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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5281/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5281/2022 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANTETOMASO CESARE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANTETOMASO CESARE
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA RISORGIMENTO 208 CP_1
VAIRANO PATENORA presso il difensore avv. CP_1
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale e risarcimento danno
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 26 novembre 2024
IN FATTO
Con atto di citazione la premesso di essere stata Parte_1 patrocinata, quale resistente nella causa di lavoro n° 1945/2006 dall'avv. CP_1
che, a definizione della stessa, con sentenza n°1235/2014 era stata
[...]
pagina 1 di 6 condannata al pagamento della somma di € 82.571,89, oltre interessi e spese di lite sia nei confronti del ricorrente che della propria impresa assicuratrice, non essendo stata accolta la domanda di manleva formulata dall'assicurata nei riguardi di in difetto della produzione della prova del Controparte_2 tempestivo pagamento del premio assicurativo;
che detta sentenza era stata confermata in appello e che, sulla scorta della stessa, era stata promossa azione espropriativa immobiliare in danno della società attrice, per scongiurare la quale era stata pagato in conversione l'importo di €
126.907,25, conveniva il difensore al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, in misura pari alla somma versata in conversione, nonché del danno non patrimoniale, pari all'ulteriore somma di
€ 23.381,45, corrispondente al 20% del danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi.
Costituendosi la convenuta eccepiva l'irritualità del tentativo di conciliazione e l'infondatezza nel merito delle avverse domande in ragione dell'addebitabilità alla società attrice della mancata produzione della documentazione atta a provare l'operatività della polizza, concludendo, pertanto, in via principale per il rigetto delle avverse domande, in subordine, per il contenimento della condanna alla somma portata dalla sentenza di primo grado ed, in ogni caso, per la condanna in manleva della propria impresa assicuratrice di cui chiedeva la chiamata in Controparte_3 giudizio in garanzia.
Dichiarata, quindi, la convenuta decaduta dalla chiamata in garanzia e nell'assenza di istanze probatorie, la causa, all'esito anche del rigetto del ricorso per sequestro conservativo, era, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 26 novembre 2024, definitivamente decisa in data 03 marzo 2025.
IN DIRITTO
A tenore della sentenza del Tribunale di Latina, Giudice del Lavoro,
n°1235/2014, confermata in appello, la domanda di manleva spiegata da nei confronti della propria assicurazione, non poteva Parte_1 trovare accoglimento “osservato che a fronte della contestazione dell'Assicurazione circa il mancato tempestivo pagamento del premio da parte della società, nessuna prova è stata fornita da parte della Parte_1
in merito alla regolarità dei pagamenti in questione. La generica
[...]
pagina 2 di 6 deduzione contenuta nelle note conclusionali secondo cui la polizza risulterebbe attiva ed operante in quanto le rate di premio assicurativo sono sempre state regolarmente pagate è rimasta priva di riscontri documentali”.
Conseguentemente, il giudice del lavoro rigettava la domanda di manleva svolta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_2
È indubbio, quindi, che il rigetto della domanda di manleva proposta dalla nei confronti di sia dipeso dal mancato Parte_1 CP_2 deposito della documentazione atta a provare il regolare pagamento dei premi assicurativi, ad onta della formale eccezione proposta in tal senso dall'assicurazione.
Orbene, in ambito lavoristico ed in adesione alla giurisprudenza di legittimità sul punto, è ammissibile la produzione di nuovi documenti rispetto a quelli indicati e depositati contestualmente al ricorso o alla memoria di costituzione allorchè la produzione tardiva sia giustificata “dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (come nei casi ad es. susseguenti alla proposizione della domanda riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa di terzo) (Cass. 11922/2006).
Conseguentemente, a fronte della proposizione dell'eccezione da parte di
[...]
, terza chiamata in giudizio, sarebbe stato onere dell'avv. CP_2 CP_1 documentare il regolare pagamento del premio, ciò che pacificamente non è avvenuto.
Sostiene, peraltro, il difensore come ciò sia imputabile all'inerzia della società assistita nel fornirgli i documenti che il difensore aveva, peraltro, richiesto.
Al riguardo, la convenuta ha depositato i faxes dell'11 e del 21 luglio 2014, inviati a da , in cui si dà atto che la Parte_1 Controparte_4 rata scaduta il 29 novembre 2002 è stata incassata e resocontata il 09 gennaio
2003 [allegati 11) e 12) alla comparsa di costituzione].
Orbene, ai sensi dell'art. 1901, comma1, c.c., se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita nel contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto
è dal lui dovuto.
Altresì, a termini del comma 2 del predetto articolo, Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta
pagina 3 di 6 sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nel caso di specie, il pagamento del premio annuo, in scadenza al 29-11-
2002, venne effettuato il 9-1-2003 sicchè all'atto dell'infortunio del lavoratore, occorso il 10-7-2003, la copertura assicurativa era pienamente operante.
Peraltro, a tenore degli stessi allegati 11) e 12), tali documenti risultano entrati nella disponibilità della solo nel luglio del 2014 e, Parte_1 quindi, in epoca ben successiva alla fase iniziale del processo del lavoro, promosso nell'anno 2006, sicchè nulla dimostrano circa l'addotta, colpevole inerzia della società assistita. Al contrario, come risultano forniti nel luglio 2014 all'avv. CP_1 presumibilmente lo sarebbero stati anche nella fase iniziale del processo del lavoro, sempre che tempestivamente richiesti.
In ogni caso, nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale, come nella specie, la Suprema Corte ha chiarito che la In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. ord. 25584/2018) e, cioè, nella specie della prova d'aver tempestivamente richiesto la documentazione a , senza, Parte_1 peraltro, ottenerla per responsabilità della cliente.
In difetto, dunque, della prova dell'imputabilità della mancata produzione alla parte assistita, di cui era onerata la convenuta, è evidente la negligenza del difensore nel curare gli interessi difensivi della cliente.
Sebbene, infatti, l'obbligazione assunta dall'avvocato sia di mezzi e non di risultato, tuttavia, ai sensi dell'art. 2236 c.c., il prestatore d'opera intellettuale è responsabile dei danni anche per colpa lieve, salvo che la prestazione non implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Avendo dovuto, nella specie, la convenuta semplicemente richiedere alla cliente e quindi depositare la documentazione utile al fine di opporsi all'eccezione d'inoperatività della polizza, in esplicazione di un'ordinaria attività difensiva, la convenuta risponde, dunque, anche per colpa lieve, quale pagina 4 di 6 certamente rinvenibile nella condotta omissiva del difensore.
Ne consegue la condanna della convenuta al risarcimento del pregiudizio patito dall'attrice e quantificabile nell'importo cui è stata condannata con la sentenza di primo grado a titolo di sorte e di spese legali, queste ultime sia nei confronti del lavoratore che in quelli dell'impresa assicuratrice.
Non sarebbe, infatti, giustificato addossare alla convenuta gli oneri ulteriori conseguiti all'interposizione dell'appello, al mancato adempimento spontaneo ed immediato alla sentenza di primo grado, alla necessità dell''intimazione del precetto, con le ulteriori spese ad esso connesse, e, da ultimo, alla necessità del promovimento della procedura espropriativa immobiliare ed al ricorso, per evitarne gli esiti, alla procedura di conversione, con addebito degli ulteriori importi a titolo di spese ed interessi.
Ne consegue la condanna di al risarcimento del danno nella CP_1 misura di € 82.571,89, oltre agli interessi legali calcolati su tale somma, devalutata alla data del sinistro (10-07-2003) e via via rivalutata nei confronti del ricorrente, di € 9.000,00 per compensi professionali oltre spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge nonché di € 4.000,00 oltre spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge [in tali termini il dispositivo della sentenza di primo grado di cui all'allegato 2) alla citazione], con decorrenza iniziale degli interessi e della rivalutazione dalla pronunzia sentenza di primo grado, e termini finali in coincidenza delle date dei provvedimenti interlocutori di assegnazione al creditore delle somme versate in conversione e, per l'ultima tranche, dell'ordinanza del 10 marzo 2022.
Quanto all'ulteriore pretesa risarcitoria del danno non patrimoniale, per essa non risultano neppure enunciate le specifiche ragioni giustificatrici né addotto idoneo riscontro a dimostrazione del suo concreto verificarsi.
Né, può, in difetto della prova, anche solo presuntiva, del pregiudizio sofferto, soccorrere la potestà di liquidazione equitativa del danno riconosciuta al giudice, ovviando essa esclusivamente all'impossibilità, ovvero all'oggettiva difficoltà, di provare il pregiudizio nel suo preciso ammontare, senza, invece, esonerare la parte dall'onere della prova del suo effettivo verificarsi.
Tale ulteriore pretesa risarcitoria non merita, quindi, accoglimento.
A fronte, poi, della dichiarata decadenza di parte convenuta dal diritto di pagina 5 di 6 chiamata in garanzia della propria assicuratrice, alcuna statuizione s'impone al riguardo.
La prevalente soccombenza della convenuta ne giustifica, infine, la condanna alle spese del giudizio principale ed a quelle del sub-procedimento cautelare.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide: condanna al risarcimento del danno che liquida in favore di CP_1 in € 95.557,89, oltre agli accessori relativi ai compensi Parte_1 professionali come liquidati nella sentenza del Tribunale di Latina, Giudice del Lavoro, del 15 luglio 2014, ed agli interessi ed alla rivalutazione monetaria come in motivazione;
rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria;
condanna alle spese del giudizio, comprensive del sub- CP_1 procedimento, che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore di in € Parte_1
12.000,00 per compensi ed in € 406,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute.
Latina 03 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5281/2022 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANTETOMASO CESARE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANTETOMASO CESARE
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA RISORGIMENTO 208 CP_1
VAIRANO PATENORA presso il difensore avv. CP_1
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale e risarcimento danno
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 26 novembre 2024
IN FATTO
Con atto di citazione la premesso di essere stata Parte_1 patrocinata, quale resistente nella causa di lavoro n° 1945/2006 dall'avv. CP_1
che, a definizione della stessa, con sentenza n°1235/2014 era stata
[...]
pagina 1 di 6 condannata al pagamento della somma di € 82.571,89, oltre interessi e spese di lite sia nei confronti del ricorrente che della propria impresa assicuratrice, non essendo stata accolta la domanda di manleva formulata dall'assicurata nei riguardi di in difetto della produzione della prova del Controparte_2 tempestivo pagamento del premio assicurativo;
che detta sentenza era stata confermata in appello e che, sulla scorta della stessa, era stata promossa azione espropriativa immobiliare in danno della società attrice, per scongiurare la quale era stata pagato in conversione l'importo di €
126.907,25, conveniva il difensore al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, in misura pari alla somma versata in conversione, nonché del danno non patrimoniale, pari all'ulteriore somma di
€ 23.381,45, corrispondente al 20% del danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi.
Costituendosi la convenuta eccepiva l'irritualità del tentativo di conciliazione e l'infondatezza nel merito delle avverse domande in ragione dell'addebitabilità alla società attrice della mancata produzione della documentazione atta a provare l'operatività della polizza, concludendo, pertanto, in via principale per il rigetto delle avverse domande, in subordine, per il contenimento della condanna alla somma portata dalla sentenza di primo grado ed, in ogni caso, per la condanna in manleva della propria impresa assicuratrice di cui chiedeva la chiamata in Controparte_3 giudizio in garanzia.
Dichiarata, quindi, la convenuta decaduta dalla chiamata in garanzia e nell'assenza di istanze probatorie, la causa, all'esito anche del rigetto del ricorso per sequestro conservativo, era, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 26 novembre 2024, definitivamente decisa in data 03 marzo 2025.
IN DIRITTO
A tenore della sentenza del Tribunale di Latina, Giudice del Lavoro,
n°1235/2014, confermata in appello, la domanda di manleva spiegata da nei confronti della propria assicurazione, non poteva Parte_1 trovare accoglimento “osservato che a fronte della contestazione dell'Assicurazione circa il mancato tempestivo pagamento del premio da parte della società, nessuna prova è stata fornita da parte della Parte_1
in merito alla regolarità dei pagamenti in questione. La generica
[...]
pagina 2 di 6 deduzione contenuta nelle note conclusionali secondo cui la polizza risulterebbe attiva ed operante in quanto le rate di premio assicurativo sono sempre state regolarmente pagate è rimasta priva di riscontri documentali”.
Conseguentemente, il giudice del lavoro rigettava la domanda di manleva svolta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_2
È indubbio, quindi, che il rigetto della domanda di manleva proposta dalla nei confronti di sia dipeso dal mancato Parte_1 CP_2 deposito della documentazione atta a provare il regolare pagamento dei premi assicurativi, ad onta della formale eccezione proposta in tal senso dall'assicurazione.
Orbene, in ambito lavoristico ed in adesione alla giurisprudenza di legittimità sul punto, è ammissibile la produzione di nuovi documenti rispetto a quelli indicati e depositati contestualmente al ricorso o alla memoria di costituzione allorchè la produzione tardiva sia giustificata “dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (come nei casi ad es. susseguenti alla proposizione della domanda riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa di terzo) (Cass. 11922/2006).
Conseguentemente, a fronte della proposizione dell'eccezione da parte di
[...]
, terza chiamata in giudizio, sarebbe stato onere dell'avv. CP_2 CP_1 documentare il regolare pagamento del premio, ciò che pacificamente non è avvenuto.
Sostiene, peraltro, il difensore come ciò sia imputabile all'inerzia della società assistita nel fornirgli i documenti che il difensore aveva, peraltro, richiesto.
Al riguardo, la convenuta ha depositato i faxes dell'11 e del 21 luglio 2014, inviati a da , in cui si dà atto che la Parte_1 Controparte_4 rata scaduta il 29 novembre 2002 è stata incassata e resocontata il 09 gennaio
2003 [allegati 11) e 12) alla comparsa di costituzione].
Orbene, ai sensi dell'art. 1901, comma1, c.c., se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita nel contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto
è dal lui dovuto.
Altresì, a termini del comma 2 del predetto articolo, Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta
pagina 3 di 6 sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nel caso di specie, il pagamento del premio annuo, in scadenza al 29-11-
2002, venne effettuato il 9-1-2003 sicchè all'atto dell'infortunio del lavoratore, occorso il 10-7-2003, la copertura assicurativa era pienamente operante.
Peraltro, a tenore degli stessi allegati 11) e 12), tali documenti risultano entrati nella disponibilità della solo nel luglio del 2014 e, Parte_1 quindi, in epoca ben successiva alla fase iniziale del processo del lavoro, promosso nell'anno 2006, sicchè nulla dimostrano circa l'addotta, colpevole inerzia della società assistita. Al contrario, come risultano forniti nel luglio 2014 all'avv. CP_1 presumibilmente lo sarebbero stati anche nella fase iniziale del processo del lavoro, sempre che tempestivamente richiesti.
In ogni caso, nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale, come nella specie, la Suprema Corte ha chiarito che la In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. ord. 25584/2018) e, cioè, nella specie della prova d'aver tempestivamente richiesto la documentazione a , senza, Parte_1 peraltro, ottenerla per responsabilità della cliente.
In difetto, dunque, della prova dell'imputabilità della mancata produzione alla parte assistita, di cui era onerata la convenuta, è evidente la negligenza del difensore nel curare gli interessi difensivi della cliente.
Sebbene, infatti, l'obbligazione assunta dall'avvocato sia di mezzi e non di risultato, tuttavia, ai sensi dell'art. 2236 c.c., il prestatore d'opera intellettuale è responsabile dei danni anche per colpa lieve, salvo che la prestazione non implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Avendo dovuto, nella specie, la convenuta semplicemente richiedere alla cliente e quindi depositare la documentazione utile al fine di opporsi all'eccezione d'inoperatività della polizza, in esplicazione di un'ordinaria attività difensiva, la convenuta risponde, dunque, anche per colpa lieve, quale pagina 4 di 6 certamente rinvenibile nella condotta omissiva del difensore.
Ne consegue la condanna della convenuta al risarcimento del pregiudizio patito dall'attrice e quantificabile nell'importo cui è stata condannata con la sentenza di primo grado a titolo di sorte e di spese legali, queste ultime sia nei confronti del lavoratore che in quelli dell'impresa assicuratrice.
Non sarebbe, infatti, giustificato addossare alla convenuta gli oneri ulteriori conseguiti all'interposizione dell'appello, al mancato adempimento spontaneo ed immediato alla sentenza di primo grado, alla necessità dell''intimazione del precetto, con le ulteriori spese ad esso connesse, e, da ultimo, alla necessità del promovimento della procedura espropriativa immobiliare ed al ricorso, per evitarne gli esiti, alla procedura di conversione, con addebito degli ulteriori importi a titolo di spese ed interessi.
Ne consegue la condanna di al risarcimento del danno nella CP_1 misura di € 82.571,89, oltre agli interessi legali calcolati su tale somma, devalutata alla data del sinistro (10-07-2003) e via via rivalutata nei confronti del ricorrente, di € 9.000,00 per compensi professionali oltre spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge nonché di € 4.000,00 oltre spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge [in tali termini il dispositivo della sentenza di primo grado di cui all'allegato 2) alla citazione], con decorrenza iniziale degli interessi e della rivalutazione dalla pronunzia sentenza di primo grado, e termini finali in coincidenza delle date dei provvedimenti interlocutori di assegnazione al creditore delle somme versate in conversione e, per l'ultima tranche, dell'ordinanza del 10 marzo 2022.
Quanto all'ulteriore pretesa risarcitoria del danno non patrimoniale, per essa non risultano neppure enunciate le specifiche ragioni giustificatrici né addotto idoneo riscontro a dimostrazione del suo concreto verificarsi.
Né, può, in difetto della prova, anche solo presuntiva, del pregiudizio sofferto, soccorrere la potestà di liquidazione equitativa del danno riconosciuta al giudice, ovviando essa esclusivamente all'impossibilità, ovvero all'oggettiva difficoltà, di provare il pregiudizio nel suo preciso ammontare, senza, invece, esonerare la parte dall'onere della prova del suo effettivo verificarsi.
Tale ulteriore pretesa risarcitoria non merita, quindi, accoglimento.
A fronte, poi, della dichiarata decadenza di parte convenuta dal diritto di pagina 5 di 6 chiamata in garanzia della propria assicuratrice, alcuna statuizione s'impone al riguardo.
La prevalente soccombenza della convenuta ne giustifica, infine, la condanna alle spese del giudizio principale ed a quelle del sub-procedimento cautelare.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide: condanna al risarcimento del danno che liquida in favore di CP_1 in € 95.557,89, oltre agli accessori relativi ai compensi Parte_1 professionali come liquidati nella sentenza del Tribunale di Latina, Giudice del Lavoro, del 15 luglio 2014, ed agli interessi ed alla rivalutazione monetaria come in motivazione;
rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria;
condanna alle spese del giudizio, comprensive del sub- CP_1 procedimento, che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore di in € Parte_1
12.000,00 per compensi ed in € 406,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute.
Latina 03 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
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