Articolo 1 della Legge 12 dicembre 1967, n. 1234
Articolo 2
Versione
13 gennaio 1968
Art. 1.
L' articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 44 , va interpretato nel senso che la qualifica da assegnare a cura dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro - tenuto conto dell'anzianita' maturata, della categoria e grado rivestiti e delle funzioni esercitate - puo' essere anche superiore a quella rivestita nell'ente di provenienza.
La richiesta per la revisione dell'attuale posizione di impiego, di cui al comma precedente e che ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di reimpiego, deve essere avanzata dagli interessati al Ministero competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e non da' luogo alla corresponsione di assegni arretrati.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1968