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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1857/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Berruti, dall'avv. Vera Chiozzi e dall'avv.
DR LI (foro di Brescia)
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori della parte costituita concludevano come da memoria finale, tempestivamente depositata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria il 6 agosto 2025, conveniva in giudizio “ Parte_1 Controparte_1 corrente a Brescia e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 3.024,32 lordi, di cui euro 358,96 per T.F.R., a titolo di retribuzione ordinaria per le mensilità di novembre e dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025, nonché di festività, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e competenze di fine rapporto, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sul totale rivalutato.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Più precisamente, il ricorrente esponeva che:
- era stato assunto in data 6 giugno 2024 alle dipendenze della società resistente (cfr. all. 2), che svolge attività ristorativa presso il locale all'insegna “Fortuna”, sito nella cittadina via Creta, n. 80 (cfr. all. 1), in qualità di aiuto cameriere di V livello secondo il C.C.N.L. Pubblici Esercizi, con contratto a tempo determinato destinato a scadere il 5 agosto 2024
(cfr. all. 3);
- gli era inizialmente assegnato un orario di lavoro a tempo parziale a dodici ore settimanali (part time al 30%), poi incrementato, a partire dall'1 novembre 2024, a 18 ore settimanali (part time al 45%) (doc. 4);
- tuttavia, in concreto, il ricorrente aveva costantemente osservato un orario di lavoro più gravoso di quello contrattualmente stabilito. Infatti, egli operava sempre dal martedì al sabato, dalle h. 10,30 alle h. 14,30 e dalle h.
17,30 alle h. 23,00, il lunedì, dalle h. 10,30 alle h. 14,30 e la domenica, dalle h. 17,30 alle h. 23,00;
- il contratto di era prorogato dapprima sino al 31 ottobre 2024 (doc. Pt_1
5) e, in seguito, sino al 28 febbraio 2025 (cfr. doc. 4);
- egli lavorava regolarmente per la convenuta sino al 6 febbraio 2025;
- il rapporto di lavoro cessava in data 13 febbraio 2025 per dimissioni (doc.
6);
2 - percepiva la retribuzione indicata nelle buste paga consegnategli Pt_1 solo sino al mese di ottobre 2024. Successivamente, l'impresa non gli corrispondeva più alcunché;
- inoltre, la società provvedeva a consegnargli i cedolini paga solo sino al mese di dicembre 2024;
- il ricorrente non aveva percepito le retribuzioni di novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025 (sino al 6 febbraio 2025), di cui è creditore. Nemmeno aveva percepito i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e le competenze di fine rapporto, ivi compreso il
T.F.R.;
- da un controllo in sede sindacale delle buste paga consegnate al ricorrente emergevano ulteriori differenze retributive, giacché nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2024 la datrice di lavoro aveva versato una retribuzione inferiore a quella dovutagli, dal momento che quantificava la paga base in modo erroneo per € 936,87, anziché in € 982,16, come invece prevedevano dalle tabelle retributive vigenti nel periodo considerato (doc.
7);
- a causa di tale erronea quantificazione della paga base, anche per le mensilità da giugno ad ottobre 2024, il conteggio evidenziava delle differenze retributive;
- per tutti questi titoli, il ricorrente vantava un credito nei confronti di
[...] pari a € 3.024,32 lordi (di cui € 358,96 per T.F.R.), Controparte_1 come più dettagliatamente esposto nel conteggio allegato;
- aveva diffidato tramite l' in data 4 Pt_1 Controparte_2 aprile 2025 l'impresa convenuta al pagamento della somma, senza esito.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Nel merito: condannare, per i motivi gradatamente esposti in ricorso,
[...] cod. fisc. corrente in Brescia, via Controparte_1 P.IVA_1
Creta n. 80, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda di € 3.024,32 (di cui € 358,96 per TFR), oltre rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., e gli interessi legali sul totale rivalutato.
3 In ogni caso: con refusione delle spese di lite, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari>.
2. Parte resistente non si costituiva, nonostante la ritualità delle notificazioni, sicché all'udienza del 30 ottobre 2025 era dichiarata contumace.
Parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, in quanto puramente documentale, rinviava per discussione all'udienza del 20 novembre 2025, che era svolta in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, i patroni del ricorrente depositavano tempestivamente una nota conclusiva, in cui si riportavano alle argomentazioni e alle richieste dell'atto introduttivo.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
4. Va preliminarmente rammentato che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
5. In applicazione dei principi enunciati al caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi come parte ricorrente abbia dimostrato la stipulazione di un contratto di
4 lavoro con la società “ , poiché compiegava sia l'accordo Controparte_1 pattizio siglato dalle parti il 6 giugno 2024, sia il modello UNI - LAV di assunzione, inviato il 5 giugno 2024 - cfr. doc. 2 allegato al ricorso.
Da essi risulta che era assunto con contratto a tempo determinato Parte_1
e parziale, dal 6 giugno al 5 agosto 2024, con la qualifica di aiuto cameriere.
Si dava altresì atto che era inquadrato al V livello in base al C.C.N.L. Pubblici
Esercizi.
Il rapporto era prorogato due volte:
• la prima, il 5 agosto 2024, fino al 31 ottobre 2024 - cfr. doc. 5 allegato al ricorso;
• la seconda, dal 31 ottobre 2024 al 28 febbraio 2025, con innalzamento della soglia oraria al 45% - cfr. doc. 4 allegato al ricorso, buste paga novembre e dicembre 2024.
Ancora, il ricorrente provava in modo certo la cessazione del rapporto di lavoro, in forza delle sue dimissioni, in data 13 febbraio 2025, sulla scorta della produzione sub 6 allegata al ricorso (modello UNI - LAV).
È dunque incontrovertibile il presupposto fattuale sotteso alla domanda del ricorrente circa l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta.
In forza del carteggio versato a fascicolo da risulta altresì provato che egli Pt_1 per i mesi indicati di novembre e dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025 svolgeva la sua prestazione.
Come risulta dai cedolini paga provenienti dal datore di lavoro, per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2024 egli maturava un credito da lavoro di euro
768,79 lordi (di cui euro 658,97 per retribuzione ordinaria, euro 54,91 per rateo tredicesima mensilità ed euro 54,91 per quattordicesima mensilità), pari a euro
733,00 netti nel primo caso e a euro 755,00 nel secondo.
Epperò, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata la prova - che, alla luce di quanto sopra enunciato, doveva essere fornita dalla società che aveva assunto alle proprie dipendenze - di un esatto adempimento degli obblighi gravanti sul Pt_1 datore di lavoro, sia in merito alla consegna dei cedolini paga di gennaio e febbraio 2025, sia in merito alla corresponsione - anche solo parziale o tardiva -
5 del salario per questi mesi, per quelli di novembre e dicembre 2024, i ratei di tredicesima e quattordicesima delle mensilità corrispondenti e le festività, nonché il T.F.R.
Infatti, l'impresa ometteva di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
In altri termini, la società contumace non ha dimostrato in alcun modo l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Vale rimarcare che la diffida inviata a mezzo P.E.C. alla società convenuta dall'ufficio sindacale il 4 aprile 2025 dà conto pure del tentativo infruttuoso di di risolvere la vertenza in sede stragiudiziale (cfr. all. 8 fasc. ricorrente). Pt_1
In definitiva, si deve ritenere provato per un verso che il ricorrente fosse dipendente della convenuta nel periodo novembre 2024 - 6 febbraio 2025 e, per altro verso, che la società non gli abbia versato il dovuto per stipendio (composto dalle sue varie voci meglio sopra indicate) e T.F.R., non avendo parte resistente offerto alcun elemento a dimostrazione di eventuali pagamenti, in quanto assente dal processo.
Ma vi è di più.
Come si legge nelle buste paga a fascicolo (all. 4), il datore di lavoro adoperava una base di calcolo incongrua, inferiore al dovuto, per tutta la durata del rapporto, in quanto fissava la paga base in euro 936,87, anziché in euro 982,16, come previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, pacificamente applicato dalle parti in forza di espresso richiamo contrattuale (cfr. all. 7 fasc. ricorrente).
Pertanto, il lavoratore ha diritto anche alle differenze retributive per i mesi da giugno a ottobre 2024, come da lui rivendicato.
6. Tanto premesso, reputa la Giudice che i conteggi dei difensori del ricorrente
(elaborati da C.G.I.L. e versati nel ricorso, di cui costituiscono parte integrante) siano corretti, poiché da un lato coerenti con le buste paga agli atti e, dall'altro lato, rispettosi delle previsioni del contratto individuale e in armonia con i parametri di cui al contratto collettivo di riferimento, in virtù del richiamo alle tabelle retributive.
Si sottolinea, a ogni buon conto, che non erano in alcun modo contestati da “
[...]
. Controparte_1
6 Perciò, a spetta la somma globale lorda di euro 3.024,32, di cui euro Pt_1
358,96 lordi per T.F.R.
In conclusione, da un lato si accerta il suo diritto al versamento del predetto importo da parte di “ e, dall'altro lato, la società Controparte_1 convenuta va condannata al pagamento di tali importi a suo beneficio.
Sull'ammontare così calcolato devono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi sul totale rivalutato, dalla scadenza al saldo effettivo.
7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nel caso che occupa, è soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della convenuta in favore del ricorrente e sono liquidate nella somma complessiva di euro 1.314,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra e “ è Parte_1 Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con prestazione lavorativa part time, dal 6 giugno 2024 al 6 febbraio 2025;
2) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di retribuzioni ordinarie e per competenze di fine rapporto, maturati nel periodo di cui al punto 1) e non versati da “ ; Controparte_1
3) per l'effetto, condanna “ al pagamento di euro Controparte_1
3.024,32 lordi, di cui euro 358,96 lordi per T.F.R., oltre a rivalutazione
7 monetaria dalla domanda al saldo, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att.
c.p.c. e gli interessi legali sul totale rivalutato, in favore di;
Parte_1
4) condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.314,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 21 novembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Berruti, dall'avv. Vera Chiozzi e dall'avv.
DR LI (foro di Brescia)
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori della parte costituita concludevano come da memoria finale, tempestivamente depositata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria il 6 agosto 2025, conveniva in giudizio “ Parte_1 Controparte_1 corrente a Brescia e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 3.024,32 lordi, di cui euro 358,96 per T.F.R., a titolo di retribuzione ordinaria per le mensilità di novembre e dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025, nonché di festività, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e competenze di fine rapporto, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sul totale rivalutato.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Più precisamente, il ricorrente esponeva che:
- era stato assunto in data 6 giugno 2024 alle dipendenze della società resistente (cfr. all. 2), che svolge attività ristorativa presso il locale all'insegna “Fortuna”, sito nella cittadina via Creta, n. 80 (cfr. all. 1), in qualità di aiuto cameriere di V livello secondo il C.C.N.L. Pubblici Esercizi, con contratto a tempo determinato destinato a scadere il 5 agosto 2024
(cfr. all. 3);
- gli era inizialmente assegnato un orario di lavoro a tempo parziale a dodici ore settimanali (part time al 30%), poi incrementato, a partire dall'1 novembre 2024, a 18 ore settimanali (part time al 45%) (doc. 4);
- tuttavia, in concreto, il ricorrente aveva costantemente osservato un orario di lavoro più gravoso di quello contrattualmente stabilito. Infatti, egli operava sempre dal martedì al sabato, dalle h. 10,30 alle h. 14,30 e dalle h.
17,30 alle h. 23,00, il lunedì, dalle h. 10,30 alle h. 14,30 e la domenica, dalle h. 17,30 alle h. 23,00;
- il contratto di era prorogato dapprima sino al 31 ottobre 2024 (doc. Pt_1
5) e, in seguito, sino al 28 febbraio 2025 (cfr. doc. 4);
- egli lavorava regolarmente per la convenuta sino al 6 febbraio 2025;
- il rapporto di lavoro cessava in data 13 febbraio 2025 per dimissioni (doc.
6);
2 - percepiva la retribuzione indicata nelle buste paga consegnategli Pt_1 solo sino al mese di ottobre 2024. Successivamente, l'impresa non gli corrispondeva più alcunché;
- inoltre, la società provvedeva a consegnargli i cedolini paga solo sino al mese di dicembre 2024;
- il ricorrente non aveva percepito le retribuzioni di novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025 (sino al 6 febbraio 2025), di cui è creditore. Nemmeno aveva percepito i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e le competenze di fine rapporto, ivi compreso il
T.F.R.;
- da un controllo in sede sindacale delle buste paga consegnate al ricorrente emergevano ulteriori differenze retributive, giacché nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2024 la datrice di lavoro aveva versato una retribuzione inferiore a quella dovutagli, dal momento che quantificava la paga base in modo erroneo per € 936,87, anziché in € 982,16, come invece prevedevano dalle tabelle retributive vigenti nel periodo considerato (doc.
7);
- a causa di tale erronea quantificazione della paga base, anche per le mensilità da giugno ad ottobre 2024, il conteggio evidenziava delle differenze retributive;
- per tutti questi titoli, il ricorrente vantava un credito nei confronti di
[...] pari a € 3.024,32 lordi (di cui € 358,96 per T.F.R.), Controparte_1 come più dettagliatamente esposto nel conteggio allegato;
- aveva diffidato tramite l' in data 4 Pt_1 Controparte_2 aprile 2025 l'impresa convenuta al pagamento della somma, senza esito.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Nel merito: condannare, per i motivi gradatamente esposti in ricorso,
[...] cod. fisc. corrente in Brescia, via Controparte_1 P.IVA_1
Creta n. 80, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda di € 3.024,32 (di cui € 358,96 per TFR), oltre rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., e gli interessi legali sul totale rivalutato.
3 In ogni caso: con refusione delle spese di lite, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari>.
2. Parte resistente non si costituiva, nonostante la ritualità delle notificazioni, sicché all'udienza del 30 ottobre 2025 era dichiarata contumace.
Parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, in quanto puramente documentale, rinviava per discussione all'udienza del 20 novembre 2025, che era svolta in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In vista della stessa, i patroni del ricorrente depositavano tempestivamente una nota conclusiva, in cui si riportavano alle argomentazioni e alle richieste dell'atto introduttivo.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
4. Va preliminarmente rammentato che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
5. In applicazione dei principi enunciati al caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi come parte ricorrente abbia dimostrato la stipulazione di un contratto di
4 lavoro con la società “ , poiché compiegava sia l'accordo Controparte_1 pattizio siglato dalle parti il 6 giugno 2024, sia il modello UNI - LAV di assunzione, inviato il 5 giugno 2024 - cfr. doc. 2 allegato al ricorso.
Da essi risulta che era assunto con contratto a tempo determinato Parte_1
e parziale, dal 6 giugno al 5 agosto 2024, con la qualifica di aiuto cameriere.
Si dava altresì atto che era inquadrato al V livello in base al C.C.N.L. Pubblici
Esercizi.
Il rapporto era prorogato due volte:
• la prima, il 5 agosto 2024, fino al 31 ottobre 2024 - cfr. doc. 5 allegato al ricorso;
• la seconda, dal 31 ottobre 2024 al 28 febbraio 2025, con innalzamento della soglia oraria al 45% - cfr. doc. 4 allegato al ricorso, buste paga novembre e dicembre 2024.
Ancora, il ricorrente provava in modo certo la cessazione del rapporto di lavoro, in forza delle sue dimissioni, in data 13 febbraio 2025, sulla scorta della produzione sub 6 allegata al ricorso (modello UNI - LAV).
È dunque incontrovertibile il presupposto fattuale sotteso alla domanda del ricorrente circa l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta.
In forza del carteggio versato a fascicolo da risulta altresì provato che egli Pt_1 per i mesi indicati di novembre e dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025 svolgeva la sua prestazione.
Come risulta dai cedolini paga provenienti dal datore di lavoro, per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2024 egli maturava un credito da lavoro di euro
768,79 lordi (di cui euro 658,97 per retribuzione ordinaria, euro 54,91 per rateo tredicesima mensilità ed euro 54,91 per quattordicesima mensilità), pari a euro
733,00 netti nel primo caso e a euro 755,00 nel secondo.
Epperò, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata la prova - che, alla luce di quanto sopra enunciato, doveva essere fornita dalla società che aveva assunto alle proprie dipendenze - di un esatto adempimento degli obblighi gravanti sul Pt_1 datore di lavoro, sia in merito alla consegna dei cedolini paga di gennaio e febbraio 2025, sia in merito alla corresponsione - anche solo parziale o tardiva -
5 del salario per questi mesi, per quelli di novembre e dicembre 2024, i ratei di tredicesima e quattordicesima delle mensilità corrispondenti e le festività, nonché il T.F.R.
Infatti, l'impresa ometteva di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
In altri termini, la società contumace non ha dimostrato in alcun modo l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Vale rimarcare che la diffida inviata a mezzo P.E.C. alla società convenuta dall'ufficio sindacale il 4 aprile 2025 dà conto pure del tentativo infruttuoso di di risolvere la vertenza in sede stragiudiziale (cfr. all. 8 fasc. ricorrente). Pt_1
In definitiva, si deve ritenere provato per un verso che il ricorrente fosse dipendente della convenuta nel periodo novembre 2024 - 6 febbraio 2025 e, per altro verso, che la società non gli abbia versato il dovuto per stipendio (composto dalle sue varie voci meglio sopra indicate) e T.F.R., non avendo parte resistente offerto alcun elemento a dimostrazione di eventuali pagamenti, in quanto assente dal processo.
Ma vi è di più.
Come si legge nelle buste paga a fascicolo (all. 4), il datore di lavoro adoperava una base di calcolo incongrua, inferiore al dovuto, per tutta la durata del rapporto, in quanto fissava la paga base in euro 936,87, anziché in euro 982,16, come previsto dalle tabelle retributive del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, pacificamente applicato dalle parti in forza di espresso richiamo contrattuale (cfr. all. 7 fasc. ricorrente).
Pertanto, il lavoratore ha diritto anche alle differenze retributive per i mesi da giugno a ottobre 2024, come da lui rivendicato.
6. Tanto premesso, reputa la Giudice che i conteggi dei difensori del ricorrente
(elaborati da C.G.I.L. e versati nel ricorso, di cui costituiscono parte integrante) siano corretti, poiché da un lato coerenti con le buste paga agli atti e, dall'altro lato, rispettosi delle previsioni del contratto individuale e in armonia con i parametri di cui al contratto collettivo di riferimento, in virtù del richiamo alle tabelle retributive.
Si sottolinea, a ogni buon conto, che non erano in alcun modo contestati da “
[...]
. Controparte_1
6 Perciò, a spetta la somma globale lorda di euro 3.024,32, di cui euro Pt_1
358,96 lordi per T.F.R.
In conclusione, da un lato si accerta il suo diritto al versamento del predetto importo da parte di “ e, dall'altro lato, la società Controparte_1 convenuta va condannata al pagamento di tali importi a suo beneficio.
Sull'ammontare così calcolato devono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi sul totale rivalutato, dalla scadenza al saldo effettivo.
7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nel caso che occupa, è soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della convenuta in favore del ricorrente e sono liquidate nella somma complessiva di euro 1.314,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra e “ è Parte_1 Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con prestazione lavorativa part time, dal 6 giugno 2024 al 6 febbraio 2025;
2) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di retribuzioni ordinarie e per competenze di fine rapporto, maturati nel periodo di cui al punto 1) e non versati da “ ; Controparte_1
3) per l'effetto, condanna “ al pagamento di euro Controparte_1
3.024,32 lordi, di cui euro 358,96 lordi per T.F.R., oltre a rivalutazione
7 monetaria dalla domanda al saldo, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att.
c.p.c. e gli interessi legali sul totale rivalutato, in favore di;
Parte_1
4) condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.314,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 21 novembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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