Articolo 12 della Legge 13 giugno 1985, n. 296
Articolo 11Articolo 13
Versione
23 giugno 1985
Art. 12.
I documenti richiesti dalla presente legge, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originario dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento e' stato fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.
Entrata in vigore il 23 giugno 1985