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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1544/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale nella persona della Dott.ssa Antonella Flora Domicoli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1544/2019 R.G.
T R A
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e nato a [...] [...] c.f. C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Palagonia Via Duca C.F._2
Degli Abruzzi n. 8 presso lo Studio dell'Avv. Massimo Millesoli che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione
Attori
CONTRO
in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante Pro Tempore, con sede in Roma Monzambano n. 10, C.F.
, elettivamente domiciliata a Catania Via Stellata n. 13 presso lo P.IVA_1
pagina 1 di 8 studio dell'Avv. Daniele A. Di Grazia, che la rappresenta e difende giusta procura in calce
Convenuta
Oggetto: Risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio l rappresentando di essere proprietari di
[...] CP_1
un fondo rustico agrumetato in territorio di Mineo confinante con la Strada
Statale n. 417, Gela – Catania e che al confine con la predetta strada insiste un sottopasso necessario per il deflusso delle acque di pertinenza dell' CP_1
Ente gestore della anzidetta strada statale. Precisavano che nei giorni 18 e 19
Ottobre dell'anno 2018 la Piana di Catania, ove insiste il di loro terreno, veniva investita da un violento alluvione e che il sottopasso, a causa delle ostruzioni ivi presenti, determinate dalla mancata manutenzione, non permetteva il deflusso delle acque che invadevano il loro terreno determinando gravi danni che quantificavano in € 50.000,00. Ritenuta la piena responsabilità della convenuta,
in dipendenza della mancata manutenzione del sottopasso, chiedevano la condanna alla rifusione dei danni con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea e rappresentava che l'eventuale danno pagina 2 di 8 era da ascrivere ad eventi atmosferici eccezionali. Precisava che il deflusso delle acque nel sottopasso era stato regolare ed evidenziava che è onere del proprietario curare la corretta manutenzione del fondo al fine di evitare potenziali danni. Chiedeva il rigetto della proposta domanda.
Nel corso del giudizio, depositate le memorie ex art. 183 co.6 cpc, veniva ammessa la prova per testi chiesta da parte attrice e, successivamente alla assunzione della prova orale, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione di consulenza e precisate le conclusioni definitive, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di memoria conclusionale e conclusionale di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla esperita istruttoria è emerso che nell'ottobre del 2018, allorquando i luoghi oggetto di causa furono investiti da notevoli piogge, il sottopasso di pertinenza della convenuta esistente lungo la strada statale 417, non era stato oggetto della necessaria manutenzione e, pertanto, presentava al suo interno detriti e materiale vario tali da impedire il corretto deflusso delle acque.
Quanto sopra evidenziato è emerso dalla prova testimoniale assunta.
I testi e , che appaiono attendibili e Testimone_1 Testimone_2
disinteressati, riferiscono che gli odierni attori, reiteratamente, avevano chiesto ai dipendenti dell di provvedere alla manutenzione ed alla pulitura del CP_1
sottopasso.
pagina 3 di 8 Il teste ha confermato le circostanze n. 4 e 5 della memoria istruttoria Tes_2
ex art 183 cpc Vi comma n. 2 di parte attrice ed invero 4) “Vero o no che la pulizia del suddetto sottopassaggio è stata sollecitata ad più volte dai CP_1
proprietari dei fondi ad esso prospicenti? 5) “ Vero o no che a seguito dell'evento alluvionale verificatosi tra il 18, 19 e 22 ottobre 2018, il terreno a monte della S.S. 417 Catania – Gela, ha subito notevoli danni alla struttura, alle piante e alla produzione in fase di maturazione, causati dallo straripamento del fossato che raccoglie le acque di scolo dei terreni e che attraversa la S.S. n. 417,
tramite un sottopassaggio, che al momento dell'evento era totalmente ostruito e colmo di detriti?”. Il teste ha riferito testualmente “ Confermo la circostanza di cui al numero quattro della memoria ex art 183 cpc VI comma n.
2 di parte attrice. Preciso di essere titolare di un'attività di movimento terra che,
per conto degli attori, da circa dieci anni, si è occupato della pulitura del terreno dei del canale di scolo. Preciso che gli attori mi hanno sempre Parte_1
rappresentato di non andare nel terreno di pertinenza perché non CP_1
Testim consentito”. “ Confermo la circostanza di cui al numero cinque della memoria ex art 183 cpc VI comma n. 2 di parte attrice. Preciso che io stesso per conto degli attori ho ripulito parzialmente dai detriti il canale di scolo per permettere all'acqua di defluire nel suddetto canale che essendo ostruito faceva si che le acque andassero nell'agrumeto e nella Strada statale” ADR” Preciso
che abbiamo fatto una decina di interventi utilizzando diversi mezzi di lavoro”
pagina 4 di 8 ADR “ Preciso che nell'occorso c'è stato un alluvione però posso dire che successivamente a questo evento ci sono stati altri eventi di pioggia di grave intensità che non hanno provocato danni poiché il canale era stato manutenzionato. Ricordo che io stesso l'ho ripulito all'80%”
Anche il teste ha confermato l'assunto attoreo difatti Testimone_1
riferisce testualmente “ ADR “ Confermo la circostanza di cui al numero 4 della memoria ex art 183 cpc VI comma n. 2 di parte attrice. Preciso che io lavoro per il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone e noi diamo l'acqua ai terreni del circondario ed l'attore mi ha chiesto di pulire il suo terreno ed io ho fatto il sopralluogo ma stante la situazione ho capito che la competenza è dell CP_1
ADR “ Confermo la circostanza di cui al numero 5 della memoria ex art 183 cpc
VI comma n. 2 di parte attrice. Ho avuto modo di constatarlo durante il sopraluogo sopra detto”
Oltre all'istruttoria dibattimentale, la cattiva manutenzione del sottopasso è
emersa anche dalle foto allegate alla consulenza tecnica di parte prodotta in atti dagli attori che, se pur è stata oggetto di contestazione generica da parte della convenuta, non è stata contestata nè smentita in merito alla descrizione dei luoghi;
peraltro, agli atti sono state depositate anche le comunicazioni della convenuta al consulente di ufficio.
Invero a seguito di espressa richiesta in ordine alla attività di manutenzione effettuata, l produce documentazione attestante la manutenzione svolta CP_1
pagina 5 di 8 nel 2009, aggiungendo di non essere in possesso di documentazione relativa all'
attività di manutenzione successiva in quanto il sottopasso era stato oggetto di manutenzione ordinaria e come tale non documentata.
Anche le foto allegate alla relazione tecnica d'ufficio redatta nell'odierno giudizio hanno ritratto un sottopasso privo di manutenzione.
Tale documentazione evidenzia una situazione che si potrae nel tempo e che va ben oltre l'epoca dei fatti lamentati ed è, certamente, sintomatica, di una mancanza di manutenzione che si è reiterata nel tempo.
Peraltro parte attrice riferisce, ed in ciò non stata smentita, che anche nell'anno
2009 gli odierni attori dovettero rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria
per indurre la convenuta ad effettuare la manutenzione del sottopasso. E difatti,
l'unica documentazione relativa alla manutenzione effettuata, prodotta dall risale proprio all'anno 2009. CP_1
In merito alle argomentazioni a sostegno della difesa della convenuta e cioè che quanto lamentato da parte attrice è dipeso da un caso fortuito e precisamente da eventi metereologici eccezionali e non prevedibili e, dunque, la fattispecie rientrerebbe nella previsione dell'art. 2051 c.c., non si è d'accordo poiché la convenuta sottovaluta la rilevanza e la estrema importanza della costante e corretta manutenzione delle aree destinate al deflusso delle acque, soprattutto per importanti arterie stradali, come quella per cui è causa, soprattutto al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada.
pagina 6 di 8 Preme ricordare che il compito primario dell è proprio tenere in CP_1
sicurezza le strade che gestisce. La mancata corretta manutenzione del sottopasso, come accertato nella fattispecie, determina in caso di eventi atmosferici di particolare entità, un aggravio di pericolosità per la circolazione.
La manutenzione deve essere effettuata con una attività continua nel tempo ed idonea a determinare sicurezza. Il danno determinato da fatti imprevedibili ed eccezionali esime da responsabilità solo se si ha avuto cura di mantenere lo stato dei luoghi in maniera corretta provvedendo alla normale e costante manutenzione. Solo nel caso in cui il sottopasso fosse risultato libero da detriti,
l'invasione dell'acqua nel fondo di parte attrice sarebbe stata attribuita agli eventi atmosferici eccezionali ma non è quello che è emerso nel caso di specie
Dalle risultanze istruttorie risulta, pertanto, accertata la responsabilità della convenuta nella causazione del danno lamentato dagli attori.
Relativamente al quantum, dalla relazione di consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio il danno viene quantificato in € 22.800,00.
La predetta quantificazione è supportata dagli elementi fattuali emergenti dalla situazione dei luoghi e dagli atti del procedimento ed appare congrua e condivisibile.
Per tali ragioni, la convenuta va condanna alla rifusione dei danni come sopra quantificati, maggiorata degli interessi legali dalla domanda.
pagina 7 di 8 Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese e compensi, così
come quantificati in dispositivo oltre le spese di consulenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1544/2019
R.G., disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così decide:
-) Accoglie la domanda nei termini di cui in motivazione e, pertanto, condanna l' in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante Pro Tempore, al pagamento della somma di
€ 22.800,00 in favore di e oltre gli Parte_1 Parte_2
interessi legali sulla predetta somma dalla domanda al soddisfo.
-) Condanna l' in Controparte_1
persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, al pagamento in favore di e delle spese e compensi del Parte_1 Parte_2
procedimento che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre il 15% per rimborso forfettario spese e gli accessori di legge;
-) Condanna l' in Controparte_1
persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, al pagamento delle spese di consulenza tecnica come liquidati in separato provvedimento.
Caltagirone, 8.02.2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale nella persona della Dott.ssa Antonella Flora Domicoli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1544/2019 R.G.
T R A
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e nato a [...] [...] c.f. C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Palagonia Via Duca C.F._2
Degli Abruzzi n. 8 presso lo Studio dell'Avv. Massimo Millesoli che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione
Attori
CONTRO
in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante Pro Tempore, con sede in Roma Monzambano n. 10, C.F.
, elettivamente domiciliata a Catania Via Stellata n. 13 presso lo P.IVA_1
pagina 1 di 8 studio dell'Avv. Daniele A. Di Grazia, che la rappresenta e difende giusta procura in calce
Convenuta
Oggetto: Risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio l rappresentando di essere proprietari di
[...] CP_1
un fondo rustico agrumetato in territorio di Mineo confinante con la Strada
Statale n. 417, Gela – Catania e che al confine con la predetta strada insiste un sottopasso necessario per il deflusso delle acque di pertinenza dell' CP_1
Ente gestore della anzidetta strada statale. Precisavano che nei giorni 18 e 19
Ottobre dell'anno 2018 la Piana di Catania, ove insiste il di loro terreno, veniva investita da un violento alluvione e che il sottopasso, a causa delle ostruzioni ivi presenti, determinate dalla mancata manutenzione, non permetteva il deflusso delle acque che invadevano il loro terreno determinando gravi danni che quantificavano in € 50.000,00. Ritenuta la piena responsabilità della convenuta,
in dipendenza della mancata manutenzione del sottopasso, chiedevano la condanna alla rifusione dei danni con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea e rappresentava che l'eventuale danno pagina 2 di 8 era da ascrivere ad eventi atmosferici eccezionali. Precisava che il deflusso delle acque nel sottopasso era stato regolare ed evidenziava che è onere del proprietario curare la corretta manutenzione del fondo al fine di evitare potenziali danni. Chiedeva il rigetto della proposta domanda.
Nel corso del giudizio, depositate le memorie ex art. 183 co.6 cpc, veniva ammessa la prova per testi chiesta da parte attrice e, successivamente alla assunzione della prova orale, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione di consulenza e precisate le conclusioni definitive, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di memoria conclusionale e conclusionale di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla esperita istruttoria è emerso che nell'ottobre del 2018, allorquando i luoghi oggetto di causa furono investiti da notevoli piogge, il sottopasso di pertinenza della convenuta esistente lungo la strada statale 417, non era stato oggetto della necessaria manutenzione e, pertanto, presentava al suo interno detriti e materiale vario tali da impedire il corretto deflusso delle acque.
Quanto sopra evidenziato è emerso dalla prova testimoniale assunta.
I testi e , che appaiono attendibili e Testimone_1 Testimone_2
disinteressati, riferiscono che gli odierni attori, reiteratamente, avevano chiesto ai dipendenti dell di provvedere alla manutenzione ed alla pulitura del CP_1
sottopasso.
pagina 3 di 8 Il teste ha confermato le circostanze n. 4 e 5 della memoria istruttoria Tes_2
ex art 183 cpc Vi comma n. 2 di parte attrice ed invero 4) “Vero o no che la pulizia del suddetto sottopassaggio è stata sollecitata ad più volte dai CP_1
proprietari dei fondi ad esso prospicenti? 5) “ Vero o no che a seguito dell'evento alluvionale verificatosi tra il 18, 19 e 22 ottobre 2018, il terreno a monte della S.S. 417 Catania – Gela, ha subito notevoli danni alla struttura, alle piante e alla produzione in fase di maturazione, causati dallo straripamento del fossato che raccoglie le acque di scolo dei terreni e che attraversa la S.S. n. 417,
tramite un sottopassaggio, che al momento dell'evento era totalmente ostruito e colmo di detriti?”. Il teste ha riferito testualmente “ Confermo la circostanza di cui al numero quattro della memoria ex art 183 cpc VI comma n.
2 di parte attrice. Preciso di essere titolare di un'attività di movimento terra che,
per conto degli attori, da circa dieci anni, si è occupato della pulitura del terreno dei del canale di scolo. Preciso che gli attori mi hanno sempre Parte_1
rappresentato di non andare nel terreno di pertinenza perché non CP_1
Testim consentito”. “ Confermo la circostanza di cui al numero cinque della memoria ex art 183 cpc VI comma n. 2 di parte attrice. Preciso che io stesso per conto degli attori ho ripulito parzialmente dai detriti il canale di scolo per permettere all'acqua di defluire nel suddetto canale che essendo ostruito faceva si che le acque andassero nell'agrumeto e nella Strada statale” ADR” Preciso
che abbiamo fatto una decina di interventi utilizzando diversi mezzi di lavoro”
pagina 4 di 8 ADR “ Preciso che nell'occorso c'è stato un alluvione però posso dire che successivamente a questo evento ci sono stati altri eventi di pioggia di grave intensità che non hanno provocato danni poiché il canale era stato manutenzionato. Ricordo che io stesso l'ho ripulito all'80%”
Anche il teste ha confermato l'assunto attoreo difatti Testimone_1
riferisce testualmente “ ADR “ Confermo la circostanza di cui al numero 4 della memoria ex art 183 cpc VI comma n. 2 di parte attrice. Preciso che io lavoro per il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone e noi diamo l'acqua ai terreni del circondario ed l'attore mi ha chiesto di pulire il suo terreno ed io ho fatto il sopralluogo ma stante la situazione ho capito che la competenza è dell CP_1
ADR “ Confermo la circostanza di cui al numero 5 della memoria ex art 183 cpc
VI comma n. 2 di parte attrice. Ho avuto modo di constatarlo durante il sopraluogo sopra detto”
Oltre all'istruttoria dibattimentale, la cattiva manutenzione del sottopasso è
emersa anche dalle foto allegate alla consulenza tecnica di parte prodotta in atti dagli attori che, se pur è stata oggetto di contestazione generica da parte della convenuta, non è stata contestata nè smentita in merito alla descrizione dei luoghi;
peraltro, agli atti sono state depositate anche le comunicazioni della convenuta al consulente di ufficio.
Invero a seguito di espressa richiesta in ordine alla attività di manutenzione effettuata, l produce documentazione attestante la manutenzione svolta CP_1
pagina 5 di 8 nel 2009, aggiungendo di non essere in possesso di documentazione relativa all'
attività di manutenzione successiva in quanto il sottopasso era stato oggetto di manutenzione ordinaria e come tale non documentata.
Anche le foto allegate alla relazione tecnica d'ufficio redatta nell'odierno giudizio hanno ritratto un sottopasso privo di manutenzione.
Tale documentazione evidenzia una situazione che si potrae nel tempo e che va ben oltre l'epoca dei fatti lamentati ed è, certamente, sintomatica, di una mancanza di manutenzione che si è reiterata nel tempo.
Peraltro parte attrice riferisce, ed in ciò non stata smentita, che anche nell'anno
2009 gli odierni attori dovettero rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria
per indurre la convenuta ad effettuare la manutenzione del sottopasso. E difatti,
l'unica documentazione relativa alla manutenzione effettuata, prodotta dall risale proprio all'anno 2009. CP_1
In merito alle argomentazioni a sostegno della difesa della convenuta e cioè che quanto lamentato da parte attrice è dipeso da un caso fortuito e precisamente da eventi metereologici eccezionali e non prevedibili e, dunque, la fattispecie rientrerebbe nella previsione dell'art. 2051 c.c., non si è d'accordo poiché la convenuta sottovaluta la rilevanza e la estrema importanza della costante e corretta manutenzione delle aree destinate al deflusso delle acque, soprattutto per importanti arterie stradali, come quella per cui è causa, soprattutto al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada.
pagina 6 di 8 Preme ricordare che il compito primario dell è proprio tenere in CP_1
sicurezza le strade che gestisce. La mancata corretta manutenzione del sottopasso, come accertato nella fattispecie, determina in caso di eventi atmosferici di particolare entità, un aggravio di pericolosità per la circolazione.
La manutenzione deve essere effettuata con una attività continua nel tempo ed idonea a determinare sicurezza. Il danno determinato da fatti imprevedibili ed eccezionali esime da responsabilità solo se si ha avuto cura di mantenere lo stato dei luoghi in maniera corretta provvedendo alla normale e costante manutenzione. Solo nel caso in cui il sottopasso fosse risultato libero da detriti,
l'invasione dell'acqua nel fondo di parte attrice sarebbe stata attribuita agli eventi atmosferici eccezionali ma non è quello che è emerso nel caso di specie
Dalle risultanze istruttorie risulta, pertanto, accertata la responsabilità della convenuta nella causazione del danno lamentato dagli attori.
Relativamente al quantum, dalla relazione di consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio il danno viene quantificato in € 22.800,00.
La predetta quantificazione è supportata dagli elementi fattuali emergenti dalla situazione dei luoghi e dagli atti del procedimento ed appare congrua e condivisibile.
Per tali ragioni, la convenuta va condanna alla rifusione dei danni come sopra quantificati, maggiorata degli interessi legali dalla domanda.
pagina 7 di 8 Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese e compensi, così
come quantificati in dispositivo oltre le spese di consulenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1544/2019
R.G., disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così decide:
-) Accoglie la domanda nei termini di cui in motivazione e, pertanto, condanna l' in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante Pro Tempore, al pagamento della somma di
€ 22.800,00 in favore di e oltre gli Parte_1 Parte_2
interessi legali sulla predetta somma dalla domanda al soddisfo.
-) Condanna l' in Controparte_1
persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, al pagamento in favore di e delle spese e compensi del Parte_1 Parte_2
procedimento che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre il 15% per rimborso forfettario spese e gli accessori di legge;
-) Condanna l' in Controparte_1
persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, al pagamento delle spese di consulenza tecnica come liquidati in separato provvedimento.
Caltagirone, 8.02.2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 8 di 8