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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 8598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8598 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Paola Giovene di
Girasole, all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025, nella causa civile iscritta sotto il numero
28258 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Parte_1
CE e IO US D'IO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, alla via Carso n. 63, giusta procura in atti ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliato in CP_1
Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'avv. Cristiana Giordano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti indicata in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.7.24 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stato dipendente della operando presso l'Hotel Cicerone Parte_2
di Roma, con inquadramento nel livello VII del CCNL Aziende Alberghiere Turismo, con mansioni di personale di fatica;
di essere stato collocato in FIS Covid nel periodo di chiusura CP_ dell'albergo, da marzo 2020 a metà ottobre 2021; di non aver percepito dall' le mensilità CP_ FIS per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2021; di aver invano richiesto all' il sud- detto pagamento, ricevendone un diniego motivato con la mancata comunicazione da parte dell'istante dell'Iban corretto, su cui effettuare il versamento;
di aver inviato tale comunica- zione, senza esito.
CP_ Tanto premesso, deducendo l'illegittimità del diniego da parte dell' ha chiesto CP_ accertare il diritto del ricorrente a percepire dall' il FIS relativo alle mensilità di agosto, settembre ed ottobre, e condannare l' al relativo pagamento, in misura di € 2.755,00, CP_2
oltre interessi. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari.
L' convenuto si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione pas- CP_2
siva e chiedendo comunque il rigetto del ricorso perché infondato. 2
CP_ Quindi, depositati nuovi conteggi da parte dell' in ordine all'entità dell'importo eventualmente spettante al ricorrente a titolo di FIS per le mensilità oggetto di domanda, cui parte ricorrente ha aderito, all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa istruzione documentale, viste le note di tratta- zione scritta delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata CP_ dall' secondo cui, ai sensi dell'art. 8, comma 5, D.L. 41/2021, trascorsi inutilmente i CP_ termini di decadenza fissati per la trasmissione all' da parte del datore di lavoro dei dati necessari ad effettuare il pagamento, siffatto pagamento della prestazione e gli oneri ad essa
CP_ connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Deduce infatti l' che il datore di lavoro del avrebbe errato nel trasmettere mediante modulo SR41/SR43 Parte_1
i dati necessari per il calcolo e la liquidazione diretta della prestazione di integrazione sala- riale al beneficiario, in quanto, secondo quanto previsto dal suddetto art. 8, comma 5, D.L.
41/2021, e dalla circolare applicativa 62/2021, il datore di lavoro avrebbe dovuto uti- CP_1 lizzare esclusivamente il nuovo flusso telematico denominato “UNIEMENS-CIG”.
Sul punto va invece innanzitutto rilevato come la previsione di cui all'art. 8, comma 5 innanzi richiamato, implica esclusivamente che la prestazione assistenziale, la cui eroga-
CP_ CP_ zione va comunque effettuata dall' sarà poi ripetibile dall' nei confronti del datore di lavoro che non abbia rispettato i predetti termini.
Quanto alla presunta erroneità della comunicazione cui era tenuto il datore di lavoro
CP_ del si osserva che la normativa emergenziale invocata dall' prevedeva un Parte_1
periodo transitorio della durata di 6 mesi successivi all'entrata in vigore del d.l. 41/2021 del
22 marzo 2021, poi prorogato al 31.12.21, durante il quale il datore di lavoro poteva trasmet- tere i dati – alternativamente - con il vecchio modello “SR41” o con il nuovo modello “UniE- CP_ mens-Cig”. Ciò emerge peraltro dalla stessa circolare n. 62/2021, in atti (doc. 1 prod.
CP_
, e poi dal Messaggio n. 3556/2021 (doc. dep. 27.4.25, prod. ricorr.). CP_1
Deve pertanto escludersi che il datore di lavoro del abbia agito erronea- Parte_1
mente, per il fatto di aver trasmesso i dati relativi all'istante mediante modello SR41.
CP_ Nemmeno è condivisibile la tesi dell' secondo cui il mancato pagamento da parte dell'Istituto delle mensilità della prestazione oggetto di domanda, sarebbe giustificato dal superamento del limite di € 1.000,00 imposto dall'art. 2, comma 4-ter, lett. c D.L. 13 agosto CP_ 2011, n. 138, e dalla circolare 62/2021 che ha recepito la relativa disciplina. 3
CP_ Se è infatti vero che l' non può effettuare pagamenti in contati superiori ad €
CP_ 1.000,00 in virtù della normativa innanzi richiamata, l' avrebbe dovuto informare il
[...]
della necessità di attivarsi per rendere possibile il relativo pagamento. Ed a tal pro- Pt_3
CP_ posito, il messaggio n. 2672 del 22.7.2024, ha fornito chiarimenti in ordine all'ambito di operatività dei limiti di pagamenti in contante stabilendo che “Quando il limite risulta CP_ superato, la sede dell' deve contattare l'interessato affinché provveda ad aprire, nel più breve tempo possibile un rapporto finanziario, scegliendo tra i vari strumenti ammessi: c/c bancario o postale, libretto bancario o postale, carta prepagata assistita da Iban, da comu-
CP_ nicare all' (doc. dep. 27.4.25, prod. ricorr.). Trattasi di un'indicazione espressione del principio di correttezza e buona fede che deve improntare il comportamento delle parti.
CP_ Sicchè l' era onerato di comunicare al l'impossibilità del pagamento Parte_1
diretto e del pagamento tramite bonifico domiciliato, consentendogli in tal modo di adottare le opportune iniziative atte a rendere possibile il pagamento del trattamento di integrazione
CP_ salariale dovutogli. Al contrario, emerge dagli atti che l' non abbia fornito al ricorrente le necessarie informazioni per consentirgli di percepire il trattamento, ed anzi non abbia dato riscontro alle comunicazioni del ricorrente.
Alla luce delle osservazioni innanzi svolte, va affermato il diritto del ricorrente a per-
CP_ cepire dall' le mensilità di FIS relative ai mesi di agosto, settembre ed ottobre (fino al
13 ottobre) 2021.
Circa la quantificazione del complessivo importo, può farsi riferimento alla somma
CP_ netta di € 2.165,26, quantificata dallo stesso nei conteggi depositati il 16.6.25, il cui contenuto è stato accettato dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione depositate il 7.7.25, in cui ha evidenziato che il maggior importo di cui alla domanda era frutto di un errore, consistito nell'aver calcolato l'intera mensilità di ottobre 2021, laddove la prestazione era invece effettivamente dovuta solo fino al 13 ottobre.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come per legge, ai sensi del
D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
CP_
- dichiara il diritto di di percepire dall' la FIS relativa ai mesi Parte_1 di agosto, settembre ed ottobre (fino al 13 ottobre) 2021, e condanna l' al pagamento CP_1 della complessiva somma di € 2.165,26 a favore del ricorrente, oltre interessi dalla matura- CP_ zione del diritto al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite a favore del 4
ricorrente, che liquida in complessivi € 1.76900, oltre spese generali in misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 23 luglio 2025.
Il giudice
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Paola Giovene di
Girasole, all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025, nella causa civile iscritta sotto il numero
28258 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Parte_1
CE e IO US D'IO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, alla via Carso n. 63, giusta procura in atti ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliato in CP_1
Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'avv. Cristiana Giordano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti indicata in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.7.24 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stato dipendente della operando presso l'Hotel Cicerone Parte_2
di Roma, con inquadramento nel livello VII del CCNL Aziende Alberghiere Turismo, con mansioni di personale di fatica;
di essere stato collocato in FIS Covid nel periodo di chiusura CP_ dell'albergo, da marzo 2020 a metà ottobre 2021; di non aver percepito dall' le mensilità CP_ FIS per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2021; di aver invano richiesto all' il sud- detto pagamento, ricevendone un diniego motivato con la mancata comunicazione da parte dell'istante dell'Iban corretto, su cui effettuare il versamento;
di aver inviato tale comunica- zione, senza esito.
CP_ Tanto premesso, deducendo l'illegittimità del diniego da parte dell' ha chiesto CP_ accertare il diritto del ricorrente a percepire dall' il FIS relativo alle mensilità di agosto, settembre ed ottobre, e condannare l' al relativo pagamento, in misura di € 2.755,00, CP_2
oltre interessi. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari.
L' convenuto si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione pas- CP_2
siva e chiedendo comunque il rigetto del ricorso perché infondato. 2
CP_ Quindi, depositati nuovi conteggi da parte dell' in ordine all'entità dell'importo eventualmente spettante al ricorrente a titolo di FIS per le mensilità oggetto di domanda, cui parte ricorrente ha aderito, all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa istruzione documentale, viste le note di tratta- zione scritta delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo e motivazione contestuale.
La domanda è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata CP_ dall' secondo cui, ai sensi dell'art. 8, comma 5, D.L. 41/2021, trascorsi inutilmente i CP_ termini di decadenza fissati per la trasmissione all' da parte del datore di lavoro dei dati necessari ad effettuare il pagamento, siffatto pagamento della prestazione e gli oneri ad essa
CP_ connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Deduce infatti l' che il datore di lavoro del avrebbe errato nel trasmettere mediante modulo SR41/SR43 Parte_1
i dati necessari per il calcolo e la liquidazione diretta della prestazione di integrazione sala- riale al beneficiario, in quanto, secondo quanto previsto dal suddetto art. 8, comma 5, D.L.
41/2021, e dalla circolare applicativa 62/2021, il datore di lavoro avrebbe dovuto uti- CP_1 lizzare esclusivamente il nuovo flusso telematico denominato “UNIEMENS-CIG”.
Sul punto va invece innanzitutto rilevato come la previsione di cui all'art. 8, comma 5 innanzi richiamato, implica esclusivamente che la prestazione assistenziale, la cui eroga-
CP_ CP_ zione va comunque effettuata dall' sarà poi ripetibile dall' nei confronti del datore di lavoro che non abbia rispettato i predetti termini.
Quanto alla presunta erroneità della comunicazione cui era tenuto il datore di lavoro
CP_ del si osserva che la normativa emergenziale invocata dall' prevedeva un Parte_1
periodo transitorio della durata di 6 mesi successivi all'entrata in vigore del d.l. 41/2021 del
22 marzo 2021, poi prorogato al 31.12.21, durante il quale il datore di lavoro poteva trasmet- tere i dati – alternativamente - con il vecchio modello “SR41” o con il nuovo modello “UniE- CP_ mens-Cig”. Ciò emerge peraltro dalla stessa circolare n. 62/2021, in atti (doc. 1 prod.
CP_
, e poi dal Messaggio n. 3556/2021 (doc. dep. 27.4.25, prod. ricorr.). CP_1
Deve pertanto escludersi che il datore di lavoro del abbia agito erronea- Parte_1
mente, per il fatto di aver trasmesso i dati relativi all'istante mediante modello SR41.
CP_ Nemmeno è condivisibile la tesi dell' secondo cui il mancato pagamento da parte dell'Istituto delle mensilità della prestazione oggetto di domanda, sarebbe giustificato dal superamento del limite di € 1.000,00 imposto dall'art. 2, comma 4-ter, lett. c D.L. 13 agosto CP_ 2011, n. 138, e dalla circolare 62/2021 che ha recepito la relativa disciplina. 3
CP_ Se è infatti vero che l' non può effettuare pagamenti in contati superiori ad €
CP_ 1.000,00 in virtù della normativa innanzi richiamata, l' avrebbe dovuto informare il
[...]
della necessità di attivarsi per rendere possibile il relativo pagamento. Ed a tal pro- Pt_3
CP_ posito, il messaggio n. 2672 del 22.7.2024, ha fornito chiarimenti in ordine all'ambito di operatività dei limiti di pagamenti in contante stabilendo che “Quando il limite risulta CP_ superato, la sede dell' deve contattare l'interessato affinché provveda ad aprire, nel più breve tempo possibile un rapporto finanziario, scegliendo tra i vari strumenti ammessi: c/c bancario o postale, libretto bancario o postale, carta prepagata assistita da Iban, da comu-
CP_ nicare all' (doc. dep. 27.4.25, prod. ricorr.). Trattasi di un'indicazione espressione del principio di correttezza e buona fede che deve improntare il comportamento delle parti.
CP_ Sicchè l' era onerato di comunicare al l'impossibilità del pagamento Parte_1
diretto e del pagamento tramite bonifico domiciliato, consentendogli in tal modo di adottare le opportune iniziative atte a rendere possibile il pagamento del trattamento di integrazione
CP_ salariale dovutogli. Al contrario, emerge dagli atti che l' non abbia fornito al ricorrente le necessarie informazioni per consentirgli di percepire il trattamento, ed anzi non abbia dato riscontro alle comunicazioni del ricorrente.
Alla luce delle osservazioni innanzi svolte, va affermato il diritto del ricorrente a per-
CP_ cepire dall' le mensilità di FIS relative ai mesi di agosto, settembre ed ottobre (fino al
13 ottobre) 2021.
Circa la quantificazione del complessivo importo, può farsi riferimento alla somma
CP_ netta di € 2.165,26, quantificata dallo stesso nei conteggi depositati il 16.6.25, il cui contenuto è stato accettato dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione depositate il 7.7.25, in cui ha evidenziato che il maggior importo di cui alla domanda era frutto di un errore, consistito nell'aver calcolato l'intera mensilità di ottobre 2021, laddove la prestazione era invece effettivamente dovuta solo fino al 13 ottobre.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come per legge, ai sensi del
D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
CP_
- dichiara il diritto di di percepire dall' la FIS relativa ai mesi Parte_1 di agosto, settembre ed ottobre (fino al 13 ottobre) 2021, e condanna l' al pagamento CP_1 della complessiva somma di € 2.165,26 a favore del ricorrente, oltre interessi dalla matura- CP_ zione del diritto al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite a favore del 4
ricorrente, che liquida in complessivi € 1.76900, oltre spese generali in misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 23 luglio 2025.
Il giudice