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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 20/2024 R.G., vertente TRA
( (Cod. Parte_1 Parte_2 Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale P.IVA_1 in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 635 Parte_3 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF ), che lo CodiceFiscale_1 rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar da Persona_1 Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta, fax n. 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria in Via Nazionale 174 C.F._2 Catona presso lo studio legale dell'Avv. Rocco Duardo (C.F. ), che C.F._3 lo rappresenta e difende, fax 09651870452, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 07.07.2022 , dirigente medico Controparte_1 Contr presso l' di Reggio Calabria, esponeva di essere titolare di rendita n. 511959665 Pt_2 dell'08.08.2016, derivante da infortunio professionale che, a seguito di sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro n. 1419/2020, era stato riconosciuto con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 24%. Invero, in data 08.08.2016, al termine dell'attività lavorativa, aveva subito infortunio in itinere, riportando: “frattura scomposta del piatto tibiale dx in policontuso”. Durante l'intero periodo di inabilità temporanea assoluta, riconosciuta e indennizzata dall'Istituto fino al 14.11.2016, per complessivi 99 giorni, l'assicurato veniva sottoposto a visite di controllo specialistiche ed a visite medico-legali presso gli ambulatori . Pt_2 Il caso veniva definito dall' con valutazione di danno nella misura del 16%, Pt_1 successivamente unificata a pregressa menomazione dell'8% residuata a evento infortunistico del 2005 e, pertanto, veniva costituita rendita ragguagliata al grado complessivo del 23%. 2
Successivamente, in esito al giudizio incardinato nel 2017 (RG 2478/17) definito con sentenza n. 1419/2020, veniva riconosciuto all'odierno appellato il danno nella misura del 24% in relazione all'infortunio oggetto del presente giudizio che, unificato alla preesistenza ormai stabilizzata dell'8%, dava luogo alla corresponsione della rendita unificata nella misura complessiva del 30%. Il 04.11.2021 era stato sottoposto a visita medica presso l , Controparte_3 presidio di Scilla (RC), in esito alla quale la dr.ssa aveva certificato un Persona_2 aggravamento derivante dall'infortunio, per cui in pari data aveva presentato richiesta di revisione per aggravamento. In data 10.01.2022 era stato sottoposto ad ulteriore visita medica presso l'U.O.S.D. Terapia del Dolore del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, che aveva confermato l'aggravamento della condizione fisica derivante dal pregresso infortunio. Il 21.03.2022 era stato sottoposto a visita per accertamento medico legale da parte dell' , che, con provvedimento del 28.04.2022, notificato il 06.05.2022, aveva rigettato Pt_2 la richiesta di aggravamento e disposto la riduzione della rendita dal 01.12.2021 per asserito miglioramento dei postumi derivanti dall'infortunio professionale n. 511959665 del 08.08.2016, che passava dal grado di menomazione del 24% a quello del 21%, con invalidità complessiva, tenuto conto del cumulo con il precedente infortunio professionale n. 504372238 del 01.03.2005, dal 30% al 27%. Aveva proposto opposizione, ma la richiesta di revisione era stata respinta con provvedimento del 09.06.2022, con il quale l aveva negato il nesso di causalità tra la Pt_2 menomazione di cui in aggravamento e l'infortunio professionale oggetto dell'accertamento. In data 05.07.2022 si era sottoposto a visita specialistica presso il dott. il Per_3 quale aveva redatto parere medico legale, confermando l'aggravamento in nesso di causalità con l'infortunio originario complessivamente quantificato nella misura del 36%. Per tali motivi, adiva il Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo: “accertare e dichiarare il sopravvenuto aggravamento dei postumi dell'infortunio professionale n. 511959665 del 08.08.2016 subìto dal ricorrente;
accertare e dichiarare che a seguito dell'aggravamento, il ricorrente ha subìto un grado di inabilità pari al 36% almeno o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU e, conseguentemente, il diritto dello stesso alla rivalutazione della rendita conseguente all'infortunio sul lavoro occorsogli in data 08.08.2016; per l'effetto, condannare l , in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma in Piazzale Pastore n. 6, al pagamento in favore della parte ricorrente della differenza tra la rendita rapportata al grado di menomazione del 36% o a quello più esatto risultante in corso di causa e la rendita già liquidata con riferimento al minore grado di invalidità riconosciuto in sede amministrativa, oltre agli interessi legali a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa di revisione e sino al soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Costituitosi, l eccepiva l'infondatezza della pretesa e chiedeva il rigetto Pt_2 dell'appello, deducendo: “in base all'esame obiettivo rilevato dai sanitari dell'Istituto è risultato che la menomazione permanente residuata all'evento infortunistico per cui è causa è pari al 21%. La richiesta avversaria è genericamente riferita a lesioni diverse e non riferibili all'evento per cui è causa. La genericità della richiesta, peraltro, non consente all'Istituto di poter verificare l'eventuale riferibilità delle lesioni ad eventi infortunistici precedenti (vedasi estratto casi pregressi) o a preesistenti patologie. Al riguardo giova evidenziare che Pt_2 le lesioni conseguite all'infortunio del 2005, indennizzato in rendita unificata nel grado dell'8% per menomazione al ginocchio e alla caviglia sinistra, non sono più revisionabili in quanto stabilizzate ex lege (art 83TU 1124 del 1965)”. La causa veniva istruita mediante espletamento di c.t.u.. 3
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 2075/2023 pubblicata il 13.12.2023, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente
[...]
(C.F: ), in conseguenza dell'aggravamento Controparte_1 C.F._2 dei postumi dell'infortunio professionale n. 511959665 dell'08.08.2016, ha una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 42%, da unificare alla pregressa menomazione dell'8% residuata a evento infortunistico del 2005, conseguentemente condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente della differenza tra la rendita Pt_2 rapportata al grado di menomazione del 42%, da unificare alla pregressa menomazione dell'8% residuata a evento infortunistico del 2005, e la rendita già liquidata con riferimento al minore grado di invalidità riconosciuto in sede amministrativa, oltre accessori come per legge sino al soddisfo;
condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Pt_2 delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in euro 3727,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre euro 43,00 per rimborso spese contributo unificato, CPA e Iva come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Rocco Duardo dichiaratosi procuratore antistatario;
pone definitivamente ed interamente a carico dell' Pt_2 le spese della CTU, liquidate come da separato decreto in favore del consulente tecnico d'Ufficio dr. ”. Persona_4 Precisava che oggetto della controversia era la percentuale di menomazione permanente residuata all'evento infortunistico per cui è causa, riconosciuta dall' Pt_2 all'esito della procedura seguita alla domanda di revisione per aggravamento. A seguito dell'espletata c.t.u., il ricorso era fondato essendo emerso: “il danno biologico (postumi permanenti, tabella menomazioni dm 12/07/2000), pertanto, come stima Pt_2 complessiva di danni composti, può essere complessivamente quantificato nella misura del 42% (quarantaduepercento).” La relazione del c.t.u. era motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure, avendo il perito d'ufficio esaurientemente riscontrato le osservazioni dell' , offrendo i chiesti chiarimenti e non rendendo Pt_2 necessario l'espletamento di ulteriori approfondimenti o rinnovazioni (Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Il ricorso, quindi, andava accolto, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite e delle spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la riforma. Pt_2 Impugnava il punto della decisione in cui il Tribunale, senza fornire alcuna motivazione, aveva asserito che il danno riconosciuto era da ascrivere all'evento infortunistico dell'8.8.2016, implicitamente escludendo l'incidenza delle documentate preesistenze. L' aveva eccepito che il sig. era portatore di preesistenza Pt_1 CP_1 extralavorativa bilaterale, costituente concausa di lesione presenti e inabilità. Ciò nonostante, anche all'esito dell'istruttoria e nonostante le evidenti omissioni valutative, il Tribunale aveva assegnato il grado massimo di valutazione, riconoscendo patologie (condropatie) bilaterali non conseguenti all'infortunio. Nessuna coerente motivazione era stata offerta in merito al mancato esame delle relazioni valutative presenti in atti ed alle ragioni che escludevano l'incidenza delle Pt_2 preesistenze sul danno riconosciuto, risoltosi in una illegittima duplicazione d'indennizzo. L'impugnata sentenza era illegittima e meritava di essere integralmente riformata. Con il secondo motivo lamentava l'illegittimità della sentenza in punto riconoscimento menomazione permanente nel grado del 42%, in virtù di una relazione di perizia errata, immotivata, superficiale, fondata su argomenti inconsistenti e inconferenti. 4
L'indagine compiuta dal c.t.u. e le conclusioni cui lo stesso era pervenuto erano affette da vizi giuridici e logici. Non poteva trascurarsi, inoltre, l'approssimazione con cui il c.t.u. aveva descritto le menomazioni rilevate all'esame fisico e non erano state descritte le limitazioni funzionali con specifico riferimento al solo arto destro coinvolto dal trauma lavorativo. Con riguardo al danno anatomico derivato dalla frattura di tibia e perone destri, inoltre, il c.t.u. aveva assegnato il massimo valore tabellare, pur in presenza di un riconosciuto danno funzionale, omettendo di considerare il criterio medico-legale del riassorbimento del danno anatomico puro, in presenza di un danno funzionale. Incomprensibile era quindi la ricostruzione del nesso e la valutazione del danno, ora dichiarato stabilizzato, ora definito come aggravato e in misura superiore alla richiesta (del 36%) avanzata dal reddituario. Il c.t.u. non aveva nemmeno descritto lo stato patologico antecedente all'evento pur decritto e provato dall' resistente. Pt_1 Evidenziava altresì l'errore valutativo compiuto dal c.t.u. che aveva calcolato il danno secondo criteri d'invalidità permanente e non aveva fatto invece riferimento alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero al danno biologico. Contestava, quindi, la percentuale di danno complessivamente accordata e chiedeva l'integrale riforma della sentenza anche sul punto. Con il terzo lamentava l'erronea statuizione sulle spese di lite: infondate le domande del ricorrente, le spese di lite dovevano esser poste a carico del ricorrente e non dell . Pt_1 In via istruttoria, chiedeva la rinnovazione dell'accertamento medico legale con affidamento dell'incarico a specialista in medicina del lavoro. Costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello, perché privo di Controparte_1 fondamento. Rilevava che le evidenze probatorie agli atti erano state consolidate da esaustiva analisi medico legale di ben 19 pagine (comprese le repliche alle osservazioni da parte dell' ) da parte del c.t.u. dott. , specialista in Ortopedia e Traumatologia, il quale, Pt_2 Per_4 esaminati gli atti, considerati i rilievi e i dati anamnestici e obiettivi scrupolosamente raccolti nella visita e la sintomatologia riportata, aveva descritto le patologie del ricorrente, rispondendo alle osservazioni della dott.ssa , riproposte a fondamento dell'appello. Per_5 Priva di pregio era la doglianza dell secondo cui era stato statuito un danno Pt_2 aggravato in misura addirittura superiore alla richiesta (del 36%) avanzata dal reddituario: invero, nelle conclusioni del ricorso era stata richiesta la condanna dell' al pagamento Pt_1 in favore della parte ricorrente della rendita rapportata al grado di menomazione del 36% o a quello più esatto risultante in corso di causa, più correttamente individuata da c.t.u. specialista in Ortopedia nel 42%. Il Tribunale aveva motivato la decisione aderendo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, frutto di “diligente indagine… dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure (il CTU ha esaurientemente riscontrato le osservazioni dell' rendendo i chiesti chiarimenti)” Pt_2 L si era limitato a contestare la perizia medico legale, ma era consolidato il Pt_2 principio secondo cui “l'obbligo del rinnovo degli accertamenti peritali è ipotizzabile solo nell'ipotesi di pregressa omissione, nella precedente consulenza, di un fatto storico (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 27-10-2020, n. 23498); una volta che il primo giudice abbia recepito le conclusioni del CTU, il quale abbia già tenuto conto delle osservazioni dei CTP, replicandovi, l'obbligo di motivazione è esaurito (Corte d'Appello Milano Sez. IV Sent., 04/07/2019 n. 2989); inoltre in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice 5
di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 2103/2019; Cass. n. 22799/2017; Cass. n. 20227/2010). La richiesta di rinnovazione era del tutto destituita di fondamento, in quanto la c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio era correttamente svolta, ampiamente e logicamente motivata, non ravvisandosi né un vizio procedurale, né tantomeno un'insufficienza e/o incoerenza e/o illogicità delle risposte fornite;
la ripetizione degli accertamenti peritali era fondata su motivi infondati, dilatori, sforniti di valido supporto probatorio e di elementi in diritto. Chiedeva il rigetto dell'appello, con condanna dell al pagamento di spese del Pt_2 grado, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Possono valutarsi congiuntamente i primi due motivi di appello, in quanto aventi ad oggetto gli accertamenti eseguiti e le conclusioni rassegnate dal c.t.u., recepiti in sentenza e contestati dall'appellante
4.1. Preliminarmente va osservato che è infondato il dedotto vizio di omessa motivazione ascritto all'impugnata sentenza, posto che “Non vi è, pertanto, omessa pronuncia, per la cui ricorrenza non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, di conseguenza, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662;Cass. 30/01/2020, n. 2153)”. (Cass. civ. sez. trib. 18/02/2025 n. 4180). In applicazione del principio di diritto su riportato, deve escludersi il vizio di omessa/carente motivazione, giacché il Tribunale ha, in coerenza con le risultanze istruttorie, motivato il proprio convincimento mediante rinvio per relationem alle risultanze dell'elaborato peritale, giudicato corretto anche in punto di confutazione dei rilievi critici articolati dall' . Pt_2
4.2. Infondate sono le ulteriori doglianze con le quali è stata avversata la sentenza per aver recepito le risultanze della c.t.u., asseritamente superficiale e sommaria;
per avere riconosciuto il grado massimo di tabella per ogni lesione;
valutato preesistenti patologie a carico di entrambi gli arti (flebopatie e condropatie), mentre l'insufficienza venosa, incidente su entrambi gli arti inferiori, era preesistente all'infortunio ed era stata riferita all'evento lavorativo;
per non aver descritto limitazioni funzionali con specifico riferimento al solo arto destro coinvolto dal trauma lavorativo e lo stato patologico antecedente all'evento, pur decritto e provato. All'uopo basti solo considerare quanto risultante dall'elaborato peritale, sia nella bozza inviata alle parti, sia nei chiarimenti resi a seguito delle osservazioni articolate da . Pt_2
Il c.t.u., in esito all'esame obiettivo, ha riportato: Portatore di calza elastica bilateralmente. Dismetria degli arti di circa 5. Presenza di fovea improntabile di tutte e due le gambe ma molto accentuata a destra con insufficienza venosa cronica classificazione CEAP: classe III (presenza di edema). Arto inferiore destro: alterato il profilo anatomico, presenza di cicatrice chirurgica curvilinea pararotulea di circa 15 cm, ipotonotrofia, presenza di evidenti varici, riduzione 6
della forza, limitazione funzionale della flesso-estensione e lassità anteromediale del ginocchio. DIAGNOSI
1. esiti frattura isolata di tibia apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale;
2. esiti frattura isolata di perone apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale;
3. flebolinfopatie arti inferiori, soggetti con flebolinfostasi regredibile mediante adeguata elastocompressione, con edema serotino, cianosi, parestesie, sofferenza alla marcia;
4. cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche;
5. mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteoarticolare;
6. deficit articolare del ginocchio con estensione impossibile negli ultimi 15°, da 165° a 180°;
7. esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale;
8. esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale;
9. lassità articolare ginocchio destro da rottura lca, lcp e lcm;
10. esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare;
11. accorciamento di arto intorno a 5 cm;
12. esiti di distorsione caviglia sinistra con lesione completa lpa;
13. lesione elemento coronale n 11”. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni medico legali: “la suddetta situazione clinica è da considerarsi stabilizzata, quindi, non più suscettibile di miglioramento bensì di peggioramento e il deficit e il danno residuato, quale lesione all'integrità psicofisica della persona, è comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. Il tutto viene confermato dalla certificazione presente agli atti e visionata in sede di visita (…) Esistono menomazioni o complessi menomativi di notevole gravità tali da determinare un pregiudizio ben più elevato rispetto a quello desumibile dalla percentuale invalidante che viene loro attribuita e che deve essere presa in considerazione per la sua incidenza negativa sulla vita e sulla capacità di lavoro della paziente in rapporto all'età ed alla presenza di invalidità plurime interessanti distretti muscolari ed ossei diversi. Si possono quindi facilmente comprendere le situazioni cliniche sofferte ancor oggi dalla paziente che non ha risentito benevolmente e completamente dell'idoneo trattamento eseguito regolarmente poiché in atto permane dolore (a riposo e da affaticamento), riduzione ed instabilità dell'articolarità con movimenti limitati e difficoltà alla deambulazione ed alla stazione eretta prolungate. Per tutte le lesioni la valutazione del danno dovrà, pertanto, tenere conto anche e soprattutto del dolore che grava sulla regione ed è un sintomo allegato ad esiti di lesioni la cui plausibilità scientifica è tuttavia ricorrente ed è legata per altre fattispecie alla relativa inabilità assoluta o parziale. Inoltre sono da considerarsi i patemi, le sofferenze, lo stress e per certi versi il “trauma psichico” di queste, angosciose ed angoscianti situazioni esistenziali non dipendenti dalla propria volontà ma provocate da danno illecito altrui e provocanti una condizione peggiorativa dello stato anteriore della persona, anatomica e/o funzionale … . Dalle su descritte considerazioni medico-legali, tenendo conto di tutte le patologie riportate dal periziando, visitata la parte ed esaminati tutti gli atti di causa, si precisa, come richiesto espressamente dal giudice, che i postumi permanenti, da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle applicative del D. Lgs. 38/2000, derivanti dall'infortunio Pt_2 professionale n. 511959665 del 08.08.2016 sono i seguenti: 7
1. esiti frattura isolata di tibia apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale (codice 290), 3%;
2. esiti frattura isolata di perone apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale (codice 291), 3%;
3. flebolinfopatie arti inferiori, soggetti con flebolinfostasi regredibile mediante adeguata elastocompressione, con edema serotino, cianosi, parestesie, sofferenza alla marcia (codice 27), 5%;
4. cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche (codice 36) 5%;
5. mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteoarticolare (codice 306), 3%;
6. deficit articolare del ginocchio con estensione impossibile negli ultimi 15°, da 165° a 180° (codice 276), 12%;
7. esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale (codice 234), 4%;
8. esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale (codice 281), 4%;
9. lassità articolare ginocchio destro da rottura LCA, LCP e LCM (codice 279), 8%;
10. esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare (codice 283), 4%;
11. accorciamento di arto intorno a 5 cm (codice 309), 5%;
12. esiti di distorsione caviglia sinistra con lesione completa LPA (codice ana 297), 4%;
13. lesione elemento coronale n 11 (codice 44), 1%. PREGRESSO INFORTUNIO DEL 2005: GRADO 8%. In caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti.”. Contrariamente all'assunto dell'appellante il c.t.u. ha preso in considerazione il PREGRESSO INFORTUNIO DEL 2005: GRADO 8%, richiamandolo a pag. 15 dell'elaborato peritale ed affermando: “In caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti … . IL DANNO BIOLOGICO (POSTUMI PERMANENTI, TABELLA MENOMAZIONI INAIL DM 12/07/2000), PERTANTO, COME STIMA COMPLESSIVA DI DANNI COMPOSTI, PUÒ ESSERE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO NELLA MISURA DEL 42% (QUARANTADUEPERCENTO)”. L' , nella persona della dott.ssa , con osservazioni medico legali del Pt_2 Persona_6 08.09.2023 inviate al c.t.u. in riscontro alla bozza, aveva affermato: “… si contesta l'impiego col massimo grado previsto dalle tabelle di legge, della percentuale afferente al danno anatomico sia conseguente alla frattura della tibia di destra, ma anche del perone. Si verifica infatti che il danno funzionale già ricompreso sia nella voce tabellare 290 che nella 291 venga, così, doppiamente valutato. Si chiede, pertanto, al CTU di rimodulare una delle due percentuali. Si osserva, ancora, che il ricorrente presenta un quadro di flebolinfostasi a carico di entrambi gli arti inferiori, ciò obbliga a rivalutare la percentuale concessa, riconoscendo solo il danno a carico dell'arto inferiore destro. Questo atteggiamento valutativo è dettato dalla sussistenza di un'evidente concausa bilaterale preesistente di lesione di inabilità. In altri termini, non potendosi escludere che l'adesione attuale abbia 8
peggiorato il quadro di flebolinfostasi a carico dell'arto inferiore dx, il danno non potrà assurgere al grado massimo del 5% previsto dalle tabelle. Si contesta ancora la scelta di riconoscere una percentuale del 4% per “esiti di condropatie” (codice 281). Ci si chiede infatti a quale lato - destro o sinistro - il perito si riferisca. Si fa, da ultimo, infatti notare che come già nell'elenco delle menomazioni proposte dal periodo di controparte non viene specificato in tutto l'elenco delle menomazioni se esse riguardino un arto inferiore destro o sinistro. Ciò ingenera confusione nell'attribuzione della menomazione all'uno o all'altro arto inferiore. Non è stato inoltre descritto il quadro obiettivo afferente al ginocchio sede delle lesioni attuali. Pur avendo riformato la percentuale di danno riconosciuto dai medici legali nessuna indicazione viene fornita in merito alla funzionalità residua, non citate Pt_2 manovre semeiologiche necessitate per la valutazione della stabilità articolare del ginocchio, né i punti di repere utilizzati per valutare l'accordo l'accorciamento dell'arto inferiore (destro o sinistro?), non eseguite in tal senso radiografie in ortostasi con misurazione centimetrica della lunghezza dei vari segmenti (femore-tibia) dell'arto. Non viene, inoltre, specificato quali siano le menomazioni conseguenti all'evento attuale e quali le preesistenti A tali osservazioni il c.t.u. ha offerto compiuta disamina, affermando alle pagg. 17 e 18 dell'elaborato peritale: “Si ritiene opportuno apporre le seguenti precisazioni alle osservazioni della Dr.ssa . Persona_6 Leggendo attentamente la bozza del CTU relativamente al computo del danno permanente residuato all'evento infortunistico del 8.8.2016 si precisa che il Dr ha Per_4 riportato le voci tabellari di ogni singola lesione descrivendo sia la diagnosi che il danno in percentuale senza averlo doppiamente valutato, come sostiene la Dr.ssa , e, quindi, Per_5 non è assolutamente necessario rimodulare una delle due percentuali poiché è stata fatta, come ben precisato in relazione, una valutazione globale dell'infortunio. Nell' esame obbiettivo viene riportata la presenza di fovea improntabile di tutte e due le gambe ma molto accentuata a destra con insufficienza venosa cronica classificazione CEAP: classe III (presenza di edema). Pertanto, anche se è presente un quadro di flebolinfostasi a carico di entrambi gli arti inferiori, è evidente che a destra la lesione è molto più grave e sintomatica ed è, perciò, giusta la valutazione tabellare. Per quanto riguarda la diagnosi di "esiti di condropatie (codice 281) si specifica che si fa riferimento sì al lato leso cioè il destro che il sinistro, ma si ribadisce che la valutazione del danno è stata globale. L'unica osservazione per la quale il sottoscritto è d'accordo con le osservazioni della Dr.ssa è che in tutto l'elenco delle menomazioni, non è indicato se esse riguardino Per_5 l'arto inferiore destro o sinistro e per tale motivo si chiarisce quanto segue: DIAGNOSI 1. esiti frattura isolata di tibia destra apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale;
2. esiti frattura isolata di perone destro apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale;
3. flebolinfopatie arti inferiori, soggetti con flebolinfostasi regredibile mediante adeguata elastocompressione, con edema serotino, cianosi, parestesie, sofferenza alla marcia (lievemente a sinistra ed in maniera marcata e sintomatologicamente accentuata a destra;
4. cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche;
5. mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteoarticolare a destra;
6. deficit articolare del ginocchio destro con estensione impossibile negli ultimi 15°, da 165° a 180°; 9
7. esiti di frattura di radio sinistro, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale;
8. esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale ginocchio sinistro e destro (maggiormente);
9. lassità articolare ginocchio destro da rottura lca, lcp e lcm;
10. esiti di rottura di un menisco ginocchio destro, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare;
11. accorciamento dell'arto inferiore destro intorno a 5 cm;
12. esiti di distorsione caviglia sinistra con lesione completa lpa;
13. lesione elemento coronale n 11. Nell'esame obbiettivo il CTU ha esposto: portatore di calza elastica bilateralmente. Dismetria degli arti di circa 5. Presenza di fovea improntabile di tutte e due le gambe ma molto accentuata a destra con insufficienza venosa cronica classificazione CEAP: classe III (presenza di edema). Arto inferiore destro: alterato il profilo anatomico, presenza di cicatrice chirurgica curvilinea pararotulea di circa 15 cm, ipotonotrofia, presenza di evidenti varici, riduzione della forza, limitazione funzionale della flesso-estensione e lassità antero- mediale del ginocchio. Il Dr non ha citato le manovre semeiologiche necessitate per la valutazione Per_4 della stabilità articolare del ginocchio, né i punti di repere utilizzati per valutare l'accorciamento dell'arto inferiore dandole per scontate alla lettura di un medico, in particolare, medico legale o ortopedico. Non viene, inoltre specificato quali siano le menomazioni conseguenti all'evento attuale e quali le preesistenti poiché le ha erroneamente considerate sottointese, infatti, nella sua valutazione globale ha riportando un danno relativo all'infortunio, oggetto di causa, del 42%, altrimenti avrebbe avuto una valutazione superiore. A tal proposito si ribadisce quanto scritto in relazione: Dalle su descritte considerazioni medico-legali, tenendo conto di tutte le patologie riportate dal periziando, visitata la parte ed esaminati tutti gli atti di causa, si precisa, come richiesto espressamente dal giudice, che i postumi permanenti, da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle applicative del D. Lgs. 38/2000, derivanti dall'infortunio Pt_2 professionale n. 511959665 del 08.08.2016 sono i seguenti:
1. esiti frattura isolata di tibia apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale (codice 290), 3%;
2. esiti frattura isolata di perone apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale (codice 291), 3%;
3. flebolinfopatie arti inferiori, soggetti con flebolinfostasi regredibile mediante adeguata elastocompressione, con edema serotino, cianosi, parestesie, sofferenza alla marcia (codice 27), 5%;
4. cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche (codice 36), 5%;
5. mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteoarticolare (codice 306), 3%;
6. deficit articolare del ginocchio con estensione impossibile negli ultimi 15°, da 165° a 180° (codice 276), 12%;
7. esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale (codice 234), 4%;
8. esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale (codice 281), 4%;
9. lassità articolare ginocchio destro da rottura LCA, LCP e LCM (codice 279), 8%;
10. esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare (codice 283), 4%; 10
11. accorciamento di arto intorno a 5 cm (codice 309), 5%;
12. esiti di distorsione caviglia sinistra con lesione completa LPA (codice ana 297), 4%;
13. lesione elemento coronale n 11 (codice 44), 1%”. Anche in sede di chiarimenti il c.t.u. ha richiamato, cfr. pag. 18, il PREGRESSO INFORTUNIO DEL 2005: GRADO 8%, ribadendo, ancora un volta: “In caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti… . IL DANNO BIOLOGICO (POSTUMI PERMANENTI, TABELLA MENOMAZIONI INAIL DM 12/07/2000), PERTANTO, COME STIMA COMPLESSIVA DI DANNI COMPOSTI, PUÒ ESSERE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO NELLA MISURA DEL 42% (QUARANTADUEPERCENTO). Si conferma, appunto per questo, quanto scritto nella relazione”.
4.3 In esito a quanto sopra esposto, i rilievi di criticità rassegnati dall'appellante non trovano conferma nell'elaborato peritale, che ha compiutamente confutato anche le osservazioni dell' , offrendo adeguata risposta. Pt_2 L'appellante si è limitato a reiterare, quali motivi di impugnazione, i medesimi rilievi con i quali aveva avversato l'elaborato peritale, senza tener conto delle risposte offerte dal c.t.u. e senza compiutamente illustrare, al di là della contestazione diffusamente espressa, in quali errori diagnostici o valutativi fosse incorso il c.t.u., pur a seguito dei chiarimenti resi. Le spiegazioni offerte dal c.t.u., a confutazione delle osservazioni rassegnate, sono corrette e non danno ragione alle doglianze rassegnate dall'appellante, che finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico, cioè un mero diverso apprezzamento delle medesime patologie, irrilevante a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia. Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004). L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura risulta non attinente a vizi del processo logico e integra una mera richiesta di revisione del convincimento del giudice. Infondato è, infine, il rilievo dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe riconosciuto una misura del danno superiore alla richiesta (del 36%) avanzata dal reddituario. Il ricorrente ha lamentato un aggravamento del danno, chiedendo: “accertare e dichiarare il sopravvenuto aggravamento dei postumi dell'infortunio professionale n. 511959665 del 08.08.2016 subìto dal ricorrente;
accertare e dichiarare che a seguito dell'aggravamento, il ricorrente ha subìto un grado di inabilità pari al 36% almeno o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU”. Il ricorrente aveva indicato nel 36% la misura minima (36% almeno) dell'inabilità conseguente all'aggravamento, ma non la misura esatta, circoscrivendo in tale misura la domanda, tant'è che ai fini dell'esatta quantificazione ha rinviato all'espletanda c.t.u.. 11
L'appello è, dunque, infondato, con conferma dell'impugnata sentenza, anche in punto di regolamentazione delle spese processuali. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore
€ 20.000,00, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in € 2.906,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_4
, nei confronti di , avverso la sentenza n. 2075/2023
[...] Controparte_1 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 13.12.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi €
2.906,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 20/2024 R.G., vertente TRA
( (Cod. Parte_1 Parte_2 Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale P.IVA_1 in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 635 Parte_3 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF ), che lo CodiceFiscale_1 rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar da Persona_1 Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta, fax n. 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria in Via Nazionale 174 C.F._2 Catona presso lo studio legale dell'Avv. Rocco Duardo (C.F. ), che C.F._3 lo rappresenta e difende, fax 09651870452, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 07.07.2022 , dirigente medico Controparte_1 Contr presso l' di Reggio Calabria, esponeva di essere titolare di rendita n. 511959665 Pt_2 dell'08.08.2016, derivante da infortunio professionale che, a seguito di sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro n. 1419/2020, era stato riconosciuto con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 24%. Invero, in data 08.08.2016, al termine dell'attività lavorativa, aveva subito infortunio in itinere, riportando: “frattura scomposta del piatto tibiale dx in policontuso”. Durante l'intero periodo di inabilità temporanea assoluta, riconosciuta e indennizzata dall'Istituto fino al 14.11.2016, per complessivi 99 giorni, l'assicurato veniva sottoposto a visite di controllo specialistiche ed a visite medico-legali presso gli ambulatori . Pt_2 Il caso veniva definito dall' con valutazione di danno nella misura del 16%, Pt_1 successivamente unificata a pregressa menomazione dell'8% residuata a evento infortunistico del 2005 e, pertanto, veniva costituita rendita ragguagliata al grado complessivo del 23%. 2
Successivamente, in esito al giudizio incardinato nel 2017 (RG 2478/17) definito con sentenza n. 1419/2020, veniva riconosciuto all'odierno appellato il danno nella misura del 24% in relazione all'infortunio oggetto del presente giudizio che, unificato alla preesistenza ormai stabilizzata dell'8%, dava luogo alla corresponsione della rendita unificata nella misura complessiva del 30%. Il 04.11.2021 era stato sottoposto a visita medica presso l , Controparte_3 presidio di Scilla (RC), in esito alla quale la dr.ssa aveva certificato un Persona_2 aggravamento derivante dall'infortunio, per cui in pari data aveva presentato richiesta di revisione per aggravamento. In data 10.01.2022 era stato sottoposto ad ulteriore visita medica presso l'U.O.S.D. Terapia del Dolore del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, che aveva confermato l'aggravamento della condizione fisica derivante dal pregresso infortunio. Il 21.03.2022 era stato sottoposto a visita per accertamento medico legale da parte dell' , che, con provvedimento del 28.04.2022, notificato il 06.05.2022, aveva rigettato Pt_2 la richiesta di aggravamento e disposto la riduzione della rendita dal 01.12.2021 per asserito miglioramento dei postumi derivanti dall'infortunio professionale n. 511959665 del 08.08.2016, che passava dal grado di menomazione del 24% a quello del 21%, con invalidità complessiva, tenuto conto del cumulo con il precedente infortunio professionale n. 504372238 del 01.03.2005, dal 30% al 27%. Aveva proposto opposizione, ma la richiesta di revisione era stata respinta con provvedimento del 09.06.2022, con il quale l aveva negato il nesso di causalità tra la Pt_2 menomazione di cui in aggravamento e l'infortunio professionale oggetto dell'accertamento. In data 05.07.2022 si era sottoposto a visita specialistica presso il dott. il Per_3 quale aveva redatto parere medico legale, confermando l'aggravamento in nesso di causalità con l'infortunio originario complessivamente quantificato nella misura del 36%. Per tali motivi, adiva il Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo: “accertare e dichiarare il sopravvenuto aggravamento dei postumi dell'infortunio professionale n. 511959665 del 08.08.2016 subìto dal ricorrente;
accertare e dichiarare che a seguito dell'aggravamento, il ricorrente ha subìto un grado di inabilità pari al 36% almeno o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU e, conseguentemente, il diritto dello stesso alla rivalutazione della rendita conseguente all'infortunio sul lavoro occorsogli in data 08.08.2016; per l'effetto, condannare l , in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma in Piazzale Pastore n. 6, al pagamento in favore della parte ricorrente della differenza tra la rendita rapportata al grado di menomazione del 36% o a quello più esatto risultante in corso di causa e la rendita già liquidata con riferimento al minore grado di invalidità riconosciuto in sede amministrativa, oltre agli interessi legali a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa di revisione e sino al soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Costituitosi, l eccepiva l'infondatezza della pretesa e chiedeva il rigetto Pt_2 dell'appello, deducendo: “in base all'esame obiettivo rilevato dai sanitari dell'Istituto è risultato che la menomazione permanente residuata all'evento infortunistico per cui è causa è pari al 21%. La richiesta avversaria è genericamente riferita a lesioni diverse e non riferibili all'evento per cui è causa. La genericità della richiesta, peraltro, non consente all'Istituto di poter verificare l'eventuale riferibilità delle lesioni ad eventi infortunistici precedenti (vedasi estratto casi pregressi) o a preesistenti patologie. Al riguardo giova evidenziare che Pt_2 le lesioni conseguite all'infortunio del 2005, indennizzato in rendita unificata nel grado dell'8% per menomazione al ginocchio e alla caviglia sinistra, non sono più revisionabili in quanto stabilizzate ex lege (art 83TU 1124 del 1965)”. La causa veniva istruita mediante espletamento di c.t.u.. 3
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 2075/2023 pubblicata il 13.12.2023, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente
[...]
(C.F: ), in conseguenza dell'aggravamento Controparte_1 C.F._2 dei postumi dell'infortunio professionale n. 511959665 dell'08.08.2016, ha una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 42%, da unificare alla pregressa menomazione dell'8% residuata a evento infortunistico del 2005, conseguentemente condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente della differenza tra la rendita Pt_2 rapportata al grado di menomazione del 42%, da unificare alla pregressa menomazione dell'8% residuata a evento infortunistico del 2005, e la rendita già liquidata con riferimento al minore grado di invalidità riconosciuto in sede amministrativa, oltre accessori come per legge sino al soddisfo;
condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Pt_2 delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in euro 3727,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre euro 43,00 per rimborso spese contributo unificato, CPA e Iva come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Rocco Duardo dichiaratosi procuratore antistatario;
pone definitivamente ed interamente a carico dell' Pt_2 le spese della CTU, liquidate come da separato decreto in favore del consulente tecnico d'Ufficio dr. ”. Persona_4 Precisava che oggetto della controversia era la percentuale di menomazione permanente residuata all'evento infortunistico per cui è causa, riconosciuta dall' Pt_2 all'esito della procedura seguita alla domanda di revisione per aggravamento. A seguito dell'espletata c.t.u., il ricorso era fondato essendo emerso: “il danno biologico (postumi permanenti, tabella menomazioni dm 12/07/2000), pertanto, come stima Pt_2 complessiva di danni composti, può essere complessivamente quantificato nella misura del 42% (quarantaduepercento).” La relazione del c.t.u. era motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure, avendo il perito d'ufficio esaurientemente riscontrato le osservazioni dell' , offrendo i chiesti chiarimenti e non rendendo Pt_2 necessario l'espletamento di ulteriori approfondimenti o rinnovazioni (Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Il ricorso, quindi, andava accolto, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite e delle spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la riforma. Pt_2 Impugnava il punto della decisione in cui il Tribunale, senza fornire alcuna motivazione, aveva asserito che il danno riconosciuto era da ascrivere all'evento infortunistico dell'8.8.2016, implicitamente escludendo l'incidenza delle documentate preesistenze. L' aveva eccepito che il sig. era portatore di preesistenza Pt_1 CP_1 extralavorativa bilaterale, costituente concausa di lesione presenti e inabilità. Ciò nonostante, anche all'esito dell'istruttoria e nonostante le evidenti omissioni valutative, il Tribunale aveva assegnato il grado massimo di valutazione, riconoscendo patologie (condropatie) bilaterali non conseguenti all'infortunio. Nessuna coerente motivazione era stata offerta in merito al mancato esame delle relazioni valutative presenti in atti ed alle ragioni che escludevano l'incidenza delle Pt_2 preesistenze sul danno riconosciuto, risoltosi in una illegittima duplicazione d'indennizzo. L'impugnata sentenza era illegittima e meritava di essere integralmente riformata. Con il secondo motivo lamentava l'illegittimità della sentenza in punto riconoscimento menomazione permanente nel grado del 42%, in virtù di una relazione di perizia errata, immotivata, superficiale, fondata su argomenti inconsistenti e inconferenti. 4
L'indagine compiuta dal c.t.u. e le conclusioni cui lo stesso era pervenuto erano affette da vizi giuridici e logici. Non poteva trascurarsi, inoltre, l'approssimazione con cui il c.t.u. aveva descritto le menomazioni rilevate all'esame fisico e non erano state descritte le limitazioni funzionali con specifico riferimento al solo arto destro coinvolto dal trauma lavorativo. Con riguardo al danno anatomico derivato dalla frattura di tibia e perone destri, inoltre, il c.t.u. aveva assegnato il massimo valore tabellare, pur in presenza di un riconosciuto danno funzionale, omettendo di considerare il criterio medico-legale del riassorbimento del danno anatomico puro, in presenza di un danno funzionale. Incomprensibile era quindi la ricostruzione del nesso e la valutazione del danno, ora dichiarato stabilizzato, ora definito come aggravato e in misura superiore alla richiesta (del 36%) avanzata dal reddituario. Il c.t.u. non aveva nemmeno descritto lo stato patologico antecedente all'evento pur decritto e provato dall' resistente. Pt_1 Evidenziava altresì l'errore valutativo compiuto dal c.t.u. che aveva calcolato il danno secondo criteri d'invalidità permanente e non aveva fatto invece riferimento alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero al danno biologico. Contestava, quindi, la percentuale di danno complessivamente accordata e chiedeva l'integrale riforma della sentenza anche sul punto. Con il terzo lamentava l'erronea statuizione sulle spese di lite: infondate le domande del ricorrente, le spese di lite dovevano esser poste a carico del ricorrente e non dell . Pt_1 In via istruttoria, chiedeva la rinnovazione dell'accertamento medico legale con affidamento dell'incarico a specialista in medicina del lavoro. Costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello, perché privo di Controparte_1 fondamento. Rilevava che le evidenze probatorie agli atti erano state consolidate da esaustiva analisi medico legale di ben 19 pagine (comprese le repliche alle osservazioni da parte dell' ) da parte del c.t.u. dott. , specialista in Ortopedia e Traumatologia, il quale, Pt_2 Per_4 esaminati gli atti, considerati i rilievi e i dati anamnestici e obiettivi scrupolosamente raccolti nella visita e la sintomatologia riportata, aveva descritto le patologie del ricorrente, rispondendo alle osservazioni della dott.ssa , riproposte a fondamento dell'appello. Per_5 Priva di pregio era la doglianza dell secondo cui era stato statuito un danno Pt_2 aggravato in misura addirittura superiore alla richiesta (del 36%) avanzata dal reddituario: invero, nelle conclusioni del ricorso era stata richiesta la condanna dell' al pagamento Pt_1 in favore della parte ricorrente della rendita rapportata al grado di menomazione del 36% o a quello più esatto risultante in corso di causa, più correttamente individuata da c.t.u. specialista in Ortopedia nel 42%. Il Tribunale aveva motivato la decisione aderendo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, frutto di “diligente indagine… dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure (il CTU ha esaurientemente riscontrato le osservazioni dell' rendendo i chiesti chiarimenti)” Pt_2 L si era limitato a contestare la perizia medico legale, ma era consolidato il Pt_2 principio secondo cui “l'obbligo del rinnovo degli accertamenti peritali è ipotizzabile solo nell'ipotesi di pregressa omissione, nella precedente consulenza, di un fatto storico (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 27-10-2020, n. 23498); una volta che il primo giudice abbia recepito le conclusioni del CTU, il quale abbia già tenuto conto delle osservazioni dei CTP, replicandovi, l'obbligo di motivazione è esaurito (Corte d'Appello Milano Sez. IV Sent., 04/07/2019 n. 2989); inoltre in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice 5
di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 2103/2019; Cass. n. 22799/2017; Cass. n. 20227/2010). La richiesta di rinnovazione era del tutto destituita di fondamento, in quanto la c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio era correttamente svolta, ampiamente e logicamente motivata, non ravvisandosi né un vizio procedurale, né tantomeno un'insufficienza e/o incoerenza e/o illogicità delle risposte fornite;
la ripetizione degli accertamenti peritali era fondata su motivi infondati, dilatori, sforniti di valido supporto probatorio e di elementi in diritto. Chiedeva il rigetto dell'appello, con condanna dell al pagamento di spese del Pt_2 grado, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Possono valutarsi congiuntamente i primi due motivi di appello, in quanto aventi ad oggetto gli accertamenti eseguiti e le conclusioni rassegnate dal c.t.u., recepiti in sentenza e contestati dall'appellante
4.1. Preliminarmente va osservato che è infondato il dedotto vizio di omessa motivazione ascritto all'impugnata sentenza, posto che “Non vi è, pertanto, omessa pronuncia, per la cui ricorrenza non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, di conseguenza, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662;Cass. 30/01/2020, n. 2153)”. (Cass. civ. sez. trib. 18/02/2025 n. 4180). In applicazione del principio di diritto su riportato, deve escludersi il vizio di omessa/carente motivazione, giacché il Tribunale ha, in coerenza con le risultanze istruttorie, motivato il proprio convincimento mediante rinvio per relationem alle risultanze dell'elaborato peritale, giudicato corretto anche in punto di confutazione dei rilievi critici articolati dall' . Pt_2
4.2. Infondate sono le ulteriori doglianze con le quali è stata avversata la sentenza per aver recepito le risultanze della c.t.u., asseritamente superficiale e sommaria;
per avere riconosciuto il grado massimo di tabella per ogni lesione;
valutato preesistenti patologie a carico di entrambi gli arti (flebopatie e condropatie), mentre l'insufficienza venosa, incidente su entrambi gli arti inferiori, era preesistente all'infortunio ed era stata riferita all'evento lavorativo;
per non aver descritto limitazioni funzionali con specifico riferimento al solo arto destro coinvolto dal trauma lavorativo e lo stato patologico antecedente all'evento, pur decritto e provato. All'uopo basti solo considerare quanto risultante dall'elaborato peritale, sia nella bozza inviata alle parti, sia nei chiarimenti resi a seguito delle osservazioni articolate da . Pt_2
Il c.t.u., in esito all'esame obiettivo, ha riportato: Portatore di calza elastica bilateralmente. Dismetria degli arti di circa 5. Presenza di fovea improntabile di tutte e due le gambe ma molto accentuata a destra con insufficienza venosa cronica classificazione CEAP: classe III (presenza di edema). Arto inferiore destro: alterato il profilo anatomico, presenza di cicatrice chirurgica curvilinea pararotulea di circa 15 cm, ipotonotrofia, presenza di evidenti varici, riduzione 6
della forza, limitazione funzionale della flesso-estensione e lassità anteromediale del ginocchio. DIAGNOSI
1. esiti frattura isolata di tibia apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale;
2. esiti frattura isolata di perone apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale;
3. flebolinfopatie arti inferiori, soggetti con flebolinfostasi regredibile mediante adeguata elastocompressione, con edema serotino, cianosi, parestesie, sofferenza alla marcia;
4. cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche;
5. mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteoarticolare;
6. deficit articolare del ginocchio con estensione impossibile negli ultimi 15°, da 165° a 180°;
7. esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale;
8. esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale;
9. lassità articolare ginocchio destro da rottura lca, lcp e lcm;
10. esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare;
11. accorciamento di arto intorno a 5 cm;
12. esiti di distorsione caviglia sinistra con lesione completa lpa;
13. lesione elemento coronale n 11”. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni medico legali: “la suddetta situazione clinica è da considerarsi stabilizzata, quindi, non più suscettibile di miglioramento bensì di peggioramento e il deficit e il danno residuato, quale lesione all'integrità psicofisica della persona, è comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. Il tutto viene confermato dalla certificazione presente agli atti e visionata in sede di visita (…) Esistono menomazioni o complessi menomativi di notevole gravità tali da determinare un pregiudizio ben più elevato rispetto a quello desumibile dalla percentuale invalidante che viene loro attribuita e che deve essere presa in considerazione per la sua incidenza negativa sulla vita e sulla capacità di lavoro della paziente in rapporto all'età ed alla presenza di invalidità plurime interessanti distretti muscolari ed ossei diversi. Si possono quindi facilmente comprendere le situazioni cliniche sofferte ancor oggi dalla paziente che non ha risentito benevolmente e completamente dell'idoneo trattamento eseguito regolarmente poiché in atto permane dolore (a riposo e da affaticamento), riduzione ed instabilità dell'articolarità con movimenti limitati e difficoltà alla deambulazione ed alla stazione eretta prolungate. Per tutte le lesioni la valutazione del danno dovrà, pertanto, tenere conto anche e soprattutto del dolore che grava sulla regione ed è un sintomo allegato ad esiti di lesioni la cui plausibilità scientifica è tuttavia ricorrente ed è legata per altre fattispecie alla relativa inabilità assoluta o parziale. Inoltre sono da considerarsi i patemi, le sofferenze, lo stress e per certi versi il “trauma psichico” di queste, angosciose ed angoscianti situazioni esistenziali non dipendenti dalla propria volontà ma provocate da danno illecito altrui e provocanti una condizione peggiorativa dello stato anteriore della persona, anatomica e/o funzionale … . Dalle su descritte considerazioni medico-legali, tenendo conto di tutte le patologie riportate dal periziando, visitata la parte ed esaminati tutti gli atti di causa, si precisa, come richiesto espressamente dal giudice, che i postumi permanenti, da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle applicative del D. Lgs. 38/2000, derivanti dall'infortunio Pt_2 professionale n. 511959665 del 08.08.2016 sono i seguenti: 7
1. esiti frattura isolata di tibia apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale (codice 290), 3%;
2. esiti frattura isolata di perone apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale (codice 291), 3%;
3. flebolinfopatie arti inferiori, soggetti con flebolinfostasi regredibile mediante adeguata elastocompressione, con edema serotino, cianosi, parestesie, sofferenza alla marcia (codice 27), 5%;
4. cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche (codice 36) 5%;
5. mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteoarticolare (codice 306), 3%;
6. deficit articolare del ginocchio con estensione impossibile negli ultimi 15°, da 165° a 180° (codice 276), 12%;
7. esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale (codice 234), 4%;
8. esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale (codice 281), 4%;
9. lassità articolare ginocchio destro da rottura LCA, LCP e LCM (codice 279), 8%;
10. esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare (codice 283), 4%;
11. accorciamento di arto intorno a 5 cm (codice 309), 5%;
12. esiti di distorsione caviglia sinistra con lesione completa LPA (codice ana 297), 4%;
13. lesione elemento coronale n 11 (codice 44), 1%. PREGRESSO INFORTUNIO DEL 2005: GRADO 8%. In caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti.”. Contrariamente all'assunto dell'appellante il c.t.u. ha preso in considerazione il PREGRESSO INFORTUNIO DEL 2005: GRADO 8%, richiamandolo a pag. 15 dell'elaborato peritale ed affermando: “In caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti … . IL DANNO BIOLOGICO (POSTUMI PERMANENTI, TABELLA MENOMAZIONI INAIL DM 12/07/2000), PERTANTO, COME STIMA COMPLESSIVA DI DANNI COMPOSTI, PUÒ ESSERE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO NELLA MISURA DEL 42% (QUARANTADUEPERCENTO)”. L' , nella persona della dott.ssa , con osservazioni medico legali del Pt_2 Persona_6 08.09.2023 inviate al c.t.u. in riscontro alla bozza, aveva affermato: “… si contesta l'impiego col massimo grado previsto dalle tabelle di legge, della percentuale afferente al danno anatomico sia conseguente alla frattura della tibia di destra, ma anche del perone. Si verifica infatti che il danno funzionale già ricompreso sia nella voce tabellare 290 che nella 291 venga, così, doppiamente valutato. Si chiede, pertanto, al CTU di rimodulare una delle due percentuali. Si osserva, ancora, che il ricorrente presenta un quadro di flebolinfostasi a carico di entrambi gli arti inferiori, ciò obbliga a rivalutare la percentuale concessa, riconoscendo solo il danno a carico dell'arto inferiore destro. Questo atteggiamento valutativo è dettato dalla sussistenza di un'evidente concausa bilaterale preesistente di lesione di inabilità. In altri termini, non potendosi escludere che l'adesione attuale abbia 8
peggiorato il quadro di flebolinfostasi a carico dell'arto inferiore dx, il danno non potrà assurgere al grado massimo del 5% previsto dalle tabelle. Si contesta ancora la scelta di riconoscere una percentuale del 4% per “esiti di condropatie” (codice 281). Ci si chiede infatti a quale lato - destro o sinistro - il perito si riferisca. Si fa, da ultimo, infatti notare che come già nell'elenco delle menomazioni proposte dal periodo di controparte non viene specificato in tutto l'elenco delle menomazioni se esse riguardino un arto inferiore destro o sinistro. Ciò ingenera confusione nell'attribuzione della menomazione all'uno o all'altro arto inferiore. Non è stato inoltre descritto il quadro obiettivo afferente al ginocchio sede delle lesioni attuali. Pur avendo riformato la percentuale di danno riconosciuto dai medici legali nessuna indicazione viene fornita in merito alla funzionalità residua, non citate Pt_2 manovre semeiologiche necessitate per la valutazione della stabilità articolare del ginocchio, né i punti di repere utilizzati per valutare l'accordo l'accorciamento dell'arto inferiore (destro o sinistro?), non eseguite in tal senso radiografie in ortostasi con misurazione centimetrica della lunghezza dei vari segmenti (femore-tibia) dell'arto. Non viene, inoltre, specificato quali siano le menomazioni conseguenti all'evento attuale e quali le preesistenti A tali osservazioni il c.t.u. ha offerto compiuta disamina, affermando alle pagg. 17 e 18 dell'elaborato peritale: “Si ritiene opportuno apporre le seguenti precisazioni alle osservazioni della Dr.ssa . Persona_6 Leggendo attentamente la bozza del CTU relativamente al computo del danno permanente residuato all'evento infortunistico del 8.8.2016 si precisa che il Dr ha Per_4 riportato le voci tabellari di ogni singola lesione descrivendo sia la diagnosi che il danno in percentuale senza averlo doppiamente valutato, come sostiene la Dr.ssa , e, quindi, Per_5 non è assolutamente necessario rimodulare una delle due percentuali poiché è stata fatta, come ben precisato in relazione, una valutazione globale dell'infortunio. Nell' esame obbiettivo viene riportata la presenza di fovea improntabile di tutte e due le gambe ma molto accentuata a destra con insufficienza venosa cronica classificazione CEAP: classe III (presenza di edema). Pertanto, anche se è presente un quadro di flebolinfostasi a carico di entrambi gli arti inferiori, è evidente che a destra la lesione è molto più grave e sintomatica ed è, perciò, giusta la valutazione tabellare. Per quanto riguarda la diagnosi di "esiti di condropatie (codice 281) si specifica che si fa riferimento sì al lato leso cioè il destro che il sinistro, ma si ribadisce che la valutazione del danno è stata globale. L'unica osservazione per la quale il sottoscritto è d'accordo con le osservazioni della Dr.ssa è che in tutto l'elenco delle menomazioni, non è indicato se esse riguardino Per_5 l'arto inferiore destro o sinistro e per tale motivo si chiarisce quanto segue: DIAGNOSI 1. esiti frattura isolata di tibia destra apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale;
2. esiti frattura isolata di perone destro apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale;
3. flebolinfopatie arti inferiori, soggetti con flebolinfostasi regredibile mediante adeguata elastocompressione, con edema serotino, cianosi, parestesie, sofferenza alla marcia (lievemente a sinistra ed in maniera marcata e sintomatologicamente accentuata a destra;
4. cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche;
5. mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteoarticolare a destra;
6. deficit articolare del ginocchio destro con estensione impossibile negli ultimi 15°, da 165° a 180°; 9
7. esiti di frattura di radio sinistro, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale;
8. esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale ginocchio sinistro e destro (maggiormente);
9. lassità articolare ginocchio destro da rottura lca, lcp e lcm;
10. esiti di rottura di un menisco ginocchio destro, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare;
11. accorciamento dell'arto inferiore destro intorno a 5 cm;
12. esiti di distorsione caviglia sinistra con lesione completa lpa;
13. lesione elemento coronale n 11. Nell'esame obbiettivo il CTU ha esposto: portatore di calza elastica bilateralmente. Dismetria degli arti di circa 5. Presenza di fovea improntabile di tutte e due le gambe ma molto accentuata a destra con insufficienza venosa cronica classificazione CEAP: classe III (presenza di edema). Arto inferiore destro: alterato il profilo anatomico, presenza di cicatrice chirurgica curvilinea pararotulea di circa 15 cm, ipotonotrofia, presenza di evidenti varici, riduzione della forza, limitazione funzionale della flesso-estensione e lassità antero- mediale del ginocchio. Il Dr non ha citato le manovre semeiologiche necessitate per la valutazione Per_4 della stabilità articolare del ginocchio, né i punti di repere utilizzati per valutare l'accorciamento dell'arto inferiore dandole per scontate alla lettura di un medico, in particolare, medico legale o ortopedico. Non viene, inoltre specificato quali siano le menomazioni conseguenti all'evento attuale e quali le preesistenti poiché le ha erroneamente considerate sottointese, infatti, nella sua valutazione globale ha riportando un danno relativo all'infortunio, oggetto di causa, del 42%, altrimenti avrebbe avuto una valutazione superiore. A tal proposito si ribadisce quanto scritto in relazione: Dalle su descritte considerazioni medico-legali, tenendo conto di tutte le patologie riportate dal periziando, visitata la parte ed esaminati tutti gli atti di causa, si precisa, come richiesto espressamente dal giudice, che i postumi permanenti, da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle applicative del D. Lgs. 38/2000, derivanti dall'infortunio Pt_2 professionale n. 511959665 del 08.08.2016 sono i seguenti:
1. esiti frattura isolata di tibia apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale (codice 290), 3%;
2. esiti frattura isolata di perone apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale (codice 291), 3%;
3. flebolinfopatie arti inferiori, soggetti con flebolinfostasi regredibile mediante adeguata elastocompressione, con edema serotino, cianosi, parestesie, sofferenza alla marcia (codice 27), 5%;
4. cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche (codice 36), 5%;
5. mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteoarticolare (codice 306), 3%;
6. deficit articolare del ginocchio con estensione impossibile negli ultimi 15°, da 165° a 180° (codice 276), 12%;
7. esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale (codice 234), 4%;
8. esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale (codice 281), 4%;
9. lassità articolare ginocchio destro da rottura LCA, LCP e LCM (codice 279), 8%;
10. esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare (codice 283), 4%; 10
11. accorciamento di arto intorno a 5 cm (codice 309), 5%;
12. esiti di distorsione caviglia sinistra con lesione completa LPA (codice ana 297), 4%;
13. lesione elemento coronale n 11 (codice 44), 1%”. Anche in sede di chiarimenti il c.t.u. ha richiamato, cfr. pag. 18, il PREGRESSO INFORTUNIO DEL 2005: GRADO 8%, ribadendo, ancora un volta: “In caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti… . IL DANNO BIOLOGICO (POSTUMI PERMANENTI, TABELLA MENOMAZIONI INAIL DM 12/07/2000), PERTANTO, COME STIMA COMPLESSIVA DI DANNI COMPOSTI, PUÒ ESSERE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO NELLA MISURA DEL 42% (QUARANTADUEPERCENTO). Si conferma, appunto per questo, quanto scritto nella relazione”.
4.3 In esito a quanto sopra esposto, i rilievi di criticità rassegnati dall'appellante non trovano conferma nell'elaborato peritale, che ha compiutamente confutato anche le osservazioni dell' , offrendo adeguata risposta. Pt_2 L'appellante si è limitato a reiterare, quali motivi di impugnazione, i medesimi rilievi con i quali aveva avversato l'elaborato peritale, senza tener conto delle risposte offerte dal c.t.u. e senza compiutamente illustrare, al di là della contestazione diffusamente espressa, in quali errori diagnostici o valutativi fosse incorso il c.t.u., pur a seguito dei chiarimenti resi. Le spiegazioni offerte dal c.t.u., a confutazione delle osservazioni rassegnate, sono corrette e non danno ragione alle doglianze rassegnate dall'appellante, che finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico, cioè un mero diverso apprezzamento delle medesime patologie, irrilevante a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia. Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004). L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura risulta non attinente a vizi del processo logico e integra una mera richiesta di revisione del convincimento del giudice. Infondato è, infine, il rilievo dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe riconosciuto una misura del danno superiore alla richiesta (del 36%) avanzata dal reddituario. Il ricorrente ha lamentato un aggravamento del danno, chiedendo: “accertare e dichiarare il sopravvenuto aggravamento dei postumi dell'infortunio professionale n. 511959665 del 08.08.2016 subìto dal ricorrente;
accertare e dichiarare che a seguito dell'aggravamento, il ricorrente ha subìto un grado di inabilità pari al 36% almeno o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU”. Il ricorrente aveva indicato nel 36% la misura minima (36% almeno) dell'inabilità conseguente all'aggravamento, ma non la misura esatta, circoscrivendo in tale misura la domanda, tant'è che ai fini dell'esatta quantificazione ha rinviato all'espletanda c.t.u.. 11
L'appello è, dunque, infondato, con conferma dell'impugnata sentenza, anche in punto di regolamentazione delle spese processuali. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore
€ 20.000,00, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in € 2.906,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_4
, nei confronti di , avverso la sentenza n. 2075/2023
[...] Controparte_1 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 13.12.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi €
2.906,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti