Sentenza 2 gennaio 2026
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La Corte di cassazione conferma la condanna per violenza sessuale a carico di un massaggiatore, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova e ribadendo i criteri di attendibilità della persona offesa nei reati sessuali. Con la sentenza n. 41516/2025, la Terza sezione penale dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, già condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 609-bis c.p., in relazione a condotte poste in essere durante un trattamento di massoterapia ai danni di una cliente. Doppia conforme e limiti del giudizio di Cassazione Elemento decisivo della pronuncia è la presenza di una doppia conforme di condanna. In tali casi, …
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Indice: Principio di diritto Sintesi del caso Il commento La sentenza integrale Principio di diritto La sentenza che conceda la sospensione condizionale della pena e neghi il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale deve indicare specifiche e autonome ragioni ostative, coerenti con i parametri di cui all'art. 133 c.p.; è illegittimo il diniego fondato su esigenze di tutela della collettività, di correttezza dei rapporti commerciali o di trasparenza del mercato, trattandosi di criteri estranei alla funzione del beneficio ex art. 175 c.p. Cassazione penale sez. II, 18/12/2025, (ud. 18/12/2025, dep. 13/01/2026), n.1304 Massima a cura dello Studio …
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Con la sentenza n. 105 del 2026, la Corte di Cassazione chiarisce il seguente principio: il decorso del tempo, l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale e la presenza di problemi di salute o disabilità non fanno nascere alcun diritto a permanere in un immobile abusivo. Il caso riguardava un ordine di demolizione relativo a un manufatto abusivo realizzato alla fine degli anni '90 e divenuto, nel tempo, l'abitazione stabile della ricorrente e del suo nucleo familiare, con documentate condizioni di salute e disabilità. Dopo oltre vent'anni dalla definitività della condanna, la difesa aveva chiesto la sospensione o il blocco dell'esecuzione invocando l'art. 8 CEDU (diritto al …
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Nel giudizio di appello per omesso versamento delle ritenute previdenziali, il rifiuto del concordato sulla pena non può tradursi in una decisione “a porte chiuse”, né il diniego delle pene sostitutive può essere fondato su formule generiche o su un mero richiamo ai precedenti penali dell'imputato. È quanto emerge dalla sentenza n. 41525/2025, che annulla la decisione della Corte di appello di Bologna per duplice violazione: da un lato, delle regole sul contraddittorio dopo il rigetto del concordato in appello; dall'altro, dei criteri sostanziali che governano l'accesso alle sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia. Il caso La vicenda riguarda un amministratore unico …
Leggi di più… - 5. Disturbo della quiete pubblica: obbligo del giudice di valutare la particolare tenuità del fatto (Cass. Pen. n.41527/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 gennaio 2026
Nei procedimenti per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, il giudice non può omettere la valutazione della particolare tenuità del fatto quando essa sia stata espressamente richiesta dalla difesa. In caso contrario, la sentenza è destinata all'annullamento. Lo afferma la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41527/2025 ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale di Teramo nei confronti dell'amministratore unico di una società titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, condannato per il reato di cui all'art. 659 c.p. per il disturbo arrecato ai residenti degli stabili vicini. La questione: silenzio del giudice sull'art. 131-bis c.p. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria dell'Avv. Pasquale Foti, del foro di Reggio Calabria, che ha concluso per l'inanimissibilità del ricorso, o in subordine per il rigetto;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 28/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 marzo 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la domanda formulata da ES CH per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 4 maggio 2016 - data in cui veniva tratto in arresto - al 13 ottobre 2016 - data in cui veniva applicata una misura non detentiva, per poi essere assolto in esito al giudizio abbreviato, con sentenza poi confermata dalla stessa Corte reggina, su appello della parte j)nbniica (ii 0.v. 21 settembre 2021). 1. Più in particolare, la misura cautelare nei confronti del CH fu disposta in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 490 cod. pen., in relazione all'art. 476, commi 1 e 2, cod. pen., per avere, in concorso con altri, sottratto od occultato un atto pubblico facente fede fino a querela di falso, poiché parte del processo verbale di accertamento e contestazione di un'infrazione amministrativa, elevato nei confronti di ES CO. Quest'ultimo è stato identificato nel figlio di BE CO, esponente di rango di una cosca di 'ndrangheta, risultato essere in rapporti con il CH. L'ordinanza impugnata ha escluso, in capo al CH, la colpa grave di cui all'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., osservando come la condotta compiessivmente tenuta non potesse essere ritenuta ostativa al diritto alla riparazione, con riguardo al contenuto dei dialoghi intercettati ed alle motivazioni che hanno condotto alla sua assoluzione. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., guanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione, poiché mancante o comunque contraddittoria, nonché l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. La Corte dello riparazione avrebbe dovuto considerare che il rapporto di trequentazione tra il - maresciallo in servizio presSO la capitaneribi di porto cli Reggio Calabria - ed il CO esponente di rango di una cosca operante in un , quartiere della città, :éd il su interessamento al fine di far annullare il processo verbale di accertamento, integra una condotta quantomeno gravemente colposa, con valenza sinergica rispetto alla emissione del provvedimento cautelare. 2.2. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente lamenta l'apparenza l'illogicità della motivazione anche sotto ulteriori profili: da un Iato ( la Corte di appello, pur applicando il criterio aritmetico per la determinazione dell'indennizzo, )stri ha poi immotivatamente riconosciuto degli incrementi in ragione della incensuratezza del CH, della sospensione dall'attività lavorativa, e del trasferimento presso altra sede, senza considerare che tali effetti dipesero dalla rilevanza, quantomeno sul piano disciplinare, della sua condotta. Condotta valutabile quantomeno come lievemente colposa, e quindi rilevante in ordine alla duantificazione dell'indennizzo. 3. lI giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Per come si desume dal testo del provvedimento impugnato (pp. 5 e ss.), il CH, all'epoca dei fatti maresciallo in servizio presso la capitaneria di porto di Recrigio Calabria, intratteneva rapporti - nell'ordinanza non meqiio preosati - tzin Robe' lo Fraiicp, esponente di rango di una cosca operante nel quartiere Santa Gator - ira della stessa città. Da ciò avrebbe tratto origine il suo interessamento presso alcuni colleghi, al fine di far annullare il processo verbale di accertamento da costoro elevato nei confronti del tiglio del CO. Prendendo ie mosse da questi fatti, accertati anche dal giudice della imputazione, la Corte distrettuale ha espressamente circoscritto il proprio sindacato al solo interessamento del CH (p. 7), dopo aver sottolineato la genericità della difesa svolta nell'interesse del Ministero (p. 2), ed aver richiamato gli argomenti che hanno condotto all'assoluzione dell'istante (pp. 6 e 7). Ma, i irniamui I;
JrLicipI che governano l'accertamento della cc. loira ostativa, si e poi limitata ad affermare che "il contenuto del dialogo intercettato, le dichiarazioni rese dal CH e le motivazioni che hanno condotto alla sua assoluzione in primo e in secondo grado, escludono profili di colpa" (p. 8). 2.1. Osserva il Collegio che, in tal inodo, da un lato il giudice della riparazione ha offerto una motivazione apparente, dall'altro ha erroneamente operato una valutazione delle condotte analoga a quella relativa all'accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l'indennizzo. Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave, risultato a cui immotivatamente giunge, invece il r,ruvveclimel;.1 cp Più in particolare, il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01 . conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ente, ricalca quella eseguita al momento o nncnionc del ore,ntedilftell,10 re_Str , tiVO, verificare, seppur in presenza di un errai e dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). L'autonomia tra i due giudizi riguarda dunque la valutazione dei fatti, ma non l'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione. Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimpnto del (fritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte che la senienza (i, itroH •dn o [1,_oci provate (cfr., Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione, secondo cui il giudice dell'equa riparazione, deve valutare se certi comportamenti "accertati o non negati", e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria;
Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 01; Sez. 3, n. 19998 ael 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 - 01). 2.2. Né giova il richiamo alla genericità delle contestazioni del Ministero, contenuto nell'ordinanza impugnata e che Io stesso ricorrente, nella memoria, afferma traciuri in un profilo di inammissibilità del ricorso. L'assenza della causa ostatn,a, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve infatti essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte, come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice (Sez. 4, n. 39634 del 02/10/2024, Andreacchio, non mass.; Sez. 4, n. 39186 del 19/09/2024, Abraha, non mass.; Sez. 4, n. 33137 del 10/07/202 ,1, (s_Jtaluno, non mass.; Sez. 4, n 1106 del 13/01/2071, M., Rv. 280 03-31; lie:. 4, n. 34181 dei 5/11/2002, Guadagno, Ftv. 226604; Sez. 4 , n. 1558 del 18/12/1993, dep. 1994, Legnaro, Rv. 197378 - 01). Sicché, deve ritenersi certamente possibile che il Ministero deduca con il ricorso per cassazione vizi inerenti al (necessario) accertamento di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., a prescindere dagli argomenti spesi dinanzi al giudice della riparazione. 2.3 Ancora, i (.:Oudice della riparazione avrebbe dovuto ver -ificare cc q. contatti - seppur inidonei a fondare il giudizio di responsabilità penale - ed H conseguente interessamento del CH presso i suoi colleghi, possano o meno considerarsi condotta ostativa ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., tale da escludere i;
diritto alla riparazione o, comunque, se tale condotta possa o meno considerarsi caratterizzata da colpa lieve, al fine di ridurre l'entità della pretesa. A tal fine, i giudici della riparazione, nel valutare il comportamento del ricorrente, avrebbero dovuto considerare che la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., e consolidato principio di diritto, secondo il quale deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma dell art. 310 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, nosser -van/a di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costtuire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di Ur10 già emesso (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, deo. 2025, Biancolillo, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, Capelletto, non mass.; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034 - 01). k Nel compiere tale valutazione la Corte '0.:onsiderare che il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non si identifica con la "colpa penale", venendo in Hievo la sola con'areen'w oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, seconcio il pdr .cìr2etrur dclLid quoci ph:vumque acciitt, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, Marino, non mass.; Sez. 4, n. 41209 del 9/07/2024, Terlizzi, non mass.; Sez. 4, n. 37752 del 26/09/2024, Balilla, non mass.; Sez. 4, n. 28243 del 16/12/2021, dep. 2022, Cosmo, non mass.), pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati. Ancora, il giudice della riparazione avrebbe dovuto tenere in considerazione anche il principio per cui la condizione ostativa può essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesime procedimento e in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione tornisca aletiaata motivazione della ioro oggettiva idoneità ad essere nterpre',_ate come .nu, ( -1 ,JorrirrAirdlu:u cosi da essere poste quante meno in siirerdra con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01), Come anticipato, ove il giudice del rinvio escluda l'esistenza di una condotta ostativa, dovrà comunque valutare l'esistenza o meno di profili di colpa lieve. In conclusione, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di mento neri acidivenire al giudizio di assoluzione, ed immotivatamente escludendo l'esistenza della condotta ostativa - ovvero senza valutare se la condotta accertata integri o meno una negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - i giudici della riparazione non hanno fatto buon governo di tali principi. 2.4. Infine, non giova al CH neppure il riferimento alla insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare (pp. 7 e 8 memoria): ci_iù sia Dei re i hei la richiesta è stata qualificata come proposta al sensi del comma L dell'art. 314 cod. proc. pen., sia perché l'illegittimità del provvedimento cautelare, in guanto adottato o mantenuto senza le condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non risulta essere stata accertata con decisione irrevocabile del giudice "6 Ltz 4'ífia-t_ 4 4;41 4 :4 cautelarir o del giudice del nierito,t, certot) grudice della [115-a-razione (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2U25, Rv. 2U517 - CL 1; 1, n. 5855 del 23/01/20 Cotza, Rv. 275022 - 01). Decisione che non può consistere, sic et simpliciter, nell'intervenuto proscioglimento in esito al giudizio abbreviato, celebrato in forza della medesima piattaforma probatoria ma con l'applicazione di una diversa regola di giudizio. 7 Si rei,ionc, pe[ tanto, l'annullamento dell'ordinanza iinpugnata, cori;
Invio per nuovo G udizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che provvederà anche a regolamentare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. I restanti motivi sano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Coy.,i deciso in Roma, il 28 novembre 2025