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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, alla scadenza del termine di cui all' art 127 ter c.p.c. del 5.3.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 17682/2024
TRA
De NO ID nata a [...] in data [...] e residente in [...], C.F. [...], e MA IO nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. [...]nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore MA SS nata a [...] il [...], C.F. [...], rapp.ti e difesi dall'Avv. Francesca Loffredo codice fiscale [...]presso cui elett.te domiciliano in Napoli, alla via Cintia Parco San Paolo is. 27, giusta procura a margine del presente atto, il quale difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081-7677748 o indirizzo di posta elettronica certificata francescaloffredo@avvocatinapoli.legalmail.it così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 e successive disposizioni RICORRENTE CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.
80078750587),con sede in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Ti Emanuela Capannolo (c.f.
[...]; p.e.c. avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it; fax
0862 576351) ed Erminio Capasso (cf.: (cf: [...]), giusta procura
1 generale alle liti per atto del dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024, racc. n. 7313, ed elettivamente domiciliati con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura INPS di Napoli in via De Gasperi, 55
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti, nella qualità di genitori della minore MA SS, nata a [...] il [...], C.F.
[...], esponevano che :
1. In data 28/01/2023 i ricorrenti inoltravano alla competente commissione sanitaria domanda amministrativa con numero domus 3930952401446 al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile con relativo diritto alle provvidenze economiche, nonché la prestazione della indennità di accompagnamento in presenza dei requisiti fisici e reddituali richiesti (Cfr. domanda invalidità civile, all. n. 1 fascicolo ATP).
2. La commissione, espletata la visita medica nella seduta del 01/09/2023, riconosceva la piccola SS come “minore invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”.
3. Il verbale di visita medica veniva notificato in data 03/09/2023 ai genitori (cf. comunicazione esito visita all. n. 2 fascicolo ATP) e, gli stessi, ai sensi del D.L. n.
269/2003, che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.,
- che all' esito della ctu depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale.
Chiedevano pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui la minore era affetta, ed alla documentazione medica prodotta dichiarasse l' invalidità nella misura del 100% con necessità di assistenza continua, con decorrenza dalla domanda amministrativa, o, in subordine dalla diversa data
2 accertata in corso di causa, e per l' effetto il diritto alla percezione dell' indennità di accompagnamento il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L'INPS si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Il giudice convocava il CTU a chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che il ctu pur non mutando la valutazione effettuata nella fase di atp, ha tuttavia ritenuto alla luce della documentazione medica successivamente prodotta che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato l'accertamento in capo alla minore MA
SS di una totale invalidità nella misura del 100% con necessità di accompagnamento con possibilità di datare la prestazione luglio-dicembre
2024, tenendo conto dell'intervento chirurgico correttivo a cui la minore si è sottoposta ed al successivo periodo di riabilitazione, come da documentazione medica acquisita, ritenendo che in quel periodo la minore non fosse in grado di deambulare e compiere atti quotidiani di vita.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda pertanto va accolta relativamente e all'accertamento del requisito sanitario in capo a MA SS per l' indennità di accompagnamento sussistendo il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento per il periodo compreso tra luglio-dicembre 2024, tenendo conto dell'intervento chirurgico correttivo a cui la minore si è sottoposta ed al successivo periodo di riabilitazione
Le spese di lite SI QU , tenuto conto della decorrenza della prestazione, vanno compensate tra le parti
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P.Q.M.
1) Dichiara concluso il procedimento di ATP n 18343/2023 e dispone l'archiviazione, accoglie parzialmente il ricorso proposto da De NO ID
e MA IO, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore MA SS nata a [...] il [...], e per l'effetto accerta in capo a MA SS la invalidità nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento per il periodo dal luglio-dicembre 2024;
2) Compensa integralmente le spese di lite
3)Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell'I.N.P.S.
Si comunichi
Napoli, il 5.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
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