Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2025, proposto da AG ON, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Brienza, PEC brienza.daniela@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Via del Popolo n. 6;
contro
Comune di Maratea, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
AG TT, non costituito in giudizio;
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.,
per l’annullamento del silenzio rigetto, formatosi il 13.10.2025, sull’istanza di accesso del 13.9.2025;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il Cons. LE MA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 13.9.2025, inviata presso l’indirizzo di posta elettronica IPA comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it, il sig. AG ON ha chiesto al Comune di Maratea, dopo aver richiamato la Determinazione n. 1 del 12.2.2025, con la quale il Responsabile del Settore Tutela del Paesaggio del Comune di Maratea aveva respinto la domanda di sanatoria paesaggistica, presentata dallo stesso sig. AG ON, unitamente alle sigg.re MA PI Di PU e NA VA, in data 18.11.2024 e 17.12.2024, ha chiesto al Comune di Maratea il rilascio della copia, sia del parere, espresso dalla Commissione Edilizia Integrata ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 50/1993 nella seduta del 15.3.2000 con verbale n. 21, richiamato nel permesso di costruire del 3.7.2001, sia il Registro interno degli asservimenti, relativo al terreno, foglio di mappa n. 30, particella n. 999.
Il sig. AG ON:
-prima, con il presente ricorso, notificato il 10.11.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica IPA comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it (il Comune di Maratea ha anche l’indirizzo di posta elettronica RegInde polizialocale@pec.comune.maratea.pz.it) e depositato nella stessa giornata del 10.11.2025, ha impugnato il silenzio rigetto, formatosi il 9.1.2025, sulla predetta istanza di accesso del 10.12.2024, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990;
-e poi con memoria del 15.12.2025 ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto dopo la proposizione del ricorso il Comune di Maratea aveva provveduto all’ostensione della documentazione richiesta, insistendo per la condanna del Comune al pagamento delle spese giudizio.
Nella Camera di Consiglio del 28.1.2026 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va precisato che, poiché il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, risulta inutile disporre la rinotificazione del ricorso presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde polizialocale@pec.comune.maratea.pz.it, tenuto conto:
-dell’art. 28 D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020, che ha aggiunto il comma 1 ter all’art. 16 ter D.L. n. 179/2012 conv. nella L. n. 221/2012, non ha abrogato l’art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012 conv. nella L. n. 221/2012 (cd. RegInde), il quale continua a prevedere l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni, di comunicare al Ministero della Giustizia “l’indirizzo di posta elettronica certificata, conforme a quanto previsto dal DPR n. 68/2005 e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni”, specificando che, “in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle Pubbliche Amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’art. 6 ter D.Lg.vo n. 82/2005” (cd. IPA);
-che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 148 del 9.7.2021 ha statuito l’illegittimità costituzionale dell’inciso dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. “se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”.
Pertanto, ciò stante, al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere.
Il Comune di Maratea va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo, nella misura del 70% di quanto questo Tribunale solitamente condanna con riferimento ai ricorsi ex art. 116 cod. proc. amm., tenendo conto del comportamento di ravvedimento operoso (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 256 del 17.4.2025, n. 651 del 21.12.2024, n. 601 del 2.12.2024, n. 321 del 14.6.2024, n. 192 del 10.3.2022, n. 711 del 9.11.2021, n. 434 del 14.6.2021, n. 186 del 26.2.2021, n. 2 del 3.1.2020, n. 814 del 7.11.2019 e n. 74 del 7.2.2013).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune di Maratea al pagamento, in favore dell’avv. Daniela Brienza, dichiaratasi antistataria, delle spese relative al presente giudizio, liquidandole nella misura di € 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA NT, Presidente
LE MA, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE MA | IA NT |
IL SEGRETARIO