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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1843/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14931/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
MU S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456700223023202 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1764/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso il contribuente avverso la comunicazione preventiva del fermo amministrativo n.
20250002456700223023202, emesso relativamente al mancato pagamento della Tari per l'anno d'imposta 2021.
Il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la sproporzione fra il debito e il valore dell'oggetto del fermo amministrativo, la strumentalità del bene oggetto del provvedimento esecutivo e la mancata notifica degli atti prodromici.
Si sono costitutuite in giudizio la MU spa e la Napoli obiettivo valore Srl Concessionaria del
Comune di Napoli, le quali riconoscendo le doglianze del ricorrente in ordine alla strumentalità del bene aziendale, hanno emesso il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva e hanno proposto la cessata materia del contendere.
Con successiva memoria il ricorrente insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il giudizio estinto.
L'atto impugnato, sospeso dal concessionario, si ritiene quindi annullato poichè, come riconosciuto anche dalla parte resistente, non è possibile procedere al fermo amministrativo di un bene strumentale all'attività professionale.
Pertanto si dichiara la cessata materia del contendere con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Quanto alle spese di giudizio, non essendo in contestazione la pretesa tributaria, si ritiene equo compensarle.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 9, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14931/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
MU S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456700223023202 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1764/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso il contribuente avverso la comunicazione preventiva del fermo amministrativo n.
20250002456700223023202, emesso relativamente al mancato pagamento della Tari per l'anno d'imposta 2021.
Il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la sproporzione fra il debito e il valore dell'oggetto del fermo amministrativo, la strumentalità del bene oggetto del provvedimento esecutivo e la mancata notifica degli atti prodromici.
Si sono costitutuite in giudizio la MU spa e la Napoli obiettivo valore Srl Concessionaria del
Comune di Napoli, le quali riconoscendo le doglianze del ricorrente in ordine alla strumentalità del bene aziendale, hanno emesso il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva e hanno proposto la cessata materia del contendere.
Con successiva memoria il ricorrente insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il giudizio estinto.
L'atto impugnato, sospeso dal concessionario, si ritiene quindi annullato poichè, come riconosciuto anche dalla parte resistente, non è possibile procedere al fermo amministrativo di un bene strumentale all'attività professionale.
Pertanto si dichiara la cessata materia del contendere con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Quanto alle spese di giudizio, non essendo in contestazione la pretesa tributaria, si ritiene equo compensarle.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 9, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.