Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/04/2026, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2025, proposto da
NO AI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizi;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'accertamento
in via principale, dell’inadempimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Provveditorato Regionale della Sicilia rispetto all’attribuzione, nei propri confronti, degli effetti giuridici derivanti dalla promozione per merito straordinario e del superiore trattamento stipendiale e pensionistico scaturente dall’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2024,
e per la conseguente condanna
della suddetta Amministrazione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l’attribuzione del superiore inquadramento con decorrenza dall’1.01.2009 come vice sovrintendente e, successivamente, degli avanzamenti all’1 gennaio dei rispettivi anni, fino a sovrintendente capo, con riconoscimento e riallineamento degli arretrati economici e indennitari, ricalcolo pensionistico, riliquidazione TFS, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l’adempimento, nonché fissando una penale per ogni giorno di ritardo e nominando sin da ora un commissario ad acta ,
e, in via subordinata, per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza del 26.06.2024, fissando un termine affinché quest’ultima si pronunci positivamente in relazione all’istanza predetta, asserendo che trattasi di attività vincolata,
e, in via ulteriormente subordinata, per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla predetta istanza, fissando un termine non superiore a trenta giorni affinché quest’ultima si pronunci comunque rispetto ad essa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. CO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. NO AI, odierno ricorrente, arruolato dal 1980 nel Corpo della Polizia Penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale “L. Bodenza” di Enna e in quiescenza dall’1.11.2021 per sopraggiunti limiti di età, è stato promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente in data 30.05.2016 con decorrenza dal 3.06.2013, e, successivamente, è stato promosso alla qualifica di sovrintendente in data 22.09.2022 con decorrenza dal 4.06.2018.
Lamentando di non aver ricevuto il corrispondente adeguamento stipendiale, il ricorrente ha chiesto la trasmissione del formale decreto di inquadramento, ricevendo in data 7.01.2020 la nota n. 85570/19.12.2019 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, nella quale si comunicava che l’Amministrazione non potesse attribuire alcuna promozione in quanto l’Ufficio Centrale del Bilancio non aveva apposto il visto sul relativo provvedimento.
Il sig. AI ha quindi presentato ricorso avverso taluni atti della procedura innanzi a questo Tribunale, a cui ha fatto seguito la sentenza n. 3522 del 21.12.2020, di accoglimento del gravame, con contestuale annullamento degli atti ivi gravati.
Rideterminatasi per dare esecuzione alla predetta pronuncia, l’Amministrazione penitenziaria ha corrisposto al dipendente il trattamento economico correlato alla qualifica di vice sovrintendente, mediante decreto del 29.03.2021.
Nelle more: i) con sentenza n. 224 del 27.10.2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 335/1982 nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti: ii) con sentenza n. 75 del 30.04.2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 54, comma 1, del D.lgs. n. 443/1992, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia penitenziaria promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.
In considerazione di tali pronunce, il sig. AI ha quindi richiesto alla propria Amministrazione di appartenenza l’applicazione della retrodatazione della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente a far data dall’1.01.2009, data da cui decorrono gli effetti dell’avanzamento in carriera di cui al bando di concorso straordinario a titoli per complessivi 2851 posti per la nomina iniziale alla qualifica del ruolo dei Sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. del 19.12.2017.
In assenza di riscontro, con diffida ad adempiere del 26.06.2024 il ricorrente ha intimato all’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari per l’attribuzione del superiore inquadramento, senza ricevere riscontro.
2. Con ricorso notificato il 17.06.2025 e depositato il 2.07.2025 il sig. AI ha agito, in via principale, per l’accertamento dell’inadempimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Provveditorato Regionale della Sicilia rispetto all’attribuzione, nei propri confronti, degli effetti giuridici derivanti dalla promozione per merito straordinario e del superiore trattamento stipendiale e pensionistico scaturente dall’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2024 e per la conseguente condanna della suddetta Amministrazione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l’attribuzione del superiore inquadramento con decorrenza dall’1.01.2009 come vice sovrintendente e, successivamente, degli avanzamenti all’1 gennaio dei rispettivi anni, fino a sovrintendente capo, con riconoscimento e riallineamento degli arretrati economici e indennitari, ricalcolo pensionistico, riliquidazione TFS, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l’adempimento, nonché fissando una penale per ogni giorno di ritardo e nominando sin da ora un commissario ad acta .
La parte ha altresì chiesto:
- in via subordinata, qualora il Tribunale ritenesse che non sia maturato il proprio diritto soggettivo all’attribuzione della promozione predetta, di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza del 26.06.2024, fissando un termine non superiore a trenta giorni affinché quest’ultima si pronunci positivamente in relazione all’istanza predetta, asserendo che trattasi di attività vincolata;
- in via ulteriormente subordinata, di accertare, in ogni caso, l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla predetta istanza, fissando un termine non superiore a trenta giorni affinché quest’ultima si pronunci comunque rispetto ad essa;
- di nominare, in ipotesi di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione inadempiente con condanna al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo.
2.1. A sostegno delle proprie domande processuali il ricorrente deduce che l’Amministrazione procedente non abbia recepito quanto statuito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2024, previa adozione degli atti necessari, non riconoscendo allo stesso la ricostruzione della carriera sebbene fosse nel ruolo allorquando è stato indetto, con P.D.G. del 19.12.2017, il concorso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di Polizia penitenziaria, con la prima decorrenza utile dall’1.01.2009.
La parte che ricorre in giudizio, in particolare, lamenta di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento della promozione per merito straordinario e di aver maturato un diritto soggettivo perfetto a vedersi riconosciuti gli effetti, sia in termini giuridici che economici (salariali e pensionistici), del superiore inquadramento, non sussistendo ragioni oggettive che possano giustificare la prolungata situazione di inadempimento ascrivibile all’Amministrazione procedente.
3. Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Sicilia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 3.07.2025 e, con successiva memoria del 6.08.2025, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per non aver impugnato, il ricorrente, il decreto del 29.03.2021, con il quale è stato promosso alla qualifica di vice soprintendente per merito straordinario a decorrere dal 3.06.2013, e il successivo decreto del 22.09.2022, con cui è stato promosso alla successiva qualifica di sovrintendente con decorrenza dal 4.06.2018, con conseguente consolidamento della propria posizione in ordine alla progressione di carriera.
Secondo la prospettazione di chi resiste in giudizio, inoltre, la sentenza n. 75/2024 della Corte Costituzionale non sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva nel caso in questione, in attuazione del principio secondo cui l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli che non possano più dare materia a un giudizio in ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi.
L’Amministrazione rileva, in via subordinata, che l’eventuale accoglimento delle domande processuali presentate dal ricorrente possa avvenire, in ogni caso, nei limiti della prescrizione quinquennale, con conseguente condanna alla corresponsione di differenze retributive e contributive limitate ai cinque anni antecedenti la proposizione del ricorso.
4. Con memoria del 27.10.2025 la parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni e alle eccezioni dell’Amministrazione resistente, rilevando, con particolare riguardo all’eccezione di prescrizione, che quest’ultima sarebbe stata interrotta dagli atti di costituzione in mora inviati, rispettivamente, il 22.09.2021, il 24.11.2022 e, in ultimo, il 20.06.2024.
La parte ha altresì precisato e integrato i termini delle proprie domande processuali, chiedendo, nello specifico, di: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento dell’Amministrazione resistente all'attribuzione nei propri confronti degli effetti giuridici ed economici derivanti dalla promozione per merito straordinario e del superiore trattamento stipendiale; 2) accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del 26.06.2024; 3) accertare e dichiarare il proprio diritto al riallineamento della carriera, con retrodatazione della decorrenza giuridica ed economica della promozione a vice sovrintendente alla data dell’1.09.2009, e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione ad adottare tutti gli atti consequenziali; 5) accertare e dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza del 26.06.2024, adottando tutti i provvedimenti necessari per l'attribuzione del superiore inquadramento a far data dall’1.09.2009 condannandola a provvedere entro un termine perentorio e comunque non superiore a trenta giorni, nominando sin da ora un commissario ad acta che si sostituisca all'Amministrazione inadempiente in caso di perdurante inottemperanza con condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo; per l’effetto, ordinare al Ministero della Giustizia di rideterminare l’intera progressione di carriera del ricorrente, anticipando le decorrenze delle promozioni alle qualifiche superiori; 6) condannare l’Amministrazione resistente al pagamento di tutte le differenze retributive e contributive maturate a seguito della ricostruzione di carriera, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 7) ordinare all’Amministrazione: di ricalcolare il proprio trattamento pensionistico sulla base della corretta anzianità di servizio e del superiore trattamento economico, corrispondendo i relativi ratei arretrati; il riallineamento economico e indennitario; il ricalcolo del trattamento pensionistico del TFS in conformità all'art. 54 D.P.R. 1092/1973, alla L. 234/2021 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2023; di riconoscere tutti gli arretrati dovuti dal 22.09.2016, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
5. Alla camera di consiglio del 5.11.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, il Presidente ha rappresentato la necessità di disporre la conversione del rito tenuto conto che la domanda principale ha ad oggetto un’azione di accertamento; le parti nulla hanno osservato e, pertanto, il Presidente ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo rinviando, per la trattazione delle due domande, all’udienza pubblica del 15.04.2026.
6. All’udienza pubblica del 15.04.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
7. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale è da ritenersi fondata.
7.1. Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, a cui questa Sezione ha già aderito (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 21 marzo 2024, n. 1116), devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dai dipendenti pubblici non privatizzati per mancata tempestiva impugnazione degli atti di inquadramento lesivi, rispetto ai quali la loro posizione giuridica soggettiva “… non è qualificabile come diritto soggettivo, bensì come interesse legittimo, con conseguente inammissibilità di un’azione, quale quella proposta dall’odierno appellato, di mero accertamento del diritto ad una diversa decorrenza giuridica poiché chiaramente elusiva del termine decadenziale di impugnazione . (...) Per costante giurisprudenza (recentemente riaffermata da questa Sezione con decisione n. 10794 del 9.12.2022, n. 4859 del 14.6.2022 e n. 5750 del 11.7.2022) non può essere fatta valere in giudizio la richiesta di retrodatazione giuridica nonostante l’acquiescenza ai precedenti provvedimenti di inquadramento. La materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si caratterizza, infatti, per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo accertabile dal G.A., può essere azionata soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti su di esse (ex multis: Consiglio di Stato sez. II, 4/2/2020, n. 917; 16/12/2019, n. 8495; sez. VI 18/8/2010, n. 5869); sez. V, 10/8/2010, n. 5568). Gli atti di nomina, attenendo alla collocazione, autoritativa, del soggetto nell’ambito dell’organizzazione amministrativa dell’ente pubblico, hanno natura provvedimentale ed autoritativa, anche ai fini della determinazione della decorrenza giuridica, e devono, quindi, essere impugnati nel termine decadenziale previsto dalla normativa vigente ”. (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8815).
A diversa conclusione, peraltro, non può neppure giungersi tentando di valorizzare, così come effettuato con l’odierno gravame, gli effetti retroattivi della sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2024, la quale ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi del fatto ”.
La portata ex tunc delle pronunce di incostituzionalità di una legge, invero, incontra il limite dei rapporti giuridici esauriti, tra i quali rientra l’intervenuta inoppugnabilità degli atti amministrativi per effetto della loro mancata tempestiva contestazione davanti al giudice amministrativo, così come occorso nel caso di specie.
Tale interpretazione, avuto riguardo alla portata degli effetti promananti dalla sentenza n. 75/2024 della Corte Costituzionale, risulta coerente con il parere n. 1984 del 28.12.2021 reso dal Consiglio di Stato a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata dall’amministrazione relativamente alle attività da porre in essere per “ tradurre sul piano dei concreti provvedimenti gestionali, attraverso una coerente attività amministrativa, il principio dettato dalla [sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020]”, avente contenuto speculare a quello della sentenza n. 75/2024, presentata, in particolare, ai fini del dovere o meno di “ procedere all'applicazione della sentenza erga omnes ” e al dovere o meno di riconoscere “ alle procedure attuative effetti retroattivi, ex tunc ” .
Il Consiglio di Stato ha precisato, in tale occasione, che « Nel diritto amministrativo, dunque, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge non può travolgere i provvedimenti amministrativi ormai divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato sulla relativa controversia. Tra i provvedimenti amministrativi soggetti alla disciplina ora esposta vi rientra certamente anche il ruolo di anzianità del personale di una pubblica amministrazione – soprattutto se in regime di diritto pubblico – relativamente alle specifiche posizioni ricoperte da ciascun dipendente. Conseguentemente le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate dai singoli interessati, con riferimento al posto in cui sono collocati, nell’ordinario termine di decadenza previsto per impugnare innanzi al giudice amministrativo (sessanta giorni decorrenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 c.p.a., “dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”) si consolidano, resistendo dunque anche alle pronunce di illegittimità costituzionale. Tale regola, oltre che scaturire dai principi prima esposti, ha un fondamento logico perché evita che, come nel caso sottoposto all’attenzione di questo Consiglio da parte del Ministero, si rimettano in discussione assetti amministrativi consolidati risalenti anche a venti anni orsono e riferibili pure a soggetti che non hanno mai preso parte a giudizi. Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha nel tempo affermato che le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e la efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (Cass., sez. III, 28 luglio 1997, n. 7057; nello stesso senso sez. I, 14 maggio 1999, n. 4766; sez. I 7 giugno 2000, n. 7704; sez. I 25 giugno 2001, n. 10115; in relazione ai rapporti di lavoro, sez. lavoro, 25 agosto 2003, n. 12454). » (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 28 dicembre 2021, n. 1984, a cui si allinea la giurisprudenza successiva: Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2025, n. 7554; Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre 2025, n. 7553; Cons. Stato, sez. II, 3 febbraio 2025, n. 855; Cons. Stato, sez. II, 3 febbraio 2025, n. 835).
Tale impostazione è stata ripresa e confermata anche dalla giurisprudenza di primo grado, concordandosi sulla natura di atti autoritativi dei provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti non privatizzati, a fronte dei quali si stagliano situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo, con ciò significando che eventuali vizi di legittimità di tali determinazioni debbano essere tempestivamente portati a conoscenza della giustizia amministrativa, nei termini decadenziali all’uopo previsti per la proposizione dell’azione di annullamento da parte dell’art. 29 c.p.a., con conseguente loro inoppugnabilità in caso di intempestiva reazione processuale e irrilevanza, nell’ambito di tali rapporti amministrativi esauriti, della sopravvenuta pronuncia caducatoria del Giudice delle leggi n. 224/2020, così come della sentenza n. 75/2024 (cfr. in tal senso, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 28 novembre 2025, n. 1465; T.A.R. Veneto, sez. II, 20 maggio 2025, n. 765).
Ne discende, per le suesposte ragioni, l’inammissibilità della domanda di accertamento presentata dal ricorrente, atteso che la contestazione, da parte del dipendente pubblico, della decorrenza della propria nomina nel ruolo di anzianità avrebbe dovuto avvenire, trattandosi di un interesse legittimo, attraverso gli istituti processuali previsti per tali situazioni giuridiche soggettive e non quelli, di tipo accertativo e soggetti agli ordinari termini di prescrizione, previsti per i diritti soggettivi.
8. La domanda avverso il silenzio presentata dalla parte ricorrente in via subordinata, da trattarsi nella presente sede del rito ordinario in virtù di quanto previsto dall’art. 32, comma 1, c.p.a., conseguentemente, è da ritenersi inammissibile.
8.1. Il consolidamento degli atti ritenuti illegittimamente incidenti sulla posizione giuridica del ricorrente, per via della loro mancata impugnazione tempestiva, fa venir meno, infatti, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere ulteriormente.
L’azione avverso il silenzio, in particolare, risulta esperibile esclusivamente quando l’Amministrazione sia rimasta inerte nell’esercizio di un potere amministrativo ancora doveroso, e quindi in assenza di un provvedimento esplicito o implicito idoneo a definire il procedimento.
La diffida presentata dal ricorrente in data 26.06.2024, mediante cui quest’ultimo ha intimato all’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari per la retrodatazione giuridica della propria posizione lavorativa, è quindi da riqualificarsi come un’istanza in autotutela, diretta materialmente a incidere su atti ormai inoppugnabili per decorrenza dei termini.
Ne discende l’insussistenza di alcun obbligo dell’Amministrazione di provvedere su detta istanza che, pur rubricata come “ atto di diffida ad adempiere ”, è da ritenersi in realtà finalizzata a ottenere il riesame, in via di autotutela, di un provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione.
In tali casi l’inerzia dell’Amministrazione non integra un silenzio rilevante ai sensi dell’art. 31 c.p.a., giacché, per consolidata giurisprudenza, «... il provvedimento di secondo grado è espressione di un potere eminentemente discrezionale e non coercibile, non sussistendo alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 4 novembre 2020, n. 6809). Ciò discende dalla inconfigurabilità di un obbligo della p.a. di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale - soprattutto nell’an - del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4405). La proposizione dell’esercizio dei poteri di autotutela non è, di per sé, in grado di generare, un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento possa legittimare l’attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi antigiuridici; questo principio trova non solo conferma testuale nella lettera dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 che prefigura l’iniziativa di annullamento dell’atto in termini di mera “possibilità”, ma si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati (Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2019, n. 6420). (...) Va quindi ribadito l’insegnamento secondo cui, per consolidata giurisprudenza, l’Amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita su un’istanza diretta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela (che costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico) e che il potere di autotutela è incoercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a. (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2015, n. 2237; sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4309; 7 luglio 2014, n. 3426; 24 settembre 2013, n. 4714; 22 gennaio 2013, n. 355; sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5199; sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3634) salvo i casi normativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia » (Cons. Stato, sez. II, 12 giugno 2025, n. 5088).
Ne deriva, in definitiva, che la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. risulti affetta da inammissibilità originaria, in quanto diretta a sollecitare un obbligo di provvedere che l’Amministrazione non ha, essendo il procedimento già concluso mediante l’adozione dell’atto non tempestivamente impugnato.
9. Per tutto quanto sopra esposto e considerato sia la domanda principale che quella di accertamento del silenzio proposta in via subordinata (come sotto-articolata dal ricorrente) sono, quindi, inammissibili.
10. La peculiarità delle questioni trattate e le specificità della fattispecie controversa giustificano, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR TO, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
CO RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO RA | UR TO |
IL SEGRETARIO