CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42371 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI LE nato a [...] il [...] AS NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria già in atti. udito il difensore L'avvocato MASSARI LADISLAO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42371 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado - resa in rito abbreviato - di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati RR e RR per i delitti cui agli artt 617 bis e 476-482 cp, oltre che per il reato ex art 697 cp, dichiarando la prescrizione della contravvenzione, rideterminando la pena e confermando nel resto la sentenza. Fatto di Febbraio 2017. Avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite il comune difensore, che con unico atto, articola due motivi. 1.Col primo lamenta la violazione delle norme incriminatrici speciali ed il vizio di illogicità motivazionale oltre che assenza di motivazione. La Corte salentina avrebbe mancato di rispondere alle doglianze presentate circa la qualificazione del delitto dì cui agli artt. 476-482 cp, relativo alla falsificazione delle targhe dell'auto su cui gli imputati viaggiavano, nell'illecito amministrativo di cui all'art 100/12 Cds. Si lamenta, altresì, l'incongruità di motivazione quanto all'idoneità dimostrativa degli elementi indiziari citati in sentenza sulla falsificazione delle targhe. 1.1.Per quanto attiene al delitto ex art 617 bis cp ci si duole della mancata verifica della idoneità degli apparati oggetto di incriminazione, individuati in cinque ricetrasmittenti sintonizzate sulle frequenze delle Forze di Polizia. 2.Nel secondo motivo si deduce la violazione degli artt 99/4 cp 81/2 e l'assenza di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, poiché il Giudice di appello, non si sarebbe pronunziato sulla doglianza relativa all'esclusione della recidiva;
la difesa evidenzia che i precedenti penali degli imputati sono risalenti nel tempo e riguardano oggetti giuridici differenti;
mancherebbe, inoltre, la giustificazione con riguardo alla negatoria delle circostanze attenuanti generiche. La pena sarebbe sproporzionata sia in relazione al'individuazione della pena base per il reato ritenuto più grave -un anno e sei mesi per il delitto ex art 617 bis cp - sia con riguardo all'aumento di due mesi per il reato satellite. A seguito di istanza per la trattazione orale formulata dalla difesa degli imputati è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, drssa Passafiume,ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
l'avvocato Massari per gli imputati ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati quanto alle censure espresse nel secondo motivo ed inammissibili nel resto. 1. Quanto alle osservazioni di cui al primo motivo va premesso in fatto che gli imputati sono stati fermati mentre erano su una vettura, della quale le targhe erano stato alterate mediante applicazione di adesivi sull'elemento alfanumerico e questa Corte regolatrice ha già affermato il principio - condiviso dal Collegio - in un caso sovrapponibile al presente, per il quale integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre è configurabile l'illecito 1 amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, c.d.s., che sanziona la diversa fattispecie di chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione(Sez. 5, Sentenza n. 20799 del 22/02/2018 Ud. (dep. 10/05/2018 ) Rv. 273035. Nel caso in esame, la qualificazione giuridica appare immune da censure, in quanto si ricava dalle conformi pronunzie di merito che gli imputati, in concorso tra loro non si erano limitati a circolare con targa originale ma coperta parzialmente, ma avevano fatto uso di una targa da loro stessi alterata, poichè mediante applicazione del nastro adesivo, avevano modificato i dati identificativi del veicolo. Invero, mentre l'illecito amministrativo concerne la circolazione con targa non propria o contraffatta, nel caso in cui il conducente non sia autore della contraffazione, l'illecito penale concerne la contraffazione o alterazione della targa o l'uso della targa alterata;
ipotesi, quest'ultima, ricorrente nel caso in esame. Nella fattispecie ora al vaglio la difesa non è riuscita a scalfire la tenuta logica della motivazione e le corrette conseguenze circa la qualificazione giuridica del fatto, poiché si è limitata a reiterare la generica doglianza dell'assenza di prova circa il coinvolgimento degli imputati nella condotta di contraffazione delle targhe, neppure deducendo che la contraffazione sia stata opera di terzi e dimenticando che la responsabilità degli imputati per il delitto di cui si discute è stata razionalmente desunta dal contestuale possesso di materiale idoneo a perpetrare delitti contro il patrimonio e quindi, dalla finalità di impedire l'identificazione dell'auto ad essi collegabile. 1.1. Per quanto attiene al delitto ex art 617 bis cp la giustificazione resa dal Giudice di appello appare corretta, essendo in armonia con i consolidati principi affermati da questa Corte, secondo i quali integra il delitto previsto dall'art. 617-bis cod. pen. l'installazione di apparati o strumenti o parti di essi funzionali ad intercettare o ad impedire comunicazioni, conversazioni, ovvero qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati, anche se gli stessi, al di fuori dell'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati. (Sez. 5, Sentenza n. 1834 del 26/11/2021 Ud. (dep. 17/01/2022 ) Rv. 282538. Massime precedenti Conformi: , N. 48285 del 2004 Rv. 230515 - 01, N. 37710 del 2008 Rv. 241456. (Sez. 5, Sentenza n. 37557 del 12/05/2015 Ud. (dep. 16/09/2015 ) Rv. 265789. In questa ultima pronunzia si è chiarita la ratio dell'incriminazione ex art. 617-bis cod. pen., che intende anticipare la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene che costituisce l'oggetto giuridico del reato previsto dall'art. 617 bis cod. pen. Anche per questa parte il motivo soffre di irredimibile genericità, poiché la difesa si limita a lamentare la mancata verifica della funzionalità degli apparecchi in riferimento, senza neppure prospettarne l'inidoneità agli scopi ai quali appaiono destinati e senza confrontarsi con la ricordata lezione esegetica di questa Corte. 2. Fondato il secondo motivo di ricorso, riguardo al quale è necessario premettere che, nonostante non se ne faccia menzione nella parte della motivazione dedicata alla sintesi dei motivi di appello, con il relativo atto di appello la questione della recidiva era stata posta con 2 argomenti specifici a sostegno mentre la sua applicazione risulta sfornita di motivazione, essendosi limitata la Corte salentina alla conferma del trattamento sanzionatorio ed avendo giudicata corretta la determinazione della pena quanto agli aumenti ed alle riduzioni. La sentenza impugnata non ha fornito risposta alla doglianza riguardante la recidiva e va, pertanto, annullata sul punto e sul conseguente trattamento sanzionatorio, per il quale non sono esplicitati i relativi passaggi. 2.1. In fase di rinvio il Giudice dovrà tener conto del recente arresto del massimo Collegio di questa Corte regolatrice per il quale in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione - come nel caso in esame - ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. (Sez. U - , Sentenza n. 32318 del 30/03/2023 Ud. (dep. 25/07/2023 ) Rv. 284878. E' necessario aggiungere che nel corpo della predetta pronunzia si è sottolineata la necessità di una specifica ed adeguata motivazione, osservando che la rilevanza dell'aspetto motivazionale della recidiva, nella nuova definizione assunta dall'istituto, è stata da tempo segnalata dalle Sezioni Unite, nel rilevare che la facoltatività dell'applicazione della stessa impone al giudice, sia nel caso in cui disponga tale applicazione che nel caso contrario, uno specifico dovere di motivazione in proposito (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). ....le Sezioni Unite hanno ribadito e dettagliato il principio, osservando che il superamento della concezione della recidiva come status soggettivo determinato dai soli precedenti penali non rende più ammissibile una motivazione affidata a formule di stile;
è di contro doverosa un'argomentazione che, precisando gli elementi fattuali presi in considerazione e i criteri utilizzati per valutarli, dia conto della maggiore rimprovera bilità del reo per non essersi fatto distogliere dalla risoluzione criminosa per effetto delle precedenti condanne (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non massimata sul punto). 2.2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, diversamente, è stato correttamente giustificato tramite il riferimento alla negativa personalità degli imputati alla luce della loro biografia penale ed il relativo motivo va dichiarato inammissibile, essendo noto che l'apprezzamento sul riconoscimento delle attenuanti generiche , se giustificato da motivazione esatta ed esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla sezione promiscua della Corte di Appello di Lecce. Inammissibili i ricorsi nel resto. Deciso il 27.6.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria già in atti. udito il difensore L'avvocato MASSARI LADISLAO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42371 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado - resa in rito abbreviato - di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati RR e RR per i delitti cui agli artt 617 bis e 476-482 cp, oltre che per il reato ex art 697 cp, dichiarando la prescrizione della contravvenzione, rideterminando la pena e confermando nel resto la sentenza. Fatto di Febbraio 2017. Avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite il comune difensore, che con unico atto, articola due motivi. 1.Col primo lamenta la violazione delle norme incriminatrici speciali ed il vizio di illogicità motivazionale oltre che assenza di motivazione. La Corte salentina avrebbe mancato di rispondere alle doglianze presentate circa la qualificazione del delitto dì cui agli artt. 476-482 cp, relativo alla falsificazione delle targhe dell'auto su cui gli imputati viaggiavano, nell'illecito amministrativo di cui all'art 100/12 Cds. Si lamenta, altresì, l'incongruità di motivazione quanto all'idoneità dimostrativa degli elementi indiziari citati in sentenza sulla falsificazione delle targhe. 1.1.Per quanto attiene al delitto ex art 617 bis cp ci si duole della mancata verifica della idoneità degli apparati oggetto di incriminazione, individuati in cinque ricetrasmittenti sintonizzate sulle frequenze delle Forze di Polizia. 2.Nel secondo motivo si deduce la violazione degli artt 99/4 cp 81/2 e l'assenza di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, poiché il Giudice di appello, non si sarebbe pronunziato sulla doglianza relativa all'esclusione della recidiva;
la difesa evidenzia che i precedenti penali degli imputati sono risalenti nel tempo e riguardano oggetti giuridici differenti;
mancherebbe, inoltre, la giustificazione con riguardo alla negatoria delle circostanze attenuanti generiche. La pena sarebbe sproporzionata sia in relazione al'individuazione della pena base per il reato ritenuto più grave -un anno e sei mesi per il delitto ex art 617 bis cp - sia con riguardo all'aumento di due mesi per il reato satellite. A seguito di istanza per la trattazione orale formulata dalla difesa degli imputati è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, drssa Passafiume,ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
l'avvocato Massari per gli imputati ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati quanto alle censure espresse nel secondo motivo ed inammissibili nel resto. 1. Quanto alle osservazioni di cui al primo motivo va premesso in fatto che gli imputati sono stati fermati mentre erano su una vettura, della quale le targhe erano stato alterate mediante applicazione di adesivi sull'elemento alfanumerico e questa Corte regolatrice ha già affermato il principio - condiviso dal Collegio - in un caso sovrapponibile al presente, per il quale integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre è configurabile l'illecito 1 amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, c.d.s., che sanziona la diversa fattispecie di chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione(Sez. 5, Sentenza n. 20799 del 22/02/2018 Ud. (dep. 10/05/2018 ) Rv. 273035. Nel caso in esame, la qualificazione giuridica appare immune da censure, in quanto si ricava dalle conformi pronunzie di merito che gli imputati, in concorso tra loro non si erano limitati a circolare con targa originale ma coperta parzialmente, ma avevano fatto uso di una targa da loro stessi alterata, poichè mediante applicazione del nastro adesivo, avevano modificato i dati identificativi del veicolo. Invero, mentre l'illecito amministrativo concerne la circolazione con targa non propria o contraffatta, nel caso in cui il conducente non sia autore della contraffazione, l'illecito penale concerne la contraffazione o alterazione della targa o l'uso della targa alterata;
ipotesi, quest'ultima, ricorrente nel caso in esame. Nella fattispecie ora al vaglio la difesa non è riuscita a scalfire la tenuta logica della motivazione e le corrette conseguenze circa la qualificazione giuridica del fatto, poiché si è limitata a reiterare la generica doglianza dell'assenza di prova circa il coinvolgimento degli imputati nella condotta di contraffazione delle targhe, neppure deducendo che la contraffazione sia stata opera di terzi e dimenticando che la responsabilità degli imputati per il delitto di cui si discute è stata razionalmente desunta dal contestuale possesso di materiale idoneo a perpetrare delitti contro il patrimonio e quindi, dalla finalità di impedire l'identificazione dell'auto ad essi collegabile. 1.1. Per quanto attiene al delitto ex art 617 bis cp la giustificazione resa dal Giudice di appello appare corretta, essendo in armonia con i consolidati principi affermati da questa Corte, secondo i quali integra il delitto previsto dall'art. 617-bis cod. pen. l'installazione di apparati o strumenti o parti di essi funzionali ad intercettare o ad impedire comunicazioni, conversazioni, ovvero qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati, anche se gli stessi, al di fuori dell'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati. (Sez. 5, Sentenza n. 1834 del 26/11/2021 Ud. (dep. 17/01/2022 ) Rv. 282538. Massime precedenti Conformi: , N. 48285 del 2004 Rv. 230515 - 01, N. 37710 del 2008 Rv. 241456. (Sez. 5, Sentenza n. 37557 del 12/05/2015 Ud. (dep. 16/09/2015 ) Rv. 265789. In questa ultima pronunzia si è chiarita la ratio dell'incriminazione ex art. 617-bis cod. pen., che intende anticipare la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene che costituisce l'oggetto giuridico del reato previsto dall'art. 617 bis cod. pen. Anche per questa parte il motivo soffre di irredimibile genericità, poiché la difesa si limita a lamentare la mancata verifica della funzionalità degli apparecchi in riferimento, senza neppure prospettarne l'inidoneità agli scopi ai quali appaiono destinati e senza confrontarsi con la ricordata lezione esegetica di questa Corte. 2. Fondato il secondo motivo di ricorso, riguardo al quale è necessario premettere che, nonostante non se ne faccia menzione nella parte della motivazione dedicata alla sintesi dei motivi di appello, con il relativo atto di appello la questione della recidiva era stata posta con 2 argomenti specifici a sostegno mentre la sua applicazione risulta sfornita di motivazione, essendosi limitata la Corte salentina alla conferma del trattamento sanzionatorio ed avendo giudicata corretta la determinazione della pena quanto agli aumenti ed alle riduzioni. La sentenza impugnata non ha fornito risposta alla doglianza riguardante la recidiva e va, pertanto, annullata sul punto e sul conseguente trattamento sanzionatorio, per il quale non sono esplicitati i relativi passaggi. 2.1. In fase di rinvio il Giudice dovrà tener conto del recente arresto del massimo Collegio di questa Corte regolatrice per il quale in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione - come nel caso in esame - ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. (Sez. U - , Sentenza n. 32318 del 30/03/2023 Ud. (dep. 25/07/2023 ) Rv. 284878. E' necessario aggiungere che nel corpo della predetta pronunzia si è sottolineata la necessità di una specifica ed adeguata motivazione, osservando che la rilevanza dell'aspetto motivazionale della recidiva, nella nuova definizione assunta dall'istituto, è stata da tempo segnalata dalle Sezioni Unite, nel rilevare che la facoltatività dell'applicazione della stessa impone al giudice, sia nel caso in cui disponga tale applicazione che nel caso contrario, uno specifico dovere di motivazione in proposito (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). ....le Sezioni Unite hanno ribadito e dettagliato il principio, osservando che il superamento della concezione della recidiva come status soggettivo determinato dai soli precedenti penali non rende più ammissibile una motivazione affidata a formule di stile;
è di contro doverosa un'argomentazione che, precisando gli elementi fattuali presi in considerazione e i criteri utilizzati per valutarli, dia conto della maggiore rimprovera bilità del reo per non essersi fatto distogliere dalla risoluzione criminosa per effetto delle precedenti condanne (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non massimata sul punto). 2.2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, diversamente, è stato correttamente giustificato tramite il riferimento alla negativa personalità degli imputati alla luce della loro biografia penale ed il relativo motivo va dichiarato inammissibile, essendo noto che l'apprezzamento sul riconoscimento delle attenuanti generiche , se giustificato da motivazione esatta ed esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla sezione promiscua della Corte di Appello di Lecce. Inammissibili i ricorsi nel resto. Deciso il 27.6.2023