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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 11779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11779 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37021/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37021/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.02.1964, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Tonielli, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica Ludovici, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 , premesso che Parte_1 dalla relazione intrapresa con era nata la figlia CP_1 Per_1
1 (Roma, 07.11.2000), riconosciuta da entrambi i genitori, e che con sentenza n.
279/2008, pubblicata in data 16.06.2008, il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, all'epoca minorenne, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di mantenimento previamente stabilite, in particolare, disporre, previo accertamento del raggiungimento della capacità lavorativa e dell'autonomia economica della figlia maggiorenne , la revoca Per_1 dell'obbligo in favore della stessa del versamento dell'assegno di mantenimento e della partecipazione del padre nella misura del 50% alle spese straordinarie della figlia con decorrenza alla data del 25.07.2019.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiedeva l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, in particolare la pronuncia della revoca dell'obbligo di mantenimento per la figlia in capo al a far data dal 01.10.2023. Parte_1
All'udienza del 16.06.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel senso di ritenere non più dovuto l'assegno di mantenimento dovuto da er Parte_1 la figlia a decorrere dal 1 ottobre 2023”.
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni formulate dalle parti, tenuto conto che il rapporto di lavoro di si è trasformato a tempo Parte_2 indeterminato soltanto in data 01.10.2023, allo scadere del contratto a tempo determinato.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
37021/2024:
- Dispone la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento e del
50% delle spese straordinarie posto a carico di in favore di Parte_1 CP_1 per la figlia a far data dal 1.10.2023;
[...] Parte_2
- compensa le spese di lite.
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
2 Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37021/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.02.1964, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Tonielli, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovica Ludovici, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 , premesso che Parte_1 dalla relazione intrapresa con era nata la figlia CP_1 Per_1
1 (Roma, 07.11.2000), riconosciuta da entrambi i genitori, e che con sentenza n.
279/2008, pubblicata in data 16.06.2008, il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, all'epoca minorenne, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di mantenimento previamente stabilite, in particolare, disporre, previo accertamento del raggiungimento della capacità lavorativa e dell'autonomia economica della figlia maggiorenne , la revoca Per_1 dell'obbligo in favore della stessa del versamento dell'assegno di mantenimento e della partecipazione del padre nella misura del 50% alle spese straordinarie della figlia con decorrenza alla data del 25.07.2019.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiedeva l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, in particolare la pronuncia della revoca dell'obbligo di mantenimento per la figlia in capo al a far data dal 01.10.2023. Parte_1
All'udienza del 16.06.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel senso di ritenere non più dovuto l'assegno di mantenimento dovuto da er Parte_1 la figlia a decorrere dal 1 ottobre 2023”.
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni formulate dalle parti, tenuto conto che il rapporto di lavoro di si è trasformato a tempo Parte_2 indeterminato soltanto in data 01.10.2023, allo scadere del contratto a tempo determinato.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
37021/2024:
- Dispone la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento e del
50% delle spese straordinarie posto a carico di in favore di Parte_1 CP_1 per la figlia a far data dal 1.10.2023;
[...] Parte_2
- compensa le spese di lite.
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
2 Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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