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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/05/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7752 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO:
appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
nato a [...] il [...] – Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti Parte_2 dall'avv. Valentina Scibile ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Castellammare di Stabia (NA) alla via Raiola n. 52
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura alle liti allegata all'atto di costituzione e risposta, dall'avv. Ciro Falanga ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Nigro in Napoli alla via alla Calata San Marco n.13
APPELLATA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Frattamaggiore (NA) Controparte_2
alla via Fontana n. 30
APPELLATA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 09.12.2024.
FATTO E DIRITTO
1 citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e la in Controparte_3 Controparte_2
persona del suo l.r.p.t., per sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in Castellammare di Stabia (NA) alla Strada Tavernola in data
27/04/2016, alle ore 14,45 circa.
Più nello specifico, l'appellante premetteva di essere proprietario del motoveicolo Yamaha tg.
DB37740 e che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, si trovava a percorrere la Strada
Tavernola, con a bordo , in qualità di trasportata, quando veniva urtato dal furgone Controparte_4 tipo Peugeot tg. DX358ZZ; l'istante allegava che il sinistro si verificava in via esclusiva a causa della condotta del conducente del furgone, il quale si trovava fermo in sosta in una rientranza antistante la farmacia “S'Antonio” e che lo stesso, nel ripartire in retromarcia, non si avvedeva del motociclo che sopraggiungeva e, dunque, lo urtava sul lato anteriore sinistro;
a causa dell'urto, il motoveicolo rovinava con la parte destra contro la parte laterale sinistra del motociclo tipo Honda
SH tg. EG21876, in sosta sul margine destro della strada, parallelamente al marciapiedi, per poi successivamente cadere in terra sul lato destra;
che in conseguenza del sinistro, il motociclo riportava svariati danni diretti ed indiretti sulla parte laterale sinistra e destra, la cui quantificazione esatta veniva rinviata nel corso del prosieguo della causa;
che il furgone Peugeot risultava assicurato per l'r.c.a. presso la compagnia la quale sottoponeva il motociclo a perizia Controparte_5
e che, tuttavia, non formulava alcuna offerta risarcitoria. spiegava intervento volontario adesivo in giudizio, in qualità di proprietaria del Parte_2
motociclo Honda SH tg. EG21876, instando per il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro dedotto in lite, deducendo che a causa dell'impatto con il motoveicolo Yamaha, la moto di sua proprietà - che si trovava ferma in sosta sul margine destro della carreggiata di Strada Tavernola- riportava danni diretti ed indiretti su entrambi i lati;
dunque, chiedeva di condannarsi le convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in corso di causa ed entro il limite di euro 5.200,00.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la soc. che eccepiva l'improcedibilità Controparte_1
della domanda attorea, la carenza di legittimazione attiva o passiva delle parti e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria;
diversamente, il responsabile civile, pur se ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con la sentenza n. 6486/19, depositata in data 02/09/2019, il Giudice di Pace adito rigettava la domanda attorea poiché non provata, argomentando che la deposizione testimoniale non riscontrava
2 elementi precisi, gravi e concordanti tali da poter accogliere la domanda;
condannava, dunque,
l'attore e l'interventore alla refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
sulla base di due motivi di impugnazione, ovvero contestando la violazione degli articoli Parte_2
115 e 116 c.p.c. da parte del giudice di prime cure, il quale valutava erroneamente le risultanze istruttorie;
inoltre, gli appellanti censuravano la circostanza che il Giudice di Pace aveva ammesso con ordinanza l'espletamento di CTU tecnico-comparativa sui veicoli coinvolti nel sinistro, per poi rinviare la causa a precisazione delle conclusioni senza revocare la precedente ordinanza pur a fronte delle reiterate assenze dell'ausiliario nominato dal giudice.
Quindi gli appellanti, in epigrafe indicati, hanno chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente dell'autoveicolo Peugeot tg. DX35877 e di condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la soc. in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis
c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza del gravame, istando per il suo rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 21/11/2022; con successiva ordinanza del
20/10/2021, il precedente giudice istruttore autorizzava parte appellante a rinnovare la notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti del responsabile civile.
All'udienza del 04/10/23, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
l'odierno giudicante, ritenuta la causa sufficientemente istruita alla luce del materiale istruttorio in atti, rinviava la causa al 06/05/2024 per la discussione orale ai sensi del 281-sexies, assegnando termine per note sino al 29/04/2024.
All'udienza del 06/05/2024, il giudicante rilevava che agli atti non risultava acquisita la prova della notifica dell'atto di appello al responsabile civile e per tale ragione, la causa veniva rinviata in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 01/07/2024, onerando parte appellante di depositare in atti copia della rinotifica dell'atto di appello al responsabile civile.
In data 01/07/2024, si osservava che il 06/05/2024 parte appellante aveva prodotto in giudizio atto notificato alla società via pec in formato pdf, non allegando i files nativi Controparte_2 informatici: dunque, la causa veniva rinviata in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.12.2024, data in cui veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini –
3 con decorrenza dal 27.12.2024- per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Questioni preliminari.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331, comma II, c.p.c.
All'udienza celebrata in data 20/10/2021, il precedente giudice istruttore accordava agli appellanti la rinotifica nei confronti della responsabile civile, atteso che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti della società non era andata a buon fine, come segnalato Parte_3
dagli stessi appellanti (cfr note di trattazione scritta depositate in data 02.03.2021).
In data 06/05/2024, i ricorrenti depositavano nel fascicolo telematico file pdf attestante la rinotifica dell'atto di citazione nei confronti della società contumace, la quale veniva effettuata a mezzo pec in data 21.10.2021.
Ebbene, tale rinotifica così come versata da parte appellante, è da ritenersi nulla.
Dall'esame della documentazione versata in atti, infatti, si evince che questi non ha allegato al fascicolo telematico i file .eml della notifica dell'atto di appello indirizzata alla responsabile civile, limitandosi ad allegare le ricevute di accettazione e avvenuta consegna del messaggio PEC inviato il
21.10.2021 alla compagnia appellata in formato .pdf, e nemmeno ha provveduto successivamente - seppur sollecitata- al loro deposito.
In merito alle notificazioni effettuate in forma telematica, si rileva che i giudici di legittimità, chiamati ad esprimersi sul punto, hanno affermato che “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del
– che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di Controparte_6 accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n.53 del 1994), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che,
4 a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.” (Cass. Civ. sent. n. 16189 del 08.06.2023)
In applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, l'atto di rinotifica, così come allegato dagli appellanti non permette di ritenere dimostrata l'avvenuta notificazione nei confronti della responsabile civile, la quale oltretutto restava contumace.
Da ciò deriva che la nullità della notifica nei confronti dell' comporta Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per mancata istaurazione del contraddittorio.
Giova rammentare che l'art. 331 c.p.c., nel prevedere che il giudice dell'appello ordini l'integrazione del contraddittorio se la sentenza pronunciata da più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non sia stata impugnata nei confronti di tutte, stabilisce il principio secondo il quale al giudizio di impugnazione devono partecipare tutti coloro che sono stati parte del giudizio precedente, salvi i casi in cui sono possibili decisioni separate.
Vero è che, trattandosi di causa inscindibile, qualora la notifica del gravame sia andata a buon fine nei confronti di almeno uno dei litisconsorti necessari il giudizio di gravame si istaura validamente nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell'appellato, spettando al giudice l'onere di ordinare la rinnovazione delle notificazioni e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorti necessari.
Tuttavia, in ipotesi di nullità anche della seconda notifica dell'atto di gravame – come nel caso di specie- il giudice dell'appello non può concedere un ulteriore termine, in quanto il termine per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria, e come tale non è rinnovabile né prorogabile.
Qualora dunque anche la seconda notifica dell'atto di impugnazione sia nulla nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, il giudice di appello deve dichiarare l'inammissibilità del gravame (cfr.
Cass. n. 1069/07).
Per tutti i motivi fin qui esposti, l'appello viene dichiarato inammissibile.
Spese di lite
Le spese di lite tra gli appellanti e la Compagnia Assicurativa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di
5 riferimento da euro 1.101,00 a 5.200,00, valori minimi in assenza di complessità delle questioni trattate e di attività istruttoria).
Risultando gli appellanti soccombenti, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente Controparte_7
giudizio, che si liquidano in euro 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre accessori se dovuti;
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 16.05.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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