Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00681/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2021, proposto da
RL LI in proprio e quale legale rappresentante di Dfood S.r.l. e di Goodmood S.r.l. rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Barsotti e Lucia Casale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandra Ciaramelli e Giacomo Mannocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Pisa e Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di Pisa, Direzione-10 Edilizia Privata- Urbanistica, n. 1966638 del 04.06.2020, a firma del Dirigente della Direzione Urbanistica, Edilizia privata, servizi amministrativi mobilità, Ing. Daisy Ricci, notificato il giorno 11.12.2020 a mezzo p.e.c. alle soc. DFOOD, GOOD MOOD S.R.L. e Immobiliare Le Pedrite s.n.c. e il giorno 15.12.2020 a mezzo messi comunali alla Sig.ra LI RL, con la quale il Comune di Pisa ha ingiunto ai sensi dell’art. 31 dPR 380/2001 e art. 196 L.R.T. 65/2014 la demolizione delle opere abusive alla soc. Immobiliare Le Pedrite s.n.c. di EL CE e BI RA e alla Sig.ra LI RL, in quanto asseritamente subentrata nella posizione giuridica della soc. DFOOD S.r.l. e ha ordinato alla soc. Immobiliare Le Pedrite s.n.c. di EL CE e di BI RA (p.i. 01302510506) e LI RL (C.f. [...]), quale titolare di impresa individuale e quale amministratrice unica della soc. DFOOD S.r.l. di demolire e rimuovere la struttura a chiusura del portico prospiciente Via dei Fiori che ha determinato un ampliamento volumetrico superiore al venti per cento di addizioni funzionali all’organismo edilizio esistente e di rendere il fabbricato conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi ovvero di ripristinare lo stato dei luoghi antecedente agli interventi abusivi accertati, creando discontinuità tra l’involucro edilizio e il porticato stesso in conformità ai titoli abilitativi entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica dell’atto e ha reso noto che, qualora i responsabili non provvedano al ripristino dello stato legittimo dei luoghi, sarà avviata la procedura per eseguire i lavori d’ufficio a spese degli stessi; che in caso di inottemperanza all’ordinanza sarà irrogata ai sensi dell’art. 196, co. 4 bis, L.R.t. 65/2014 la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo compreso tra € 2000,00 e € 20.000,00 e, infine, ha disposto la notifica a: Immobiliare Le Pedrite s.n.c. di EL CE e di BI RA, DFOOD S.r.l. (p.i. 02340510508), GOOD MOOD S.r.l. (p.i. 01857870495);
ove occorrer possa, del Regolamento edilizio unificato del Comune di Pisa (art. 15, 72 e art. 1 All. A), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 27 Settembre 2012 ed entrato in vigore dal 1° Novembre 2012;
di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non ancora conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pisa e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Pisa e Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. NI CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I sopra citati ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza (n. 1966638) del 4 giugno 2020, con la quale il Comune di Pisa ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 dPR 380/2001 e dell’art. 196 L.R.T. 65/2014, la demolizione delle opere abusive, consistenti in una chiusura del portico prospiciente l’esercizio commerciale ubicato in Via dei Fiori, in quanto quest’ultima avrebbe determinato un ampliamento volumetrico, superiore al venti per cento di addizioni funzionali all’organismo edilizio esistente.
Nel ricorso si è avuto modo di chiarire che la società Dfood S.r.l. è il soggetto conduttore del locale ad uso commerciale ubicato a Pisa, laddove la stessa azienda esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il locale presenta un porticato che si estende in un’area di proprietà privata di pertinenza della medesima unità immobiliare e che è delimitato da una struttura amovibile composta da vetrate, apribili e scorrevoli, preesistenti all’acquisizione della detenzione dell’area da parte della società Dfood S.r.l..
Con il provvedimento (prot. 0101582), trasmesso alle società Dfood e Immobiliare Le Pedrite il giorno 9 ottobre 2019, il Comune di Pisa ha comunicato l’avvio del procedimento di emissione della ordinanza ora impugnata.
Con riferimento alla chiusura del porticato il Comune, con il medesimo atto, precisa che, benché sussista per tale opera la concessione n. 52 del 09.02.1981, che autorizza la “ chiusura provvisoria di spazio privato con strutture metalliche e vetro ” con la prescrizione “ a carattere precario per il solo periodo invernale (Ottobre – Maggio) ”, tale “ concessione edilizia temporanea, però, non è disciplinata dall’ordinamento in quanto la previsione normativa concerne un solo tipo di provvedimento che legittima l’edificazione in presenza di determinati presupposti che, in questo caso probabilmente non esistevano …. In ogni caso, essendo stata rilasciata a titolo provvisorio, consentiva la realizzazione di opere per un periodo di tempo limitato e non è quindi configurabile la loro permanenza per una durata superiore a trentotto anni ”.
Infine, conclude che “ conseguentemente la concessione n. 52 del 9 febbraio 1981 per l’esecuzione delle opere “di chiusura provvisoria di spazio privato con strutture metalliche e vetro” con la prescrizione “a carattere precario per il solo periodo invernale (Ottobre-Maggio)” deve considerarsi scaduta ”.
A distanza di oltre un anno dall’avvio del procedimento il Comune ha poi inviato l’“ Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione di opere abusive ”, ritenendo che la chiusura del portico non possa ritenersi legittimata dalle originarie concessioni rilasciate dal Comune di Pisa, “ in quanto il venire meno della condizione di stagionalità della struttura accertata in data 07.08.2019 e confermata in data 23.01.2020 ha comportato una diversa qualificazione dell’intervento edilizio che, pertanto, è da ritenersi soggetto a permesso di costruire ”.
Con un’unica ma articolata censura le ricorrenti sostengono la violazione dell’art. 31 DPR 380/2001 e dell’art. 196 LRT 65/2014 e degli artt. 3 e 21 nonies L. n. 241/1990 per difetto e/o apparente motivazione, oltre alla violazione del principio di proporzionalità e il venire in essere di vari profili di eccesso di potere.
A parere dei ricorrenti i provvedimenti impugnati mal dissimulano un illegittimo annullamento in autotutela del titolo abilitativo, assumendo a parametro di legittimità previsioni normative e urbanistiche sopravvenute al rilascio del titolo abilitativo e comunque nemmeno pertinenti, in quanto non vi sarebbe alcuna difformità dell’opera rispetto al titolo abilitativo, essendosi in presenza di una struttura facilmente amovibile, con vetrate scorrevoli e ante apribili, e non fisse.
Si costituito il Comune di Pisa contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita solo formalmente la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno.
All’udienza straordinaria del 24 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
1.1 Con il provvedimento impugnato il Comune di Pisa ha ordinato la chiusura del portico dell’esercizio commerciale di cui si tratta, identificando l’abuso con la struttura posta a chiusura del porticato, che, in quanto accertata come presente anche nel periodo estivo, “ non è legittimata dai vari titoli prodotti e/o depositati dall’Amministrazione ”.
Nello stesso provvedimento si afferma che gli interventi accertati, oltre il termine stagionale consentito, determinerebbero il superamento del limite volumetrico del 20% di addizioni funzionali dell’organismo edilizio esistente, così come assentibile mediante il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera a) della legge regionale toscana n. 65/2014.
Sempre a parere del Comune la chiusura del portico non può ritenersi legittimata dalle originarie concessioni rilasciate dal Comune di Pisa per il periodo invernale compreso tra i mesi di ottobre e maggio “ in quanto il venire meno della condizione di stagionalità della struttura accertata in data 07.08.2019 e confermata in data 23.01.2020 ha comportato una diversa qualificazione dell’intervento edilizio che, pertanto, è da ritenersi soggetto a permesso di costruire ”.
1.2 Come si è avuto modo di anticipare la realizzazione della struttura amovibile di chiusura parziale del porticato era stata assentita dallo stesso Comune con la concessione n. 52 del 9 febbraio 1981, che autorizza la “ chiusura provvisoria di spazio privato con strutture metalliche e vetro ” con la prescrizione “ a carattere precario per il solo periodo invernale (Ottobre – Maggio) ”, concessione quest’ultima che nel provvedimento impugnato si afferma che deve considerarsi “scaduta”.
1.3 In primo luogo e sempre dall’esame del provvedimento impugnato non è dato comprendere su quali basi e in presenza di quali presupposti il Comune ritenga superata e scaduta la sopra citata concessione temporanea e, ciò, in considerazione del fatto che in quest’ultima, oltre alla previsione di ritenere ammissibile detta chiusura nei mesi invernali, non vi è alcuna traccia del suo carattere temporaneo, così come non vi è menzione di alcun termine di scadenza.
1.4 È allora lecito desumere che con la concessione sopra citata il Comune abbia inteso garantire una chiusura dell’esercizio, seppur con materiali di natura precaria e rimovibili, che fosse diretta al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo, pur periodicamente delimitate ad alcuni mesi dell'anno.
1.5 Altra argomentazione difficilmente comprensibile è quella laddove il Comune motiva la rimozione delle opere sostenendo che “ la concessione edilizia temporanea (…) non è disciplinata dall’ordinamento in quanto la previsione normativa concerne un solo tipo di provvedimento che legittima l’edificazione in presenza di determinati presupposti che, in questo caso, probabilmente non esistevano ”.
1.6 Sulla base di dette argomentazioni è invece condivisibile quanto affermato dai ricorrenti, laddove sostengono che, con il provvedimento ora impugnato, l’Amministrazione abbia inteso, di fatto, privare di efficacia la precedente autorizzazione del 1981, adottando un provvedimento che ha gli stessi effetti di un vero e proprio annullamento in autotutela e, ciò, in espressa violazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990, privo com’è dell’indispensabile supporto motivazionale che dovrebbe caratterizzare detta tipologia di provvedimenti di secondo grado e in violazione del termine ragionevole previsto sempre dalla disposizione appena richiamata.
1.7 Nemmeno è suscettibile di integrare detti profili motivazioneali il riferimento all’art. 31 TUE e all’art. 196 L.R.T. 65/2014.
1.8 Si consideri, infatti, che l’art. 196 L.R.T. 65/2014 dispone che “ sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso di costruire stesso, oppure l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile ”.
1.9 E’ evidente che, nel caso di specie, non si è in presenza di una trasformazione radicale e permanente del manufatto e, ciò, considerando che la difformità relativa alla (peraltro) parziale apertura di solo una parte della struttura è stata accertata dal Comune nel corso di un unico sopralluogo (quello del 7 agosto 2019), circostanza quest’ultima che non è suscettibile di essere equiparata ad una “grave” e integrale difformità del manufatto rispetto a quanto assentito con la concessione del 1981.
2. Una singola ed episodica mancata integrale rimozione della struttura, accertata come presente solo su uno dei due lati il giorno 7 agosto 2019, non è nemmeno idonea a determinare un incremento del volume edilizio nel periodo considerato.
2.1 Ma anche qualora il Comune avesse ritenuto “grave” la violazione delle prescrizioni contenute concessione del 1981, avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta inefficacia del titolo abilitativo, accertando la decadenza dei presupposti alla base dell’originaria concessione.
2.2 Nulla di tutto ciò è presente nel provvedimento ora impugnato, circostanza quest’ultima che conferma l’emergere di profili di difetto di istruttoria e di motivazione, sufficienti a determinare l’illegittimità dell’ordinanza di ripristino ora impugnata.
2.3 In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Pisa, mentre sono compensate nei confronti della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, in ragione della sua costituzione solo formale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla parte motiva, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Pisa e nei confronti dei ricorrenti al pagamento della somma complessiva di euro 2.000 (duemila//00), oltre oneri di legge, mentre compensa le spese nei confronti della Soprintendenza sopra citata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC GI, Presidente
NI CC, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CC | CC GI |
IL SEGRETARIO