamento in favore di e n.q di genitori della minore Parte_1 Parte_2 Per_1
della somma di € 5.199,02 ( di cui € 2.931,37 a titolo di invalidità permanente ed €
[...]
2.267,65 a titolo di invalidità temporanea) per come valutati dal CTU medico-legale nel giudizio di primo grado, oltre interessi legali maturandi sulle somme devalutate alla data dell'evento dannoso e via via rivalutate fino al soddisfo;
6. Condannare in solido tra loro i convenuti appellati, e , al pagamento in favore degli Controparte_1 Controparte_2 appellanti degli anticipi versati al CTU;
7. Porre a carico della convenuta appellata
[...] gli oneri della CTU liquidati dal Giudice di prime cure con decreto.
8. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da determinarsi ai sensi del
D.M. 55/2014, oltre spese generali del 15%, Cassa, iva, in favore del difensore costituito, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. che rende dichiarazione di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese del giudizio.”
costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare degli appellanti, non potendo gli stessi trarre alcuna utilità o vantaggio dall'accoglimento del gravame atteso che il primo giudice ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro di e l'ha condannato al risarcimento del danno in favore degli odierni Controparte_3 appellanti. La compagnia assicurativa ha altresì rilevato che l'eccezione relativa all'inoperatività della polizza assicurativa, sollevata con la comparsa conclusionale in primo
5 grado, non è stata contestata dagli odierni appellanti che hanno pure omesso di depositare la memoria di replica, sicché inammissibile è la contestazione avanzata per la prima volta in appello sul punto. Ha infine aggiunto che il giudice di prime cure ha ricostruito con esattezza e precisione la storicità del sinistro sulla base delle risultanze probatorie, evidenziando che gli stessi appellanti hanno dedotto che il sinistro si è verificato “sulla strada privata adiacente la propria abitazione” e non hanno fornito la prova della possibilità di accesso e di circolazione nell'area privata da parte di un numero indeterminato di soggetti diversi dai proprietari.
Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato.
ER e , benché ritualmente citati, non si sono costituiti neppure CP_2 Controparte_3 nel presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 30.05.2024, riservata al merito la delibazione sulle istanze istruttorie reiterate nel presente grado di giudizio e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva ordinanza del 09.06.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.1 Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati ritualmente citati e non costituitisi e , trattandosi di dichiarazione meramente Controparte_2 Controparte_3 accertativa per cui non è previsto un termine perentorio (cfr. Cass. civ., 21 settembre 2015, n.
18454).
2.2 Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata da in Controparte_1 merito al difetto di interesse ad agire degli appellanti.
Il Tribunale, premessa l'insussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 122 D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, 3 D. M. 1 aprile 2008 n. 86 e 2054 c.c., ha accolto la domanda nei confronti di , conducente del mezzo, rigettandola nei confronti della Controparte_3 proprietaria dell'auto e della società con cui il mezzo era assicurato. Controparte_2 CP_1
Poiché l'art. 1292 c.c. consente al creditore di pretendere il pagamento dell'intero da ciascuno dei condebitori solidali, la sentenza che escluda la responsabilità di uno o più debitori riduce il numero dei soggetti da cui è possibile ottenere il pagamento integrale e determina un pregiudizio per il creditore, il quale può avere interesse a domandare la prestazione al debitore ritenuto maggiormente solvibile. In tal senso si è recentemente espressa la Suprema Corte con la pronuncia 13718/2021 da cui non vi è ragione di discostarsi: “Quando sono dedotte in
6 giudizio obbligazioni solidali, il preteso creditore, che consegua l'accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori solidali, ha interesse ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'avanzata istanza globale, senza che trovi ostacolo nel passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall'impugnazione, perche la definitività di alcuno dei dedotti rapporti obbligatori non fa venir meno il vantaggio derivante al creditore dalla concorrenza degli altri, concernenti la stessa prestazione”.
2.3 Acclarata dunque la sussistenza dell'interesse ad agire degli appellanti, va rilevato che
“l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ. SU 16/02/2023 n. 4835, richiamando Cass.civ. n. 27199/2017 e Cass. civ. SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. civ.
SU 21/03/2019, n. 7940).
Nella fattispecie, l'oggetto dell'appello è costituito dall'accertamento della responsabilità solidale di , nella qualità di proprietaria del veicolo Fiat Bravo, targato Controparte_2
DK809VN, e di nella qualità di compagnia assicuratrice del Controparte_1 suddetto mezzo, mentre non rappresentano oggetto di gravame la sussistenza del sinistro quale causa delle lesioni riportate dalle minori né la responsabilità di , Controparte_3 conducente del mezzo, condannato in primo grado, questioni, dunque, da ritenersi definitivamente acclarate.
2.4 In ordine al primo motivo di appello, va subito rilevato che, a dispetto di quanto sostenuto dagli odierni appellanti nella presente fase processuale, le allegazioni e le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado depongono per la verificazione del sinistro in una strada privata.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli stessi attori hanno dedotto che l'auto condotta dal ha iniziato a retrocedere “immettendosi con la parte CP_3 posteriore del mezzo” nella strada “privata” adiacente alla loro abitazione, in c.da Lacchi di
Plati, ove si trovavano le minori che sono state colpite dal mezzo. Nel modulo CAI allegato
7 all'atto di citazione, la parte posteriore del mezzo e le minori sono rappresentate completamente all'interno della stradina che si immette sulla strada provinciale. I fatti, così come esposti nell'atto di citazione, sono stati confermati sia dal convenuto contumace
, cui è stato deferito l'interrogatorio formale, sia dai testimoni escussi in Controparte_3 primo grado. Inoltre, l'eccezione di accadimento del sinistro su una strada privata non adibita ad uso pubblico, per cui non ricorre l'obbligo della copertura assicurativa del mezzo per la responsabilità civile verso i terzi, non è stata affatto contestata dagli attori nel giudizio innanzi al Tribunale.
Pertanto, non condivisibile è la contestazione degli appellanti in ordine all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, né ammissibile è l'assunto prospettato per la prima volta nel presente gravame secondo cui il sinistro sarebbe avvenuto “al limite” tra la strada aperta al pubblico transito ed il cortile ove le bambine giocavano, anziché all'interno di quest'ultimo.
Nondimeno, il motivo di appello - diretto a contestare l'esclusione dell'applicazione del c.d.
Codice delle assicurazioni private e dell'art. 2054 c.c. alla fattispecie in esame - è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia del 30 luglio 2021 n. 21983, ha affermato che l'art. 122 del Codice delle assicurazioni private, cui è strettamente connessa la disciplina di cui all'art. 2054 c.c., interpretato alla luce del diritto europeo (e in particolare alla nozione di circolazione posta all'art. 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24/4/1972 (c.d. "Prima direttiva", non formalmente attuata dall'Italia essendo stata già data sostanzialmente attuazione ai relativi obblighi con la L. n. 990 del 1969), e ripresa nelle successive Direttiva 84/5/CE del Consiglio del 30/12/1983 (c.d. "Seconda direttiva", attuata con L. n. 242 del 1990 e con L. n. 20 del 1991), Direttiva 90/232/CEE del Consiglio del
14/5/1990 (c.d. "Terza direttiva", attuata con L. n. 142 del 1992 - Legge comunitaria 1991, che, come modificata dalla "Quinta direttiva", all'art. 1 dispone che "l'assicurazione di cui all'art. 3, paragrafo 1" della Prima direttiva "copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo"), Direttiva
2000/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/5/2000 (c.d. "Quarta direttiva", attuata con D.Lgs. n. 190 del 2003, che ha modificato la Direttiva 1973/239/CEE e la
Direttiva 1988/357/CEE), nonché finalmente all'art. 3, p. 1, Direttiva 2009/103/CE del
8 Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/9/2009 (c.d. "Quarta direttiva", indicata come
"Direttiva 2009/103", che ha abrogato le precedenti suindicate quattro Direttive, nonché la
Direttiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/5/2005, di modifica delle dette precedenti quattro Direttive), secondo cui "Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'art. 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione") ed in modo conforme alle pronunce della Corte di Giustizia in materia, consente di ritenere che “L'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli opera, e
l'azione diretta verso l'assicuratore spetta, anche quando il sinistro ed il relativo danno occorrono da uso dell'auto in "zone private". Dunque, la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, rimanendo non coperte da assicurazione per la responsabilità civile l'ipotesi dell'utilizzazione del veicolo
“in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del Codice della strada concernente
l'uso quale mezzo di trasporto, come pure l'ipotesi dell'utilizzazione anomala del mezzo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale”.
Pertanto, il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la responsabilità civile delle auto deve rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale e non nelle caratteristiche della strada.
Va precisato che il caso analogo a quello oggetto del presente giudizio è stato rimesso alle
Sezioni Unite quale questione di massima di particolare importanza dalla sezione terza della
Corte di Cassazione che, con ordinanza interlocutoria n. 33675 del 18/12/2019, ha rilevato un contrasto tra l'orientamento univoco dei giudici nazionali – sposato anche dalla sentenza qui gravata - secondo cui la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone e “la giurisprudenza Eurounitaria, in base alla quale "l'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972
(c.d. prima direttiva auto), relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
9 fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, dev'essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di "circolazione dei veicoli" qualunque uso di un veicolo che sia
"conforme alla funzione abituale dello stesso" a prescindere dallo spazio su cui la circolazione avviene.
Facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame e considerato che non
è in discussione che l'auto condotta dal sia stata usata in maniera conforme alla sua CP_3 funzione abituale, deve concludersi che, secondo l'interpretazione adeguatrice del diritto interno a quello europeo, operano l'art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private e l'art. 2054 c.c.
Pertanto, in considerazione della verificazione dell'illecito e delle lesioni riportate dalle minori in conseguenza del sinistro, accertate dal Tribunale e non oggetto di impugnazione,
[...]
, quale proprietaria del mezzo danneggiante, e in persona CP_2 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, quale società con cui l'auto era assicurata, sono tenuti in solido al risarcimento dei danni in favore degli odierni appellanti.
2.5 Altresì fondato è il secondo motivo di appello.
Nella liquidazione del danno patito da il giudicante ha affermato: “Con riguardo a Parte_3
il CTU ha così valutato le conseguenze del sinistro: Parte_3
Invalidità temporanea parziale al 75% giorni 07 (sette);
Invalidità temporanea parziale al 50% giorni 56 (cinquantasei);
Invalidità temporanea parziale al 25% giorni 55 (cinquantacinque);
Invalidità permanente da valutarsi come danno biologico pari al 2% (due per cento) della totale.
Ai fini della liquidazione del danno e trattandosi di lesioni cosiddette micropermanenti, può essere utilizzato, ai fini del calcolo della somma spettante a titolo risarcitorio, il D.M. 22 luglio 2019 approvato ai sensi dell'art. 139 d.lgs. 209/05.
In base ai parametri indicati, considerata l'età di e al momento del Per_1 Parte_3 sinistro (rispettivamente di 3 e 10 anni) appare equo liquidare rispettivamente le somme di €
2.931,37 e di € 814,27, a titolo di invalidità permanente”.
Ora, , all'epoca del sinistro, aveva 13 anni e, secondo le tabelle previste dal D.M. Parte_3
22 luglio 2019 approvato ai sensi dell'art. 139 D.lgs. 209/2005, al 2% riconosciuto a titolo di
10 invalidità permanente, corrisponde l'importo di euro 1.764,52, essendo la somma pari ad euro
814,27 prevista dalla medesima tabella nell'ipotesi di lesioni permanenti pari all'1%.
Sul punto, peraltro, nessuna contestazione è stata mossa dalla compagnia di assicurazione.
Dunque, tenuto conto dell'importo riconosciuto per l'inabilità temporanea dal Tribunale, pari ad euro 2.232,03 (non oggetto di gravame), spetta complessivamente a , a titolo di Parte_3 risarcimento per il danno biologico conseguente al sinistro, la complessiva somma di euro
3.996,55.
In definitiva, fermi restando i capi della sentenza del Tribunale non oggetto di gravame, in accoglimento dell'appello, va riformata la pronuncia impugnata e, per l'effetto, disposta la condanna di , nella qualità di proprietaria dell'auto Fiat Bravo, targata Controparte_2
DK809VN, e di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale società assicuratrice del veicolo danneggiante, in solido, ciascuno per il rispettivo titolo:
a) al pagamento, in favore di , della somma di € 3.996,55 (di cui € 1.764,52 per Parte_3 invalidità permanente;
€ 2.232,03 per invalidità temporanea), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
b) al pagamento in favore di e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia minore della somma pari ad € 5.199,02 a Per_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito da oltre interessi sulla Per_1 somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione.
3. L'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Atteso l'intervenuto arresto delle Sezioni Unite della Suprema
Corte successivamente alla pronuncia del Tribunale, in ordine ad un aspetto dirimente ai fini della decisione, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi tra tutte le parti del giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese della c.t.u. espletata in primo grado, ferma restando la solidarietà tra tutte le parti nei rapporti con il CTU, vanno poste a carico degli appellati in misura pari ad 1/3 ciascuno.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
11 - dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_2
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Locri n. 398/2020 pubblicata il
07/07/2020:
A) condanna ed in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido, ciascuna per il rispettivo titolo, al pagamento, in favore di della somma pari ad € 3.996,55 a titolo di risarcimento del danno non Parte_3 patrimoniale, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
B) condanna ed in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido, ciascuna per il rispettivo titolo, al pagamento, in favore di e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 Parte_2 figlia minore della somma pari ad € 5.199,02 a titolo di risarcimento del danno Per_1 non patrimoniale patito da quest'ultima, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
- compensa interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti;
- pone a carico degli appellati in misura pari ad 1/3 ciascuno le spese della c.t.u. espletata in primo grado, ferma restando la solidarietà tra tutte le parti nei confronti del c.t.u.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 25 novembre 2025
La consigliera est. La Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.ssa Patrizia Morabito
12
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr. NATALINO SAPONE Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 78/2021 RGAC vertente tra:
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia C.F._2 minore ( ) e ( ) Per_1 C.F._3 Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dell'avv. Antonio Pelle
APPELLANTI
E
( ), in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Catanoso
APPELLATA
( ) e Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
( ) C.F._6
1 APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 389/2020, pubblicata in data
07.07.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 414/2015
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 15.05.2025
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, e nella qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori e , hanno citato in Per_1 Parte_3 giudizio e al fine di ottenere la Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalle figlie minori a causa ed in conseguenza del sinistro avvenuto in data 31.03.2013 nel Comune di Platì, c/da Lacchi.
A sostegno della propria domanda hanno dedotto che , alla guida del Controparte_3 veicolo Fiat Bravo Targa DK809VN, di proprietà di , assicurato con Controparte_2 [...]
per immettersi sulla strada provinciale che porta a Platì, effettuava una Controparte_1 manovra di retromarcia, entrando con la parte posteriore dell'auto sulla strada privata adiacente all'abitazione delle minori e, non accorgendosi della loro presenza in strada, le investiva facendole cadere a terra. Gli attori hanno rappresentato che, a seguito dell'urto, le minori hanno riportato gravi lesioni personali per le quali sono state trasportate presso l'Ospedale di Locri e successivamente sottoposte a periodiche visite specialistiche sino al
28.06.2013, data in cui sono state dichiarate clinicamente guarite con postumi.
Pertanto, hanno chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento della complessiva somma di € 25.070,00, di cui € 15.505,00 per la minore ed € 9.565,00 per la Per_1 minore . Parte_3
costituitasi in giudizio, contestata la difesa avversaria, ha chiesto il Controparte_1 rigetto della domanda. Nel dettaglio, ha eccepito la genericità della ricostruzione del sinistro nonché l'insussistenza del nesso causale tra quest'ultimo e le lesioni denunciate, chiedendo in via subordinata la riduzione delle somme domandate dagli attori in quanto sproporzionate ed eccessive. All'esito dell'istruttoria, con la comparsa conclusionale, ha eccepito altresì
l'inoperatività della polizza assicurativa in quanto il fatto illecito è avvenuto non già su una
2 strada pubblica o aperta al pubblico, ma dopo l'immissione del su una strada privata, CP_3 luogo estraneo all'ambito operativo dell'art. 122 D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni private) e 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 aprile
2008 n. 86, secondo cui la disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c. opera solo in caso di “circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”.
e , benchè ritualmente citati in giudizio, non si sono Controparte_2 Controparte_3 costituiti.
Il giudizio è stato istruito a mezzo di prova orale, c.t.u medico legale ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 389/2020 pubblicata in data 07.07.2020, nell'ambito del procedimento RG n. 414/2015, ha accolto la domanda attorea e condannato CP_3
al pagamento della somma di € 5.1099,02 a titolo di risarcimento del danno non
[...] patrimoniale patito da e della somma di € 3.046,3 a titolo di risarcimento del Per_1 danno non patrimoniale patito da oltre alle spese processuali in favore di parte Parte_3 attrice;
ha invece rigettato la domanda attorea proposta nei confronti di Controparte_1
e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di quest'ultima.
[...]
1.2 Avverso l'intervenuta sentenza, , nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore e , all'epoca dei Per_1 Parte_3 fatti minore di tredici anni e divenuta nelle more maggiorenne, hanno proposto appello per i seguenti motivi:
I) “Erronea declaratoria di inoperatività della polizza assicurativa del veicolo investitore Fiat
Bravo, Targa DK809VN. Errata valutazione/interpretazione delle prove offerte dalle parti attrici odierni appellanti”. Nel dettaglio gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, valutando erroneamente le risultanze istruttorie, ha accolto l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa del responsabile civile con
[...]
Ad avviso degli appellanti, dalla prova orale espletata si evince che l'urto Controparte_1 tra il veicolo danneggiante e le minori si è verificato su una strada aperta al pubblico e non all'interno di un'area o di un cortile privato. Pertanto, la vicenda avrebbe dovuto essere ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 122 del D.lgs. 209/2005 e 2054 c.c. con conseguente condanna di e di in solido con il conducente Controparte_1 Controparte_2
3 . Ha infine aggiunto che la Corte di Cassazione, sezione terza, con Controparte_3 ordinanza n. 33675/2021, rilevato un contrasto tra l'interpretazione delle norme sopra citate e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale correla l'obbligo assicurativo non già al presupposto dell'essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ma comprende qualsiasi uso del veicolo conforme alla sua “funzione abituale”, riconducendo dunque l'obbligo assicurativo all'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto , indipendentemente dal tipo di strada in cui sia avvenuto il sinistro, ha rimesso la questione al Primo Presidente della Corte per l'assegnazione alle
Sezioni Unite.
II) “Errata quantificazione del danno biologico permanente in capo alla danneggiata Pt_3
. Errata applicazione delle aggiornate tabelle per il calcolo delle lesioni c.d.
[...] micropermanenti previste dal D.M. 22 luglio 2019”. Sul punto gli appellanti hanno dedotto che il primo giudice ha erroneamente quantificato il danno biologico permanente in € 814,27, che corrisponde all'1% di invalidità, atteso che il c.t.u., nella relazione medico legale
(condivisa dal Tribunale), ha riconosciuto a il danno biologico per invalidità Parte_3 permanente nella misura del 2%, corrispondente, secondo le tabelle applicate dal giudicante, all'importo di € 1.764,52.
Pertanto, previa reiterazione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 398/2020, pubbl. il 07/07/2020, repert. n. 464/2020 del 07/07/2020, emessa dal Tribunale di Locri (RC)- Sezione civile, mai notificata, pronunciata nel giudizio civile RG n. 414/2015, e per l'effetto così provvedere:1.
Che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusivo fatto e colpa del Sig. CP_3
, conducente del veicolo Fiat Bravo, targa DK809VN, di proprietà della sig.ra
[...]
ed assicurata con la 2. dichiarare fondato il Controparte_2 Controparte_1 diritto degli odierni appellanti, e ad ottenere l'integrale Parte_1 Parte_2 risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico permanente e temporaneo) patiti dalla propria figlia in occasione e a causa del sinistro de quo;
3. Dichiarare Per_1 fondato il diritto dell'odierna appellante, (oggi maggiorenne), ad ottenere Parte_3
l'integrale risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico permanente e temporaneo) in occasione e a causa del sinistro de quo;
4. Dichiarare, per il sinistro de quo
4 agitur, l'operatività della polizza assicurativa del veicolo investitore Controparte_1
Fiat Bravo, targa DK809VN, di proprietà della sig.ra ed assicurata con la Controparte_2
5. Conseguentemente accogliere, in quanto fondata, la domanda Controparte_1 degli odierni appellanti e, per l'effetto, condannare in solido tra loro i convenuti appellati
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità Controparte_1 di compagnia assicuratrice del veicolo investitore Fiat Bravo, targata DK809VN, e
[...]
, nella qualità di proprietario del veicolo investitore, Fiat Bravo, targata DK809VN, CP_2 al pagamento in favore di della somma di € 3.996,55 (di cui € 1.764,52 a titolo Parte_3 di invalidità permanente;
€ 249,32 a titolo di inabilità parziale al 75% per 7 giorni, €
1.329,72 a titolo di inabilità parziale al 25% per 55 giorni), per come valutati da CTU medico-legale nel giudizio di primo grado, oltre interessi legali maturati e maturandi sulle somme devalutate alla data dell'evento dannoso e via via rivalutate fino al soddisfo;
al pagamento in favore di e n.q di genitori della minore Parte_1 Parte_2 Per_1
della somma di € 5.199,02 ( di cui € 2.931,37 a titolo di invalidità permanente ed €
[...]
2.267,65 a titolo di invalidità temporanea) per come valutati dal CTU medico-legale nel giudizio di primo grado, oltre interessi legali maturandi sulle somme devalutate alla data dell'evento dannoso e via via rivalutate fino al soddisfo;
6. Condannare in solido tra loro i convenuti appellati, e , al pagamento in favore degli Controparte_1 Controparte_2 appellanti degli anticipi versati al CTU;
7. Porre a carico della convenuta appellata
[...] gli oneri della CTU liquidati dal Giudice di prime cure con decreto.
8. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da determinarsi ai sensi del
D.M. 55/2014, oltre spese generali del 15%, Cassa, iva, in favore del difensore costituito, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. che rende dichiarazione di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese del giudizio.”
costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare degli appellanti, non potendo gli stessi trarre alcuna utilità o vantaggio dall'accoglimento del gravame atteso che il primo giudice ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro di e l'ha condannato al risarcimento del danno in favore degli odierni Controparte_3 appellanti. La compagnia assicurativa ha altresì rilevato che l'eccezione relativa all'inoperatività della polizza assicurativa, sollevata con la comparsa conclusionale in primo
5 grado, non è stata contestata dagli odierni appellanti che hanno pure omesso di depositare la memoria di replica, sicché inammissibile è la contestazione avanzata per la prima volta in appello sul punto. Ha infine aggiunto che il giudice di prime cure ha ricostruito con esattezza e precisione la storicità del sinistro sulla base delle risultanze probatorie, evidenziando che gli stessi appellanti hanno dedotto che il sinistro si è verificato “sulla strada privata adiacente la propria abitazione” e non hanno fornito la prova della possibilità di accesso e di circolazione nell'area privata da parte di un numero indeterminato di soggetti diversi dai proprietari.
Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato.
ER e , benché ritualmente citati, non si sono costituiti neppure CP_2 Controparte_3 nel presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 30.05.2024, riservata al merito la delibazione sulle istanze istruttorie reiterate nel presente grado di giudizio e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva ordinanza del 09.06.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.1 Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati ritualmente citati e non costituitisi e , trattandosi di dichiarazione meramente Controparte_2 Controparte_3 accertativa per cui non è previsto un termine perentorio (cfr. Cass. civ., 21 settembre 2015, n.
18454).
2.2 Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata da in Controparte_1 merito al difetto di interesse ad agire degli appellanti.
Il Tribunale, premessa l'insussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 122 D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, 3 D. M. 1 aprile 2008 n. 86 e 2054 c.c., ha accolto la domanda nei confronti di , conducente del mezzo, rigettandola nei confronti della Controparte_3 proprietaria dell'auto e della società con cui il mezzo era assicurato. Controparte_2 CP_1
Poiché l'art. 1292 c.c. consente al creditore di pretendere il pagamento dell'intero da ciascuno dei condebitori solidali, la sentenza che escluda la responsabilità di uno o più debitori riduce il numero dei soggetti da cui è possibile ottenere il pagamento integrale e determina un pregiudizio per il creditore, il quale può avere interesse a domandare la prestazione al debitore ritenuto maggiormente solvibile. In tal senso si è recentemente espressa la Suprema Corte con la pronuncia 13718/2021 da cui non vi è ragione di discostarsi: “Quando sono dedotte in
6 giudizio obbligazioni solidali, il preteso creditore, che consegua l'accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori solidali, ha interesse ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'avanzata istanza globale, senza che trovi ostacolo nel passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall'impugnazione, perche la definitività di alcuno dei dedotti rapporti obbligatori non fa venir meno il vantaggio derivante al creditore dalla concorrenza degli altri, concernenti la stessa prestazione”.
2.3 Acclarata dunque la sussistenza dell'interesse ad agire degli appellanti, va rilevato che
“l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ. SU 16/02/2023 n. 4835, richiamando Cass.civ. n. 27199/2017 e Cass. civ. SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. civ.
SU 21/03/2019, n. 7940).
Nella fattispecie, l'oggetto dell'appello è costituito dall'accertamento della responsabilità solidale di , nella qualità di proprietaria del veicolo Fiat Bravo, targato Controparte_2
DK809VN, e di nella qualità di compagnia assicuratrice del Controparte_1 suddetto mezzo, mentre non rappresentano oggetto di gravame la sussistenza del sinistro quale causa delle lesioni riportate dalle minori né la responsabilità di , Controparte_3 conducente del mezzo, condannato in primo grado, questioni, dunque, da ritenersi definitivamente acclarate.
2.4 In ordine al primo motivo di appello, va subito rilevato che, a dispetto di quanto sostenuto dagli odierni appellanti nella presente fase processuale, le allegazioni e le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado depongono per la verificazione del sinistro in una strada privata.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli stessi attori hanno dedotto che l'auto condotta dal ha iniziato a retrocedere “immettendosi con la parte CP_3 posteriore del mezzo” nella strada “privata” adiacente alla loro abitazione, in c.da Lacchi di
Plati, ove si trovavano le minori che sono state colpite dal mezzo. Nel modulo CAI allegato
7 all'atto di citazione, la parte posteriore del mezzo e le minori sono rappresentate completamente all'interno della stradina che si immette sulla strada provinciale. I fatti, così come esposti nell'atto di citazione, sono stati confermati sia dal convenuto contumace
, cui è stato deferito l'interrogatorio formale, sia dai testimoni escussi in Controparte_3 primo grado. Inoltre, l'eccezione di accadimento del sinistro su una strada privata non adibita ad uso pubblico, per cui non ricorre l'obbligo della copertura assicurativa del mezzo per la responsabilità civile verso i terzi, non è stata affatto contestata dagli attori nel giudizio innanzi al Tribunale.
Pertanto, non condivisibile è la contestazione degli appellanti in ordine all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, né ammissibile è l'assunto prospettato per la prima volta nel presente gravame secondo cui il sinistro sarebbe avvenuto “al limite” tra la strada aperta al pubblico transito ed il cortile ove le bambine giocavano, anziché all'interno di quest'ultimo.
Nondimeno, il motivo di appello - diretto a contestare l'esclusione dell'applicazione del c.d.
Codice delle assicurazioni private e dell'art. 2054 c.c. alla fattispecie in esame - è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia del 30 luglio 2021 n. 21983, ha affermato che l'art. 122 del Codice delle assicurazioni private, cui è strettamente connessa la disciplina di cui all'art. 2054 c.c., interpretato alla luce del diritto europeo (e in particolare alla nozione di circolazione posta all'art. 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24/4/1972 (c.d. "Prima direttiva", non formalmente attuata dall'Italia essendo stata già data sostanzialmente attuazione ai relativi obblighi con la L. n. 990 del 1969), e ripresa nelle successive Direttiva 84/5/CE del Consiglio del 30/12/1983 (c.d. "Seconda direttiva", attuata con L. n. 242 del 1990 e con L. n. 20 del 1991), Direttiva 90/232/CEE del Consiglio del
14/5/1990 (c.d. "Terza direttiva", attuata con L. n. 142 del 1992 - Legge comunitaria 1991, che, come modificata dalla "Quinta direttiva", all'art. 1 dispone che "l'assicurazione di cui all'art. 3, paragrafo 1" della Prima direttiva "copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo"), Direttiva
2000/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/5/2000 (c.d. "Quarta direttiva", attuata con D.Lgs. n. 190 del 2003, che ha modificato la Direttiva 1973/239/CEE e la
Direttiva 1988/357/CEE), nonché finalmente all'art. 3, p. 1, Direttiva 2009/103/CE del
8 Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/9/2009 (c.d. "Quarta direttiva", indicata come
"Direttiva 2009/103", che ha abrogato le precedenti suindicate quattro Direttive, nonché la
Direttiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/5/2005, di modifica delle dette precedenti quattro Direttive), secondo cui "Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'art. 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione") ed in modo conforme alle pronunce della Corte di Giustizia in materia, consente di ritenere che “L'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli opera, e
l'azione diretta verso l'assicuratore spetta, anche quando il sinistro ed il relativo danno occorrono da uso dell'auto in "zone private". Dunque, la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, rimanendo non coperte da assicurazione per la responsabilità civile l'ipotesi dell'utilizzazione del veicolo
“in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del Codice della strada concernente
l'uso quale mezzo di trasporto, come pure l'ipotesi dell'utilizzazione anomala del mezzo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale”.
Pertanto, il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la responsabilità civile delle auto deve rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale e non nelle caratteristiche della strada.
Va precisato che il caso analogo a quello oggetto del presente giudizio è stato rimesso alle
Sezioni Unite quale questione di massima di particolare importanza dalla sezione terza della
Corte di Cassazione che, con ordinanza interlocutoria n. 33675 del 18/12/2019, ha rilevato un contrasto tra l'orientamento univoco dei giudici nazionali – sposato anche dalla sentenza qui gravata - secondo cui la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone e “la giurisprudenza Eurounitaria, in base alla quale "l'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972
(c.d. prima direttiva auto), relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
9 fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, dev'essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di "circolazione dei veicoli" qualunque uso di un veicolo che sia
"conforme alla funzione abituale dello stesso" a prescindere dallo spazio su cui la circolazione avviene.
Facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame e considerato che non
è in discussione che l'auto condotta dal sia stata usata in maniera conforme alla sua CP_3 funzione abituale, deve concludersi che, secondo l'interpretazione adeguatrice del diritto interno a quello europeo, operano l'art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private e l'art. 2054 c.c.
Pertanto, in considerazione della verificazione dell'illecito e delle lesioni riportate dalle minori in conseguenza del sinistro, accertate dal Tribunale e non oggetto di impugnazione,
[...]
, quale proprietaria del mezzo danneggiante, e in persona CP_2 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, quale società con cui l'auto era assicurata, sono tenuti in solido al risarcimento dei danni in favore degli odierni appellanti.
2.5 Altresì fondato è il secondo motivo di appello.
Nella liquidazione del danno patito da il giudicante ha affermato: “Con riguardo a Parte_3
il CTU ha così valutato le conseguenze del sinistro: Parte_3
Invalidità temporanea parziale al 75% giorni 07 (sette);
Invalidità temporanea parziale al 50% giorni 56 (cinquantasei);
Invalidità temporanea parziale al 25% giorni 55 (cinquantacinque);
Invalidità permanente da valutarsi come danno biologico pari al 2% (due per cento) della totale.
Ai fini della liquidazione del danno e trattandosi di lesioni cosiddette micropermanenti, può essere utilizzato, ai fini del calcolo della somma spettante a titolo risarcitorio, il D.M. 22 luglio 2019 approvato ai sensi dell'art. 139 d.lgs. 209/05.
In base ai parametri indicati, considerata l'età di e al momento del Per_1 Parte_3 sinistro (rispettivamente di 3 e 10 anni) appare equo liquidare rispettivamente le somme di €
2.931,37 e di € 814,27, a titolo di invalidità permanente”.
Ora, , all'epoca del sinistro, aveva 13 anni e, secondo le tabelle previste dal D.M. Parte_3
22 luglio 2019 approvato ai sensi dell'art. 139 D.lgs. 209/2005, al 2% riconosciuto a titolo di
10 invalidità permanente, corrisponde l'importo di euro 1.764,52, essendo la somma pari ad euro
814,27 prevista dalla medesima tabella nell'ipotesi di lesioni permanenti pari all'1%.
Sul punto, peraltro, nessuna contestazione è stata mossa dalla compagnia di assicurazione.
Dunque, tenuto conto dell'importo riconosciuto per l'inabilità temporanea dal Tribunale, pari ad euro 2.232,03 (non oggetto di gravame), spetta complessivamente a , a titolo di Parte_3 risarcimento per il danno biologico conseguente al sinistro, la complessiva somma di euro
3.996,55.
In definitiva, fermi restando i capi della sentenza del Tribunale non oggetto di gravame, in accoglimento dell'appello, va riformata la pronuncia impugnata e, per l'effetto, disposta la condanna di , nella qualità di proprietaria dell'auto Fiat Bravo, targata Controparte_2
DK809VN, e di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale società assicuratrice del veicolo danneggiante, in solido, ciascuno per il rispettivo titolo:
a) al pagamento, in favore di , della somma di € 3.996,55 (di cui € 1.764,52 per Parte_3 invalidità permanente;
€ 2.232,03 per invalidità temporanea), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
b) al pagamento in favore di e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia minore della somma pari ad € 5.199,02 a Per_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito da oltre interessi sulla Per_1 somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione.
3. L'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Atteso l'intervenuto arresto delle Sezioni Unite della Suprema
Corte successivamente alla pronuncia del Tribunale, in ordine ad un aspetto dirimente ai fini della decisione, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi tra tutte le parti del giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese della c.t.u. espletata in primo grado, ferma restando la solidarietà tra tutte le parti nei rapporti con il CTU, vanno poste a carico degli appellati in misura pari ad 1/3 ciascuno.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
11 - dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_2
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Locri n. 398/2020 pubblicata il
07/07/2020:
A) condanna ed in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido, ciascuna per il rispettivo titolo, al pagamento, in favore di della somma pari ad € 3.996,55 a titolo di risarcimento del danno non Parte_3 patrimoniale, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
B) condanna ed in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido, ciascuna per il rispettivo titolo, al pagamento, in favore di e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 Parte_2 figlia minore della somma pari ad € 5.199,02 a titolo di risarcimento del danno Per_1 non patrimoniale patito da quest'ultima, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione;
- compensa interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti;
- pone a carico degli appellati in misura pari ad 1/3 ciascuno le spese della c.t.u. espletata in primo grado, ferma restando la solidarietà tra tutte le parti nei confronti del c.t.u.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 25 novembre 2025
La consigliera est. La Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.ssa Patrizia Morabito
12