Art. 12.
I documenti richiesti dalla presente legge, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originario dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento e' stato fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti richiesti dalla presente legge, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originario dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento e' stato fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.