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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato all'udienza
del 17.1.2015 la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3752 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente
TRA
e in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 CP_1
genitoriale sul figlio rappresentato e difeso dall'avv. Meligeni Persona_1
Gabriele, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Corigliano-Rossano, Via Delle Rimembranze
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_2
domiciliato in Cosenza, P.zza Loreto, presso la sede dell' , rappresentato e CP_3
difeso dall' avv. Marcello Carnovale, giusta procura in atti
RESISTENTE Avente ad oggetto: Riconoscimento indennità di frequenza.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso ritualmente notificato i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano che per il minore : Persona_1
- presentavano domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento dell'indennità di frequenza e gli veniva riconosciuta;
- in data 14.7.2022 veniva sottoposto a visita medica di revisione e veniva riconosciuto minore non invalido;
- avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 4179/2022 al fine di accertare i requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- il CTU depositava relazione peritale riconoscendo il minore non invalido.
Assumendo l'illegittimità di tale provvedimento adiva questo Tribunale e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e CP_2
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c. Esaurita la fase istruttoria con produzione di documenti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo con contestuale motivazione, di cui il Giudice dava lettura.
Orbene, preliminarmente si rileva che l'azione è stata tempestivamente esperita con ricorso depositato nel rispetto del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 42 co. 3 del d.l. n. 269/2003, decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale come risulta dalla documentazione in atti.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il beneficio richiesto - ovvero l'indennità di frequenza -, espressione di quegli interventi assistenziali dello Stato riconducibili all'art. 38 co. 1 Cost. e fondati sulla sussistenza dello stato di bisogno, è riconosciuto dall'art. 1 legge 11 ottobre 1990 n.
289 in favore dei minori degli anni diciotto cui siano state accertate difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori affetti da ipoacusia superiore ad un certo limite. Al requisito fisio-psichico devono accompagnarsi, quali elementi costitutivi del diritto, la frequenza continua o periodica di centri terapeutici o di riabilitazione o di scuole e centri di formazione o addestramento professionale nonché il mancato superamento del limite di reddito annualmente determinato.
Nel caso di specie, relativamente al requisito sanitario, la disposta c.t.u., espletata sulla base della documentazione medico-sanitaria prodotta e delle risultanze della visita peritale cui il minore è stato sottoposto, ha illustrato il quadro clinico del medesimo, descrivendone le patologie e valutandone la gravità, per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di uno stato di invalidità tale da compromettere sensibilmente le funzioni proprie della sua età a decorrere dal
14.7.2022 ossia dalla data della visita di revisione.
I risultati di tale perizia vengono fatti propri dal Giudice atteso l'esauriente, obiettivo e logico procedimento seguito dal perito e stante la mancanza di rilievi da fare in proposito,
reputando così sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione della prestazione richiesta.
A ciò si aggiunga la ricorrenza degli ulteriori presupposti legali previsti ai fini dell'erogazione della prestazione e consistenti nel requisito reddituale e della frequenza scolastica, come da documentazione in atti.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato in capo al minore il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità mensile di frequenza di cui all'art. 1 legge 11 ottobre 1990 n. 289 a decorrere dal 14.7.2022.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara in capo al minore il requisito sanitario per Persona_1
beneficiare della prestazione di cui all'art. 1 legge 11 ottobre 1990 n. 289 a far data dal 14.7.2022; - condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, CP_2
da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, che liquida in complessivi Euro
2.400,00 per compensi professionali oltre Iva e Cap se dovuti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato CP_2
decreto.
Castrovillari, li 17/1/2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo