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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/12/2024, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. 613/2024 r.g. a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 613 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. , elett.te dom.ta in Monfalcone Parte_1 C.F._1
(GO), alla via L. Galvani n. 18, presso lo studio dell'avv. TRIMARCHI MILENA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore della ricorrente ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/08/2024, ha adito il Tribunale di Gorizia Parte_1
affinché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Monfalcone, il 25/09/1976, con nel corso del quale sono nati i CP_1
1 2
figli , deceduto, e , maggiorenne ed economicamente Per_1 Per_2
indipendente.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito, CP_1
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Gorizia con il decreto n. cron. 5855/2010 del
21.10.2010, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 6.10.2010.
È, parimenti, provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett.
b) L. n 898/70, come successivamente modificata, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla in ordine alle statuizioni accessorie in difetto di domanda.
Le spese processuali vanno compensate integralmente, in considerazione della natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Monfalcone il 25/09/1976 (atto n. 681, PARTE 2, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1976);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monfalcone per gli incombenti di legge;
• compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 05/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
2
N. 613/2024 r.g. a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 613 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. , elett.te dom.ta in Monfalcone Parte_1 C.F._1
(GO), alla via L. Galvani n. 18, presso lo studio dell'avv. TRIMARCHI MILENA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore della ricorrente ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/08/2024, ha adito il Tribunale di Gorizia Parte_1
affinché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Monfalcone, il 25/09/1976, con nel corso del quale sono nati i CP_1
1 2
figli , deceduto, e , maggiorenne ed economicamente Per_1 Per_2
indipendente.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito, CP_1
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Gorizia con il decreto n. cron. 5855/2010 del
21.10.2010, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 6.10.2010.
È, parimenti, provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett.
b) L. n 898/70, come successivamente modificata, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla in ordine alle statuizioni accessorie in difetto di domanda.
Le spese processuali vanno compensate integralmente, in considerazione della natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Monfalcone il 25/09/1976 (atto n. 681, PARTE 2, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1976);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monfalcone per gli incombenti di legge;
• compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 05/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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