Articolo 9 della Legge 22 luglio 1975, n. 382
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 settembre 1975
Art. 9.
Il trattamento economico di attivita' dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, e' stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabilita' e i procedimenti disciplinari.
Gli accordi sono triennali.
Con le stesse modalita' indicate nel primo comma sara' fissato, sulla base di distinti accordi sindacali, il trattamento economico dei dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
Il trattamento economico deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parita' di trattamento economico a parita' di qualifica, indipendentemente dalla amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i pubblici dipendenti.
L' articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 4 settembre 1975
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