Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/1984, n. 2030
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Sentenza 27 marzo 1984

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Qualora venga sottoposto ad esecuzione forzata un immobile di valore non superiore all'ammontare delle ragioni dei creditori (procedenti od intervenuti) che siano muniti di privilegio, la vendita del bene medesimo, stipulata dal debitore per reperire le somme necessarie a tacitare detti creditori, non è impugnabile con Azione revocatoria, a norma dell'art. 2901 cod. civ., da parte del creditore solo chirografario, atteso che tale vendita presenta i connotati di atto dovuto, non soggetto a revocatoria ai sensi del terzo comma della citata norma, e che, comunque, difetta il presupposto per l'esperibilità della revocatoria medesima, in considerazione dell'inidoneità dell'atto a pregiudicare il creditore chirografario, a fronte dell'indicata entità dei crediti privilegiati. ( V 2157/74, mass n 370507; ( V 2759/57; ( V 2555/62).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/1984, n. 2030
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2030
    Data del deposito : 27 marzo 1984

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