Decreto cautelare 15 luglio 2021
Ordinanza cautelare 5 agosto 2021
Ordinanza collegiale 27 maggio 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/12/2025, n. 9651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9651 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09651/2025REG.PROV.COLL.
N. 02807/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2807 del 2025, proposto da
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
VA RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Buranello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 23610 del 27 dicembre 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di VA RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025, il Cons. TO PO e udita, per la parte appellata, l’avvocata Elisabetta Buranello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. VA RI ha partecipato al concorso interno della Polizia di Stato, per titoli ed esami, per la copertura di 263 posti per vice ispettore di ruolo del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia il 31 dicembre 2018, collocandosi alla posizione n. 357.
L’interessato ha proposto ricorso, con successivi motivi aggiunti, dinanzi al Tar per il Lazio avverso il decreto del Ministero dell’Interno, in data 7 giugno 2021, di approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori del concorso nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti, esponendo di avere ricevuto, in data 25 febbraio 2019, la notifica di due “lodi” del Capo della Polizia, deliberate il 31 dicembre 2018, la cui valutazione gli avrebbe consentito di ottenere un punto aggiuntivo, con collocazione alla posizione n. 250.
Il Tar per il Lazio, Sezione Prima Quater, con la sentenza n. 23610 del 27 dicembre 2024, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato gli atti gravati nei sensi di cui in motivazione.
In particolare, il giudice di primo grado ha statuito che:
“ Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni già enunciate nella sentenza n. 4589/2023, con la quale questo Tribunale ha condiviso le censure di un altro candidato al medesimo concorso per 263 vice ispettori della Polizia di Stato al quale l’amministrazione non aveva riconosciuto, tra i titoli valutabili, l’incarico di RSPP, ancorché formalmente attribuitogli con decreto dirigenziale del 4 giugno 2010, in quanto non annotato nello stato matricolare alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
In tale occasione è stato osservato, con considerazioni estensibili anche alla vicenda in esame, che l’art. 9, co. 2, del bando, secondo il quale «la valutazione di cui al comma 1 è effettuata limitatamente ai titoli posseduti…alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, purché tali titoli risultino indicati in quest’ultima domanda e annotati altresì, entro la citata scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente», deve essere interpretato in armonia con le disposizioni, tra le quali l’art. 55 del d.P.R. 25 gennaio 1957, n. 3, che prevedono l’obbligo dell’amministrazione di aggiornare d’ufficio lo stato matricolare con i dati di cui sia autonomamente in possesso, dichiarandone, conseguentemente, l’illegittimità «nella parte in cui non consente la valutazione dei titoli, benché posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione, che non risultino ancora annotati, per causa non imputabile al concorrente, nel foglio matricolare. Ciò che deve rilevare, ai fini della valutazione da parte della commissione è sempre e soltanto l’effettiva sussistenza del titolo al momento della scadenza del termine, non anche la mancanza formale della sua annotazione nel foglio matricolare (cfr. Tar Lazio, I quater, 15 giugno 2020, n. 6595)» ”.
Il Ministero dell’Interno ha interposto appello avverso la detta sentenza, svolgendo, in particolare, le seguenti argomentazioni:
- il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile d’ufficio per mancata impugnativa tempestiva del provvedimento presupposto lesivo costituito dal decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017, rimasto inoppugnato, di cui il bando avrebbe riprodotto pedissequamente le disposizioni;
- in subordine, la sentenza appellata sarebbe basata su un’erronea interpretazione dell’art. 9, comma 2, del bando di concorso e su una mancata considerazione dell’art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 782 del 1985;
- l’indicazione dei titoli nella domanda, onere gravante sul candidato, fonderebbe la sua ratio nel principio di autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che potrebbero incidere sulla posizione di altri candidati;
- l’omessa indicazione dei titoli non potrebbe essere giustificata con il ritardo con cui sarebbero state notificate le due lodi a firma del Capo della Polizia, quando ormai era scaduto il termine per la presentazione della domanda, atteso che, nel caso di specie, la comunicazione dell’atto dovrebbe intendersi avvenuta con la pubblicazione, in data 8 gennaio 2019, del decreto del Capo della Polizia con cui sono stati concessi gli encomi e le lodi sul portale “Doppiavela”, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 legge n. 69 del 2009.
Il sig. VA RI ha analiticamente controdedotto, concludendo per il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. La questione controversa afferisce alla mancata attribuzione di punteggio per due riconoscimenti premiali (lodi) concessi con decreto del Capo della Polizia in data 31 dicembre 2018.
Tale incarico, infatti, sarebbe rientrato nella tipologia dei titoli di servizio previsti dall’art. 9, comma 1, numero 8, del bando di concorso, che contempla “ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e onoreficenze dell’Ordine”.
Le due “lodi” non sono state considerate, sicché il candidato è stato collocato dapprima in posizione non utile all’avanzamento e poi, nominato viceispettore, ha ottenuto la decorrenza 5 febbraio 2022 (data di decorrenza prevista per gli allievi frequentatori del 15° corso di formazione), anziché la decorrenza riferita al 14° corso di formazione frequentato dai vincitori del concorso per effetto della graduatoria del 7 giugno 2021.
Il giudice di primo grado ha motivato l’accoglimento del ricorso, tra l’altro, nel seguente modo:
“ Un’interpretazione della clausola del bando contenuta nell’art. 9, co. 2, che si attestasse sull’irragionevole equiparazione della mancata allegazione del titolo per fatto del candidato a quella dovuta ad un’inerzia della pubblica amministrazione nell’adempimento dei propri doveri, tra i quali quelli di efficiente gestione della corrispondenza interna tra uffici, si porrebbe in insanabile contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, chiamando il dipendente incolpevole a sopportare gli effetti negativi delle inefficienze degli apparati amministrativi e così avallandone un’ingiusta penalizzazione nei concorsi pubblici che attribuiscono primaria importanza ai titoli posseduti ”.
3. Tale statuizione consente di disattendere il primo motivo di appello con cui l’Amministrazione ha sostenuto che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancata impugnativa tempestiva del provvedimento presupposto lesivo costituito dal decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017.
Il Tar, infatti, non ha annullato la clausola del bando, ma ha individuato l’illegittimità dell’azione amministrazione nella non corretta interpretazione della lex specialis, per cui, come rilevato dall’appellato, l’operato dell’amministrazione è stato contestato per l’interpretazione meramente letterale e formalistica della clausola contenuta del bando che non ha consentito al ricorrente di integrare i titoli posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda.
4. Le doglianze afferenti al merito della controversia, invece, sono fondate, in quanto ciò che nella fattispecie rileva ed induce ad escludere la valutabilità del titolo non è il fatto che lo stesso non sia stato tempestivamente annotato nel foglio matricolare quanto che lo stesso non è stato dichiarato dal candidato al momento della presentazione della domanda.
Infatti, il bando, all’art. 3, comma 3, lett. k), ha disposto che “nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare: … tutti i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con il giorno di rilascio e l’eventuale giudizio conseguito”.
L’art. 9, comma 2, del bando sancisce inoltre che la valutazione dei titoli è effettuata limitatamente ai titoli posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, “purché tali titoli risultino indicati in quest’ultima domanda e annotati altresì, entro la citata scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.
Le condizioni per l’ammissibilità a valutazione dei titoli, quindi, sono due, vale a dire l’indicazione degli stessi nella domanda di partecipazione al concorso e la loro annotazione, alla detta scadenza, nello stato matricolare.
Il sig. RI, invece, non ha indicato tra i titoli valutabili le due “lodi” in relazione alle quali rivendica il punto aggiuntivo, sicché, in base al principio di autoresponsabilità, secondo cui il partecipante ad una procedura concorsuale sopporta le conseguenze che derivano dal proprio agire, ed al principio di par condicio tra i candidati, per il quale la disciplina della lex specialis del concorso è a tutti indistintamente applicabile, nessun punteggio avrebbe potuto essere attribuito per il detto titolo, non portato dall’interessato a conoscenza della commissione.
In definitiva, a prescindere dalla annotazione nello stato matricolare, il cui adempimento effettivamente grava sull’Amministrazione, l’indicazione del titolo nella domanda di partecipazione al concorso è onere che grava solo ed esclusivamente sul concorrente, per cui la omissione non può che ridondare in suo danno.
Né può assumere rilievo che i due riconoscimenti premiali siano stati notificati all’interessato in data 25 febbraio 2019, laddove lo stesso ha presentato la domanda di partecipazione al concorso nella precedente data del 30 gennaio 2019.
Infatti, il Ministero appellante ha rappresentato, senza essere efficacemente smentito dalla controparte nella propria memoria difensiva (in cui si è limitata a rilevare l’assenza di prova della pubblicazione), che, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 della legge n. 69 del 2009 (pubblicazione nei siti informatici), la comunicazione dell’atto può intendersi avvenuta con la pubblicazione in data 8 gennaio 2019 sul portale “Doppiavela”, vale a dire in data antecedente a quella di presentazione della domanda.
Il Collegio rileva che, ai fini in questione, è sufficiente la semplice conoscibilità dell’atto, non essendo richiesta la conoscenza legale dello stesso, atteso che, diversamente, le esigenze di snellezza ed efficienza nello svolgimento delle procedure concorsuali risulterebbero compromesse dalla possibile conoscenza legale dei titoli avvenuta in data successiva a quella della scadenza del termine per la presentazione delle domande, per la conseguente necessità di modificare via via la graduatoria del concorso, sicché a nulla rileva che, nel caso di specie, il termine per l’eventuale impugnazione dell’atto sarebbe decorso dalla sua notificazione all’interessato.
5. In conclusione, sulla base di quanto esposto, l’appello proposto dal Ministero dell’Interno è fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal sig. VA RI
6. Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la natura della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 2807 del 2025) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. VA RI.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AD ET, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
TO PO, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO PO | AD ET |
IL SEGRETARIO