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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/11/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 3.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 65/2022 R.G. e vertente
TRA
C.F. e , C.F. , nella Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di eredi di nata a [...] il [...] e deceduta a Messina il 30/10/2023, C.F. Persona_1
, ricorrenti rappresentate e difese dall'avv. Giacomo Calderonio;
C.F._3
CONTRO
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, contumace.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2022, nella qualità di amministratore Parte_1 di sostegno di contestava due missive dell' del 16.06.2021, con le quali controparte Persona_1 CP_1 le aveva comunicato di aver verificato un pagamento non dovuto sulla pensione INVCIV n. 07058781, relativamente al periodo 01.01.2014-31.07.2021, per un importo complessivo di € 45.268,21, adducendo quale motivazione “tolto accompagno su revisione dec 04/2014”.
Deduceva l'illiceità delle avverse missive, per essere invero affetta da varie patologie Persona_1 invalidanti e per aver ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dal 01.03.2009, con revisione periodica.
Significava di aver presentato, il 04.12.2013 richiesta di revisione e di essere stata chiamata a visita medica di controllo sulla permanenza dei requisiti sanitari in riferimento alla pensione e indennità di accompagnamento n. categoria 3 – invalidi civili. NumeroDiCart_1
Puntualizzava che la Commissione Medica Superiore, dopo aver eseguito la visita di controllo in data 06.02.2014, l'aveva dichiarata: invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con
1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani;
affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Lamentava che, tuttavia, l aveva erroneamente eseguito altro accertamento –fra l'altro solo CP_1 sugli atti– in data 07.01.2014 mediante la Commissione Medica Integrata e come tale Commissione avesse redatto il verbale del 25.02.2014.
Denunziava l'assenza di qualsivoglia valore in capo a tale ultimo verbale.
Deduceva che la visita eseguita dalla Commissione Medica Integrata non avesse alcun valore
(giacché alla stessa competeva soltanto la verifica di prima istanza e non quella di permanenza dei requisiti sanitari), per trovare invece applicazione soltanto le conclusioni della competente Commissione
Medica Superiore.
Concludeva chiedendo la sospensione della procedura di recupero del credito previdenziale e, nel merito, che venisse dichiarato il proprio diritto all'indennità di accompagnamento e, conseguentemente, revocato l'avviso di accertamento del 16.06.2021 dell con contestuale condanna dell' al CP_1 CP_1 versamento dei ratei maturati e non versati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Con memoria del 21.11.2023 stante l'intervenuto decesso di si costituivano gli eredi Persona_1 insistendo nelle domande.
L'udienza del 3.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dell' che sebbene regolarmente citato CP_1 non si è costituito in giudizio.
3. Nel merito il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto.
Al fine di risolvere la controversia in esame occorre richiamare la disciplina di riferimento ed in particolare l'art. 20 d.l. 2009 n. 78 secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato CP_1 dall' Ai fini dell'attuazione del presente articolo l' medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie CP_1 CP_1
e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all CP_1
2. L' accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, CP_1
2 sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo
5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all' secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via CP_1 telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all' le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità CP_1 civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l apposita CP_1 convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per
l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.” CP_ Si richiama quindi la circolare n. 131 del 2009 secondo cui “L'accertamento sanitario potrà concludersi con: A. giudizio medico-legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione integrata dal medico
CP_1
B. giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione.
Poiché il nuovo processo dell'invalidità civile prevede che l'accertamento definitivo sia di competenza dell CP_1 queste due fattispecie seguiranno un'operatività differente di seguito descritta.
A. Giudizio medico-legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione
Fermo restando che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 102/09, l'accertamento definitivo è in ogni caso effettuato dall' il verbale deve essere sottoposto, con la massima tempestività, alla valutazione del CP_1
Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente o di altro medico dell'istituto da lui all'uopo delegato.
Qualora il Responsabile del CML dovesse riscontrare elementi tali da non consentire l'immediata validazione del verbale, l'iter successivo sarà identico a quello previsto al punto B per i verbali con giudizio medico-legale espresso a maggioranza.
Nell'ambito della validazione il responsabile del Centro Medico Legale, anche successivamente all'invio del verbale, segnala posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti alla Commissione Medica Superiore che effettua il monitoraggio complessivo sui verbali.
A seguito della validazione, il verbale sarà trasmesso da parte dell' al domicilio del cittadino richiedente e, CP_1 laddove dal riconoscimento possa derivare un beneficio economico, sarà contestualmente attivato il flusso amministrativo per
l'erogazione dello stesso.
L'invio del verbale al domicilio del cittadino è effettuato dall'Istituto.
B. Giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione
3 In questi casi l' sospende l'invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla ASL la documentazione sanitaria. CP_1
Il Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente potrà, entro dieci giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi venti giorni. La visita sarà effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico indicato dal Responsabile del CML e diverso dal componente CP_1 della Commissione medica integrata, con funzione di Presidente al quale compete il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) e dall'operatore sociale nei casi previsti dalla legge. La Commissione medica potrà avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti o da medici già convenzionati con l'Istituto.” CP_1
Alla luce delle superiori considerazione deve ritenersi avente prevalenza il verbale della
Commissione Medica Superiore del 6.2.2014 rispetto al verbale della Commissione Medica integrata.
Infatti il verbale della Commissione Medica integrata risulta esser stato redatto in data 7.1.2014.
Successivamente al Verbale dalla Commissione Medica Integrata risulta esser stato redatto il verbale della Commissione Medica Superiore, del 6.2.2014 con il quale veniva riconosciuta la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento.
Deve pertanto ritenersi illegittima la richiesta di restituzione per il periodo 01/01/2014-
31/07/2021 dell'importo complessivo di € 45.268,21.
Atteso che non risultano ulteriori visite di revisioni va riconosciuto anche il diritto di Persona_1 all'indennità di accompagnamento da agosto 2021 alla data di decesso ed a corrispondere i relativi ratei in favore degli eredi con decorrenza, ad ogni effetto di legge, da agosto 2021 con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91 .
Quanto alla condizione del non ricovero dell'inabile in istituto va evidenziato che tale requisito, non incide sul diritto all'indennità di accompagnamento ponendosi detta condizione come elemento esterno alla fattispecie in quanto tale impeditivo non del riconoscimento del diritto all'indennità ma eventualmente dell'erogazione della stessa ( Cass . n. 7917/95).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara illegittima la richiesta di restituzione della somma di euro € 45.268,21 per il periodo
01/01/2014-31/07/2021;
- dichiara il diritto di all'indennità di accompagnamento da agosto 2021 alla data di Persona_1 decesso (30.10.2023) ed a corrispondere in favore degli eredi i relativi ratei con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.636,50 oltre spese CP_1 generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giacomo Calderonio.
4 Messina, 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 3.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 65/2022 R.G. e vertente
TRA
C.F. e , C.F. , nella Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di eredi di nata a [...] il [...] e deceduta a Messina il 30/10/2023, C.F. Persona_1
, ricorrenti rappresentate e difese dall'avv. Giacomo Calderonio;
C.F._3
CONTRO
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, contumace.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2022, nella qualità di amministratore Parte_1 di sostegno di contestava due missive dell' del 16.06.2021, con le quali controparte Persona_1 CP_1 le aveva comunicato di aver verificato un pagamento non dovuto sulla pensione INVCIV n. 07058781, relativamente al periodo 01.01.2014-31.07.2021, per un importo complessivo di € 45.268,21, adducendo quale motivazione “tolto accompagno su revisione dec 04/2014”.
Deduceva l'illiceità delle avverse missive, per essere invero affetta da varie patologie Persona_1 invalidanti e per aver ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dal 01.03.2009, con revisione periodica.
Significava di aver presentato, il 04.12.2013 richiesta di revisione e di essere stata chiamata a visita medica di controllo sulla permanenza dei requisiti sanitari in riferimento alla pensione e indennità di accompagnamento n. categoria 3 – invalidi civili. NumeroDiCart_1
Puntualizzava che la Commissione Medica Superiore, dopo aver eseguito la visita di controllo in data 06.02.2014, l'aveva dichiarata: invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con
1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani;
affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Lamentava che, tuttavia, l aveva erroneamente eseguito altro accertamento –fra l'altro solo CP_1 sugli atti– in data 07.01.2014 mediante la Commissione Medica Integrata e come tale Commissione avesse redatto il verbale del 25.02.2014.
Denunziava l'assenza di qualsivoglia valore in capo a tale ultimo verbale.
Deduceva che la visita eseguita dalla Commissione Medica Integrata non avesse alcun valore
(giacché alla stessa competeva soltanto la verifica di prima istanza e non quella di permanenza dei requisiti sanitari), per trovare invece applicazione soltanto le conclusioni della competente Commissione
Medica Superiore.
Concludeva chiedendo la sospensione della procedura di recupero del credito previdenziale e, nel merito, che venisse dichiarato il proprio diritto all'indennità di accompagnamento e, conseguentemente, revocato l'avviso di accertamento del 16.06.2021 dell con contestuale condanna dell' al CP_1 CP_1 versamento dei ratei maturati e non versati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Con memoria del 21.11.2023 stante l'intervenuto decesso di si costituivano gli eredi Persona_1 insistendo nelle domande.
L'udienza del 3.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dell' che sebbene regolarmente citato CP_1 non si è costituito in giudizio.
3. Nel merito il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto.
Al fine di risolvere la controversia in esame occorre richiamare la disciplina di riferimento ed in particolare l'art. 20 d.l. 2009 n. 78 secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato CP_1 dall' Ai fini dell'attuazione del presente articolo l' medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie CP_1 CP_1
e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all CP_1
2. L' accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, CP_1
2 sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo
5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all' secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via CP_1 telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all' le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità CP_1 civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l apposita CP_1 convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per
l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.” CP_ Si richiama quindi la circolare n. 131 del 2009 secondo cui “L'accertamento sanitario potrà concludersi con: A. giudizio medico-legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione integrata dal medico
CP_1
B. giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione.
Poiché il nuovo processo dell'invalidità civile prevede che l'accertamento definitivo sia di competenza dell CP_1 queste due fattispecie seguiranno un'operatività differente di seguito descritta.
A. Giudizio medico-legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione
Fermo restando che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 102/09, l'accertamento definitivo è in ogni caso effettuato dall' il verbale deve essere sottoposto, con la massima tempestività, alla valutazione del CP_1
Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente o di altro medico dell'istituto da lui all'uopo delegato.
Qualora il Responsabile del CML dovesse riscontrare elementi tali da non consentire l'immediata validazione del verbale, l'iter successivo sarà identico a quello previsto al punto B per i verbali con giudizio medico-legale espresso a maggioranza.
Nell'ambito della validazione il responsabile del Centro Medico Legale, anche successivamente all'invio del verbale, segnala posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti alla Commissione Medica Superiore che effettua il monitoraggio complessivo sui verbali.
A seguito della validazione, il verbale sarà trasmesso da parte dell' al domicilio del cittadino richiedente e, CP_1 laddove dal riconoscimento possa derivare un beneficio economico, sarà contestualmente attivato il flusso amministrativo per
l'erogazione dello stesso.
L'invio del verbale al domicilio del cittadino è effettuato dall'Istituto.
B. Giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione
3 In questi casi l' sospende l'invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla ASL la documentazione sanitaria. CP_1
Il Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente potrà, entro dieci giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi venti giorni. La visita sarà effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico indicato dal Responsabile del CML e diverso dal componente CP_1 della Commissione medica integrata, con funzione di Presidente al quale compete il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) e dall'operatore sociale nei casi previsti dalla legge. La Commissione medica potrà avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti o da medici già convenzionati con l'Istituto.” CP_1
Alla luce delle superiori considerazione deve ritenersi avente prevalenza il verbale della
Commissione Medica Superiore del 6.2.2014 rispetto al verbale della Commissione Medica integrata.
Infatti il verbale della Commissione Medica integrata risulta esser stato redatto in data 7.1.2014.
Successivamente al Verbale dalla Commissione Medica Integrata risulta esser stato redatto il verbale della Commissione Medica Superiore, del 6.2.2014 con il quale veniva riconosciuta la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento.
Deve pertanto ritenersi illegittima la richiesta di restituzione per il periodo 01/01/2014-
31/07/2021 dell'importo complessivo di € 45.268,21.
Atteso che non risultano ulteriori visite di revisioni va riconosciuto anche il diritto di Persona_1 all'indennità di accompagnamento da agosto 2021 alla data di decesso ed a corrispondere i relativi ratei in favore degli eredi con decorrenza, ad ogni effetto di legge, da agosto 2021 con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91 .
Quanto alla condizione del non ricovero dell'inabile in istituto va evidenziato che tale requisito, non incide sul diritto all'indennità di accompagnamento ponendosi detta condizione come elemento esterno alla fattispecie in quanto tale impeditivo non del riconoscimento del diritto all'indennità ma eventualmente dell'erogazione della stessa ( Cass . n. 7917/95).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara illegittima la richiesta di restituzione della somma di euro € 45.268,21 per il periodo
01/01/2014-31/07/2021;
- dichiara il diritto di all'indennità di accompagnamento da agosto 2021 alla data di Persona_1 decesso (30.10.2023) ed a corrispondere in favore degli eredi i relativi ratei con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.636,50 oltre spese CP_1 generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giacomo Calderonio.
4 Messina, 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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