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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5399/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Sammartino n. 6, presso lo studio degli Avv.ti LO GIUDICE GIULIA e VARISCO GIUSEPPE, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in Palermo, via Dante n. 58/A, presso lo studio dell'Avv. EMANUELE GRAZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12/11/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 22/06/2018 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi dichiarano di concordemente separarsi per mutuo consenso.
Pertanto, vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in via A. Marinuzzi n. 24 verrà assegnata alla moglie, la quale continuerà ad abitarvi con la piccola . Il sig. Per_1 [...]
nell'immobile locatogli, sito in Palermo, via Ughetti n. 70 (Cfr. doc. 05). CP_2
3. In ordine all'affidamento della figlia minore -il cui regime è stato Per_1 espressamente regolamentato nel piano genitoriale allegato al presente ricorso
(cfr doc. 06)- i ricorrenti sono ben consapevoli che la condizione di separazione dei coniugi non modifica la naturale esigenza del medesimo di continuare ad avere due genitori, e che per l'esercizio di una adeguata funzione paterna e per la corrispondente necessità degli stessi di sperimentare una salda presenza del padre è opportuno creare condizioni di paritaria funzione genitoriale, come peraltro sancito dalla legge 54/2006. I coniugi, pertanto, si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di con Per_1 ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. I coniugi, altresì, si impegnano a mantenere e garantire un ampio e costante rapporto tra i figli e gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, nei confronti dei quali devono essere conservati contatti significativi.
4. Ciò opportunamente premesso, verrà affidata ad entrambi i Per_1 genitori secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con collocazione prevalente con la madre. Dunque abiterà presso la casa di via A. Marinuzzi.
5. Il sig. , in ragione del proprio orario lavorativo, eserciterà il diritto di Pt_1 visita e di incontro con la figlia il mercoledì, con prelevamento scolastico, pernotto ed obbligo di riaccompagnamento il giovedì mattina a scuola;
durante le vacanze estive la minore sarà
2 prelevata alle ore 8:00 dalla casa materna e riaccompagnata il giovedì mattina allo stesso orario, compatibilmente con le esigenze lavorative del sig.
. Pt_1
Quando invece il padre non ha il giorno libero il mercoledì, potrà prendere con sé la minore alle ore 20.00 del mercoledì per riaccompagnarla la mattina del giovedì con le medesime modalità sopra descritte;
A settimane alterne il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia minore Pt_1 anche nel weekend. Più specificamente, dal sabato dalle ore 08.30 al lunedì alle ore 08.00 con obbligo di riaccompagnamento presso la dimora materna e/o l'istituto scolastico.
Nella settimana in cui il sig. non trascorrerà il weekend con la piccola Pt_1
, il padre avrà diritto di visita preferibilmente il Giovedì con pernotto Per_1 ed obbligo di riaccompagnamento il giorno successivo presso l'istituto scolastico o la dimora materna.
In ogni caso i coniugi potranno concordare eventualmente tempi di permanenza più lunghi e nel rispetto della volontà della minore.
I coniugi, nei rispettivi tempi di permanenza, prestano il loro consenso affinché la figlia minore venga affidata a parenti e/o persone di loro fiducia. In ogni caso l'altro genitore dovrà essere previamente informato.
6. Durante l'anno scolastico il padre, sempre nei giorni di visita che gli spettano, dovrà provvedere ad una efficace istruzione della figlia, assicurandone una puntuale esecuzione dei relativi compiti. In ogni caso, il genitore, durante la permanenza della figlia presso di sé, dovrà provvedere alla sua cura ed assistenza e comunicare all'altro genitore, che ne faccia richiesta, ogni informazione utile che riguardi la minore, favorendo il colloquio con lo stesso.
A tal proposito il sig. potrà quotidianamente videochiamare la piccola Pt_1
, una volta al giorno, all'orario previamente concordato con la sig.ra Per_1
e preferibilmente tra le ore 21.00 e le ore 21.30; o, in alternativa tra le CP_1 ore 14.30 e le ore 15.00.
7. I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia.
3 8. I coniugi, in ogni caso, rispetto a quanto precedentemente stabilito, potranno sempre concordare che la permanenza della figlia con il padre avvenga in giorni ed orari differenti, nell'esclusivo interesse della stessa.
9. Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per , relative all'istruzione, Per_1 all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Resta inteso che in caso di allontanamento di un genitore per più di quindici giorni, la minore sarà affidata in via esclusiva, e per tutto il periodo di riferimento, al genitore presente con conseguente esercizio esclusivo della potestà genitoriale. Ciò sia con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione che parimenti in relazione agli atti di straordinaria amministrazione.
In ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuto impedimento del genitore affidatario, la figlia verrà temporaneamente affidata ai prossimi parenti, purché ne venga previamente informato l'altro genitore e qualora tale ultimo sia parimenti temporaneamente impossibilitato a tenere la figlia.
10. Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza così come le festività del Ferragosto, il giorno del loro compleanno e tutte le altre festività; in ogni caso la permanenza della minore durante le festività verrà comunicata entro un congruo termine.
11. Nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con almeno Per_1 quindici giorni, anche non continuativi, con sospensione del regime ordinario;
in tale evenienza vi sarà l'onere di indicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di farla comunicare regolarmente e quotidianamente per telefono con l'altro genitore.
In tal caso i coniugi comunicheranno il proprio calendario feriale entro il mese di maggio, e comunque entro un congruo termine al fine di consentire all'altro genitore di programmare il periodo feriale.
12. Il sig. , in ragione della propria capacità economica, corrisponderà Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della propria figlia, la
4 somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese;
13. Le spese straordinarie (mediche, sportive e scolastiche) della figlia saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, secondo il
Protocollo del Tribunale di Palermo del 04.07.2019.
14. Le spese straordinarie diverse da quelle sopra citate e di carattere voluttuario, specificamente indicate nel piano genitoriale allegato al presente ricorso, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi: in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Si precisa che la comunicazione dovrà avvenire nei modi più adeguati e/o con raccomandata
A/R ed in assenza di risposta si intenderanno tacitamente accettate.
15. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 230/2021, l'assegno unico, ad oggi intestato al sig. , sarà Pt_1 percepito nella misura del 100% dalla sig.ra CP_1
A tal fine, la sig.ra si impegna ed obbliga a presentare la domanda di CP_1 modifica dell'intestatario dell'assegno unico presso l'INPS.
16. Non essendovi beni in comproprietà fra i coniugi, gli stessi non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
17. Le parti dichiarano di voler interamente compensare le spese del presente giudizio”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 196 P. 2, S. A, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
5 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5399/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Sammartino n. 6, presso lo studio degli Avv.ti LO GIUDICE GIULIA e VARISCO GIUSEPPE, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in Palermo, via Dante n. 58/A, presso lo studio dell'Avv. EMANUELE GRAZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12/11/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 22/06/2018 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi dichiarano di concordemente separarsi per mutuo consenso.
Pertanto, vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in via A. Marinuzzi n. 24 verrà assegnata alla moglie, la quale continuerà ad abitarvi con la piccola . Il sig. Per_1 [...]
nell'immobile locatogli, sito in Palermo, via Ughetti n. 70 (Cfr. doc. 05). CP_2
3. In ordine all'affidamento della figlia minore -il cui regime è stato Per_1 espressamente regolamentato nel piano genitoriale allegato al presente ricorso
(cfr doc. 06)- i ricorrenti sono ben consapevoli che la condizione di separazione dei coniugi non modifica la naturale esigenza del medesimo di continuare ad avere due genitori, e che per l'esercizio di una adeguata funzione paterna e per la corrispondente necessità degli stessi di sperimentare una salda presenza del padre è opportuno creare condizioni di paritaria funzione genitoriale, come peraltro sancito dalla legge 54/2006. I coniugi, pertanto, si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di con Per_1 ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. I coniugi, altresì, si impegnano a mantenere e garantire un ampio e costante rapporto tra i figli e gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, nei confronti dei quali devono essere conservati contatti significativi.
4. Ciò opportunamente premesso, verrà affidata ad entrambi i Per_1 genitori secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con collocazione prevalente con la madre. Dunque abiterà presso la casa di via A. Marinuzzi.
5. Il sig. , in ragione del proprio orario lavorativo, eserciterà il diritto di Pt_1 visita e di incontro con la figlia il mercoledì, con prelevamento scolastico, pernotto ed obbligo di riaccompagnamento il giovedì mattina a scuola;
durante le vacanze estive la minore sarà
2 prelevata alle ore 8:00 dalla casa materna e riaccompagnata il giovedì mattina allo stesso orario, compatibilmente con le esigenze lavorative del sig.
. Pt_1
Quando invece il padre non ha il giorno libero il mercoledì, potrà prendere con sé la minore alle ore 20.00 del mercoledì per riaccompagnarla la mattina del giovedì con le medesime modalità sopra descritte;
A settimane alterne il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia minore Pt_1 anche nel weekend. Più specificamente, dal sabato dalle ore 08.30 al lunedì alle ore 08.00 con obbligo di riaccompagnamento presso la dimora materna e/o l'istituto scolastico.
Nella settimana in cui il sig. non trascorrerà il weekend con la piccola Pt_1
, il padre avrà diritto di visita preferibilmente il Giovedì con pernotto Per_1 ed obbligo di riaccompagnamento il giorno successivo presso l'istituto scolastico o la dimora materna.
In ogni caso i coniugi potranno concordare eventualmente tempi di permanenza più lunghi e nel rispetto della volontà della minore.
I coniugi, nei rispettivi tempi di permanenza, prestano il loro consenso affinché la figlia minore venga affidata a parenti e/o persone di loro fiducia. In ogni caso l'altro genitore dovrà essere previamente informato.
6. Durante l'anno scolastico il padre, sempre nei giorni di visita che gli spettano, dovrà provvedere ad una efficace istruzione della figlia, assicurandone una puntuale esecuzione dei relativi compiti. In ogni caso, il genitore, durante la permanenza della figlia presso di sé, dovrà provvedere alla sua cura ed assistenza e comunicare all'altro genitore, che ne faccia richiesta, ogni informazione utile che riguardi la minore, favorendo il colloquio con lo stesso.
A tal proposito il sig. potrà quotidianamente videochiamare la piccola Pt_1
, una volta al giorno, all'orario previamente concordato con la sig.ra Per_1
e preferibilmente tra le ore 21.00 e le ore 21.30; o, in alternativa tra le CP_1 ore 14.30 e le ore 15.00.
7. I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia.
3 8. I coniugi, in ogni caso, rispetto a quanto precedentemente stabilito, potranno sempre concordare che la permanenza della figlia con il padre avvenga in giorni ed orari differenti, nell'esclusivo interesse della stessa.
9. Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per , relative all'istruzione, Per_1 all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Resta inteso che in caso di allontanamento di un genitore per più di quindici giorni, la minore sarà affidata in via esclusiva, e per tutto il periodo di riferimento, al genitore presente con conseguente esercizio esclusivo della potestà genitoriale. Ciò sia con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione che parimenti in relazione agli atti di straordinaria amministrazione.
In ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuto impedimento del genitore affidatario, la figlia verrà temporaneamente affidata ai prossimi parenti, purché ne venga previamente informato l'altro genitore e qualora tale ultimo sia parimenti temporaneamente impossibilitato a tenere la figlia.
10. Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza così come le festività del Ferragosto, il giorno del loro compleanno e tutte le altre festività; in ogni caso la permanenza della minore durante le festività verrà comunicata entro un congruo termine.
11. Nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con almeno Per_1 quindici giorni, anche non continuativi, con sospensione del regime ordinario;
in tale evenienza vi sarà l'onere di indicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di farla comunicare regolarmente e quotidianamente per telefono con l'altro genitore.
In tal caso i coniugi comunicheranno il proprio calendario feriale entro il mese di maggio, e comunque entro un congruo termine al fine di consentire all'altro genitore di programmare il periodo feriale.
12. Il sig. , in ragione della propria capacità economica, corrisponderà Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della propria figlia, la
4 somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese;
13. Le spese straordinarie (mediche, sportive e scolastiche) della figlia saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, secondo il
Protocollo del Tribunale di Palermo del 04.07.2019.
14. Le spese straordinarie diverse da quelle sopra citate e di carattere voluttuario, specificamente indicate nel piano genitoriale allegato al presente ricorso, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi: in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Si precisa che la comunicazione dovrà avvenire nei modi più adeguati e/o con raccomandata
A/R ed in assenza di risposta si intenderanno tacitamente accettate.
15. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 230/2021, l'assegno unico, ad oggi intestato al sig. , sarà Pt_1 percepito nella misura del 100% dalla sig.ra CP_1
A tal fine, la sig.ra si impegna ed obbliga a presentare la domanda di CP_1 modifica dell'intestatario dell'assegno unico presso l'INPS.
16. Non essendovi beni in comproprietà fra i coniugi, gli stessi non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
17. Le parti dichiarano di voler interamente compensare le spese del presente giudizio”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 196 P. 2, S. A, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
5 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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