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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17920/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma), e vertente
TRA
(C.F.: ,rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Parte_1 C.F._1
Mascia (C.F.: ) per procura in atti C.F._2
-opponente-
E
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., in proprio nonché nella Controparte_1 P.IVA_1
propria qualità di procuratrice speciale della rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Giuseppe Macciotta del Foro di Cagliari (C.F.: ) C.F._3
-opposta-
Conclusioni per la parte opponente:
In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della società CP_1
a procedere ad esecuzione forzata;
in subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza del
[...]
diritto da parte della società a procedere ad esecuzione forzata per quelle somme che CP_1
dovessero essere dichiarate inesigibili in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge nonché maggiorazione forfettaria su diritti ed onorari ex art. 15 T.P.F., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni per la parte opposta: in via principale rigettare l'atto di citazione in opposizione al precetto proposto dal Dott.
e per l'effetto dichiarare esigibile il credito vantato dalla - in Parte_1 Controparte_1
proprio nonché nella propria qualità di procuratrice speciale della società Parte_2
- al netto degli importi medio tempore incassati;
in ogni caso con vittoria di spese e
[...]
competenze del giudizio.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. nella qualità di mandataria e procuratrice speciale della Controparte_1 Parte_2
notificava a un atto di precetto per la somma complessiva di euro
[...] Parte_1
805.956,09, di cui euro € 797.495,76 quale sorta capitale, importo quest'ultimo minore rispetto a quanto dovuto (€ 1.013.490,76) in virtù del titolo esecutivo azionato, costituito da decreto ingiuntivo n. 12367/18, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma in data 29 maggio 2018.
Detto titolo era stato ottenuto da nei confronti del Dott. , Controparte_1 Controparte_2
titolare della omonima Farmacia, nonché del Dott. , in qualità fideiussore del Parte_1
primo in relazione al contratto di servicing del 14.06.2011, stipulato tra essa e il CP_1
Dott. . Controparte_2
La minore somma precettata, quale sorta capitale, veniva giustificata in virtù dell'incasso dell'importo di € 215.995,00, medio tempore ottenuto da a parziale soddisfo Controparte_1 del credito complessivo pari ad € 1.013.490,76, di cui al d.i. azionato, ciò a seguito di un riparto parziale avvenuto nell'ambito della procedura fallimentare n. 172 del 2019 del Tribunale di Napoli
a cui era stato sottoposto il debitore principale, Dott. . Controparte_2
proponeva opposizione al precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c., eccependo la Parte_1
nullità dello stesso in quanto era stato intimato, a suo dire, il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute, dovendosi tener conto dell'ammissione al passivo in sede fallimentare nella procedura promossa contro il titolare della farmacia ancora in corso nonché dell'applicazione di interessi usurari. L'opponente deduceva, poi, che, avendo CP_1
rinunciato agli interessi in sede fallimentare contro il debitore principale, aveva praticamente rimesso il debito almeno quanto alla quota interessi, per cui non poteva agire nei suoi confronti, quale condebitore solidale, per l'intera quota ex art. 1301 c.c.. Instava, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, emesso dal
Tribunale di Roma a favore della società con vittoria di spese. Controparte_1
Si costituiva in giudizio opponendosi alle avverse domande con vittoria di Controparte_1
spese.
All'udienza del 06/04/2021, il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non ritenendo la riduzione della pretesa, effettuata in sede di ammissione al passivo fallimentare della , debitrice principale, una remissione del debito, in quanto CP_3
limitata alla sola individuazione del credito in sede concorsuale, come ribadito dall'art. 96 della legge fallimentare, per cui “il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99 producono effetti soltanto ai fini del
2 concorso”; inoltre, reputava la doglianza relativa alla usurarietà degli interessi inammissibile in sede di opposizione all'esecuzione, anche preventiva, dovendo essere fatta valere in sede di formazione del titolo esecutivo.
La causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 18.09.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. L'opposizione è inammissibile.
In diritto va rilevato che nella fattispecie in esame il titolo azionato è costituito da un decreto ingiuntivo, per cui si deve tener conto dei limiti posti dalla giurisprudenza alle questioni che possono essere proposte in sede di opposizione all'esecuzione, in caso di titolo giudiziale.
Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale nell'opposizione all'esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato (ex multis Cass. 24471/2024; Cass. 12664/2000).
In altri termini, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., l'opponente può dedurre solo questioni relative a fatti modificativi od estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo avente natura giudiziale, ma non questioni di merito che avrebbero dovuto essere sollevate con gli opportuni mezzi di impugnazione contro detto titolo, in sede di cognizione (Cass. 22090/2021).
Pertanto, secondo il consolidato orientamento sopra riportato, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive al suo passaggio in giudicato, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia.
Alla luce di quanto finora illustrato circa i limiti di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione, è evidente che parte opponente avrebbe potuto eccepire con l'opposizione all'esecuzione solo i fatti successivi alla formazione del titolo azionato, mentre invece i motivi di opposizione di cui si è detto sopra attengono proprio al merito della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo in executivis avverso il quale pendeva ancora opposizione innanzi al Tribunale di Roma all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio.
In conclusione, sulla base di quanto finora argomentato deve, dunque, essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
3.Ciò premesso, non può non rilevarsi che, in fase di precisazione delle conclusioni, è stata depositata da entrambe le parti in giudizio la sentenza n. 18603/2023, pronunciata dal Tribunale
3 di Roma, pubblicata il 18/12/2023, resa tra le odierne parti a conclusione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in executivis. Detta sentenza ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 12367/2018, condannando al pagamento Parte_1
della minor somma di euro 635.058,20 in favore della oltre interessi;
ha Controparte_1
condannato, inoltre, la alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1
liquidate in complessivi € 24.185,00 per compenso professionale oltre al rimborso Parte_1
forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tale pronuncia si basa proprio sulle circostanze dedotte dalla nel corso del Controparte_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di aver incassato la somma di € 215.995,00 quale riparto parziale, nonché quella di € 161.179,20 quale riparto finale della procedura fallimentare e l'ulteriore somma di € 1.258,36 dalla ASL per le quali parte opposta ( Parte_3 Controparte_4
rideterminava il proprio credito in euro € 635.058,20 (cfr pag 4 della sentenza resa dal
[...]
Tribunale di Roma).
La revoca del decreto ingiuntivo azionato e la conseguente riduzione dell'importo dovuto da non determina la nullità del precetto opposto notificato sulla scorta del decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, provvisoriamente esecutivo, ma impone solo di ridurre l'efficacia del precetto in misura conforme a quanto statuito dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Viene, infatti, in rilievo il disposto dell'653, comma 2, c.p.c., che così dispone «Se l'opposizione
è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta».
Deve, dunque, essere circoscritta la validità del precetto nei confronti dell'opponente fideiussore all'importo residuo di euro 635.058,20, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma al saldo.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda e della soccombenza prevalente dell'opponente, le spese di lite vanno compensate in ragione di ¼ e poste per i rimanenti ¾ a carico dell'opponente.
A ciò segue, pertanto, la condanna della parte opponente alle spese di lite liquidate in favore della in complessivi euro 10.948,00 già compensati, (di cui euro 1.728,00 per fase Controparte_1
studio, euro 1.140,00 per fase introduttiva, euro 5.075,00 per fase istruttoria, euro 3.005,00 per fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni
4 di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento i parametri indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,00, ridotti al minimo stante la semplicità delle questioni trattate ed in considerazione della natura della decisione.
Anche le spese della fase cautelare vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate in euro
1.659,00 solo per la fase decisionale, dovendosi tener conto della coincidenza delle altre fasi con il giudizio di merito, trattandosi di cautelare in corso di causa.
Ai fini della liquidazione va tenuto conto degli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,00, sempre ridotti al minimo in considerazione della semplicità e del numero delle questioni trattate.
Poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM
147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), va precisato, infine, che sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) dichiara la efficacia del precetto limitatamente alla sorta capitale pari ad euro 635.058,20 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza n. 18603/2023 del Tribunale di Roma al saldo;
3) condanna al pagamento in favore della dei compensi Parte_1 Controparte_1
liquidati nella misura di euro 10.948,00 (già compensate per ¼), nonché nella misura di euro
1659,00 per la fase cautelare, oltre spese generali, Cpa e Iva, come per legge.
Napoli, così deciso il 2.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
(firma digitale)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17920/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma), e vertente
TRA
(C.F.: ,rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Parte_1 C.F._1
Mascia (C.F.: ) per procura in atti C.F._2
-opponente-
E
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., in proprio nonché nella Controparte_1 P.IVA_1
propria qualità di procuratrice speciale della rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Giuseppe Macciotta del Foro di Cagliari (C.F.: ) C.F._3
-opposta-
Conclusioni per la parte opponente:
In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della società CP_1
a procedere ad esecuzione forzata;
in subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza del
[...]
diritto da parte della società a procedere ad esecuzione forzata per quelle somme che CP_1
dovessero essere dichiarate inesigibili in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge nonché maggiorazione forfettaria su diritti ed onorari ex art. 15 T.P.F., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni per la parte opposta: in via principale rigettare l'atto di citazione in opposizione al precetto proposto dal Dott.
e per l'effetto dichiarare esigibile il credito vantato dalla - in Parte_1 Controparte_1
proprio nonché nella propria qualità di procuratrice speciale della società Parte_2
- al netto degli importi medio tempore incassati;
in ogni caso con vittoria di spese e
[...]
competenze del giudizio.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. nella qualità di mandataria e procuratrice speciale della Controparte_1 Parte_2
notificava a un atto di precetto per la somma complessiva di euro
[...] Parte_1
805.956,09, di cui euro € 797.495,76 quale sorta capitale, importo quest'ultimo minore rispetto a quanto dovuto (€ 1.013.490,76) in virtù del titolo esecutivo azionato, costituito da decreto ingiuntivo n. 12367/18, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma in data 29 maggio 2018.
Detto titolo era stato ottenuto da nei confronti del Dott. , Controparte_1 Controparte_2
titolare della omonima Farmacia, nonché del Dott. , in qualità fideiussore del Parte_1
primo in relazione al contratto di servicing del 14.06.2011, stipulato tra essa e il CP_1
Dott. . Controparte_2
La minore somma precettata, quale sorta capitale, veniva giustificata in virtù dell'incasso dell'importo di € 215.995,00, medio tempore ottenuto da a parziale soddisfo Controparte_1 del credito complessivo pari ad € 1.013.490,76, di cui al d.i. azionato, ciò a seguito di un riparto parziale avvenuto nell'ambito della procedura fallimentare n. 172 del 2019 del Tribunale di Napoli
a cui era stato sottoposto il debitore principale, Dott. . Controparte_2
proponeva opposizione al precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c., eccependo la Parte_1
nullità dello stesso in quanto era stato intimato, a suo dire, il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute, dovendosi tener conto dell'ammissione al passivo in sede fallimentare nella procedura promossa contro il titolare della farmacia ancora in corso nonché dell'applicazione di interessi usurari. L'opponente deduceva, poi, che, avendo CP_1
rinunciato agli interessi in sede fallimentare contro il debitore principale, aveva praticamente rimesso il debito almeno quanto alla quota interessi, per cui non poteva agire nei suoi confronti, quale condebitore solidale, per l'intera quota ex art. 1301 c.c.. Instava, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, emesso dal
Tribunale di Roma a favore della società con vittoria di spese. Controparte_1
Si costituiva in giudizio opponendosi alle avverse domande con vittoria di Controparte_1
spese.
All'udienza del 06/04/2021, il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non ritenendo la riduzione della pretesa, effettuata in sede di ammissione al passivo fallimentare della , debitrice principale, una remissione del debito, in quanto CP_3
limitata alla sola individuazione del credito in sede concorsuale, come ribadito dall'art. 96 della legge fallimentare, per cui “il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99 producono effetti soltanto ai fini del
2 concorso”; inoltre, reputava la doglianza relativa alla usurarietà degli interessi inammissibile in sede di opposizione all'esecuzione, anche preventiva, dovendo essere fatta valere in sede di formazione del titolo esecutivo.
La causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 18.09.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. L'opposizione è inammissibile.
In diritto va rilevato che nella fattispecie in esame il titolo azionato è costituito da un decreto ingiuntivo, per cui si deve tener conto dei limiti posti dalla giurisprudenza alle questioni che possono essere proposte in sede di opposizione all'esecuzione, in caso di titolo giudiziale.
Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale nell'opposizione all'esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato (ex multis Cass. 24471/2024; Cass. 12664/2000).
In altri termini, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., l'opponente può dedurre solo questioni relative a fatti modificativi od estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo avente natura giudiziale, ma non questioni di merito che avrebbero dovuto essere sollevate con gli opportuni mezzi di impugnazione contro detto titolo, in sede di cognizione (Cass. 22090/2021).
Pertanto, secondo il consolidato orientamento sopra riportato, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive al suo passaggio in giudicato, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia.
Alla luce di quanto finora illustrato circa i limiti di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione, è evidente che parte opponente avrebbe potuto eccepire con l'opposizione all'esecuzione solo i fatti successivi alla formazione del titolo azionato, mentre invece i motivi di opposizione di cui si è detto sopra attengono proprio al merito della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo in executivis avverso il quale pendeva ancora opposizione innanzi al Tribunale di Roma all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio.
In conclusione, sulla base di quanto finora argomentato deve, dunque, essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
3.Ciò premesso, non può non rilevarsi che, in fase di precisazione delle conclusioni, è stata depositata da entrambe le parti in giudizio la sentenza n. 18603/2023, pronunciata dal Tribunale
3 di Roma, pubblicata il 18/12/2023, resa tra le odierne parti a conclusione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in executivis. Detta sentenza ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 12367/2018, condannando al pagamento Parte_1
della minor somma di euro 635.058,20 in favore della oltre interessi;
ha Controparte_1
condannato, inoltre, la alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1
liquidate in complessivi € 24.185,00 per compenso professionale oltre al rimborso Parte_1
forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tale pronuncia si basa proprio sulle circostanze dedotte dalla nel corso del Controparte_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di aver incassato la somma di € 215.995,00 quale riparto parziale, nonché quella di € 161.179,20 quale riparto finale della procedura fallimentare e l'ulteriore somma di € 1.258,36 dalla ASL per le quali parte opposta ( Parte_3 Controparte_4
rideterminava il proprio credito in euro € 635.058,20 (cfr pag 4 della sentenza resa dal
[...]
Tribunale di Roma).
La revoca del decreto ingiuntivo azionato e la conseguente riduzione dell'importo dovuto da non determina la nullità del precetto opposto notificato sulla scorta del decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, provvisoriamente esecutivo, ma impone solo di ridurre l'efficacia del precetto in misura conforme a quanto statuito dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Viene, infatti, in rilievo il disposto dell'653, comma 2, c.p.c., che così dispone «Se l'opposizione
è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta».
Deve, dunque, essere circoscritta la validità del precetto nei confronti dell'opponente fideiussore all'importo residuo di euro 635.058,20, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma al saldo.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda e della soccombenza prevalente dell'opponente, le spese di lite vanno compensate in ragione di ¼ e poste per i rimanenti ¾ a carico dell'opponente.
A ciò segue, pertanto, la condanna della parte opponente alle spese di lite liquidate in favore della in complessivi euro 10.948,00 già compensati, (di cui euro 1.728,00 per fase Controparte_1
studio, euro 1.140,00 per fase introduttiva, euro 5.075,00 per fase istruttoria, euro 3.005,00 per fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni
4 di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento i parametri indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,00, ridotti al minimo stante la semplicità delle questioni trattate ed in considerazione della natura della decisione.
Anche le spese della fase cautelare vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate in euro
1.659,00 solo per la fase decisionale, dovendosi tener conto della coincidenza delle altre fasi con il giudizio di merito, trattandosi di cautelare in corso di causa.
Ai fini della liquidazione va tenuto conto degli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,00, sempre ridotti al minimo in considerazione della semplicità e del numero delle questioni trattate.
Poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM
147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), va precisato, infine, che sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) dichiara la efficacia del precetto limitatamente alla sorta capitale pari ad euro 635.058,20 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza n. 18603/2023 del Tribunale di Roma al saldo;
3) condanna al pagamento in favore della dei compensi Parte_1 Controparte_1
liquidati nella misura di euro 10.948,00 (già compensate per ¼), nonché nella misura di euro
1659,00 per la fase cautelare, oltre spese generali, Cpa e Iva, come per legge.
Napoli, così deciso il 2.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
(firma digitale)
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