CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2024, n. 4556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4556 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TA AO nato a [...] il [...] D'TI AL nato a [...] il [...] DE UC EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato SODRIO MICHELE che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato DE PASCALE CARLO che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato FERRONE ALESSANDRO che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso e chiede l'assoluzione di D'TI AL da tutti i reati. d2/' Penale Sent. Sez. 5 Num. 4556 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Milano il 1.7.2021, ha revocato la condanna di SQ D'GO al pagamento della provvisionale già disposta in primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata in appello, sia dal pubblico ministero che da AT De UC, LO GI e, appunto, lo stesso D'GO. Il processo ha ad oggetto una serie di reati fallimentari e tributari, realizzati dai predetti imputati in concorso con altri soggetti che hanno definito separatamente la loro posizione processuale (tra questi, il dominus dell'azienda fallita, ER FA). Il fallimento della Consulmarketing s.p.a., richiesto dal pubblico ministero dopo la segnalazione del collegio sindacale, ha svelato condotte irregolari degli amministratori, realizzate con l'ausilio di consulenti, relative all'avvenuta compensazione di debiti tributari con crediti fiscali apparentemente inesistenti, per un ammontare complessivo di circa 6,4 milioni di euro, nonché la bancarotta fraudolenta, aggravata dal danno di rilevante entità, realizzata anche attraverso: - l'effettuazione di operazioni distrattive tramite l'apparente acquisto di bond bulgari a pagamento di crediti tributari inesistenti forniti da NC AV, LO GI e AT De UC per eseguire le illecite compensazioni tributarie;
- l'effettuazione di più bonifici dai conti societari a favore di un conto corrente intestato ad una società peruviana (la cd. operazione Perù), senza alcuna ragione imprenditoriale, per asserite consulenze pubblicitarie in Perù, denaro poi riversato sul conto corrente personale di ER FA, su altro conto riconducibile a questi o prelevato in contanti;
- l'effettuazione di un'operazione di fittizia ricapitalizzazione della società poi fallita (cd. operazione Library), per 10 milioni di euro, attraverso il conferimento di 10.700 produzioni video multimediali, valutate 37.533.800 euro, da parte della società TVN s.r.I., valorizzazione ritenuta arbitraria e sovrastimata, poi segnalata come operazione sospetta ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2007, finalizzata a realizzare un aumento di capitale sociale fittizio ed un ripianamento solo apparente delle perdite accumulate dalla fallita, così concorrendo tale operazione a cagionare il fallimento della società Consulmarketing;
- la realizzazione di una "bancarotta da operazioni dolose", per l'omesso versamento di somme dovute a titolo di IVA, IRES, ritenute, contributi ed imposte di vario genere, come riscontrato dalle istanze di ammissione al passivo. Le condotte di bancarotta fraudolenta sono state contestate nei punti da Al ad A6 dell'imputazione; i reati di indebita compensazione sono stati contestati nei capi Bl, B2 e C, ai sensi dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, aggravati, per De UC, dall'aver 2 agito in qualità di professionista iscritto nell'albo dei commercialisti, ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000. Pertanto, quanto all'affermazione di responsabilità in relazione ai reati contestati ed alla dosimetria sanzionatoria, gli imputati, a seguito di doppia pronuncia conforme, sono stati condannati, rispettivamente: - AT De UC, quale commercialista, consulente della società fallita Consulmarketing s.p.a., alla pena di anni sei di reclusione, ritenuta la continuazione tra il reato più grave di cui al capo A6, seconda parte (aumentata la pena per l'aggravante del danno di rilevante gravità causato), e le fattispecie contestate ai capi B1 ed El;
- SQ D'GO, quale componente del CdA della società Consulmarketing s.p.a. dal 30.5.2012 al 5.6.2018, alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ex art. 219 I.fall. e ritenuta la continuazione tra il più grave reato di cui al capo A5 (la continuazione fallimentare opera per i capi A1, A2, A3, A6 prima parte) e i reati di cui ai capi H, I, L (tre condotte di reati tributari di omesso versamento dell'IVA e di ritenute di imposte); - LO GI, quale consulente della società fallita Consulmarketing s.p.a. (dal gennaio 2018), alla pena di anni 5 di reclusione, per il reato di cui al capo Al, previa esclusione della recidiva, riconosciuta l'aggravante della bancarotta con danno di rilevante gravità (l'imputato è stato assolto dal reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, inizialmente contestatagli insieme ad altri coimputati). Per tutti vi è stata condanna anche alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 6, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile - fallimento Consulmarketing - da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale di euro 6.500.000 corrispondente ai crediti indebitamente compensati tra il 12.1.2018 ed il 20.4.2018. 2. Hanno proposto ricorso tutti gli imputati, tramite differenti atti di impugnazione e diversi difensori di fiducia. 3. Il ricorso di SQ D'GO, proposto dall'avv. Ferrone, deduce otto diversi motivi di censura. 3.1. La prima eccezione è dedicata a contestare l'ammissione in giudizio della parte civile, il fallimento Consulmarketing, che non sarebbe stata autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma primo, n. 6, I. fall., a tale azione dal giudice delegato al fallimento;
la curatela, per reagire ad analoga obiezione proposta dalla difesa, ha allegato una mera istanza recante una dicitura sovrapposta "visto si autorizza" in copia semplice e senza valore legale, mancando la prova certa della provenienza dell'autorizzazione dal giudice delegato. 3 3.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione carente, contraddittoria ed illogica, quanto al ruolo del ricorrente nella società fallita: la tesi difensiva è che egli, nonostante fosse l'amministratore legale della società Consulmarketing, non aveva nessun ruolo concreto né tanto meno gestorio, non conoscendo neppure le quotidiane esigenze aziendali;
egli era, dunque, un mero prestanome inconsapevole, privo di potere decisionale e che si occupava solo della parte logistica, in particolare della gestione e dell'approvvigionamento del parco auto aziendale, nonché dei rapporti con i fornitori per consegne di materiali promozionali. La tesi contraria della sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente era una persona inserita nell'organigramma gestorio, pienamente partecipe delle decisioni del vero dominus, ER FA, è smentita dalle prove in atti (si evocano le testimonianze dei dipendenti Molaschi, direttore generale della fallita senza delega alla finanza e alla gestione amministrativa;
Buscemi, amministratore unico per l'esercizio provvisorio, dopo il fallimento;
Fina, direttore commerciale della Consulmarketing;
PE e SO, dipendenti). 2.3. Con un terzo motivo di ricorso, la difesa eccepisce anche vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla specifica condotta distrattiva contestagli al capo A3, poiché è stata ritenuta sussistente la fattispecie di bancarotta distrattiva in concorso, nei suoi confronti, nonostante nessun bonifico, tra quelli relativi alle somme sottratte ingiustificatamente dalle casse sociali, abbia avuto il ricorrente come beneficiario. Inoltre, la condotta è stata ritenuta provata anche con riguardo ad un periodo, fino al novembre 2018, in cui l'imputato non ha più avuto il ruolo di amministratore della fallita, avendo cessato la sua carica nell'aprile del 2018. La difesa ha prodotto, peraltro, la sentenza del GUP di Milano n. 3113/2021, con cui i coimputati ER FA, NG IA, PE NC AV e ID LE, sono stati assolti perché il fatto non sussiste riguardo al concorso nella bancarotta distrattiva di cui al capo A.3, constatata la mancanza di una puntuale descrizione delle condotte di prelievo, neppure per categorie generali (quanto a date ed importi). Il ricorso si chiede come sia possibile che, vista tale assoluzione, si tenga ferma la condanna del ricorrente per non aver impedito l'evento distrattivo, in relazione al quale i coimputati autori effettivi della distrazione sono stati assolti (un evento distrattivo, dunque, che non è stato provato che sia avvenuto). 2.4. Il quarto motivo di censura eccepisce vizio di motivazione quanto al capo AS dell'imputazione: una fittizia operazione di ricapitalizzazione della fallita, in cui il bene conferito, una library multimediale da parte della TVN s.r.I., società fallita anch'essa il 17.1.2019, di cui era proprietario delle quote totalitarie ER FA, sarebbe stato sovrastimato fraudolentemente;
operazione che il ricorrente avrebbe eseguito nella consapevole evidenza della sua fraudolenza. 4 Ebbene, la tesi difensiva punta a provare l'inconsapevolezza del ricorrente, mero amministratore formale e senza poteri decisionali, del quale non è stata accertata la volontà di concorrere nell'intento fraudolento del coimputato FA, titolare delle due società coinvolte nella operazione di conferimento fittizia, poiché la TVN a sua volta deteneva una quota totalitaria della fallita Consulmarketing. 2.5. La quinta ragione di ricorso eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla affermazione della responsabilità di D'GO in concorso per la cosiddetta "operazione Perù", vale a dire il capo A2, avendo il ricorrente disconosciuto la firma apposta al contratto relativo alla contestazione e non potendosi ritenere che il documento contrattuale sia sicuramente genuino, essendo stato trovato nel server aziendale. 2.6. Un sesto motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione per mancanza di prova quanto alla colpevolezza del ricorrente per i delitti di cui ai capi H, I, L (contestazioni di reati tributari): egli, amministratore solo "formale" in una società molto grande che, all'epoca, contava circa 200 dipendenti e svariati milioni di fatturato, era escluso dalla gestione contabile delle scadenze e dei pagamenti, noti solo al vero gestore, e cioè l'amministratore di fatto. Non vi è prova del dolo dei reati in capo al ricorrente e la giurisprudenza in tema ricollega la responsabilità penale al dolo specifico del reato tributario ed al ruolo effettivo ed alle concrete funzioni esercitate, senza conferire rilievo alla qualifica formale ricoperta (si cita Sez. 2, n. 43969 del 18/11/2022). 2.7. Con una settima eccezione si evidenzia il vizio di motivazione che affliggerebbe anche l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A6 prima parte, vale a dire la bancarotta fraudolenta da operazioni dolose: il ricorrente reitera la tesi secondo cui non vi sarebbe spazio di prova per affermare la sua responsabilità, basata inaccettabilmente solo sul suo ruolo di amministratore formale della fallita società. 2.8. Infine, un ottavo argomento di censura eccepisce mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al reato di cui al capo Al: la distrazione della somma complessiva di euro 3.356.242, fuoriuscita dai conti correnti sociali tra gennaio e giugno 2018, formalmente per l'acquisto di bond bulgari da parte di Consulmarketing (sulla base di fatture emesse dalle due società bulgare venditrici). Anche in questo caso non vi sarebbe alcuna consapevolezza da parte dell'imputato delle distrazioni contestate, come ammesso anche nell'ordinanza di applicazione di misura cautelare del 29.2.2020 del GIP di Milano. Si citano, quali elementi favorevoli all'imputato, anche le dichiarazioni della teste PE all'udienza del 21.4.2021 e del teste Pellegrini all'udienza del 13.1.2021. 2.9. La difesa ricorre, da ultimo, anche deducendo la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, deducendo l'assenza dei presupposti per l'applicazione della confisca per 5 equivalente dei beni dell'imputato, disposta in assenza di qualsiasi accertamento sulla sussistenza dei presupposti di legge. 3. Ha proposto ricorso anche LO GI, tramite l'avv. Sodrio, deducendo quattro diversi motivi di censura. 3.1. Il primo argomento difensivo evidenza violazione di legge quanto al mancato rispetto del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza in relazione alla condanna per il capo Al, poiché la motivazione del provvedimento di primo grado ha escluso che il ricorrente possa essere considerato artefice, insieme ai coimputati PE NC AV e AT De UC, del sistema di indebite compensazioni che avevano consentito alla fallita di abbattere illegalmente il proprio debito fiscale;
e neppure egli si è accertato che sia capo-promotore di un'associazione a delinquere che vede tra i suoi scopi principali quello di procurare indebite compensazioni fiscali a società in condizioni di forte esposizione con il Fisco. Il ricorrente non ha avuto rapporti accertati con l'esecutore materiale delle citate compensazioni, vale a dire AT De UC, e non ha ricevuto alcuna retribuzione per quelle indebite compensazioni. Non sarebbe stato mai contestato, invece, di aver partecipato all'acquisto, da parte della fallita, dei bond JP Morgan Stanley, al fine di far apparire una fittizia ricapitalizzazione sociale;
la condanna per tali condotte, quindi, si porrebbe al di fuori del principio di correlazione ed ha violato il diritto di difesa del ricorrente. Si evidenzia, inoltre, che la Corte territoriale non ha dato risposta soddisfacente alla tesi difensiva secondo cui il motivo dell'interessamento del ricorrente nella società fallita, che emerge dalle intercettazioni, è riconducibile ad un investimento/conferimento di denaro da parte sua alla stessa società Consulmarketing;
i contenuti delle intercettazioni, anzi, dimostrano l'inconsapevolezza del ricorrente circa le condizioni economiche della società poi fallita. APODITTICO E IN FATTO 3.2. Un secondo motivo di ricorso è dedicato a contestare la sussistenza degli elementi per ipotizzare il concorso del ricorrente nel delitto a lui ascritto al capo Al. I contenuti di alcune intercettazioni, sottovalutate dalla Corte territoriale, inserite nell'atto di appello e riportate nel ricorso, lasciano emergere l'inconsapevolezza dello stato economico della fallenda società e la volontà di recuperare un proprio investimento in essa;
così pure i contenuti dell'agenda di pagamenti del coimputato AV, sulla quale ha riferito il mar.Focarelli, incaricato delle indagini: il ricorrente era un soggetto alle dipendenze di AV, come dimostrano le annotazioni di pagamenti in suo favore (al nome "LO"). Alla luce di tali elementi di prova e premessi cenni giurisprudenziali sulle opzioni interpretative relative al concorso di persone nel reato, non vi sarebbero le condizioni 6 aJA- per ritenere legittima l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il concorso nel reato a lui ascritto. GIURISPRUDENZA DI RUOLO CONSULENTE EXTRANEUS 3.3. Un terzo motivo contesta la dosimetria sanzionatoria, sia perché ha fatto parte del giudizio di adeguatezza della pena un cenno alla "esclusione" di un'aggravante della recidiva mai contestata invece (e preclusa dal risultato del casellario giudiziale); sia perché si fa riferimento alla ripetitività delle condotte distrattive, quando, piuttosto, si è trattato, al più, di una sola condotta (l'acquisto dei bond JP Morgan), nonché all'inserimento non provato in più ampi contesti criminali ed all'esistenza di "pregresse condanne", laddove risulta unicamente un procedimento per appropriazione indebita, sospeso per la disciplina degli irreperibili. LA RECIDIVA ERA CONTESTATA . NON è STATA BEN ARGOMENTATA LA QUESTIONE DELLA RIPETITIVITà poiché LA CONTESTAZIONE ACCERTATA è PROPRIO RELATIVA A OS BO LG UTILIZZATI PER LE INDEBITE COMPENSAZIONI. Inoltre, si contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento processuale positivo, ed il discostarsi, nel calcolo della sanzione, dal minimo edittale. MOTIVAZIONE GENERICA, LA PENA è PROSSIMA AL MINIMO ED è STATA AUMENTATA PER L'AGGRAVANTE DEL DANNO DI RILEVANTE GRAVITà 3.4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadisce le ragioni di ricorso quanto all'illegittimità dell'applicazione della recidiva nei suoi confronti, valutato anche il certificato penale, che allega. LA RECIDIVA ERA CONTESTATA ED è STATA ESCLUSA... COSA VUOLE?? NON è STATA CONSIDERATA NELLA DOSIMETRIA 4. Il ricorso di AT De UC, proposto dal difensore di fiducia, avv. de Pescale, deduce cinque distinti motivi di ricorso. 4.1. Una prima ragione di censura eccepisce violazione di legge in relazione all'affermazione di concorso in bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose del ricorrente, ritenuto extraneus nel reato, quale consulente dal 2018 della Consulmarketing s.p.a., per aver offerto un concreto contributo ideando e realizzando una serie di indebite compensazioni per oltre 8 milioni di euro, atte a consentire di non versare imposte per un importo equivalente e, quindi, a mascherare perdite per lo stesso valore, o meglio a consentire la distrazione di tali somme di danaro. Tuttavia, la difesa evidenzia come le compensazioni ritenute indebite siano state collocate temporalmente, dalla sentenza impugnata, negli anni dal 2015 al 2018 e così anche lo stato di decozione, e cioè in un periodo in cui il ricorrente non ha avuto contatti con la società poi fallita. Inoltre, non vi sarebbe prova della consapevolezza in capo al ricorrente che la sua condotta avrebbe contribuito causalmente al depauperamento del patrimonio della 7 società poi fallita;
in altre parole, non vi sarebbe prova del dolo del reato di concorso in bancarotta impropria. 4.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante dell'aver cagionato un danno di rilevante gravità, prevista dall'art. 219 I. fall. La valutazione del danno va riferita non già all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dalla condotta di bancarotta: tale criterio non è stato seguito, invece, dalla sentenza impugnata. 4.3. Il terzo argomento difensivo si incentra sulla denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione carente quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati in relazione ai quali vi è stata sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Napoli il 13.5.2019. La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che non fossero stati prodotti in atti i documenti utili per tale riconoscimento (la sentenza e la prova del passaggio in giudicato) quando invece la produzione documentale è avvenuta all'udienza del 31.5.2022. VOLENDO ANCHE AMMETTERE LA VALUTAZIONE ERRONEA SULLA ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE, IL MOTIVO DI RICORSO NON DICE perché DEVE AVERE LA CONTINUAZIONE è GENERICO 4.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria con specifico riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di concorso in bancarotta impropria e quelli accertati nei suoi confronti ai capi 61 ed El. 4.5. L'ultimo motivo di censura si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sotto il profilo sia della violazione di legge che del vizio di motivazione): sarebbe illogica la motivazione che legge in chiave negativa il mancato ristoro del danno arrecato, quando al ricorrente sono stati sequestrati tutti i beni, sicchè non aveva la possibilità materiale di procedere a risarcire, anche in forma simbolica, i danni all'erario. Si è poi ignorata la collaborazione del ricorrente in altri procedimenti a suo carico, che prova la sua volontà di cambiamento rispetto all'inclinazione criminale dimostrata. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 1. Il ricorso di SQ D'GO non può trovare accoglimento. 8 dm 1.1. Il primo argomento di censura non contesta la costituzione di parte civile o il potere del curatore di costituirsi parte civile ma propone una questione aspecifica e irrilevante, che attinge il rapporto interno tra il giudice fallimentare e il curatore, nell'ambito della procedura fallimentare, estranea al processo penale. La censura proposta è irrilevante poiché il curatore fallimentare ha autonoma facoltà di costituirsi parte civile nel processo avente ad oggetto reati di bancarotta;
una legittimazione alla costituzione in giudizio che prescinde dall'autorizzazione prevista dall'art. 25, comma primo, n. 6, I. fall. e dal giudice delegato al fallimento. La questione è, altresì, aspecifica, per come formulata, poiché la curatela, per reagire ad analoga obiezione proposta dalla difesa, ha allegato nel corso del processo - come ammette lo stesso ricorrente - la copia di un documento da cui si comprende che l'autorizzazione del giudice delegato vi è stata, sia pur nelle forme sintetiche, ma consuete, della procedura di apposizione della dicitura "visto si autorizza" sulla sua istanza, volta a richiedere l'autorizzazione alla costituzione di parte civile nel processo a carico anche dell'imputato. Il ricorso non eccepisce la falsità della copia, bensì dibatte della valenza della documentazione esibita nel processo, dubitandone in modo perplesso - e dunque generico - e proponendo un tema esclusivamente formale, che cede il passo al principio di libertà della prova che, insieme al criterio generale di libero convincimento del giudice, informa il processo penale (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 18975 del 13/2/2017, Cadore, Rv. 269908). 1.2. La seconda e la terza ragione argomentativa evocate dal ricorrente sono inammissibili perché formulate in fatto, seguendo uno schema di censura sottratto al sindacato del giudice di legittimità, il cui orizzonte di verifica, come noto, non abbraccia la richiesta di rilettura degli elementi di prova, a meno che tale rilettura non si riveli fattore di considerazione della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In sintesi, la tesi difensiva prova a sostenere l'esclusione della capacità gestoria del ricorrente, nonostante egli fosse l'amministratore legale della società fallita Consulmarketing, delineandone un ruolo da mero prestanome, all'oscuro delle quotidiane esigenze aziendali. Si tratta di un tentativo non consentito di riscrivere i risultati probatori e tutte le principali testimonianze - delle quali, infatti, viene offerta una minuziosa, quanto parziale ed alternativa interpretazione - nonostante la sentenza impugnata abbia chiaramente ricostruito, senza iati logici o cadute motivazionali, la capacità decisionale e la piena operatività del ricorrente nell'ambito delle dinamiche societarie, proprio attraverso quei testimoni in relazione alle cui dichiarazioni si tenta un'operazione di riposizionamento del significato probatorio. La sentenza impugnata ha evidenziato i molti passaggi delle dichiarazioni dei testi - tutti a pieno titolo (perché inseriti nell'organico lavorativo della fallita) a conoscenza della 9 ad) situazione economico-gestionale della fallita - dalle quali è emerso che il ricorrente era una persona inserita nell'organigramma aziendale con un proprio ruolo, pienamente partecipe delle decisioni del reale dominus, ER FA. Sono gli stessi testimoni evocati dalla difesa a fornire la prova del fatto che il ricorrente era un prezioso collaboratore di questi (si evocano le testimonianze dei dipendenti Molaschi, direttore generale della fallita senza delega alla finanza e alla gestione amministrativa;
Buscemi, amministratore unico per l'esercizio provvisorio, dopo il fallimento;
Fina, direttore commerciale della Consulmarketing;
PE e SO, dipendenti). Egualmente in fatto, dunque inammissibili, oltre che infondate, risultano le censure più specificamente attinenti alla sussistenza della fattispecie di bancarotta distrattiva in concorso contestata al capo A3. Sia la sentenza di primo grado, cui quella impugnata si richiama, sia la Corte d'Appello hanno evidenziato che i prelievi di cassa e da carte di credito, oggetto della bancarotta fraudolenta distrattiva, hanno trovato conferma nell'attività svolta dai consulenti ausiliari del curatore fallimentare, i quali, revisionando la contabilità della fallita nel triennio 2016-2018 hanno rilevato innumerevoli uscite rimaste prive di riscontri, ed ulteriore certezza è stata desunta dai contenuti delle intercettazioni telefoniche, dalle quali è emerso un sistematico, improprio utilizzo della cassa contanti e delle carte di credito della società da parte di ER FA, noto al ricorrente e mai da questi avversato o contraddetto, nonostante la sua veste formale di amministratore: la responsabilità gli è ascritta in concorso e il motivo di censura è generico al riguardo. Allo stesso modo generica è la denuncia di incoerenza della condanna con un'assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati da altro giudice: si tratta di sentenza assolutoria non definitiva e, inoltre, non ne è chiara l'incidenza, dal punto di vista dei contenuti di merito, sulla condanna emessa dalla Corte d'Appello di Milano, visto che si eccepiscono motivi formali di aspecificità delle imputazioni quali basi assolutorie. Infine, manifestamente infondato il motivo di ricorso è anche nella parte in cui lamenta una incongruenza tra i periodi di contestazione della bancarotta distrattiva e la durata del suo incarico: l'anno 2018 viene inteso in sentenza come linea di confine temporale, rispetto alle condotte concretamente ascritte all'imputato e, quindi, non è evidenziata quale parte dell'imputazione andrebbe a coprire una data successiva alla decadenza dall'incarico gestorio della fallita. E ciò basterebbe a ribattere alle obiezioni della difesa, anche volendo omettere la considerazione che la deduzione è stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità, quanto alla specifica eccezione avente ad oggetto la corrispondenza tra il tempo di commissione delle condotte ed il ruolo di amministratore legale del ricorrente. 1.3. Anche il quarto motivo di censura è formulato in fatto e risulta alquanto apodittico, puntando ancora una volta a sostenere — senza prove a sostegno, in ultima analisi - l'inconsapevolezza del ricorrente, del quale invece, ed a dispetto della tesi 10 ag difensiva, la sentenza impugnata ha riportato gli elementi concreti dai quali i giudici di merito hanno ritenuto che sia stata accertata la volontà di concorrere nell'intento fraudolento del coimputato FA, titolare delle due società coinvolte nella operazione di conferimento fittizia di cui al capo AS. La TVN s.r.I., fallita anch'essa il 17.1.2019, società della cui totalità di quote era proprietario ER FA, ha conferito alla fallita un asset il cui valore è stato sovrastimato fraudolentemente al fine della ricapitalizzazione fittizia e con la volontà di far apparire un ripianamento invece inesistente delle perdite della fallita: la consapevole evidenza della fraudolenza dell'operazione da parte del ricorrente è stata messa in luce attraverso il riferimento alla circostanza che è stato proprio D'GO a sottoscrivere gli atti relativi al conferimento, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Consulmarketing s.p.a, superando la tesi giustificativa dell'inconsapevolezza dell'imputato, smentita dalla testimonianza di VI PE. 1.4. Il quinto motivo esposto nel cahier difensivo è anch'esso rivalutativo e formulato attraverso prospettazioni che mirano a sostenere l'estraneità del ricorrente alla condotta contestatagli al capo A2, una bancarotta distrattiva per flussi di cassa in uscita dalla fallita, rimasti privi di giustificazione economica, in favore di una società con sede in Perù (da qui la denominazione sintetica della contestazione come relativa alla "operazione Perù), condotta sempre commessa in concorso con il coimputato FA. La responsabilità del ricorrente, invece, è stata ben argomentata nella doppia pronuncia conforme, senza manifeste illogicità attaccabili, facendo riferimento al suo contributo concorsuale, consistito nella sottoscrizione, da parte sua, del contratto di consulenza alla base della operazione fittizia, nella consapevolezza della mancanza di un effetto rapporto economico-giustificativo sottostante: tale consapevolezza, sottolinea la sentenza impugnata a pag. 15, è stata sostanzialmente ammessa dal ricorrente in sede di spontanee dichiarazioni rese in dibattimento, poiché se è vero che egli ha continuato a disconoscere la firma come propria, ha tuttavia confermato di sapere che il legale rappresentante della società peruviana non era altri che un prestanome dello stesso FA;
circostanza, quest'ultima, confortata anche dalle intercettazioni telefoniche, delle quali nulla argomenta il ricorso, e che, invece, la Corte di merito valorizza per la loro schiacciante chiarezza di contenuti circa la piena condivisione da parte del ricorrente della fittizietà delle operazioni del coimputato avallate. 1.4. L'eccezione - la sesta - riferita al vizio di motivazione per mancanza di prova, quanto alla colpevolezza del ricorrente per i delitti di cui ai capi H, I, L (contestazioni di reati tributari), ripropone, sostanzialmente, le medesime ragioni dell'atto di appello, già superate dalla sentenza impugnata e aventi come fulcro il tentativo di rappresentare il ricorrente come un amministratore solo "formale" in una società molto grande che, all'epoca, contava circa 200 dipendenti e svariati milioni di fatturato, inconsapevole di ogni attività gestoria o scelta aziendale. 1 1 Ebbene, emerge dalla motivazione della sentenza impugnata la manifesta infondatezza di tale prospettazione, come si è già evidenziato nell'esame dei precedenti motivi di ricorso, richiamando alcune prove autoevidenti, invece, della piena consapevolezza, da parte di D'GO, del comportamento spregiudicato e depauperativo del coimputato FA. E' pur vero che dei reati tributari risponde l'amministratore di fatto quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723). Tuttavia, nel caso di specie, è evidente, da quanto ha ampiamente motivato la sentenza impugnata (basandosi su intercettazioni e diverse testimonianze), che il ricorrente non si trovava nella situazione di mero prestanome, bensì di complice consapevole dell'amministratore di fatto e ideatore della gestione diffusamente fraudolenta. Egli risponde, pertanto, per aver concorso nel reato non impedendolo e non esercitando la dovuta, accorta funzione che il ruolo gli attribuiva ed aver, anzi, volontariamente avallato le condotte dell'amministratore di fatto. 1.5. Anche la settima eccezione, relativa alla condanna per il capo A6 prima parte, vale a dire la bancarotta fraudolenta da operazioni dolose per la sistematica omissione del versamento delle imposte, deve essere dichiarata manifestamente infondata e formulata con modalità inammissibili, tenendo conto delle medesime considerazioni sinora diffusamente svolte (fondate su testimonianze ed intercettazioni, messe in fila dalla sentenza impugnata) e relative al ruolo non di mero prestanome del ricorrente, bensì di amministratore formale, a conoscenza delle scelte gestionali realizzate dal dominus dell'azienda, ER FA, e consapevole delle inadempienze fiscali. In questa sede si evidenzia nuovamente come le decisioni di primo e secondo grado abbiano posto l'accento sulla piena partecipazione dell'imputato alla vita della società, individuando alcuni "indicatori": la presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione e la sottoscrizione di atti e contratti commerciali con i clienti;
la presenza costante in azienda, con il ruolo (anche) di direttore dei servizi generali e di addetto all'ufficio commerciale (funzioni nelle quali si occupava di varie attività: dalla gestione del parco auto al tenere i rapporti con i fornitori più importanti ed assegnare ai dipendenti beni aziendali strumentali (tablet, telefoni, autovetture). Tale è stata la sua partecipazione alla gestione della società fallita che il ricorrente ha continuato ad occuparsene anche successivamente alla cessazione della carica - sottolinea la sentenza a pag. 45 - e detta circostanza è documentata da email acquisite agli atti del dibattimento. 1.6. L'ottava censura è apodittica ed in fatto anch'essa. La sentenza impugnata ha chiarito, da un lato, nuovamente, la consapevole condivisione da parte del ricorrente, 12 quale amministratore di diritto, della spregiudicata e illecita gestione dell'azienda da parte dell'amministratore di fatto;
dall'altro, ha specificato come al ricorrente - ed all'intero consiglio di amministrazione - fosse noto tutto il contesto dell'operazione economica relativa ai bond bulgari, valorizzando la testimonianza della stessa teste che, invece, la difesa intende utilizzare a suo favore, leggendone in modo parziale i contenuti. Nel resto, il motivo di ricorso è rivalutativo o generico (nella misura in cui cita la trama del provvedimento cautelare che ritiene favorevole al ricorrente). 1.7. Del tutto generica, infine, la censura relativa alla confermata confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. In tema di reati tributari, infatti, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, costituisce profitto del reato il risparmio di spesa o l'incremento patrimoniale concreto per il contribuente, determinati da qualsiasi artificiosa alterazione unilaterale dell'obbligazione tributaria che, fuori dei casi previsti dalla legge, comporti la sottrazione degli importi evasi alla destinazione fiscale, senza neppure che rilevi che l'imposta evasa sia stata in concreto non pagata o indebitamente portata a credito dal contribuente (Sez. 3, n. 42195 del 21/9/2023, Trantino, Rv. 285226). Detto altrimenti, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca anche per equivalente, il profitto è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale (Sez. 3, n. 1656 del 27/9/2018, Di Giambattista, Rv. 275474). Il ricorso non si confronta con la giurisprudenza di legittimità in tema e omette di evidenziare effettive illegittimità della decisione ablativa. 2. Il ricorso di LO GI deve essere complessivamente rigettato. 2.1. I primi due motivi di ricorso sono in fatto, reiterativi e assertivi, per questo inammissibili. La questione sulla violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza viene riproposta senza alcun confronto con le argomentazioni della pronuncia impugnata, che hanno chiarito come non vi sia alcuna immutazione del fatto da parte del giudice di primo grado. Il ricorrente è stato condannato per essere stato il beneficiario, attraverso le società a lui riconducibili, delle somme fuoriuscite dalle casse della fallita e destinate, fintamente, all'acquisto - mai perfezionato - di bond bulgari. La semplice lettura del capo d'imputazione - per quanto articolato - conduce a tale soluzione, rispetto a quanto dedotto dallo stesso ricorrente. La fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva, come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, impone di considerare concorrente nel reato, quale extraneus, il soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo (Sez. 5, n. 2298 del 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089). Ed è 13 questo quanto è accaduto nel caso di specie, secondo la ricostruzione concorde delle sentenze di merito (cfr. pag. 54 della decisione impugnata), con cui il ricorso non si confronta realmente. 2.2. Il motivo attinente alla dosimetria sanzionatoria è in parte inammissibile per genericità ed in parte infondato. La recidiva di cui il ricorrente si duole (anche nei motivi aggiunti), in realtà, non è stata riconosciuta nei suoi confronti (cfr. pag. 55 della sentenza d'appello), mentre la reiterazione delle condotte della quale pure si contesta la sussistenza si riferisce - nell'intenzione leggibile nella motivazione della sentenza - ai plurimi acquisti fittizi di bond bulgari utilizzati per le indebite compensazioni, che hanno occultato la fraudolenta distrazione delle somme di danaro relative. Priva, invece, di qualsiasi fondamento è la critica al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla valutata sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità ed alla complessiva misura della dosimetria sanzionatoria. La sentenza impugnata, infatti, ragiona ampiamente ed approfonditamente dei fattori di valutazione considerati per tali determinazioni, applicando la giurisprudenza di legittimità costante in tema, sia quanto alla valorizzazione dei precedenti (uno secondo la difesa, ma si tratta comunque di un argomento debole che dimentica la pluralità di rationes sottese alla pronuncia sfavorevole), sia quanto al dimensionamento del danno, alla luce di elementi concreti (l'entità milionaria degli importi distratti;
l'ammontare ingente del passivo) rispetto al danno per i creditori. 3. Anche il ricorso di AT De UC deve essere rigettato perché infondato. 3.1. Il ricorrente, con il primo motivo, si lamenta della ritenuta sussistenza del concorso in bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose con ragioni rivalutative ed in fatto, oltre che manifestamente infondate. La sentenza d'appello ha evidenziato come egli sia stato ritenuto fondatamente già in primo grado concorrente, in qualità di extraneus nel reato, perchè consulente dal 2018 della Consulmarketing s.p.a., per aver offerto un concreto contributo ideando e realizzando una serie di indebite compensazioni per oltre 8 milioni di euro, atte a consentire di non versare imposte per un importo equivalente e, quindi, a mascherare perdite per lo stesso valore, o meglio a consentire la distrazione di tali somme di danaro. Per De UC i giudici di merito hanno ritagliato un ruolo di vero e proprio ideatore del modello di evasione fiscale mediante indebite compensazioni. In altre parole, un soggetto chiave nella vicenda delittuosa, che è stato l'artefice del deliberato e sistematico ricorso alle accertate operazioni dolose fiscali in un contesto di esposizione debitoria conclamata, che gli era nota, in quanto era stato chiamato proprio come consulente dell'azienda poi fallita per gestire il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. 14 o Ed a ragionare di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il Collegio si ritrova nella tesi secondo cui il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è generico e, quindi, inammissibile. Il Collegio concorda con la tesi, in qualche modo evocata dal ricorrente, sia pur in maniera non puntuale, secondo cui la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 48203 del 10/7/2017, Meluzio, Rv. 271274). Il ricorso, però, si limita a denunciare la mancata considerazione specifica del danno provocato ai creditori, senza addurre alcun argomento concreto di non corrispondenza, invece, di tale danno alla considerata rilevante somma di 9 milioni di euro sottratta alla ripartizione tra loro e corrispondente all'entità del passivo. 3.3. Quanto ai denunciati vizi della sentenza relativi al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati in relazione ai quali vi è stata condanna passata in giudicato emessa dal Tribunale di Napoli il 13.5.2019, il motivo si rivela anch'esso genericamente formulato. Infatti, anche volendo ritenere fondata l'osservazione difensiva secondo cui la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che non fossero stati prodotti in atti i documenti utili per tale riconoscimento (la sentenza e la prova del passaggio in giudicato), mentre invece la produzione documentale è avvenuta all'udienza del 31.5.2022, il ricorrente non ha proposto al Collegio alcun argomento concreto e specifico da cui desumere le ragioni in base alle quali sarebbe consentito riconoscergli la continuazione criminosa al fine di mitigare la risposta sanzionatoria. 3.4. Eguale sorte di genericità tocca al quarto motivo di ricorso con cui si denuncia, solo assertivamente, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di concorso in bancarotta impropria e quelli accertati nei suoi confronti ai capi B1 ed El. 4.5. Infine, infondato è l'ultimo motivo di censura, con cui la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Gli elementi positivi addotti a sostegno della richiesta si limitano a riproporre la collaborazione dell'imputato nel corso 15 del processo, mediante assunzione delle proprie responsabilità, già ritenuta "inutile" dalla sentenza impugnata rispetto al quadro probatorio già in atti ed alle sue modalità. Tali considerazioni sono già sufficienti a sostenere non illogicamente il diniego, che rimane, per questo, insindacabile in sede di legittimità. L'argomento relativo alla mancata proposta risarcitoria — che si è evidenziato poteva essere anche solo simbolica, così svuotando di ragioni l'eccezione difensiva sulla incapacità patrimoniale oggettiva del ricorrente - è stato enunciato dalla Corte d'appello solo per rafforzare, dal punto di vista anche ideale, una scelta già forte delle ragioni di assenza di elementi positivi, enunciata sin dall'inizio. E, come noto, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce, infatti, un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato SODRIO MICHELE che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato DE PASCALE CARLO che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato FERRONE ALESSANDRO che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso e chiede l'assoluzione di D'TI AL da tutti i reati. d2/' Penale Sent. Sez. 5 Num. 4556 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Milano il 1.7.2021, ha revocato la condanna di SQ D'GO al pagamento della provvisionale già disposta in primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata in appello, sia dal pubblico ministero che da AT De UC, LO GI e, appunto, lo stesso D'GO. Il processo ha ad oggetto una serie di reati fallimentari e tributari, realizzati dai predetti imputati in concorso con altri soggetti che hanno definito separatamente la loro posizione processuale (tra questi, il dominus dell'azienda fallita, ER FA). Il fallimento della Consulmarketing s.p.a., richiesto dal pubblico ministero dopo la segnalazione del collegio sindacale, ha svelato condotte irregolari degli amministratori, realizzate con l'ausilio di consulenti, relative all'avvenuta compensazione di debiti tributari con crediti fiscali apparentemente inesistenti, per un ammontare complessivo di circa 6,4 milioni di euro, nonché la bancarotta fraudolenta, aggravata dal danno di rilevante entità, realizzata anche attraverso: - l'effettuazione di operazioni distrattive tramite l'apparente acquisto di bond bulgari a pagamento di crediti tributari inesistenti forniti da NC AV, LO GI e AT De UC per eseguire le illecite compensazioni tributarie;
- l'effettuazione di più bonifici dai conti societari a favore di un conto corrente intestato ad una società peruviana (la cd. operazione Perù), senza alcuna ragione imprenditoriale, per asserite consulenze pubblicitarie in Perù, denaro poi riversato sul conto corrente personale di ER FA, su altro conto riconducibile a questi o prelevato in contanti;
- l'effettuazione di un'operazione di fittizia ricapitalizzazione della società poi fallita (cd. operazione Library), per 10 milioni di euro, attraverso il conferimento di 10.700 produzioni video multimediali, valutate 37.533.800 euro, da parte della società TVN s.r.I., valorizzazione ritenuta arbitraria e sovrastimata, poi segnalata come operazione sospetta ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2007, finalizzata a realizzare un aumento di capitale sociale fittizio ed un ripianamento solo apparente delle perdite accumulate dalla fallita, così concorrendo tale operazione a cagionare il fallimento della società Consulmarketing;
- la realizzazione di una "bancarotta da operazioni dolose", per l'omesso versamento di somme dovute a titolo di IVA, IRES, ritenute, contributi ed imposte di vario genere, come riscontrato dalle istanze di ammissione al passivo. Le condotte di bancarotta fraudolenta sono state contestate nei punti da Al ad A6 dell'imputazione; i reati di indebita compensazione sono stati contestati nei capi Bl, B2 e C, ai sensi dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, aggravati, per De UC, dall'aver 2 agito in qualità di professionista iscritto nell'albo dei commercialisti, ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000. Pertanto, quanto all'affermazione di responsabilità in relazione ai reati contestati ed alla dosimetria sanzionatoria, gli imputati, a seguito di doppia pronuncia conforme, sono stati condannati, rispettivamente: - AT De UC, quale commercialista, consulente della società fallita Consulmarketing s.p.a., alla pena di anni sei di reclusione, ritenuta la continuazione tra il reato più grave di cui al capo A6, seconda parte (aumentata la pena per l'aggravante del danno di rilevante gravità causato), e le fattispecie contestate ai capi B1 ed El;
- SQ D'GO, quale componente del CdA della società Consulmarketing s.p.a. dal 30.5.2012 al 5.6.2018, alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ex art. 219 I.fall. e ritenuta la continuazione tra il più grave reato di cui al capo A5 (la continuazione fallimentare opera per i capi A1, A2, A3, A6 prima parte) e i reati di cui ai capi H, I, L (tre condotte di reati tributari di omesso versamento dell'IVA e di ritenute di imposte); - LO GI, quale consulente della società fallita Consulmarketing s.p.a. (dal gennaio 2018), alla pena di anni 5 di reclusione, per il reato di cui al capo Al, previa esclusione della recidiva, riconosciuta l'aggravante della bancarotta con danno di rilevante gravità (l'imputato è stato assolto dal reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, inizialmente contestatagli insieme ad altri coimputati). Per tutti vi è stata condanna anche alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 6, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile - fallimento Consulmarketing - da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale di euro 6.500.000 corrispondente ai crediti indebitamente compensati tra il 12.1.2018 ed il 20.4.2018. 2. Hanno proposto ricorso tutti gli imputati, tramite differenti atti di impugnazione e diversi difensori di fiducia. 3. Il ricorso di SQ D'GO, proposto dall'avv. Ferrone, deduce otto diversi motivi di censura. 3.1. La prima eccezione è dedicata a contestare l'ammissione in giudizio della parte civile, il fallimento Consulmarketing, che non sarebbe stata autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma primo, n. 6, I. fall., a tale azione dal giudice delegato al fallimento;
la curatela, per reagire ad analoga obiezione proposta dalla difesa, ha allegato una mera istanza recante una dicitura sovrapposta "visto si autorizza" in copia semplice e senza valore legale, mancando la prova certa della provenienza dell'autorizzazione dal giudice delegato. 3 3.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione carente, contraddittoria ed illogica, quanto al ruolo del ricorrente nella società fallita: la tesi difensiva è che egli, nonostante fosse l'amministratore legale della società Consulmarketing, non aveva nessun ruolo concreto né tanto meno gestorio, non conoscendo neppure le quotidiane esigenze aziendali;
egli era, dunque, un mero prestanome inconsapevole, privo di potere decisionale e che si occupava solo della parte logistica, in particolare della gestione e dell'approvvigionamento del parco auto aziendale, nonché dei rapporti con i fornitori per consegne di materiali promozionali. La tesi contraria della sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente era una persona inserita nell'organigramma gestorio, pienamente partecipe delle decisioni del vero dominus, ER FA, è smentita dalle prove in atti (si evocano le testimonianze dei dipendenti Molaschi, direttore generale della fallita senza delega alla finanza e alla gestione amministrativa;
Buscemi, amministratore unico per l'esercizio provvisorio, dopo il fallimento;
Fina, direttore commerciale della Consulmarketing;
PE e SO, dipendenti). 2.3. Con un terzo motivo di ricorso, la difesa eccepisce anche vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla specifica condotta distrattiva contestagli al capo A3, poiché è stata ritenuta sussistente la fattispecie di bancarotta distrattiva in concorso, nei suoi confronti, nonostante nessun bonifico, tra quelli relativi alle somme sottratte ingiustificatamente dalle casse sociali, abbia avuto il ricorrente come beneficiario. Inoltre, la condotta è stata ritenuta provata anche con riguardo ad un periodo, fino al novembre 2018, in cui l'imputato non ha più avuto il ruolo di amministratore della fallita, avendo cessato la sua carica nell'aprile del 2018. La difesa ha prodotto, peraltro, la sentenza del GUP di Milano n. 3113/2021, con cui i coimputati ER FA, NG IA, PE NC AV e ID LE, sono stati assolti perché il fatto non sussiste riguardo al concorso nella bancarotta distrattiva di cui al capo A.3, constatata la mancanza di una puntuale descrizione delle condotte di prelievo, neppure per categorie generali (quanto a date ed importi). Il ricorso si chiede come sia possibile che, vista tale assoluzione, si tenga ferma la condanna del ricorrente per non aver impedito l'evento distrattivo, in relazione al quale i coimputati autori effettivi della distrazione sono stati assolti (un evento distrattivo, dunque, che non è stato provato che sia avvenuto). 2.4. Il quarto motivo di censura eccepisce vizio di motivazione quanto al capo AS dell'imputazione: una fittizia operazione di ricapitalizzazione della fallita, in cui il bene conferito, una library multimediale da parte della TVN s.r.I., società fallita anch'essa il 17.1.2019, di cui era proprietario delle quote totalitarie ER FA, sarebbe stato sovrastimato fraudolentemente;
operazione che il ricorrente avrebbe eseguito nella consapevole evidenza della sua fraudolenza. 4 Ebbene, la tesi difensiva punta a provare l'inconsapevolezza del ricorrente, mero amministratore formale e senza poteri decisionali, del quale non è stata accertata la volontà di concorrere nell'intento fraudolento del coimputato FA, titolare delle due società coinvolte nella operazione di conferimento fittizia, poiché la TVN a sua volta deteneva una quota totalitaria della fallita Consulmarketing. 2.5. La quinta ragione di ricorso eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla affermazione della responsabilità di D'GO in concorso per la cosiddetta "operazione Perù", vale a dire il capo A2, avendo il ricorrente disconosciuto la firma apposta al contratto relativo alla contestazione e non potendosi ritenere che il documento contrattuale sia sicuramente genuino, essendo stato trovato nel server aziendale. 2.6. Un sesto motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione per mancanza di prova quanto alla colpevolezza del ricorrente per i delitti di cui ai capi H, I, L (contestazioni di reati tributari): egli, amministratore solo "formale" in una società molto grande che, all'epoca, contava circa 200 dipendenti e svariati milioni di fatturato, era escluso dalla gestione contabile delle scadenze e dei pagamenti, noti solo al vero gestore, e cioè l'amministratore di fatto. Non vi è prova del dolo dei reati in capo al ricorrente e la giurisprudenza in tema ricollega la responsabilità penale al dolo specifico del reato tributario ed al ruolo effettivo ed alle concrete funzioni esercitate, senza conferire rilievo alla qualifica formale ricoperta (si cita Sez. 2, n. 43969 del 18/11/2022). 2.7. Con una settima eccezione si evidenzia il vizio di motivazione che affliggerebbe anche l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A6 prima parte, vale a dire la bancarotta fraudolenta da operazioni dolose: il ricorrente reitera la tesi secondo cui non vi sarebbe spazio di prova per affermare la sua responsabilità, basata inaccettabilmente solo sul suo ruolo di amministratore formale della fallita società. 2.8. Infine, un ottavo argomento di censura eccepisce mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al reato di cui al capo Al: la distrazione della somma complessiva di euro 3.356.242, fuoriuscita dai conti correnti sociali tra gennaio e giugno 2018, formalmente per l'acquisto di bond bulgari da parte di Consulmarketing (sulla base di fatture emesse dalle due società bulgare venditrici). Anche in questo caso non vi sarebbe alcuna consapevolezza da parte dell'imputato delle distrazioni contestate, come ammesso anche nell'ordinanza di applicazione di misura cautelare del 29.2.2020 del GIP di Milano. Si citano, quali elementi favorevoli all'imputato, anche le dichiarazioni della teste PE all'udienza del 21.4.2021 e del teste Pellegrini all'udienza del 13.1.2021. 2.9. La difesa ricorre, da ultimo, anche deducendo la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, deducendo l'assenza dei presupposti per l'applicazione della confisca per 5 equivalente dei beni dell'imputato, disposta in assenza di qualsiasi accertamento sulla sussistenza dei presupposti di legge. 3. Ha proposto ricorso anche LO GI, tramite l'avv. Sodrio, deducendo quattro diversi motivi di censura. 3.1. Il primo argomento difensivo evidenza violazione di legge quanto al mancato rispetto del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza in relazione alla condanna per il capo Al, poiché la motivazione del provvedimento di primo grado ha escluso che il ricorrente possa essere considerato artefice, insieme ai coimputati PE NC AV e AT De UC, del sistema di indebite compensazioni che avevano consentito alla fallita di abbattere illegalmente il proprio debito fiscale;
e neppure egli si è accertato che sia capo-promotore di un'associazione a delinquere che vede tra i suoi scopi principali quello di procurare indebite compensazioni fiscali a società in condizioni di forte esposizione con il Fisco. Il ricorrente non ha avuto rapporti accertati con l'esecutore materiale delle citate compensazioni, vale a dire AT De UC, e non ha ricevuto alcuna retribuzione per quelle indebite compensazioni. Non sarebbe stato mai contestato, invece, di aver partecipato all'acquisto, da parte della fallita, dei bond JP Morgan Stanley, al fine di far apparire una fittizia ricapitalizzazione sociale;
la condanna per tali condotte, quindi, si porrebbe al di fuori del principio di correlazione ed ha violato il diritto di difesa del ricorrente. Si evidenzia, inoltre, che la Corte territoriale non ha dato risposta soddisfacente alla tesi difensiva secondo cui il motivo dell'interessamento del ricorrente nella società fallita, che emerge dalle intercettazioni, è riconducibile ad un investimento/conferimento di denaro da parte sua alla stessa società Consulmarketing;
i contenuti delle intercettazioni, anzi, dimostrano l'inconsapevolezza del ricorrente circa le condizioni economiche della società poi fallita. APODITTICO E IN FATTO 3.2. Un secondo motivo di ricorso è dedicato a contestare la sussistenza degli elementi per ipotizzare il concorso del ricorrente nel delitto a lui ascritto al capo Al. I contenuti di alcune intercettazioni, sottovalutate dalla Corte territoriale, inserite nell'atto di appello e riportate nel ricorso, lasciano emergere l'inconsapevolezza dello stato economico della fallenda società e la volontà di recuperare un proprio investimento in essa;
così pure i contenuti dell'agenda di pagamenti del coimputato AV, sulla quale ha riferito il mar.Focarelli, incaricato delle indagini: il ricorrente era un soggetto alle dipendenze di AV, come dimostrano le annotazioni di pagamenti in suo favore (al nome "LO"). Alla luce di tali elementi di prova e premessi cenni giurisprudenziali sulle opzioni interpretative relative al concorso di persone nel reato, non vi sarebbero le condizioni 6 aJA- per ritenere legittima l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il concorso nel reato a lui ascritto. GIURISPRUDENZA DI RUOLO CONSULENTE EXTRANEUS 3.3. Un terzo motivo contesta la dosimetria sanzionatoria, sia perché ha fatto parte del giudizio di adeguatezza della pena un cenno alla "esclusione" di un'aggravante della recidiva mai contestata invece (e preclusa dal risultato del casellario giudiziale); sia perché si fa riferimento alla ripetitività delle condotte distrattive, quando, piuttosto, si è trattato, al più, di una sola condotta (l'acquisto dei bond JP Morgan), nonché all'inserimento non provato in più ampi contesti criminali ed all'esistenza di "pregresse condanne", laddove risulta unicamente un procedimento per appropriazione indebita, sospeso per la disciplina degli irreperibili. LA RECIDIVA ERA CONTESTATA . NON è STATA BEN ARGOMENTATA LA QUESTIONE DELLA RIPETITIVITà poiché LA CONTESTAZIONE ACCERTATA è PROPRIO RELATIVA A OS BO LG UTILIZZATI PER LE INDEBITE COMPENSAZIONI. Inoltre, si contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento processuale positivo, ed il discostarsi, nel calcolo della sanzione, dal minimo edittale. MOTIVAZIONE GENERICA, LA PENA è PROSSIMA AL MINIMO ED è STATA AUMENTATA PER L'AGGRAVANTE DEL DANNO DI RILEVANTE GRAVITà 3.4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadisce le ragioni di ricorso quanto all'illegittimità dell'applicazione della recidiva nei suoi confronti, valutato anche il certificato penale, che allega. LA RECIDIVA ERA CONTESTATA ED è STATA ESCLUSA... COSA VUOLE?? NON è STATA CONSIDERATA NELLA DOSIMETRIA 4. Il ricorso di AT De UC, proposto dal difensore di fiducia, avv. de Pescale, deduce cinque distinti motivi di ricorso. 4.1. Una prima ragione di censura eccepisce violazione di legge in relazione all'affermazione di concorso in bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose del ricorrente, ritenuto extraneus nel reato, quale consulente dal 2018 della Consulmarketing s.p.a., per aver offerto un concreto contributo ideando e realizzando una serie di indebite compensazioni per oltre 8 milioni di euro, atte a consentire di non versare imposte per un importo equivalente e, quindi, a mascherare perdite per lo stesso valore, o meglio a consentire la distrazione di tali somme di danaro. Tuttavia, la difesa evidenzia come le compensazioni ritenute indebite siano state collocate temporalmente, dalla sentenza impugnata, negli anni dal 2015 al 2018 e così anche lo stato di decozione, e cioè in un periodo in cui il ricorrente non ha avuto contatti con la società poi fallita. Inoltre, non vi sarebbe prova della consapevolezza in capo al ricorrente che la sua condotta avrebbe contribuito causalmente al depauperamento del patrimonio della 7 società poi fallita;
in altre parole, non vi sarebbe prova del dolo del reato di concorso in bancarotta impropria. 4.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante dell'aver cagionato un danno di rilevante gravità, prevista dall'art. 219 I. fall. La valutazione del danno va riferita non già all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dalla condotta di bancarotta: tale criterio non è stato seguito, invece, dalla sentenza impugnata. 4.3. Il terzo argomento difensivo si incentra sulla denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione carente quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati in relazione ai quali vi è stata sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Napoli il 13.5.2019. La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che non fossero stati prodotti in atti i documenti utili per tale riconoscimento (la sentenza e la prova del passaggio in giudicato) quando invece la produzione documentale è avvenuta all'udienza del 31.5.2022. VOLENDO ANCHE AMMETTERE LA VALUTAZIONE ERRONEA SULLA ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE, IL MOTIVO DI RICORSO NON DICE perché DEVE AVERE LA CONTINUAZIONE è GENERICO 4.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria con specifico riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di concorso in bancarotta impropria e quelli accertati nei suoi confronti ai capi 61 ed El. 4.5. L'ultimo motivo di censura si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sotto il profilo sia della violazione di legge che del vizio di motivazione): sarebbe illogica la motivazione che legge in chiave negativa il mancato ristoro del danno arrecato, quando al ricorrente sono stati sequestrati tutti i beni, sicchè non aveva la possibilità materiale di procedere a risarcire, anche in forma simbolica, i danni all'erario. Si è poi ignorata la collaborazione del ricorrente in altri procedimenti a suo carico, che prova la sua volontà di cambiamento rispetto all'inclinazione criminale dimostrata. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 1. Il ricorso di SQ D'GO non può trovare accoglimento. 8 dm 1.1. Il primo argomento di censura non contesta la costituzione di parte civile o il potere del curatore di costituirsi parte civile ma propone una questione aspecifica e irrilevante, che attinge il rapporto interno tra il giudice fallimentare e il curatore, nell'ambito della procedura fallimentare, estranea al processo penale. La censura proposta è irrilevante poiché il curatore fallimentare ha autonoma facoltà di costituirsi parte civile nel processo avente ad oggetto reati di bancarotta;
una legittimazione alla costituzione in giudizio che prescinde dall'autorizzazione prevista dall'art. 25, comma primo, n. 6, I. fall. e dal giudice delegato al fallimento. La questione è, altresì, aspecifica, per come formulata, poiché la curatela, per reagire ad analoga obiezione proposta dalla difesa, ha allegato nel corso del processo - come ammette lo stesso ricorrente - la copia di un documento da cui si comprende che l'autorizzazione del giudice delegato vi è stata, sia pur nelle forme sintetiche, ma consuete, della procedura di apposizione della dicitura "visto si autorizza" sulla sua istanza, volta a richiedere l'autorizzazione alla costituzione di parte civile nel processo a carico anche dell'imputato. Il ricorso non eccepisce la falsità della copia, bensì dibatte della valenza della documentazione esibita nel processo, dubitandone in modo perplesso - e dunque generico - e proponendo un tema esclusivamente formale, che cede il passo al principio di libertà della prova che, insieme al criterio generale di libero convincimento del giudice, informa il processo penale (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 18975 del 13/2/2017, Cadore, Rv. 269908). 1.2. La seconda e la terza ragione argomentativa evocate dal ricorrente sono inammissibili perché formulate in fatto, seguendo uno schema di censura sottratto al sindacato del giudice di legittimità, il cui orizzonte di verifica, come noto, non abbraccia la richiesta di rilettura degli elementi di prova, a meno che tale rilettura non si riveli fattore di considerazione della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In sintesi, la tesi difensiva prova a sostenere l'esclusione della capacità gestoria del ricorrente, nonostante egli fosse l'amministratore legale della società fallita Consulmarketing, delineandone un ruolo da mero prestanome, all'oscuro delle quotidiane esigenze aziendali. Si tratta di un tentativo non consentito di riscrivere i risultati probatori e tutte le principali testimonianze - delle quali, infatti, viene offerta una minuziosa, quanto parziale ed alternativa interpretazione - nonostante la sentenza impugnata abbia chiaramente ricostruito, senza iati logici o cadute motivazionali, la capacità decisionale e la piena operatività del ricorrente nell'ambito delle dinamiche societarie, proprio attraverso quei testimoni in relazione alle cui dichiarazioni si tenta un'operazione di riposizionamento del significato probatorio. La sentenza impugnata ha evidenziato i molti passaggi delle dichiarazioni dei testi - tutti a pieno titolo (perché inseriti nell'organico lavorativo della fallita) a conoscenza della 9 ad) situazione economico-gestionale della fallita - dalle quali è emerso che il ricorrente era una persona inserita nell'organigramma aziendale con un proprio ruolo, pienamente partecipe delle decisioni del reale dominus, ER FA. Sono gli stessi testimoni evocati dalla difesa a fornire la prova del fatto che il ricorrente era un prezioso collaboratore di questi (si evocano le testimonianze dei dipendenti Molaschi, direttore generale della fallita senza delega alla finanza e alla gestione amministrativa;
Buscemi, amministratore unico per l'esercizio provvisorio, dopo il fallimento;
Fina, direttore commerciale della Consulmarketing;
PE e SO, dipendenti). Egualmente in fatto, dunque inammissibili, oltre che infondate, risultano le censure più specificamente attinenti alla sussistenza della fattispecie di bancarotta distrattiva in concorso contestata al capo A3. Sia la sentenza di primo grado, cui quella impugnata si richiama, sia la Corte d'Appello hanno evidenziato che i prelievi di cassa e da carte di credito, oggetto della bancarotta fraudolenta distrattiva, hanno trovato conferma nell'attività svolta dai consulenti ausiliari del curatore fallimentare, i quali, revisionando la contabilità della fallita nel triennio 2016-2018 hanno rilevato innumerevoli uscite rimaste prive di riscontri, ed ulteriore certezza è stata desunta dai contenuti delle intercettazioni telefoniche, dalle quali è emerso un sistematico, improprio utilizzo della cassa contanti e delle carte di credito della società da parte di ER FA, noto al ricorrente e mai da questi avversato o contraddetto, nonostante la sua veste formale di amministratore: la responsabilità gli è ascritta in concorso e il motivo di censura è generico al riguardo. Allo stesso modo generica è la denuncia di incoerenza della condanna con un'assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati da altro giudice: si tratta di sentenza assolutoria non definitiva e, inoltre, non ne è chiara l'incidenza, dal punto di vista dei contenuti di merito, sulla condanna emessa dalla Corte d'Appello di Milano, visto che si eccepiscono motivi formali di aspecificità delle imputazioni quali basi assolutorie. Infine, manifestamente infondato il motivo di ricorso è anche nella parte in cui lamenta una incongruenza tra i periodi di contestazione della bancarotta distrattiva e la durata del suo incarico: l'anno 2018 viene inteso in sentenza come linea di confine temporale, rispetto alle condotte concretamente ascritte all'imputato e, quindi, non è evidenziata quale parte dell'imputazione andrebbe a coprire una data successiva alla decadenza dall'incarico gestorio della fallita. E ciò basterebbe a ribattere alle obiezioni della difesa, anche volendo omettere la considerazione che la deduzione è stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità, quanto alla specifica eccezione avente ad oggetto la corrispondenza tra il tempo di commissione delle condotte ed il ruolo di amministratore legale del ricorrente. 1.3. Anche il quarto motivo di censura è formulato in fatto e risulta alquanto apodittico, puntando ancora una volta a sostenere — senza prove a sostegno, in ultima analisi - l'inconsapevolezza del ricorrente, del quale invece, ed a dispetto della tesi 10 ag difensiva, la sentenza impugnata ha riportato gli elementi concreti dai quali i giudici di merito hanno ritenuto che sia stata accertata la volontà di concorrere nell'intento fraudolento del coimputato FA, titolare delle due società coinvolte nella operazione di conferimento fittizia di cui al capo AS. La TVN s.r.I., fallita anch'essa il 17.1.2019, società della cui totalità di quote era proprietario ER FA, ha conferito alla fallita un asset il cui valore è stato sovrastimato fraudolentemente al fine della ricapitalizzazione fittizia e con la volontà di far apparire un ripianamento invece inesistente delle perdite della fallita: la consapevole evidenza della fraudolenza dell'operazione da parte del ricorrente è stata messa in luce attraverso il riferimento alla circostanza che è stato proprio D'GO a sottoscrivere gli atti relativi al conferimento, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Consulmarketing s.p.a, superando la tesi giustificativa dell'inconsapevolezza dell'imputato, smentita dalla testimonianza di VI PE. 1.4. Il quinto motivo esposto nel cahier difensivo è anch'esso rivalutativo e formulato attraverso prospettazioni che mirano a sostenere l'estraneità del ricorrente alla condotta contestatagli al capo A2, una bancarotta distrattiva per flussi di cassa in uscita dalla fallita, rimasti privi di giustificazione economica, in favore di una società con sede in Perù (da qui la denominazione sintetica della contestazione come relativa alla "operazione Perù), condotta sempre commessa in concorso con il coimputato FA. La responsabilità del ricorrente, invece, è stata ben argomentata nella doppia pronuncia conforme, senza manifeste illogicità attaccabili, facendo riferimento al suo contributo concorsuale, consistito nella sottoscrizione, da parte sua, del contratto di consulenza alla base della operazione fittizia, nella consapevolezza della mancanza di un effetto rapporto economico-giustificativo sottostante: tale consapevolezza, sottolinea la sentenza impugnata a pag. 15, è stata sostanzialmente ammessa dal ricorrente in sede di spontanee dichiarazioni rese in dibattimento, poiché se è vero che egli ha continuato a disconoscere la firma come propria, ha tuttavia confermato di sapere che il legale rappresentante della società peruviana non era altri che un prestanome dello stesso FA;
circostanza, quest'ultima, confortata anche dalle intercettazioni telefoniche, delle quali nulla argomenta il ricorso, e che, invece, la Corte di merito valorizza per la loro schiacciante chiarezza di contenuti circa la piena condivisione da parte del ricorrente della fittizietà delle operazioni del coimputato avallate. 1.4. L'eccezione - la sesta - riferita al vizio di motivazione per mancanza di prova, quanto alla colpevolezza del ricorrente per i delitti di cui ai capi H, I, L (contestazioni di reati tributari), ripropone, sostanzialmente, le medesime ragioni dell'atto di appello, già superate dalla sentenza impugnata e aventi come fulcro il tentativo di rappresentare il ricorrente come un amministratore solo "formale" in una società molto grande che, all'epoca, contava circa 200 dipendenti e svariati milioni di fatturato, inconsapevole di ogni attività gestoria o scelta aziendale. 1 1 Ebbene, emerge dalla motivazione della sentenza impugnata la manifesta infondatezza di tale prospettazione, come si è già evidenziato nell'esame dei precedenti motivi di ricorso, richiamando alcune prove autoevidenti, invece, della piena consapevolezza, da parte di D'GO, del comportamento spregiudicato e depauperativo del coimputato FA. E' pur vero che dei reati tributari risponde l'amministratore di fatto quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723). Tuttavia, nel caso di specie, è evidente, da quanto ha ampiamente motivato la sentenza impugnata (basandosi su intercettazioni e diverse testimonianze), che il ricorrente non si trovava nella situazione di mero prestanome, bensì di complice consapevole dell'amministratore di fatto e ideatore della gestione diffusamente fraudolenta. Egli risponde, pertanto, per aver concorso nel reato non impedendolo e non esercitando la dovuta, accorta funzione che il ruolo gli attribuiva ed aver, anzi, volontariamente avallato le condotte dell'amministratore di fatto. 1.5. Anche la settima eccezione, relativa alla condanna per il capo A6 prima parte, vale a dire la bancarotta fraudolenta da operazioni dolose per la sistematica omissione del versamento delle imposte, deve essere dichiarata manifestamente infondata e formulata con modalità inammissibili, tenendo conto delle medesime considerazioni sinora diffusamente svolte (fondate su testimonianze ed intercettazioni, messe in fila dalla sentenza impugnata) e relative al ruolo non di mero prestanome del ricorrente, bensì di amministratore formale, a conoscenza delle scelte gestionali realizzate dal dominus dell'azienda, ER FA, e consapevole delle inadempienze fiscali. In questa sede si evidenzia nuovamente come le decisioni di primo e secondo grado abbiano posto l'accento sulla piena partecipazione dell'imputato alla vita della società, individuando alcuni "indicatori": la presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione e la sottoscrizione di atti e contratti commerciali con i clienti;
la presenza costante in azienda, con il ruolo (anche) di direttore dei servizi generali e di addetto all'ufficio commerciale (funzioni nelle quali si occupava di varie attività: dalla gestione del parco auto al tenere i rapporti con i fornitori più importanti ed assegnare ai dipendenti beni aziendali strumentali (tablet, telefoni, autovetture). Tale è stata la sua partecipazione alla gestione della società fallita che il ricorrente ha continuato ad occuparsene anche successivamente alla cessazione della carica - sottolinea la sentenza a pag. 45 - e detta circostanza è documentata da email acquisite agli atti del dibattimento. 1.6. L'ottava censura è apodittica ed in fatto anch'essa. La sentenza impugnata ha chiarito, da un lato, nuovamente, la consapevole condivisione da parte del ricorrente, 12 quale amministratore di diritto, della spregiudicata e illecita gestione dell'azienda da parte dell'amministratore di fatto;
dall'altro, ha specificato come al ricorrente - ed all'intero consiglio di amministrazione - fosse noto tutto il contesto dell'operazione economica relativa ai bond bulgari, valorizzando la testimonianza della stessa teste che, invece, la difesa intende utilizzare a suo favore, leggendone in modo parziale i contenuti. Nel resto, il motivo di ricorso è rivalutativo o generico (nella misura in cui cita la trama del provvedimento cautelare che ritiene favorevole al ricorrente). 1.7. Del tutto generica, infine, la censura relativa alla confermata confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. In tema di reati tributari, infatti, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, costituisce profitto del reato il risparmio di spesa o l'incremento patrimoniale concreto per il contribuente, determinati da qualsiasi artificiosa alterazione unilaterale dell'obbligazione tributaria che, fuori dei casi previsti dalla legge, comporti la sottrazione degli importi evasi alla destinazione fiscale, senza neppure che rilevi che l'imposta evasa sia stata in concreto non pagata o indebitamente portata a credito dal contribuente (Sez. 3, n. 42195 del 21/9/2023, Trantino, Rv. 285226). Detto altrimenti, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca anche per equivalente, il profitto è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale (Sez. 3, n. 1656 del 27/9/2018, Di Giambattista, Rv. 275474). Il ricorso non si confronta con la giurisprudenza di legittimità in tema e omette di evidenziare effettive illegittimità della decisione ablativa. 2. Il ricorso di LO GI deve essere complessivamente rigettato. 2.1. I primi due motivi di ricorso sono in fatto, reiterativi e assertivi, per questo inammissibili. La questione sulla violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza viene riproposta senza alcun confronto con le argomentazioni della pronuncia impugnata, che hanno chiarito come non vi sia alcuna immutazione del fatto da parte del giudice di primo grado. Il ricorrente è stato condannato per essere stato il beneficiario, attraverso le società a lui riconducibili, delle somme fuoriuscite dalle casse della fallita e destinate, fintamente, all'acquisto - mai perfezionato - di bond bulgari. La semplice lettura del capo d'imputazione - per quanto articolato - conduce a tale soluzione, rispetto a quanto dedotto dallo stesso ricorrente. La fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva, come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, impone di considerare concorrente nel reato, quale extraneus, il soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo (Sez. 5, n. 2298 del 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089). Ed è 13 questo quanto è accaduto nel caso di specie, secondo la ricostruzione concorde delle sentenze di merito (cfr. pag. 54 della decisione impugnata), con cui il ricorso non si confronta realmente. 2.2. Il motivo attinente alla dosimetria sanzionatoria è in parte inammissibile per genericità ed in parte infondato. La recidiva di cui il ricorrente si duole (anche nei motivi aggiunti), in realtà, non è stata riconosciuta nei suoi confronti (cfr. pag. 55 della sentenza d'appello), mentre la reiterazione delle condotte della quale pure si contesta la sussistenza si riferisce - nell'intenzione leggibile nella motivazione della sentenza - ai plurimi acquisti fittizi di bond bulgari utilizzati per le indebite compensazioni, che hanno occultato la fraudolenta distrazione delle somme di danaro relative. Priva, invece, di qualsiasi fondamento è la critica al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla valutata sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità ed alla complessiva misura della dosimetria sanzionatoria. La sentenza impugnata, infatti, ragiona ampiamente ed approfonditamente dei fattori di valutazione considerati per tali determinazioni, applicando la giurisprudenza di legittimità costante in tema, sia quanto alla valorizzazione dei precedenti (uno secondo la difesa, ma si tratta comunque di un argomento debole che dimentica la pluralità di rationes sottese alla pronuncia sfavorevole), sia quanto al dimensionamento del danno, alla luce di elementi concreti (l'entità milionaria degli importi distratti;
l'ammontare ingente del passivo) rispetto al danno per i creditori. 3. Anche il ricorso di AT De UC deve essere rigettato perché infondato. 3.1. Il ricorrente, con il primo motivo, si lamenta della ritenuta sussistenza del concorso in bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose con ragioni rivalutative ed in fatto, oltre che manifestamente infondate. La sentenza d'appello ha evidenziato come egli sia stato ritenuto fondatamente già in primo grado concorrente, in qualità di extraneus nel reato, perchè consulente dal 2018 della Consulmarketing s.p.a., per aver offerto un concreto contributo ideando e realizzando una serie di indebite compensazioni per oltre 8 milioni di euro, atte a consentire di non versare imposte per un importo equivalente e, quindi, a mascherare perdite per lo stesso valore, o meglio a consentire la distrazione di tali somme di danaro. Per De UC i giudici di merito hanno ritagliato un ruolo di vero e proprio ideatore del modello di evasione fiscale mediante indebite compensazioni. In altre parole, un soggetto chiave nella vicenda delittuosa, che è stato l'artefice del deliberato e sistematico ricorso alle accertate operazioni dolose fiscali in un contesto di esposizione debitoria conclamata, che gli era nota, in quanto era stato chiamato proprio come consulente dell'azienda poi fallita per gestire il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. 14 o Ed a ragionare di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il Collegio si ritrova nella tesi secondo cui il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è generico e, quindi, inammissibile. Il Collegio concorda con la tesi, in qualche modo evocata dal ricorrente, sia pur in maniera non puntuale, secondo cui la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 48203 del 10/7/2017, Meluzio, Rv. 271274). Il ricorso, però, si limita a denunciare la mancata considerazione specifica del danno provocato ai creditori, senza addurre alcun argomento concreto di non corrispondenza, invece, di tale danno alla considerata rilevante somma di 9 milioni di euro sottratta alla ripartizione tra loro e corrispondente all'entità del passivo. 3.3. Quanto ai denunciati vizi della sentenza relativi al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati in relazione ai quali vi è stata condanna passata in giudicato emessa dal Tribunale di Napoli il 13.5.2019, il motivo si rivela anch'esso genericamente formulato. Infatti, anche volendo ritenere fondata l'osservazione difensiva secondo cui la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che non fossero stati prodotti in atti i documenti utili per tale riconoscimento (la sentenza e la prova del passaggio in giudicato), mentre invece la produzione documentale è avvenuta all'udienza del 31.5.2022, il ricorrente non ha proposto al Collegio alcun argomento concreto e specifico da cui desumere le ragioni in base alle quali sarebbe consentito riconoscergli la continuazione criminosa al fine di mitigare la risposta sanzionatoria. 3.4. Eguale sorte di genericità tocca al quarto motivo di ricorso con cui si denuncia, solo assertivamente, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di concorso in bancarotta impropria e quelli accertati nei suoi confronti ai capi B1 ed El. 4.5. Infine, infondato è l'ultimo motivo di censura, con cui la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Gli elementi positivi addotti a sostegno della richiesta si limitano a riproporre la collaborazione dell'imputato nel corso 15 del processo, mediante assunzione delle proprie responsabilità, già ritenuta "inutile" dalla sentenza impugnata rispetto al quadro probatorio già in atti ed alle sue modalità. Tali considerazioni sono già sufficienti a sostenere non illogicamente il diniego, che rimane, per questo, insindacabile in sede di legittimità. L'argomento relativo alla mancata proposta risarcitoria — che si è evidenziato poteva essere anche solo simbolica, così svuotando di ragioni l'eccezione difensiva sulla incapacità patrimoniale oggettiva del ricorrente - è stato enunciato dalla Corte d'appello solo per rafforzare, dal punto di vista anche ideale, una scelta già forte delle ragioni di assenza di elementi positivi, enunciata sin dall'inizio. E, come noto, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce, infatti, un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 ottobre 2023.