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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3839/2024 R.G. promossa da
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 17 novembre 1975; rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bisi come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gonzaga (MN), Via Principe Santo n. 31
- attore - contro
C.F. , nato a [...] il 20 CP_1 C.F._2 novembre 1962;
e
, C.F. , nata a [...] il 23 CP_2 C.F._3 novembre 1965; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Campani come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in S. Ilario d'Enza (RE),
Via Indipendenza n. 2/F
- convenuti -
OGGETTO: revocatoria ordinaria.
1 di 21 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate
Nel merito, in via principale:
- in accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti del sig , sulla base Parte_1 dei fatti e delle ragioni di diritto esposti in premessa, l'atto di mutamento del regime patrimoniale e, precisamente, l'atto pubblico del 03/03/2023 rogitato dal Notaio Dott. Notaio in Reggio Persona_1
Emilia, numero di repertorio n. 122907 raccolta n. 43919, con ogni conseguenza ed effetto di legge;
- in accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti del sig , sulla base Parte_1 dei fatti e delle ragioni di diritto esposti in premessa, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale dei coniugi e CP_1 CP_2
e precisamente l'atto pubblico del 03/03/2023 rogitato dal
[...]
Notaio Dott. Notaio in Reggio Emilia, numero di repertorio Persona_1
n. 122908 raccolta n. 43920, con ogni conseguenza ed effetto di legge.
- Con vittoria di compensi e spese di procedimento.
Insta per:
A) l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che la bozza del contratto d'appalto del 2020 tra il sig.
e la da Lei predisposto veniva verificata e Pt_1 CP_3 modificata/integrata dall'allora difensore della Avv Filippo CP_3
Affini, prima della sottoscrizione della versione definitiva del
04/11/2020?
2) Vero che il contratto d'appalto del 04/11/2020 è stato oggetto di scambi e accordi tra le parti?
3) Vero che la bozza del contratto, con le modifiche volute da controparte, le veniva trasmesso a mezzo mail da CP_3
2 di 21 4) Vero che la versione definitiva del contratto d'appalto del
04/11/2020 le è stato trasmesso a mezzo mail dall'allora difensore della Avv Filippo Affini? CP_3
5) Vero che la clausola compromissoria veniva inserita nella versione definitiva del contratto d'appalto del 04/11/2020 dall'allora difensore della Avv Filippo Affini? CP_3
6) Vero che il sig , nel periodo 2021-2022, durante la vertenza CP_1 insorta tra le parti, lamentava difficoltà economiche?
7) Vero che, nel periodo 2021-2022, durante la vertenza insorta tra le parti, il Sig. riferiva dell'impossibilità per il Sig. di CP_1 Pt_1 recuperare le somme pretese?
Si indica a teste il sig Geom con studio in Gonzaga Tes_1 Tes_2
(MN).
B) In caso di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria, con riserva di indicare i capitoli ed i testi.
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria n. 17 in quanto vessatoria di cui al contratto di appalto sottoscritto tra e Parte_1 Controparte_4 in data 04/11/2020, con conseguente dichiarazione di
[...] nullità o annullabilità o inefficacia o come meglio sarà ritenuto dal
Giudice del lodo arbitrale del 15/01/2024 a firma dell'arbitro unico
Avv. Carlo Barbieri di Mantova relativo al contratto di appalto citato;
- Nel merito, in ogni caso, per le ragioni di cui in premessa nonché per quanto sarà accertato in via istruttoria o come meglio sarà ritenuto dal Giudice,
o accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia dell'atto di mutamento del regime patrimoniale tra i coniugi e CP_2
3 di 21 stipulato con atto pubblico del 03/03/2023 dal CP_1 notaio Dott. in Reggio Emilia, n. rep. 122907 rac. n. Persona_1
43919, quindi opponibile ai terzi, tra cui il , indi Parte_1 respingere la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dal , con ogni conseguenza ed effetto di legge. Parte_1
o accertare e dichiarare la legittimità della costituzione di fondo patrimoniale dei coniugi e , stipulato CP_1 CP_2 con atto pubblico del 03/03/2023 del notaio Dott. in Persona_1
Reggio Emilia, n. rep. 122908 ra. N. 43920, indi respingere la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dal Pt_1
, con ogni conseguenza ed effetto di legge.
[...]
o In ogni caso respingere la domanda di revocatoria ex art. 2901
c.c. proposta dal degli atti Pubblici del 03.03.23 Parte_1
a firma del Notaio rep. n. 122907 raccolta n. 43919, e Per_1 repertorio n. 122908 raccolta n. 43920, con ogni conseguenza ed effetto di legge come meglio sarà ritenuto da Giudice ed accertato in via istruttoria .
Con vittoria di spese, competenze e onorari per le quali il legale si dichiara antistatario.
In via istruttoria si chiede La prova testimoniale di:
- Geom. con domicilio professionale in Piazza Testimone_3
Castello n.23, Suzzara (MN), pec sui Email_1 capitoli di prova n. 7, 8, 9, 10, 11.
- Geom. con domicilio professionale in via F. Fellini Testimone_4
n.13, Pegognaga (MN), pec sui capitoli Email_2 di prova n. 7, 8, 9, 10, 11.
- Sig. , residente in [...], sui capitoli di Testimone_5 prova n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13.
- Sig. o altro incarico della BCB Strutture, via G. Testimone_6
Battista Meli n. 39, Carpenedolo (BS), sui capitoli di prova n. 4,
5, 6, 7, 12, 13.
4 di 21 - Sig.ra , residente in [...], sui capitoli di Tes_7 prova n. 1, 2, 3, 4, 7. sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il contratto di appalto del 04/11/2020 fu redatto dal sig.
e dal Geom. Parte_1 Controparte_5
2. Vero che la clausola compromissoria di cui all'art. 17 del contratto di appalto del 04/11/2020 fu oggetto di doppia sottoscrizione?
3. Vero che la clausola compromissoria di cui all'art. 17 del contratto fu oggetto di trattativa tra e Parte_1 CP_1
[...]
4. Vero che nel cantiere del sig. in Gonzaga Parte_1 lavoravano quali muratori i sig. e sig. CP_1 [...]
? Tes_5
5. Vero che nel predetto cantiere i lavori relativi al tetto venivano svoti dalla ditta BCB Strutture di Brescia?
6. Vero che durante i predetti lavori il sig. lamentava CP_1 che il sig. aveva interrotto i pagamenti in suo Parte_1 favore?
7. Vero che il sig. lamentava anche il mancato CP_1 riconoscimento del pagamento di tutte le varianti d'opera?
8. Vero che lei redigeva lo stato di avanzamento lavoro al 26.10.21 in nome e per conto del ig. e del sig. CP_1 [...]
? Tes_5
9. Vero che lei riconosce il documento n.. che le viene mostrato?
10. Vero che lei redigeva tale documento al fine di trovare un accordo con il sig. in nome e per conto della ditta Parte_1 esecutrice?
11. Vero che il sig. decurtava dal dovuto in via Parte_1 unilaterale la somma di 30.000,00 euro sul compenso pattuito?
12. Vero che il sig. offendeva il sig. e denigrava il suo Pt_1 CP_1 operato sul cantiere?
5 di 21 13. Vero che il direttore dei lavori era il geometra Controparte_5
14. Vero che la sig.ra vive con i genitori nella CP_6 abitazione di Cadelbosco di Sopra re Via g. Marconi 117 unitamente ai due figli minori?
15. Vero che i minori vivono con i nonni materni dalla loro nascita?
16. Vero che i nonni materni e aiutano la CP_1 CP_2 figlia nel mantenimento economico dei suoi due figli CP_6 minori?
17. Vero che il predetto aiuto economico è dovuto dalle difficoltà del padre biologico dei minori nel versare il mantenimento?
Si indicano a testi: residente a [...]
Marconi 117 e residente a [...]
16/A , sui capitoli di prova da 14 a 17.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio i coniugi e per sentire CP_1 CP_2 dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di mutamento del regime patrimoniale e dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulati entrambi in data 3 marzo 2023.
2. e si costituivano con un'unica CP_1 CP_2 comparsa depositata in data 12 febbraio 2025, chiedendo, in via preliminare, l'accertamento della nullità o annullabilità o inefficacia del lodo arbitrale in data 15 gennaio 2024, che era stato dedotto dall'attore quale titolo costitutivo del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria ma che sarebbe stato pronunciato in forza della clausola compromissoria nulla contenuta nel contratto d'appalto sottoscritto tra e di in Parte_1 Controparte_4 CP_1 data 4 novembre 2020, e, nel merito, il rigetto della domanda attorea per infondatezza.
3. Confermata con decreto ex art 171 bis c.p.c. la data della prima udienza e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 24 aprile 2025 veniva ordinata la
6 di 21 precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. e, stante l'istanza di parte, la discussione orale veniva differita alla successiva udienza dell'8 maggio 2025 allorquando la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia ha ad oggetto l'azione revocatoria, proposta da , dell'atto di mutamento del regime patrimoniale da Parte_1 comunione legale a separazione dei beni nonché dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulati dai coniugi e CP_1
in data 3 marzo 2023 e trascritti nell'atto di matrimonio CP_2
(cfr. docc. 10 e 12 dell'attore).
La domanda è parzialmente fondata.
1.1. Due sono gli atti impugnati con revocatoria ordinaria.
1.1.1. Non vi è alcun dubbio che, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, che, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria (ex permultis, in tema di gratuità dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, cfr.
Cass. 29298/2017, Cass. 2530/2015, Cass. 19029/2013, Cass.
24757/2008, Cass. 17418/2007, Cass. 15310/2007, Cass. 966/2007,
Cass. 6267/2005, Cass. 4933/2005, Cass. 19131/2004).
Né, diversamente da quanto dedotto dai convenuti, i quali hanno valorizzato il fatto che il fondo patrimoniale sia stato costituito per tutelare i bisogni della famiglia (cfr. pagine 1 e 2 della seconda memoria integrativa), a nulla rilevano, per escludere la revocabilità del negozio costituito di fondo patrimoniale, i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i
7 di 21 bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori (Cass. 18065/2004).
1.1.2. L'altro – e precedente, seppure contestuale – atto impugnato è quello di scioglimento della comunione legale, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale (art. 191 c.c.).
Si tratta di negozio né oneroso, né gratuito, il cui effetto è quello dello scioglimento della comunione legale che determina la cessazione del regime patrimoniale, ma lascia intatte le contitolarità esistenti fino alla divisione.
È, infatti, noto che in tema di comunione legale (artt. 177 ss.
c.c.) occorre distinguere tra scioglimento e divisione, il primo determinante la cessazione del regime de quo, la seconda la fine della contitolarità sui beni posseduti dai coniugi.
La rilevata neutralità del negozio introduce la questione se esso possa qualificarsi atto di disposizione del patrimonio pregiudizievole per il creditore, nel senso indicato dal primo comma dell'art. 2901
c.c., ed individuato dalla giurisprudenza in qualsiasi atto, anche non riconducibile alla alienazione o al trasferimento in senso stretto, che attui o modifichi la situazione patrimoniale del debitore, pregiudicando o semplicemente rendendo più difficoltoso il soddisfacimento del credito;
ossia in qualsiasi atto che incida sulla consistenza del patrimonio del debitore, anche solo in senso qualitativo, convertendolo, ad esempio, in beni facilmente occultabili,
e così riduca o annulli la garanzia del credito.
Orbene, la definizione e la qualificazione come sopra data dell'atto di scioglimento della comunione comporta che ad esso si può attribuire il carattere dispositivo e lesivo previsto dall'art. 2901 c.c., solo se per le modalità in cui risulta attuato o per le operazioni contestuali o prodromiche, con esso si realizzi la modificazione patrimoniale sopra definita e quindi il pregiudizio del creditore.
8 di 21 In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è lesivo del credito anteriore anche l'atto che sia collegato ad uno o più atti successivi ove risulti che essi, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, siano tutti convergenti al medesimo risultato lesivo, sicché è revocabile, sebbene privo di efficacia dispositiva, l'atto di scioglimento della comunione legale tra i coniugi compiuto contestualmente al trasferimento, da un coniuge all'altro, di una quota del 50 per cento dell'unico bene immobile al primo intestato»
(Cass. 19129/2015; cfr. anche Cass. 27718/2005, con riferimento ad ipotesi di cessione di beni al coniuge, contestualmente al mutamento del regime patrimoniale di comunione legale in quello della separazione dei beni).
Nella specie, i coniugi e , con atti CP_1 CP_2 pubblici stipulati entrambi in data 3 marzo 2023 e trascritti nell'atto di matrimonio, mutavano il regime patrimoniale, passando dalla comunione legale alla separazione dei beni, e poi contestualmente costituivano un fondo patrimoniale, conferendovi vari beni immobili di cui erano comproprietari indivisi in ragione di una metà ciascuno e mantenendone la comproprietà per una metà ciascuno.
A sostegno della revocabilità del suddetto atto di mutamento del regime patrimoniale, l'attore sostiene che il passaggio alla separazione dei beni, oltre a precludere al creditore la possibilità di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c., limiterebbe l'azione esecutiva ai soli beni ed alla sola quota di proprietà del debitore esecutato, per essere l'azione inefficace se instaurata sulla quota di proprietà del coniuge non debitore, e renderebbe, perciò, la procedura esecutiva più dispendiosa e complessa nel caso di cui all'art. 601 c.p.c., per essere verosimilmente meno appetibile il 50% di un immobile (sia esso divisibile o meno) per i terzi potenziali acquirenti, con conseguente
9 di 21 aggravamento delle possibilità di effettiva vendita e, quindi, di soddisfazione del credito.
L'assunto non è condivisibile.
La composizione del patrimonio di non risulta CP_1 sostanzialmente diversa rispetto alla situazione esistente prima della stipula degli atti notarili e, dunque, della sostituzione del regime di comunione legale con quello di separazione patrimoniale, con contestuale costituzione di un fondo patrimoniale.
A tal proposito, si osserva che la comunione legale tra coniugi si configura, secondo l'interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente, come una “comunione senza quote”, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni in essa ricompresi.
Lo scioglimento della comunione legale, con conseguente diritto di chiedere la divisione dei beni (come stabilito dall'art. 194 c.c.), non equivale a un atto traslativo. Il mutamento convenzionale del regime patrimoniale della famiglia comporta, unicamente, la
«instaurazione, in luogo di tale regime, di quello di separazione;
per quanto attiene ai rapporti anteriori già ricadenti nella comunione, lo scioglimento lascia in vita lo stato di contitolarità indivisa dei diritti sui beni comuni, con la sostituzione, in ordine ai poteri di amministrazione e di disposizione, alla disciplina della comunione legale de qua della disciplina della comunione ordinaria e, quindi, con il venire in essere, in capo a ciascuno dei coniugi, di quel diritto potestativo alla divisione che, nella comunione ordinaria, spetta a ciascuno dei compartecipi» (Cass. 9846/1996).
Dunque, se i beni rientrano nella comunione legale, l'eventuale espropriazione forzata – per soddisfare il debito personale di uno solo dei coniugi – di un bene (o di più beni) in comunione deve avere ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita e con correlativo diritto del coniuge non
10 di 21 debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass.
6575/2013 e Cass. 9536/2023).
Invece, se i beni ricadono nella separazione patrimoniale,
l'eventuale espropriazione forzata deve essere compiuta sulla sola quota di proprietà dei beni del debitore esecutato.
Senonché, poiché tali principi valgono indipendentemente dal fatto che i beni vengano o meno conferiti in un fondo patrimoniale, non si vede perché, se il mero mutamento di regime patrimoniale non
è (pacificamente) di per sé solo idoneo a dare luogo all'esperimento dell'azione revocatoria, quest'ultima sarebbe invece legittimamente esperibile contro tale atto nel caso in cui venga effettuato contestualmente a quello di costituzione di fondo patrimoniale (ossia ad un'altra convenzione matrimoniale), che, ai fini espropriativi, risulterebbe del tutto neutro.
In altri termini, la combinazione dei due atti impugnati, ossia quello di mutamento del regime patrimoniale e quello contestuale di costituzione di fondo patrimoniale, non realizza un risultato diverso da quello che si sarebbe realizzato con il mero passaggio dalla comunione legale alla separazione patrimoniale.
Ne deriva, sotto il profilo logico-giuridico, che ciò che può essere aggredito con l'azione revocatoria è, in realtà, esclusivamente l'atto di conferimento dei beni nel fondo patrimoniale, e non già quello di mutamento del regime patrimoniale da comunione legale a separazione dei beni oppure la combinazione dei due atti.
A ciò si aggiunga che in ogni caso al creditore procedente spetterebbe sempre e solo la metà della somma ricavata dalla vendita, sicché, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, due coniugi decidano di abbandonare il regime della comunione legale in favore della separazione dei beni e contestualmente conferiscano i beni in un fondo patrimoniale, non si determina alcuna variazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio né uno spostamento di
11 di 21 ricchezze da un coniuge all'altro, con conseguente limitazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. (cfr. in termini,
Trib. Forlì, 5 febbraio 2020, n. 113; Trib. Pesaro, 24 marzo 2023, n.
235), ferma, ovviamente, la revocabilità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
È vero che l'azione revocatoria ordinaria tutela anche l'interesse del creditore all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore (Cass. 5105/2006), sicché la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni, essendo naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, richiede solo la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. 26310/2021).
È, però, altrettanto vero che tale infruttuosità dev'essere pur sempre collegata alla maggiore incertezza o difficoltà di soddisfazione del credito, consistente in una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, nel senso che l'atto deve avere comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
L'attore, invero, muove da una considerazione metagiuridica, preconcetta ed indimostrata, e cioè che l'azione esecutiva sull'intero bene della comunione legale conferito in un fondo patrimoniale sarebbe, verosimilmente, più agevole ed economica rispetto a quella sulla sola quota del medesimo bene di proprietà del debitore esecutato in regime di separazione patrimoniale, conferito anch'esso in un fondo patrimoniale.
Egli giunge a questa conclusione facendo ricorso, in realtà, a plurime e concatenate presunzioni: la quota di metà di un immobile si
12 di 21 presume dotata di minore appetibilità di mercato, quindi vi sarebbero presumibilmente minori possibilità di addivenire alla vendita e, di conseguenza, il credito avrebbe presumibilmente minori possibilità di essere soddisfatto.
Tuttavia, non trattandosi di elementi dimostrativi diretti ma, a loro volta, di elementi presuntivi, deve farsi applicazione del divieto della cosiddetta praesumptio de praesumpto, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto per derivarne un'altra presunzione senza violare, in tal modo, lo specifico combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c.
Infatti, agire esecutivamente sull'intero bene piuttosto che su una sola quota non garantisce di per sé una maggiore fruttuosità dell'esecuzione forzata, neppure in termini di migliori possibilità di vendita: infatti, alla considerazione ipotetica dell'attore se ne potrebbe opporre un'altra, di analoga natura e idonea a privarla del tutto di valore, ossia che, poiché la vendita della quota indivisa del
50% di un immobile difficilmente trova collocazione sul mercato, essendo spesso i contitolari del diritto reale gli unici interessati al suo acquisto, si renderebbe comunque necessario procedere per intero alla vendita del bene, seppure previa divisione in sede esecutiva.
Ne consegue il rigetto della domanda revocatoria avente ad oggetto l'atto di mutamento del regime patrimoniale.
1.2. Tanto premesso, la domanda ex art. 2901 c.c. presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza congiunta dei seguenti elementi:
1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie
13 di 21 spettanti ai creditori (scientia damni), ovvero, laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis);
4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.
1.2.1. Sussiste, anzitutto, il primo presupposto.
In via generale, si osserva che per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una legittima ragione o aspettativa di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale. Detta azione può essere pertanto esperita, unitamente alla sussistenza degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali, nonché per tutelare crediti che non siano liquidi, ossia determinabili nel loro ammontare né facilmente liquidabili
(Cass. S.U. 9440/2004 e Cass. 1129/2012).
In particolare, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito –
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 11573/2013).
Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (Cass. 24757/2008).
Nella specie, il ha dedotto che la propria pretesa Pt_1 creditoria troverebbe titolo nel contratto di appalto intercorso con l'impresa individuale in data 4 Controparte_4 novembre 2020 e nell'inadempimento di quest'ultima maturato negli anni 2021/2022, seppure solo successivamente dichiarato con il lodo
14 di 21 arbitrale sottoscritto in data 15 gennaio 2024, con cui l'appaltatrice è stata anche condannata alla restituzione e ripetizione dell'indebito
(pari ad € 97.548,46) ed al risarcimento del danno (pari ad €
69.785,09) a favore di esso committente, ponendo a carico della stessa l'onorario del C.T.U. (pari ad € 5.506,00, oltre spese ed oneri di legge), il compenso dell'Arbitro IC (pari ad € 8.500,00, oltre accessori di legge), nonché le spese di lite (pari ad € 14.103,00, oltre oneri di legge) (cfr. doc. 7 dell'attore).
I convenuti, al fine di negare il credito vantato dall'attore, hanno chiesto l'accertamento della nullità della clausola compromissoria siccome priva di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., malgrado la sua vessatorietà, e, di conseguenza, la declaratoria di invalidità del lodo arbitrale.
Sebbene l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale sia ammessa se la convenzione di arbitrato è invalida (ex art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c.), le domande dei convenuti sono infondate e comunque non sono concludenti.
Sono infondate, perché la nullità della convenzione di arbitrato, con conseguente incompetenza degli arbitri, dev'essere eccepita nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri nel giudizio arbitrale (ex art. 817, comma 2, c.p.c.) o quantomeno in sede di impugnazione del lodo (Cass. 5936/2024), da proporsi, se del caso e se ancora tempestiva, davanti alla Corte d'appello territorialmente competente (ex art. 828 c.p.c.), e non certo in questa sede.
Non sono concludenti, sia perché il credito del deve Pt_1 ritenersi sussistente fino all'accoglimento dell'eventuale impugnazione del lodo per nullità, sia perché, in ragione della sufficienza della natura eventuale o “litigiosa” del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto (Cass. 15275/2023).
1.2.2. Sussiste, altresì, il requisito dell'eventus damni.
15 di 21 Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione –, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. 5105/2006 e Cass. 12144/1999).
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. 5972/2005,
Cass. 20813/2004, Cass. 12144/1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro (Cass. 966/2007), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 15310/2007, Cass.
3470/2007, Cass. 7262/2000). Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass.
5105/2006).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che «a determinare
l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del
16 di 21 patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile [...] di proprietà dei coniugi» (Cass.
5816/2008; così anche Cass. 15310/2007).
Nella fattispecie, è certamente provato il concreto pericolo di danno derivante dall'atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato dai coniugi convenuti in data 3 marzo 2023, il quale ha comportato un evidente nocumento per la garanzia patrimoniale, ai sensi dell'art. 2740 c.c., non essendo dubitabile la maggior difficoltà di esazione coattiva conseguente alla costituzione del fondo patrimoniale sui beni immobili in essi fatti confluire.
Gli odierni convenuti hanno certamente contribuito a rendere più difficoltosa la realizzazione del diritto di credito di parte attrice, atteso il vincolo speciale di inespropriabilità che caratterizza il fondo patrimoniale.
A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta poi al debitore dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, che il proprio patrimonio residuo abbia mantenuto la consistenza sufficiente a soddisfare le ragioni di credito e sia rimasto agevolmente aggredibile dal creditore che agisce in revocatoria (Cass. 21808/2015, Cass.
17096/2014, Cass. 4467/2011, Cass. 24757/2008, Cass. 7767/2007,
Cass. 966/2007).
Poiché il debitore convenuto – che ha peraltro ripetutamente, in vari passaggi della comparsa costitutiva, ribadito di essersi trovato in grave difficoltà economica («Il sig. ET si trovava in stato di totale mancanza di liquidità [...] si trovò di fatto senza liquidità [...] si trovava di fatto in una grossissima difficoltà economica») nel momento in cui si è compromesso il rapporto contrattuale con il ed è stato poi instaurato il giudizio arbitrale, in pendenza del Pt_1 quale egli ha stipulato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale – non ha fornito la prova dell'insussistenza di un rischio di infruttuosità in sede esecutiva, non essendosi invero messo minimamente in prova
17 di 21 e non risultando essere proprietario di altri beni immobili oltre a quelli conferiti nel fondo patrimoniale, è di tutta evidenza il nocumento per l'attore.
1.2.3. Sussiste, infine, anche l'elemento soggettivo della revocatoria.
In ordine allo stato soggettivo di coloro che hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale, l'atteggiamento soggettivo acquista rilievo differente a seconda che si tratti di atto dispositivo anteriore o posteriore al sorgere del credito ed in ragione della onerosità o della gratuità dell'atto.
In particolare, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. 22161/2019), sicché per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito occorre far riferimento al momento della nascita del credito (Cass. 22465/2006).
Infatti, la “anteriorità” del credito rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole deve essere sempre accertata con riferimento al suo momento genetico, anziché a quello della relativa “esteriorizzazione”
o addirittura del suo accertamento in giudizio (cfr. Cass. 5824/1985 e
Cass. S.U. 1468/1979; cfr. anche Cass. 1968/2009 secondo cui anche per il credito litigioso, «per stabilire se sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale o alla data dell'illecito se si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.»).
Nella fattispecie concreta, la costituzione di fondo patrimoniale è senz'altro posteriore al sorgere del credito, perché a quell'epoca non solo il contratto era già stato stipulato, ma era anche pendente il giudizio arbitrale, ed il credito del sussisteva quantomeno Pt_1 sotto forma di aspettativa.
18 di 21 La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti
(Cass. 29298/2017).
Pertanto, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva al sorgere del debito, è sufficiente il requisito della scientia damni richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., che si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass.
9192/2021), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. 17867/2007).
Nella fattispecie in esame, non può dubitarsi della consapevolezza dei convenuti in ordine al pregiudizio che il predetto atto dispositivo avrebbero arrecato al atteso che il fondo Pt_1 patrimoniale è stato costituito (dopo quarant'anni dal matrimonio e) in pendenza del giudizio arbitrale ed in esso sono confluiti gli unici beni immobili di proprietà del coniuge debitore (cfr. Cass. 7507/2007, secondo cui «Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi “in re ipsa”»; così anche
Cass. 18034/20013).
I convenuti avevano dunque l'esigenza di tutelare il patrimonio familiare, sicché la decisione di conferire nel fondo patrimoniale gli unici beni immobili personali era l'attuazione del progetto di sottrarre i cespiti all'immancabile azione esecutiva del creditore.
19 di 21 Tali indici sono dotati dei caratteri della gravità, univocità e concordanza.
Ne consegue, in base alle argomentazioni sopra svolte, che, ritenuti sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., va dichiarata come richiesta l'inefficacia nei confronti dell'attore dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
2. La natura assorbente ed esaustiva degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie dedotte dalle parti.
3. Il rigetto della domanda revocatoria avente ad oggetto l'atto di mutamento del regime patrimoniale giustifica la compensazione delle spese per 1/3, dovendo la restante frazione delle spese (pari a
2/3) essere posta solidalmente a carico dei convenuti, prevalentemente soccombenti.
Le spese si liquidano in conformità al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 2.552,00) ed introduttiva (€ 1.628,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 2.835,00) e decisionale (€
2.127,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00 determinato sulla base dell'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta (cfr. art. 5 D.M. cit.; cfr. anche Cass. 3697/2020 e Cass.
10089/2014).
Pertanto, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di € 6.094,66 per compenso (2/3 di €
9.142,00) e di € 532,40 per spese vive (2/3 di € 798,61, di cui €
759,00 per C.U., € 27,00 per marca, € 12,61 per notifica citazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Pt_1
dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai
[...]
20 di 21 coniugi e a ministero Notaio in CP_1 CP_2 Persona_1 data 3 marzo 2023 (Rep. n. 122908 e Racc. n. 43920);
2. ordina la trascrizione ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
3. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
4. compensa per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna
e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 CP_2 Pt_1
i restanti 2/3, che liquida in € 532,40 per esborsi ed €
[...]
6.094,66 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 12 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3839/2024 R.G. promossa da
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 17 novembre 1975; rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bisi come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gonzaga (MN), Via Principe Santo n. 31
- attore - contro
C.F. , nato a [...] il 20 CP_1 C.F._2 novembre 1962;
e
, C.F. , nata a [...] il 23 CP_2 C.F._3 novembre 1965; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Campani come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in S. Ilario d'Enza (RE),
Via Indipendenza n. 2/F
- convenuti -
OGGETTO: revocatoria ordinaria.
1 di 21 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate
Nel merito, in via principale:
- in accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti del sig , sulla base Parte_1 dei fatti e delle ragioni di diritto esposti in premessa, l'atto di mutamento del regime patrimoniale e, precisamente, l'atto pubblico del 03/03/2023 rogitato dal Notaio Dott. Notaio in Reggio Persona_1
Emilia, numero di repertorio n. 122907 raccolta n. 43919, con ogni conseguenza ed effetto di legge;
- in accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti del sig , sulla base Parte_1 dei fatti e delle ragioni di diritto esposti in premessa, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale dei coniugi e CP_1 CP_2
e precisamente l'atto pubblico del 03/03/2023 rogitato dal
[...]
Notaio Dott. Notaio in Reggio Emilia, numero di repertorio Persona_1
n. 122908 raccolta n. 43920, con ogni conseguenza ed effetto di legge.
- Con vittoria di compensi e spese di procedimento.
Insta per:
A) l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che la bozza del contratto d'appalto del 2020 tra il sig.
e la da Lei predisposto veniva verificata e Pt_1 CP_3 modificata/integrata dall'allora difensore della Avv Filippo CP_3
Affini, prima della sottoscrizione della versione definitiva del
04/11/2020?
2) Vero che il contratto d'appalto del 04/11/2020 è stato oggetto di scambi e accordi tra le parti?
3) Vero che la bozza del contratto, con le modifiche volute da controparte, le veniva trasmesso a mezzo mail da CP_3
2 di 21 4) Vero che la versione definitiva del contratto d'appalto del
04/11/2020 le è stato trasmesso a mezzo mail dall'allora difensore della Avv Filippo Affini? CP_3
5) Vero che la clausola compromissoria veniva inserita nella versione definitiva del contratto d'appalto del 04/11/2020 dall'allora difensore della Avv Filippo Affini? CP_3
6) Vero che il sig , nel periodo 2021-2022, durante la vertenza CP_1 insorta tra le parti, lamentava difficoltà economiche?
7) Vero che, nel periodo 2021-2022, durante la vertenza insorta tra le parti, il Sig. riferiva dell'impossibilità per il Sig. di CP_1 Pt_1 recuperare le somme pretese?
Si indica a teste il sig Geom con studio in Gonzaga Tes_1 Tes_2
(MN).
B) In caso di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria, con riserva di indicare i capitoli ed i testi.
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria n. 17 in quanto vessatoria di cui al contratto di appalto sottoscritto tra e Parte_1 Controparte_4 in data 04/11/2020, con conseguente dichiarazione di
[...] nullità o annullabilità o inefficacia o come meglio sarà ritenuto dal
Giudice del lodo arbitrale del 15/01/2024 a firma dell'arbitro unico
Avv. Carlo Barbieri di Mantova relativo al contratto di appalto citato;
- Nel merito, in ogni caso, per le ragioni di cui in premessa nonché per quanto sarà accertato in via istruttoria o come meglio sarà ritenuto dal Giudice,
o accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia dell'atto di mutamento del regime patrimoniale tra i coniugi e CP_2
3 di 21 stipulato con atto pubblico del 03/03/2023 dal CP_1 notaio Dott. in Reggio Emilia, n. rep. 122907 rac. n. Persona_1
43919, quindi opponibile ai terzi, tra cui il , indi Parte_1 respingere la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dal , con ogni conseguenza ed effetto di legge. Parte_1
o accertare e dichiarare la legittimità della costituzione di fondo patrimoniale dei coniugi e , stipulato CP_1 CP_2 con atto pubblico del 03/03/2023 del notaio Dott. in Persona_1
Reggio Emilia, n. rep. 122908 ra. N. 43920, indi respingere la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dal Pt_1
, con ogni conseguenza ed effetto di legge.
[...]
o In ogni caso respingere la domanda di revocatoria ex art. 2901
c.c. proposta dal degli atti Pubblici del 03.03.23 Parte_1
a firma del Notaio rep. n. 122907 raccolta n. 43919, e Per_1 repertorio n. 122908 raccolta n. 43920, con ogni conseguenza ed effetto di legge come meglio sarà ritenuto da Giudice ed accertato in via istruttoria .
Con vittoria di spese, competenze e onorari per le quali il legale si dichiara antistatario.
In via istruttoria si chiede La prova testimoniale di:
- Geom. con domicilio professionale in Piazza Testimone_3
Castello n.23, Suzzara (MN), pec sui Email_1 capitoli di prova n. 7, 8, 9, 10, 11.
- Geom. con domicilio professionale in via F. Fellini Testimone_4
n.13, Pegognaga (MN), pec sui capitoli Email_2 di prova n. 7, 8, 9, 10, 11.
- Sig. , residente in [...], sui capitoli di Testimone_5 prova n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13.
- Sig. o altro incarico della BCB Strutture, via G. Testimone_6
Battista Meli n. 39, Carpenedolo (BS), sui capitoli di prova n. 4,
5, 6, 7, 12, 13.
4 di 21 - Sig.ra , residente in [...], sui capitoli di Tes_7 prova n. 1, 2, 3, 4, 7. sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il contratto di appalto del 04/11/2020 fu redatto dal sig.
e dal Geom. Parte_1 Controparte_5
2. Vero che la clausola compromissoria di cui all'art. 17 del contratto di appalto del 04/11/2020 fu oggetto di doppia sottoscrizione?
3. Vero che la clausola compromissoria di cui all'art. 17 del contratto fu oggetto di trattativa tra e Parte_1 CP_1
[...]
4. Vero che nel cantiere del sig. in Gonzaga Parte_1 lavoravano quali muratori i sig. e sig. CP_1 [...]
? Tes_5
5. Vero che nel predetto cantiere i lavori relativi al tetto venivano svoti dalla ditta BCB Strutture di Brescia?
6. Vero che durante i predetti lavori il sig. lamentava CP_1 che il sig. aveva interrotto i pagamenti in suo Parte_1 favore?
7. Vero che il sig. lamentava anche il mancato CP_1 riconoscimento del pagamento di tutte le varianti d'opera?
8. Vero che lei redigeva lo stato di avanzamento lavoro al 26.10.21 in nome e per conto del ig. e del sig. CP_1 [...]
? Tes_5
9. Vero che lei riconosce il documento n.. che le viene mostrato?
10. Vero che lei redigeva tale documento al fine di trovare un accordo con il sig. in nome e per conto della ditta Parte_1 esecutrice?
11. Vero che il sig. decurtava dal dovuto in via Parte_1 unilaterale la somma di 30.000,00 euro sul compenso pattuito?
12. Vero che il sig. offendeva il sig. e denigrava il suo Pt_1 CP_1 operato sul cantiere?
5 di 21 13. Vero che il direttore dei lavori era il geometra Controparte_5
14. Vero che la sig.ra vive con i genitori nella CP_6 abitazione di Cadelbosco di Sopra re Via g. Marconi 117 unitamente ai due figli minori?
15. Vero che i minori vivono con i nonni materni dalla loro nascita?
16. Vero che i nonni materni e aiutano la CP_1 CP_2 figlia nel mantenimento economico dei suoi due figli CP_6 minori?
17. Vero che il predetto aiuto economico è dovuto dalle difficoltà del padre biologico dei minori nel versare il mantenimento?
Si indicano a testi: residente a [...]
Marconi 117 e residente a [...]
16/A , sui capitoli di prova da 14 a 17.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio i coniugi e per sentire CP_1 CP_2 dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di mutamento del regime patrimoniale e dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulati entrambi in data 3 marzo 2023.
2. e si costituivano con un'unica CP_1 CP_2 comparsa depositata in data 12 febbraio 2025, chiedendo, in via preliminare, l'accertamento della nullità o annullabilità o inefficacia del lodo arbitrale in data 15 gennaio 2024, che era stato dedotto dall'attore quale titolo costitutivo del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria ma che sarebbe stato pronunciato in forza della clausola compromissoria nulla contenuta nel contratto d'appalto sottoscritto tra e di in Parte_1 Controparte_4 CP_1 data 4 novembre 2020, e, nel merito, il rigetto della domanda attorea per infondatezza.
3. Confermata con decreto ex art 171 bis c.p.c. la data della prima udienza e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 24 aprile 2025 veniva ordinata la
6 di 21 precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. e, stante l'istanza di parte, la discussione orale veniva differita alla successiva udienza dell'8 maggio 2025 allorquando la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia ha ad oggetto l'azione revocatoria, proposta da , dell'atto di mutamento del regime patrimoniale da Parte_1 comunione legale a separazione dei beni nonché dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulati dai coniugi e CP_1
in data 3 marzo 2023 e trascritti nell'atto di matrimonio CP_2
(cfr. docc. 10 e 12 dell'attore).
La domanda è parzialmente fondata.
1.1. Due sono gli atti impugnati con revocatoria ordinaria.
1.1.1. Non vi è alcun dubbio che, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, che, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria (ex permultis, in tema di gratuità dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, cfr.
Cass. 29298/2017, Cass. 2530/2015, Cass. 19029/2013, Cass.
24757/2008, Cass. 17418/2007, Cass. 15310/2007, Cass. 966/2007,
Cass. 6267/2005, Cass. 4933/2005, Cass. 19131/2004).
Né, diversamente da quanto dedotto dai convenuti, i quali hanno valorizzato il fatto che il fondo patrimoniale sia stato costituito per tutelare i bisogni della famiglia (cfr. pagine 1 e 2 della seconda memoria integrativa), a nulla rilevano, per escludere la revocabilità del negozio costituito di fondo patrimoniale, i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i
7 di 21 bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori (Cass. 18065/2004).
1.1.2. L'altro – e precedente, seppure contestuale – atto impugnato è quello di scioglimento della comunione legale, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale (art. 191 c.c.).
Si tratta di negozio né oneroso, né gratuito, il cui effetto è quello dello scioglimento della comunione legale che determina la cessazione del regime patrimoniale, ma lascia intatte le contitolarità esistenti fino alla divisione.
È, infatti, noto che in tema di comunione legale (artt. 177 ss.
c.c.) occorre distinguere tra scioglimento e divisione, il primo determinante la cessazione del regime de quo, la seconda la fine della contitolarità sui beni posseduti dai coniugi.
La rilevata neutralità del negozio introduce la questione se esso possa qualificarsi atto di disposizione del patrimonio pregiudizievole per il creditore, nel senso indicato dal primo comma dell'art. 2901
c.c., ed individuato dalla giurisprudenza in qualsiasi atto, anche non riconducibile alla alienazione o al trasferimento in senso stretto, che attui o modifichi la situazione patrimoniale del debitore, pregiudicando o semplicemente rendendo più difficoltoso il soddisfacimento del credito;
ossia in qualsiasi atto che incida sulla consistenza del patrimonio del debitore, anche solo in senso qualitativo, convertendolo, ad esempio, in beni facilmente occultabili,
e così riduca o annulli la garanzia del credito.
Orbene, la definizione e la qualificazione come sopra data dell'atto di scioglimento della comunione comporta che ad esso si può attribuire il carattere dispositivo e lesivo previsto dall'art. 2901 c.c., solo se per le modalità in cui risulta attuato o per le operazioni contestuali o prodromiche, con esso si realizzi la modificazione patrimoniale sopra definita e quindi il pregiudizio del creditore.
8 di 21 In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è lesivo del credito anteriore anche l'atto che sia collegato ad uno o più atti successivi ove risulti che essi, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, siano tutti convergenti al medesimo risultato lesivo, sicché è revocabile, sebbene privo di efficacia dispositiva, l'atto di scioglimento della comunione legale tra i coniugi compiuto contestualmente al trasferimento, da un coniuge all'altro, di una quota del 50 per cento dell'unico bene immobile al primo intestato»
(Cass. 19129/2015; cfr. anche Cass. 27718/2005, con riferimento ad ipotesi di cessione di beni al coniuge, contestualmente al mutamento del regime patrimoniale di comunione legale in quello della separazione dei beni).
Nella specie, i coniugi e , con atti CP_1 CP_2 pubblici stipulati entrambi in data 3 marzo 2023 e trascritti nell'atto di matrimonio, mutavano il regime patrimoniale, passando dalla comunione legale alla separazione dei beni, e poi contestualmente costituivano un fondo patrimoniale, conferendovi vari beni immobili di cui erano comproprietari indivisi in ragione di una metà ciascuno e mantenendone la comproprietà per una metà ciascuno.
A sostegno della revocabilità del suddetto atto di mutamento del regime patrimoniale, l'attore sostiene che il passaggio alla separazione dei beni, oltre a precludere al creditore la possibilità di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c., limiterebbe l'azione esecutiva ai soli beni ed alla sola quota di proprietà del debitore esecutato, per essere l'azione inefficace se instaurata sulla quota di proprietà del coniuge non debitore, e renderebbe, perciò, la procedura esecutiva più dispendiosa e complessa nel caso di cui all'art. 601 c.p.c., per essere verosimilmente meno appetibile il 50% di un immobile (sia esso divisibile o meno) per i terzi potenziali acquirenti, con conseguente
9 di 21 aggravamento delle possibilità di effettiva vendita e, quindi, di soddisfazione del credito.
L'assunto non è condivisibile.
La composizione del patrimonio di non risulta CP_1 sostanzialmente diversa rispetto alla situazione esistente prima della stipula degli atti notarili e, dunque, della sostituzione del regime di comunione legale con quello di separazione patrimoniale, con contestuale costituzione di un fondo patrimoniale.
A tal proposito, si osserva che la comunione legale tra coniugi si configura, secondo l'interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente, come una “comunione senza quote”, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni in essa ricompresi.
Lo scioglimento della comunione legale, con conseguente diritto di chiedere la divisione dei beni (come stabilito dall'art. 194 c.c.), non equivale a un atto traslativo. Il mutamento convenzionale del regime patrimoniale della famiglia comporta, unicamente, la
«instaurazione, in luogo di tale regime, di quello di separazione;
per quanto attiene ai rapporti anteriori già ricadenti nella comunione, lo scioglimento lascia in vita lo stato di contitolarità indivisa dei diritti sui beni comuni, con la sostituzione, in ordine ai poteri di amministrazione e di disposizione, alla disciplina della comunione legale de qua della disciplina della comunione ordinaria e, quindi, con il venire in essere, in capo a ciascuno dei coniugi, di quel diritto potestativo alla divisione che, nella comunione ordinaria, spetta a ciascuno dei compartecipi» (Cass. 9846/1996).
Dunque, se i beni rientrano nella comunione legale, l'eventuale espropriazione forzata – per soddisfare il debito personale di uno solo dei coniugi – di un bene (o di più beni) in comunione deve avere ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita e con correlativo diritto del coniuge non
10 di 21 debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass.
6575/2013 e Cass. 9536/2023).
Invece, se i beni ricadono nella separazione patrimoniale,
l'eventuale espropriazione forzata deve essere compiuta sulla sola quota di proprietà dei beni del debitore esecutato.
Senonché, poiché tali principi valgono indipendentemente dal fatto che i beni vengano o meno conferiti in un fondo patrimoniale, non si vede perché, se il mero mutamento di regime patrimoniale non
è (pacificamente) di per sé solo idoneo a dare luogo all'esperimento dell'azione revocatoria, quest'ultima sarebbe invece legittimamente esperibile contro tale atto nel caso in cui venga effettuato contestualmente a quello di costituzione di fondo patrimoniale (ossia ad un'altra convenzione matrimoniale), che, ai fini espropriativi, risulterebbe del tutto neutro.
In altri termini, la combinazione dei due atti impugnati, ossia quello di mutamento del regime patrimoniale e quello contestuale di costituzione di fondo patrimoniale, non realizza un risultato diverso da quello che si sarebbe realizzato con il mero passaggio dalla comunione legale alla separazione patrimoniale.
Ne deriva, sotto il profilo logico-giuridico, che ciò che può essere aggredito con l'azione revocatoria è, in realtà, esclusivamente l'atto di conferimento dei beni nel fondo patrimoniale, e non già quello di mutamento del regime patrimoniale da comunione legale a separazione dei beni oppure la combinazione dei due atti.
A ciò si aggiunga che in ogni caso al creditore procedente spetterebbe sempre e solo la metà della somma ricavata dalla vendita, sicché, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, due coniugi decidano di abbandonare il regime della comunione legale in favore della separazione dei beni e contestualmente conferiscano i beni in un fondo patrimoniale, non si determina alcuna variazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio né uno spostamento di
11 di 21 ricchezze da un coniuge all'altro, con conseguente limitazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. (cfr. in termini,
Trib. Forlì, 5 febbraio 2020, n. 113; Trib. Pesaro, 24 marzo 2023, n.
235), ferma, ovviamente, la revocabilità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
È vero che l'azione revocatoria ordinaria tutela anche l'interesse del creditore all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore (Cass. 5105/2006), sicché la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni, essendo naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, richiede solo la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. 26310/2021).
È, però, altrettanto vero che tale infruttuosità dev'essere pur sempre collegata alla maggiore incertezza o difficoltà di soddisfazione del credito, consistente in una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, nel senso che l'atto deve avere comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
L'attore, invero, muove da una considerazione metagiuridica, preconcetta ed indimostrata, e cioè che l'azione esecutiva sull'intero bene della comunione legale conferito in un fondo patrimoniale sarebbe, verosimilmente, più agevole ed economica rispetto a quella sulla sola quota del medesimo bene di proprietà del debitore esecutato in regime di separazione patrimoniale, conferito anch'esso in un fondo patrimoniale.
Egli giunge a questa conclusione facendo ricorso, in realtà, a plurime e concatenate presunzioni: la quota di metà di un immobile si
12 di 21 presume dotata di minore appetibilità di mercato, quindi vi sarebbero presumibilmente minori possibilità di addivenire alla vendita e, di conseguenza, il credito avrebbe presumibilmente minori possibilità di essere soddisfatto.
Tuttavia, non trattandosi di elementi dimostrativi diretti ma, a loro volta, di elementi presuntivi, deve farsi applicazione del divieto della cosiddetta praesumptio de praesumpto, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto per derivarne un'altra presunzione senza violare, in tal modo, lo specifico combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c.
Infatti, agire esecutivamente sull'intero bene piuttosto che su una sola quota non garantisce di per sé una maggiore fruttuosità dell'esecuzione forzata, neppure in termini di migliori possibilità di vendita: infatti, alla considerazione ipotetica dell'attore se ne potrebbe opporre un'altra, di analoga natura e idonea a privarla del tutto di valore, ossia che, poiché la vendita della quota indivisa del
50% di un immobile difficilmente trova collocazione sul mercato, essendo spesso i contitolari del diritto reale gli unici interessati al suo acquisto, si renderebbe comunque necessario procedere per intero alla vendita del bene, seppure previa divisione in sede esecutiva.
Ne consegue il rigetto della domanda revocatoria avente ad oggetto l'atto di mutamento del regime patrimoniale.
1.2. Tanto premesso, la domanda ex art. 2901 c.c. presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza congiunta dei seguenti elementi:
1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie
13 di 21 spettanti ai creditori (scientia damni), ovvero, laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis);
4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.
1.2.1. Sussiste, anzitutto, il primo presupposto.
In via generale, si osserva che per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una legittima ragione o aspettativa di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale. Detta azione può essere pertanto esperita, unitamente alla sussistenza degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali, nonché per tutelare crediti che non siano liquidi, ossia determinabili nel loro ammontare né facilmente liquidabili
(Cass. S.U. 9440/2004 e Cass. 1129/2012).
In particolare, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito –
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 11573/2013).
Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (Cass. 24757/2008).
Nella specie, il ha dedotto che la propria pretesa Pt_1 creditoria troverebbe titolo nel contratto di appalto intercorso con l'impresa individuale in data 4 Controparte_4 novembre 2020 e nell'inadempimento di quest'ultima maturato negli anni 2021/2022, seppure solo successivamente dichiarato con il lodo
14 di 21 arbitrale sottoscritto in data 15 gennaio 2024, con cui l'appaltatrice è stata anche condannata alla restituzione e ripetizione dell'indebito
(pari ad € 97.548,46) ed al risarcimento del danno (pari ad €
69.785,09) a favore di esso committente, ponendo a carico della stessa l'onorario del C.T.U. (pari ad € 5.506,00, oltre spese ed oneri di legge), il compenso dell'Arbitro IC (pari ad € 8.500,00, oltre accessori di legge), nonché le spese di lite (pari ad € 14.103,00, oltre oneri di legge) (cfr. doc. 7 dell'attore).
I convenuti, al fine di negare il credito vantato dall'attore, hanno chiesto l'accertamento della nullità della clausola compromissoria siccome priva di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., malgrado la sua vessatorietà, e, di conseguenza, la declaratoria di invalidità del lodo arbitrale.
Sebbene l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale sia ammessa se la convenzione di arbitrato è invalida (ex art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c.), le domande dei convenuti sono infondate e comunque non sono concludenti.
Sono infondate, perché la nullità della convenzione di arbitrato, con conseguente incompetenza degli arbitri, dev'essere eccepita nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri nel giudizio arbitrale (ex art. 817, comma 2, c.p.c.) o quantomeno in sede di impugnazione del lodo (Cass. 5936/2024), da proporsi, se del caso e se ancora tempestiva, davanti alla Corte d'appello territorialmente competente (ex art. 828 c.p.c.), e non certo in questa sede.
Non sono concludenti, sia perché il credito del deve Pt_1 ritenersi sussistente fino all'accoglimento dell'eventuale impugnazione del lodo per nullità, sia perché, in ragione della sufficienza della natura eventuale o “litigiosa” del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto (Cass. 15275/2023).
1.2.2. Sussiste, altresì, il requisito dell'eventus damni.
15 di 21 Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione –, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. 5105/2006 e Cass. 12144/1999).
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. 5972/2005,
Cass. 20813/2004, Cass. 12144/1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro (Cass. 966/2007), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 15310/2007, Cass.
3470/2007, Cass. 7262/2000). Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass.
5105/2006).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che «a determinare
l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del
16 di 21 patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile [...] di proprietà dei coniugi» (Cass.
5816/2008; così anche Cass. 15310/2007).
Nella fattispecie, è certamente provato il concreto pericolo di danno derivante dall'atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato dai coniugi convenuti in data 3 marzo 2023, il quale ha comportato un evidente nocumento per la garanzia patrimoniale, ai sensi dell'art. 2740 c.c., non essendo dubitabile la maggior difficoltà di esazione coattiva conseguente alla costituzione del fondo patrimoniale sui beni immobili in essi fatti confluire.
Gli odierni convenuti hanno certamente contribuito a rendere più difficoltosa la realizzazione del diritto di credito di parte attrice, atteso il vincolo speciale di inespropriabilità che caratterizza il fondo patrimoniale.
A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta poi al debitore dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, che il proprio patrimonio residuo abbia mantenuto la consistenza sufficiente a soddisfare le ragioni di credito e sia rimasto agevolmente aggredibile dal creditore che agisce in revocatoria (Cass. 21808/2015, Cass.
17096/2014, Cass. 4467/2011, Cass. 24757/2008, Cass. 7767/2007,
Cass. 966/2007).
Poiché il debitore convenuto – che ha peraltro ripetutamente, in vari passaggi della comparsa costitutiva, ribadito di essersi trovato in grave difficoltà economica («Il sig. ET si trovava in stato di totale mancanza di liquidità [...] si trovò di fatto senza liquidità [...] si trovava di fatto in una grossissima difficoltà economica») nel momento in cui si è compromesso il rapporto contrattuale con il ed è stato poi instaurato il giudizio arbitrale, in pendenza del Pt_1 quale egli ha stipulato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale – non ha fornito la prova dell'insussistenza di un rischio di infruttuosità in sede esecutiva, non essendosi invero messo minimamente in prova
17 di 21 e non risultando essere proprietario di altri beni immobili oltre a quelli conferiti nel fondo patrimoniale, è di tutta evidenza il nocumento per l'attore.
1.2.3. Sussiste, infine, anche l'elemento soggettivo della revocatoria.
In ordine allo stato soggettivo di coloro che hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale, l'atteggiamento soggettivo acquista rilievo differente a seconda che si tratti di atto dispositivo anteriore o posteriore al sorgere del credito ed in ragione della onerosità o della gratuità dell'atto.
In particolare, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. 22161/2019), sicché per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito occorre far riferimento al momento della nascita del credito (Cass. 22465/2006).
Infatti, la “anteriorità” del credito rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole deve essere sempre accertata con riferimento al suo momento genetico, anziché a quello della relativa “esteriorizzazione”
o addirittura del suo accertamento in giudizio (cfr. Cass. 5824/1985 e
Cass. S.U. 1468/1979; cfr. anche Cass. 1968/2009 secondo cui anche per il credito litigioso, «per stabilire se sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale o alla data dell'illecito se si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.»).
Nella fattispecie concreta, la costituzione di fondo patrimoniale è senz'altro posteriore al sorgere del credito, perché a quell'epoca non solo il contratto era già stato stipulato, ma era anche pendente il giudizio arbitrale, ed il credito del sussisteva quantomeno Pt_1 sotto forma di aspettativa.
18 di 21 La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti
(Cass. 29298/2017).
Pertanto, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva al sorgere del debito, è sufficiente il requisito della scientia damni richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., che si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass.
9192/2021), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. 17867/2007).
Nella fattispecie in esame, non può dubitarsi della consapevolezza dei convenuti in ordine al pregiudizio che il predetto atto dispositivo avrebbero arrecato al atteso che il fondo Pt_1 patrimoniale è stato costituito (dopo quarant'anni dal matrimonio e) in pendenza del giudizio arbitrale ed in esso sono confluiti gli unici beni immobili di proprietà del coniuge debitore (cfr. Cass. 7507/2007, secondo cui «Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi “in re ipsa”»; così anche
Cass. 18034/20013).
I convenuti avevano dunque l'esigenza di tutelare il patrimonio familiare, sicché la decisione di conferire nel fondo patrimoniale gli unici beni immobili personali era l'attuazione del progetto di sottrarre i cespiti all'immancabile azione esecutiva del creditore.
19 di 21 Tali indici sono dotati dei caratteri della gravità, univocità e concordanza.
Ne consegue, in base alle argomentazioni sopra svolte, che, ritenuti sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., va dichiarata come richiesta l'inefficacia nei confronti dell'attore dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
2. La natura assorbente ed esaustiva degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie dedotte dalle parti.
3. Il rigetto della domanda revocatoria avente ad oggetto l'atto di mutamento del regime patrimoniale giustifica la compensazione delle spese per 1/3, dovendo la restante frazione delle spese (pari a
2/3) essere posta solidalmente a carico dei convenuti, prevalentemente soccombenti.
Le spese si liquidano in conformità al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 2.552,00) ed introduttiva (€ 1.628,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 2.835,00) e decisionale (€
2.127,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00 determinato sulla base dell'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta (cfr. art. 5 D.M. cit.; cfr. anche Cass. 3697/2020 e Cass.
10089/2014).
Pertanto, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di € 6.094,66 per compenso (2/3 di €
9.142,00) e di € 532,40 per spese vive (2/3 di € 798,61, di cui €
759,00 per C.U., € 27,00 per marca, € 12,61 per notifica citazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Pt_1
dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai
[...]
20 di 21 coniugi e a ministero Notaio in CP_1 CP_2 Persona_1 data 3 marzo 2023 (Rep. n. 122908 e Racc. n. 43920);
2. ordina la trascrizione ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
3. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
4. compensa per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna
e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 CP_2 Pt_1
i restanti 2/3, che liquida in € 532,40 per esborsi ed €
[...]
6.094,66 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 12 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
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