Ordinanza presidenziale 18 ottobre 2023
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/12/2025, n. 8558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8558 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05611/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5611 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Napoli, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) del decreto prot. n. Cat. 6F/2022/R.S. del 20.05.2022, notificato il successivo 13/9/22, a firma del Dirigente della Questura di Napoli – Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano – Villaricca, con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo;
B) di tutti gli atti preordinati connessi e conseguenziali, ivi comprese le relazioni istruttorie preordinate all''adozione dell'atto gravato, mai conosciute né trasmesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. GU LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile di diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Il provvedimento impugnato adduce due ragioni a fondamento del diniego espresso: una sentenza di condanna a carico del ricorrente del 19 giugno 1993, a mesi due e gg. 20 di reclusione, per renitenza alla leva; l’abituale frequentazione del ricorrente stesso con soggetti controindicati.
2. Avverso il predetto diniego, il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 e 43 DEL T.U.L.P.S. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA ”.
- “ II. ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 e 43 DEL T.U.L.P.S. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA ”.
Con i predetti mezzi di impugnazione, parte ricorrente lamenta le carenze motivazionali del provvedimento gravato, atteso che esso si limita a fare riferimento a frequentazioni di soggetti controindicati, senza tuttavia offrire ulteriori elementi da cui potere inferire un giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi.
Anche il precedente penale menzionato nel provvedimento gravato sarebbe risalente ed ex se inidoneo a giustificare l’adozione del diniego di rilascio del richiesto titolo di polizia.
3. In ragione della prospettazione offerta in ricorso, in data 16 ottobre 2023, parte ricorrente ha depositato in giudizio istanza istruttoria, al fine di acquisire agli atti del giudizio i rapporti informativi richiamati nel provvedimento gravato e attinenti ai controlli effettuati dal personale di polizia da cui sarebbero emerse le frequentazioni del ricorrente con soggetti controindicati al rilascio del richiesto titolo.
3.1 Con ordinanza presidenziale del 18 ottobre 2023, n. 639, la Presidente della V Sezione ha accolto la predetta istanza, ordinando alla Questura di Napoli di depositare agli atti del giudizio “ … i verbali richiamati nella relazione n. 2022/Div. PAS/Cat 67/mrb del 22 novembre 2022, con l’indicazione puntuale dei soggetti le cui frequentazioni sono state valutate negativamente ai fini del rilascio del richiesto titolo … in quanto atti presupposti del provvedimento impugnato … ”.
3.2 Tuttavia, la Questura di Napoli, pur costituita in giudizio, non ha ottemperato all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 11 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è fondato sulla base delle seguenti ragioni.
6. Anzitutto è fondata la doglianza relativa al precedente penale riscontrato in capo al ricorrente.
6.1 Deve infatti rilevarsi che l’intervenuta condanna per il reato di renitenza alla leva richiamato a supporto del diniego impugnato è risalente al 1993 ed esso è, di per sé, inconducente rispetto al giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi.
In detta prospettiva, si rileva che, se è vero che “ in materia di armi il potere dell’Amministrazione presenta una spiccata connotazione discrezionale ed è orientato, attraverso una congrua e ragionevole valutazione degli interessi in gioco, a perseguire in via principale quello, dotato comparativamente di maggiore pregnanza, di evitare di esporre a pericolo la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini, con la conseguenza che i relativi titoli di polizia non possono essere concessi a chi non offra ogni adeguata garanzia di non abusare della disponibilità delle armi che in tal modo gli viene riconosciuta ”, tuttavia “ la preminenza di tale interesse sugli altri che vengono in rilievo non esonera l’Amministrazione, ai fini dell’esercizio ragionevole e proporzionato del potere di cui è titolare, dall’onere di compiere una adeguata e completa istruttoria, finalizzata a far emergere tutti i dati rilevanti ai fini del compimento delle sue valutazioni (anche attraverso il coinvolgimento partecipativo dell’interessato) e ad analizzarli nella loro oggettività, allo scopo di delineare un quadro coerente ed attendibile del rapporto concretamente instaurabile tra il suddetto interesse primario e quelli secondari concorrenti ed individuare la soluzione maggiormente rispettosa del suo concreto atteggiarsi nella fattispecie esaminata (vds. el senso, ex plurimis , Cons. di Stato, III Sez., sent. n. 2903/2025). ” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 16 giugno 2025, n. 5256).
Nel predetto quadro, la condanna per renitenza alla leva intervenuta a carico del ricorrente, oltre che risalente, è di per sé neutra rispetto al giudizio prognostico di inaffidabilità nell’uso delle armi, costituente l’ ubi consistam del potere riconosciuto dalla legge in subiecta materia all’autorità di pubblica sicurezza; in sostanza, fatti risalenti e privi di contenuti sintomatici circa il possibile abuso delle armi non possono essere validamente assunti al fine di denegare il rilascio del titolo di polizia, in difetto di ulteriori elementi di riscontro.
7. Quanto alle frequentazioni con soggetti controindicati, richiamate nel provvedimento impugnato, esse costituiscono un riferimento generico e non supportato da elementi probatori, e ciò anche in ragione del mancato riscontro da parte dell’amministrazione al puntuale ordine istruttorio impartito dal Tribunale.
Sotto tale ultimo profilo, l’inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale costituisce comportamento idoneo a determinare la fondatezza delle allegazioni recate in ricorso, dove si è posta in dubbio la frequentazione del ricorrente stesso con soggetti controindicati.
In altre parole, a fronte della puntuale contestazione da parte del ricorrente circa le proprie frequentazioni, l’amministrazione avrebbe dovuto specificamente contestarle, anche tramite le necessarie allegazioni documentali, in virtù del principio della vicinanza della prova, trattandosi di atti nella sua disponibilità.
8. In definitiva, il ricorso è complessivamente fondato e meritevole di accoglimento, salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione competente.
9. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA EV, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
GU LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU LE | PA EV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.