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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. PI LO RE, all'udienza del 07/11/2025, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 600 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LETTIERI ORIETTA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. RUPERTO CP_1
IA , elettivamente domiciliato presso VIA C/O AVV. LAURA VELLINI P.ZZA
DONINZETTI 8 AN LA NO TA;
- resistente –
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione depositato il 06/02/2023 , conveniva in Parte_1 giudizio l per proporre impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 39720210016221179/000, CP_1 notificato il 27.12.2021, con cui l'Istituto gli aveva intimato il pagamento di complessivi € 24.051,17, di cui € 12.759,00 per contributi dovuti alla ES RA (anno 2010), € 7.655,40 per sanzioni civili e € 2.932,26 per interessi di mora.
Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica delle sanzioni civili, rappresentando che ingiusta e illegittima era l'irrogazione delle sanzioni per omissione, e concludeva chiedendo l'annullamento dell'ava, con vittoria di spese e compensi.
Resisteva in giudizio l' , contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e chiedeva CP_1 il rigetto del ricorso.
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sul deposito di note scrite ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Il ricorrente contesta l'ava impugnato esclusivamente sulla qualificazione giuridica delle sanzioni civili, ritenendo erronea l'applicazione del regime sanzionatorio previsto per l'evasione contributiva (art. 116, comma 8, lett. b, L. 388/2000), sostenendo che la fattispecie concreta integrerebbe piuttosto un'omissione contributiva (lett. a del medesimo comma), in quanto il reddito da lavoro autonomo è stato regolarmente dichiarato nel Modello Unico 2011, senza alcun intento occultativo.
Ne consegue che appare incontestato l'an della pretesa contributiva ed il quantum dei contributi richiesti.
Venendo alle sanzioni irrogate, le parti divergono sul computo delle sanzioni aggiuntive, essendo in discussione l'ipotesi di mera omissione contributiva o di evasione.
L'art. 116, co. 8, L 388/2000 dispone:
“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, al pagamento d'una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Come condivisibilmente sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10509/2012, nella L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" registrazioni obbligatorie;
la locuzione adoperata alla lett. b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti;
ne discende che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la differenza tra omissione ed evasione risiede nella intenzionalità della condotta e nella non riconoscibilità del debito contributivo sulla base delle denunce obbligatorie (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 14410/2019).
In tale ottica, va valorizzata la condotta del il quale ha, seppur in ritardo, Parte_1 presentato la dichiarazione reddituale all'Agenzia delle Entrate in data 23.9.2011 (cfr. mod. Unico
2011, in atti).
Ciò posto, in tale condotta non pare ravvisabile il dolo di voler occultare il reddito imponibile da cui discende l'obbligazione contributiva, di talché appare illegittima l'applicazione della sanzione civile, certamente maggiormente afflittiva, prevista dalla lett. B) del sopra citato art. 116 comma 8.
L'opposizione è, pertanto, solo parzialmente fondata nei termini di cui sopra, e l'avviso di addebito impugnato va dichiarato parzialmente illegittimo limitatamente alla somma di euro 7.655,40 per sanzioni evasione, oltre euro 229,66 di correlati oneri di riscossione, rimanendo pienamente legittimo per tutte le altre somme richieste.
Non si fa luogo alla sostituzione delle illegittime sanzioni per evasione con le sanzioni da omissione, di cui alla lettera a) dell'art. 116 comma 8, non avendone l' fatto espressa domanda CP_1 nella propria memoria di costituzione ma essendosi limitato a chiedere il rigetto del ricorso con conferma dell'avviso di addebito e, in ogni caso, sin troppo genericamente la condanna del ricorrente al pagamento dell'importo ivi ingiunto maggiorato delle somme aggiuntive di legge.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate in ragione di un terzo.
I restanti due terzi vanno posti a carico del ricorrente, maggiormente soccombente, e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro e, in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 06/02/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara non dovute le somme richieste nell' avviso di addebito n. 39720210016221179/000 notificato il 27/12/2021, limitatamente alla somma di euro 7.655,40 per sanzioni evasione, oltre euro 229,66 di correlati oneri di riscossione;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa per un terzo le spese del giudizio tra e l' ; Parte_1 CP_1 - Condanna al pagamento, in favore dell' , dei restanti due Parte_1 CP_1 terzi delle dette spese che liquida in euro 1.798,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
PI LO RE