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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/07/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4581/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4581/2019
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Campisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. Michele Cimino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all‟udienza del 17.03.2025, previa assegnazione del termine di giorni 20 per il deposito delle conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle repliche, ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
l , esponendo che, a seguito di un primo Controparte_1
accesso presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “RT I” di in CP_1
data 17.02.2017, veniva sottoposto a visita medica da parte della dott.ssa , la Per_1
quale, pur in presenza di un quadro clinico caratterizzato da vistoso gonfiore frontale, febbre superiore a 40 gradi, occhi affossati e alterazione dello stato generale, si sarebbe limitata a diagnosticare una sospetta sinusite/sindrome influenzale, disponendo la dimissione e prescrivendo terapia domiciliare. L'attore ha dedotto che, in data
19.02.2017, dopo un aggravamento delle proprie condizioni e la perdita di coscienza, veniva trasportato nuovamente in ospedale, ove veniva ricoverato per meningoencefalite con empiema cerebrale e, successivamente, trasferito presso altra struttura ove si rendeva necessario un intervento chirurgico urgente di minicraniectomia e drenaggio dell'empiema subdurale. Ha quindi lamentato che la non tempestiva diagnosi e il mancato trattamento adeguato avrebbero determinato un aggravamento delle proprie condizioni di salute, la necessità di un prolungato percorso riabilitativo, nonché il permanere di deficit neurologici e crisi epilettiche. Sulla scorta di tali deduzioni, ha chiesto la condanna dell di al risarcimento di tutti i danni subiti e CP_2 CP_1
subendi, patrimoniali e non patrimoniali, specificando, nelle conclusioni, il riferimento a danni di natura biologica, morale, estetica e da perdita della capacità lavorativa.
2. - L si è costituita in giudizio eccependo, in Controparte_1
via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - La causa, istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio collegiale, è stata posta in decisione all'udienza del 17.03.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella misura di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
4. - La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
Pag. 2 di 12 4.1. - Alla responsabilità invocata dall'odierno attore - cioè quella dell' e non CP_2
anche quella dei singoli medici dipendenti della stessa - va indubbiamente riconosciuta natura contrattuale, risalendo i fatti ad epoca (Febbraio 2017) antecedente all'entrata in vigore della c.d. legge (L. 8 marzo 2017, n. 24), ed al c.d. decreto Balduzzi Parte_2
(D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. n. 189 del 2012).
La fonte del rapporto con l'ente ospedaliero (o casa di cura privata) va rinvenuto nel c.d.
“contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria” da cui, a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo (indifferentemente adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.S.N. o da altro ente), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu “alberghieri”, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr.
Sez. Un. n. 577/2008: “Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l‟accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori”).
Ne consegue che la responsabilità dell'ente ospedaliero (o della casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, potendo essa derivare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n.
13066/2004). Così individuate le coordinate ermeneutiche applicabili al caso in esame, se ne devono trarre le relative conseguenze in ordine al regime dell'onere della prova dell'inadempimento e del danno.
4.2. - Dall'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale consegue che il riparto dell'onere della prova debba seguire i criteri generali operanti in tema di prova
Pag. 3 di 12 dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, sicché il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. Un. n. 13533/2011; tra le tante, cfr. altresì Cass. n. 826/2015;
Cass. n. 13685/2019).
4.3. - Con specifico riguardo al nesso di causalità, la Corte di Cassazione ha precisato che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento è solo quello avente efficacia eziologica - in termini di causa esclusiva o quantomeno concorrente - nella produzione del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un qualunque inadempimento, ma ad un inadempimento, per così dire, “qualificato”, cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno;
a fronte di tale specifica allegazione, incomberà al debitore l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che esso, pur essendosi verificato, non si è rivelato causa del danno (cfr. Sez.
Un. n. 577/2008; più di recente, cfr. Cass. n. 24073/2017: “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell‟onere probatorio, l‟attore deve limitarsi a provare l‟esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l‟insorgenza o l‟aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l‟onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante”).
4.4. - L'accertamento del nesso di causalità c.d. materiale o di fatto tra l'inadempimento ed il danno-evento deve compiersi secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza” (altrimenti definito anche del “più probabile che no”), ed implica una valutazione sulla idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente, che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità (in questi termini, cfr. Cass. n. 3390/2015), ciò a differenza di quanto avviene in materia penale (cfr. Sez. Un. n. 581/2008; Cass. n. 15858/2015: “In tema di
Pag. 4 di 12 responsabilità civile, l‟accertamento della sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso e le conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato è soggetto a una differente regola probatoria rispetto al giudizio penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell‟accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell‟evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio”). Più di recente, in tema di responsabilità per omissione del sanitario, è stato precisato che “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma
(e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cass. n. 23197/2018).
4.5. - Grava, poi, sul creditore-danneggiato l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione
(cfr. Cass. n. 28991/2019).
4.6. - Grava, infine, sul creditore-danneggiato la prova del danno e della c.d. causalità giuridica che avvince le conseguenze pregiudizievoli dal medesimo patite all'evento lesivo che ha attinto il diritto leso, senza che le eventuali lacune assertive e probatorie del danneggiato possano essere colmate dagli accertamenti devoluti al C.T.U., posto che la funzione cui lo stesso chiamato ad assolvere è unicamente quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al giudizio o nella soluzione di
Pag. 5 di 12 questioni che necessitano di competenze tecnico-specialistiche, senza tuttavia poter sopperire alle carenze delle parti (cfr. Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 3130/2011; Cass. n.
30218/2017).
5. - Nel caso in esame, la domanda attorea di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria risulta solo parzialmente fondata, nei limiti che seguono.
5.1. - Nel caso di specie, l'attore ha dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale, mediante la documentazione dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale RT I di in data 17.02.2017 e la successiva presa in carico del paziente, e ha dedotto CP_1
l'inadempimento della convenuta, allegando che la dott.ssa , pur in presenza di Per_1
un quadro clinico caratterizzato da vistoso gonfiore frontale, febbre superiore a 40 gradi, occhi affossati e alterazione dello stato generale, si sarebbe limitata a diagnosticare una
“sospetta sinusite e sindrome influenzale” disponendo dimissioni e terapia domiciliare inadeguate.
Tale allegazione risulta qualificata e specifica, non limitandosi a un generico addebito di malpractice, ma individuando precise condotte omissive astrattamente idonee a determinare i pregiudizi lamentati in citazione.
5.2. - Ciò posto, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in via collegiale ha chiarito che il quadro clinico del è stato connotato da una grave condizione neurologica Pt_1
(empiema subdurale parafalcale sinistro in paziente con meningoencefalite), per la quale il paziente è stato ricoverato presso la struttura sanitaria convenuta e sottoposto, in data
21.02.2017, a intervento chirurgico di minicraniectomia iuxtacoronarica con aspirazione di materiale puruloide.
I consulenti hanno rilevato, sulla base della documentazione sanitaria in atti, che “un intervento diagnostico e, conseguentemente, terapeutico maggiormente tempestivo e congruo avrebbe, con elevata probabilità, evitato l‟instaurarsi delle gravi complicanze neurologiche che misero a rischio la sopravvivenza del Sig. prima e gravarono Pt_1 la Sua convalescenza, prolungandola, poi” (cfr. pag. 41, relaz. CTU).
Tale considerazione consente di ravvisare un profilo di inadempimento della struttura sanitaria, configurabile nella ritardata diagnosi e nel ritardato trattamento della grave
Pag. 6 di 12 patologia infettiva intracranica, e di ritenerne integrato il nesso eziologico con una parte del danno lamentato, nei termini di seguito precisati.
5.3. - I medesimi CTU, tuttavia, hanno escluso che a tale ritardo siano derivati postumi permanenti invalidanti. Nelle conclusioni della relazione si legge infatti: “oggi non sono rinvenibili sequele a carattere permanente in termini di danno biologico. A ben vedere, anche l‟unico elemento oggi obiettivabile, il relitto cicatriziale chirurgico in sede frontale, si sarebbe comunque prodotto in ragione dell‟intervento chirurgico necessario” e “le condotte incongrue poste in essere dai Sanitari che ebbero in cura il
Sig. presso l‟Ospedale RT I di , non hanno comportato lo Pt_1 CP_1
stabilizzarsi di un danno biologico permanente e, quindi, nei fatti, non hanno diminuito le possibilità di cura e/o guarigione del paziente”.
La domanda di risarcimento del danno biologico permanente va dunque rigettata per l'insussistenza dei suoi presupposti costitutivi, così come chiarito dai nominati CTU.
5.4. - Deve invece essere accolta, nei limiti che seguono, la domanda di risarcimento del danno biologico temporaneo.
La parte attrice, pur avendo formulato una richiesta priva di un'articolata descrizione degli effetti lesivi patiti, ha comunque allegato un prolungato decorso clinico caratterizzato da intervento chirurgico, degenze ospedaliere, percorso riabilitativo e ricorrenti sintomi neurologici, tra cui crisi epilettiche.
La documentazione sanitaria in atti consente di individuare, con ragionevole certezza, un periodo di invalidità temporanea nei termini indicati dalla CTU.
I consulenti tecnici hanno infatti concluso nella risposta al quesito sub F) che: “[...] la condotta sanitaria per come sopra riportata, comportò un periodo di ospedalizzazione e di convalescenza più lungo di quello che non si sarebbe avuto qualora la condizione del
Sig. fosse stata da principio inquadrata e trattata nei tempi opportuni. A ben Pt_1
vedere, la condotta incongrua incise non solo sulla durata dell‟ospedalizzazione e della convalescenza, ma anche sulla sua gravità e sull‟impegno clinico che il Sig. Pt_1
dovette sopportare per lungo tempo e che, con rilevante probabilità, non si sarebbe instaurato a fronte di una condotta alternativa congrua, cioè in luogo di un pronto
Pag. 7 di 12 inquadramento e contestuale trattamento in epoca antecedente all‟instaurarsi delle complicanze neurologiche. Tale periodo di inabilità temporanea realizzatosi come conseguenza diretta e verosimilmente esclusiva della non congrua attività sanitaria, può essere quantificato complessivamente in giorni 380 (trecentottanta) da valutarsi a scalare per come di seguito riportato: - Giorni 8 (otto) sono da riferirsi a Inabilità
Temporanea Assoluta, in relazione alla più lunga ospedalizzazione resasi necessaria a fronte del grave quadro patologico che sviluppò il Sig. e che verosimilmente Pt_1
non si sarebbe instaurato in presenza di una condotta alternativa congrua. - Giorni 12
(dodici) sono da riferirsi a Inabilità Temporanea Relativa al 75% in relazione ai giorni in cui, dopo la dimissione ospedaliera, il Sig. è risultato affetto da una „paresi Pt_1
di grado severo al piede‟. - Giorni 60 (sessanta) sono da riferirsi a Inabilità
Temporanea Relativa al 50% in relazione al periodo in cui, pur in fase di miglioramento, il Sig. presentava ancora limitazioni funzionali al piede destro e Pt_1
in cui si dovette sottoporre a sedute di fisiokinesiterapia neuroriabilitativa. - Giorni 300
(trecento) sono da riferirsi a Inabilità Temporanea Relativa al 25%, stimati con criterio scientifico, in relazione al periodo in cui il Sig. ha dovuto assumere terapia Pt_1 anticomiziale con relativa ripercussione sulla possibilità di guida di automezzi”.
Sulla scorta di quanto accertato dai nominati CTU, deve quindi ritenersi che:
una diagnosi tempestiva di meningoencefalite con empiema subdurale, effettuata già al primo accesso del 17.02.2017, avrebbe consentito un trattamento immediato della patologia infettiva, evitando l'aggravamento delle condizioni neurologiche del paziente;
ponendo al posto dell'omissione (ritardata diagnosi) il comportamento dovuto
(approfondimenti diagnostici e ricovero immediato), tale condotta alternativa avrebbe prodotto un decorso clinico meno grave e una convalescenza più breve.
5.4.1. - Quanto all'ammontare del danno biologico, va ricordato che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la disposizione di cui all'art. 3, co. 3, del d.l. n.
158/2012 (convertito dalla l. n. 189/2012), sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, co. 4, della l. n. 24/2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del D.lgs. n.
Pag. 8 di 12 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) - si applica anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti prima della sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), trattandosi di disposizione che, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite e acquisite al patrimonio del danneggiato, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (cfr. Cass. n. 28990/2019).
Nel caso di specie, applicando i valori di cui al D.M. 17.07.2017 del Ministero dello
Sviluppo Economico (G.U. n. 196 del 23.08.2017), con decorrenza aprile 2017, e tenendo conto del valore giornaliero base di € 46,88, spettano al danneggiato i seguenti importi:
Inabilità temporanea totale (100%) per 8 giorni: € 375,04;
Inabilità temporanea al 75% per 12 giorni: € 421,92;
Inabilità temporanea al 50% per 60 giorni: € 1.406,40;
Inabilità temporanea al 25% per 300 giorni: € 3.516,00;
Totale danno biologico temporaneo: € 5.719,36.
Il totale complessivo del danno risarcibile ammonta dunque a € 5.719,36.
5.4.2. - Tanto chiarito, va considerato che il diritto al risarcimento del danno forma oggetto di un'obbligazione di valore, sicché il valore del bene deve essere fissato al momento dell'illecito stesso (nella specie, il 17.02.2017).
Gli effetti della svalutazione vanno addebitati all'obbligato in quanto, nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito e la sua liquidazione, l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata, sicché occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare al momento della presente decisione.
Quanto agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, appare ancora valido l'insegnamento delle Sezioni unite della S.C. di cui alla sentenza n.
1712/1995, secondo cui sugli importi liquidati in moneta attuale, previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data della certa esistenza
Pag. 9 di 12 dell'illecito, vanno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo.
6. - Va, infine, respinta ogni ulteriore domanda risarcitoria proposta dall'attore.
6.1. - In particolare, non risultano risarcibili le spese mediche documentate nella misura di € 285,05.
Dall'analisi della relazione di CTU emerge infatti che i Consulenti, pur avendo accertato profili di responsabilità sanitaria per ritardo diagnostico-terapeutico, non hanno fornito alcuna valutazione specifica circa la riconducibilità causale delle singole voci di spesa alla condotta inadeguata.
Le prestazioni documentate - comprensive di analisi ematochimiche (€ 34,79), visite specialistiche fisiatriche e neurologiche (€ 53,57), esami strumentali quali TAC e RMN encefalo (€ 123,93) e cicli riabilitativi neuromotori (€ 73,76) - attengono tutte al normale percorso diagnostico-terapeutico conseguente alla patologia di “empiema subdurale parafalcale con meningoencefalite”.
I CTU chiariscono espressamente che “i trattamenti chirurgici cui, seppur tardivamente, fu sottoposto sarebbero stati gli stessi anche qualora fossero stati condotti nei tempi corretti” e che le terapie farmacologiche praticate risultano “coerenti con quanto previsto dalle linee guida”. Ne consegue logicamente che anche il correlato follow-up specialistico, gli accertamenti strumentali di controllo e il percorso riabilitativo post-operatorio si sarebbero resi necessari indipendentemente dalla tempestività dell'intervento iniziale.
La responsabilità accertata riguarda infatti l'aggravamento del decorso clinico e il prolungamento della convalescenza, non già la necessità di prestazioni sanitarie che altrimenti non si sarebbero rese indispensabili. Difetta pertanto il necessario nesso di causalità tra l'inadempimento e le spese sostenute.
6.2. - La domanda di risarcimento del danno morale va respinta per assoluta carenza allegativa, non avendo l'attore in alcun modo descritto le eventuali ripercussioni soggettive dell'evento lesivo sulla propria sfera interiore.
Pag. 10 di 12 6.3. - La domanda di risarcimento del danno estetico è destituita di fondamento: come evidenziato dai consulenti tecnici, “anche l‟unico elemento oggi obiettivabile, il relitto cicatriziale chirurgico in sede frontale, si sarebbe comunque prodotto in ragione dell‟intervento chirurgico necessario” e non costituisce pertanto un postumo risarcibile.
6.4. - La domanda di risarcimento per perdita della capacità lavorativa è parimenti infondata, non essendo stata fornita alcuna indicazione sull'attività lavorativa svolta dall'attore, né sulla eventuale, temporanea contrazione del reddito da questi percepito per effetto della condotta inadempiente della convenuta, in tal modo rendendo impossibile ogni valutazione sul punto.
7. - Venendo al governo delle spese processuali, va osservato che la domanda attorea risulta articolata in una pluralità di capi distinti, avendo l'attore specificamente richiesto il risarcimento del danno biologico, permanente e temporaneo, del danno morale, del danno estetico, della perdita della capacità lavorativa e del rimborso delle spese mediche sostenute, ciascuno costituente pretesa autonoma sotto il profilo fattuale e giuridico.
7.1. - All'esito del giudizio, risulta accolta la sola domanda di risarcimento del danno biologico temporaneo per l'importo di € 5.719,36, mentre sono state rigettate tutte le altre pretese risarcitorie (danno biologico permanente, danno morale, danno estetico, perdita della capacità lavorativa e rimborso spese mediche), complessivamente quantificate in citazione in € 400.000,00.
7.2. - Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. SS.UU. n.
32061/2022).
7.3. - Nel caso di specie, ricorre precisamente la seconda ipotesi contemplata dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, atteso che la domanda attorea, pur avente ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, è stata articolata
Pag. 11 di 12 in una pluralità di capi autonomi e distinti, dei quali uno solo è stato accolto mentre tutti gli altri sono stati rigettati.
7.4. - Si configura pertanto una ipotesi di soccombenza reciproca che, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4581/2019 r.g., così dispone:
1) In parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell di , condanna la convenuta a pagare all'attore la somma CP_2 CP_1
complessiva di € 5.719,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione.
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Siracusa, in data 21 luglio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4581/2019
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Campisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. Michele Cimino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all‟udienza del 17.03.2025, previa assegnazione del termine di giorni 20 per il deposito delle conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle repliche, ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
l , esponendo che, a seguito di un primo Controparte_1
accesso presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “RT I” di in CP_1
data 17.02.2017, veniva sottoposto a visita medica da parte della dott.ssa , la Per_1
quale, pur in presenza di un quadro clinico caratterizzato da vistoso gonfiore frontale, febbre superiore a 40 gradi, occhi affossati e alterazione dello stato generale, si sarebbe limitata a diagnosticare una sospetta sinusite/sindrome influenzale, disponendo la dimissione e prescrivendo terapia domiciliare. L'attore ha dedotto che, in data
19.02.2017, dopo un aggravamento delle proprie condizioni e la perdita di coscienza, veniva trasportato nuovamente in ospedale, ove veniva ricoverato per meningoencefalite con empiema cerebrale e, successivamente, trasferito presso altra struttura ove si rendeva necessario un intervento chirurgico urgente di minicraniectomia e drenaggio dell'empiema subdurale. Ha quindi lamentato che la non tempestiva diagnosi e il mancato trattamento adeguato avrebbero determinato un aggravamento delle proprie condizioni di salute, la necessità di un prolungato percorso riabilitativo, nonché il permanere di deficit neurologici e crisi epilettiche. Sulla scorta di tali deduzioni, ha chiesto la condanna dell di al risarcimento di tutti i danni subiti e CP_2 CP_1
subendi, patrimoniali e non patrimoniali, specificando, nelle conclusioni, il riferimento a danni di natura biologica, morale, estetica e da perdita della capacità lavorativa.
2. - L si è costituita in giudizio eccependo, in Controparte_1
via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - La causa, istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio collegiale, è stata posta in decisione all'udienza del 17.03.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella misura di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
4. - La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
Pag. 2 di 12 4.1. - Alla responsabilità invocata dall'odierno attore - cioè quella dell' e non CP_2
anche quella dei singoli medici dipendenti della stessa - va indubbiamente riconosciuta natura contrattuale, risalendo i fatti ad epoca (Febbraio 2017) antecedente all'entrata in vigore della c.d. legge (L. 8 marzo 2017, n. 24), ed al c.d. decreto Balduzzi Parte_2
(D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. n. 189 del 2012).
La fonte del rapporto con l'ente ospedaliero (o casa di cura privata) va rinvenuto nel c.d.
“contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria” da cui, a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo (indifferentemente adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.S.N. o da altro ente), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu “alberghieri”, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr.
Sez. Un. n. 577/2008: “Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l‟accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori”).
Ne consegue che la responsabilità dell'ente ospedaliero (o della casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, potendo essa derivare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n.
13066/2004). Così individuate le coordinate ermeneutiche applicabili al caso in esame, se ne devono trarre le relative conseguenze in ordine al regime dell'onere della prova dell'inadempimento e del danno.
4.2. - Dall'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale consegue che il riparto dell'onere della prova debba seguire i criteri generali operanti in tema di prova
Pag. 3 di 12 dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, sicché il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. Un. n. 13533/2011; tra le tante, cfr. altresì Cass. n. 826/2015;
Cass. n. 13685/2019).
4.3. - Con specifico riguardo al nesso di causalità, la Corte di Cassazione ha precisato che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento è solo quello avente efficacia eziologica - in termini di causa esclusiva o quantomeno concorrente - nella produzione del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un qualunque inadempimento, ma ad un inadempimento, per così dire, “qualificato”, cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno;
a fronte di tale specifica allegazione, incomberà al debitore l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che esso, pur essendosi verificato, non si è rivelato causa del danno (cfr. Sez.
Un. n. 577/2008; più di recente, cfr. Cass. n. 24073/2017: “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell‟onere probatorio, l‟attore deve limitarsi a provare l‟esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l‟insorgenza o l‟aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l‟onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante”).
4.4. - L'accertamento del nesso di causalità c.d. materiale o di fatto tra l'inadempimento ed il danno-evento deve compiersi secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza” (altrimenti definito anche del “più probabile che no”), ed implica una valutazione sulla idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente, che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità (in questi termini, cfr. Cass. n. 3390/2015), ciò a differenza di quanto avviene in materia penale (cfr. Sez. Un. n. 581/2008; Cass. n. 15858/2015: “In tema di
Pag. 4 di 12 responsabilità civile, l‟accertamento della sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso e le conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato è soggetto a una differente regola probatoria rispetto al giudizio penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell‟accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell‟evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio”). Più di recente, in tema di responsabilità per omissione del sanitario, è stato precisato che “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma
(e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cass. n. 23197/2018).
4.5. - Grava, poi, sul creditore-danneggiato l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione
(cfr. Cass. n. 28991/2019).
4.6. - Grava, infine, sul creditore-danneggiato la prova del danno e della c.d. causalità giuridica che avvince le conseguenze pregiudizievoli dal medesimo patite all'evento lesivo che ha attinto il diritto leso, senza che le eventuali lacune assertive e probatorie del danneggiato possano essere colmate dagli accertamenti devoluti al C.T.U., posto che la funzione cui lo stesso chiamato ad assolvere è unicamente quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al giudizio o nella soluzione di
Pag. 5 di 12 questioni che necessitano di competenze tecnico-specialistiche, senza tuttavia poter sopperire alle carenze delle parti (cfr. Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 3130/2011; Cass. n.
30218/2017).
5. - Nel caso in esame, la domanda attorea di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria risulta solo parzialmente fondata, nei limiti che seguono.
5.1. - Nel caso di specie, l'attore ha dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale, mediante la documentazione dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale RT I di in data 17.02.2017 e la successiva presa in carico del paziente, e ha dedotto CP_1
l'inadempimento della convenuta, allegando che la dott.ssa , pur in presenza di Per_1
un quadro clinico caratterizzato da vistoso gonfiore frontale, febbre superiore a 40 gradi, occhi affossati e alterazione dello stato generale, si sarebbe limitata a diagnosticare una
“sospetta sinusite e sindrome influenzale” disponendo dimissioni e terapia domiciliare inadeguate.
Tale allegazione risulta qualificata e specifica, non limitandosi a un generico addebito di malpractice, ma individuando precise condotte omissive astrattamente idonee a determinare i pregiudizi lamentati in citazione.
5.2. - Ciò posto, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in via collegiale ha chiarito che il quadro clinico del è stato connotato da una grave condizione neurologica Pt_1
(empiema subdurale parafalcale sinistro in paziente con meningoencefalite), per la quale il paziente è stato ricoverato presso la struttura sanitaria convenuta e sottoposto, in data
21.02.2017, a intervento chirurgico di minicraniectomia iuxtacoronarica con aspirazione di materiale puruloide.
I consulenti hanno rilevato, sulla base della documentazione sanitaria in atti, che “un intervento diagnostico e, conseguentemente, terapeutico maggiormente tempestivo e congruo avrebbe, con elevata probabilità, evitato l‟instaurarsi delle gravi complicanze neurologiche che misero a rischio la sopravvivenza del Sig. prima e gravarono Pt_1 la Sua convalescenza, prolungandola, poi” (cfr. pag. 41, relaz. CTU).
Tale considerazione consente di ravvisare un profilo di inadempimento della struttura sanitaria, configurabile nella ritardata diagnosi e nel ritardato trattamento della grave
Pag. 6 di 12 patologia infettiva intracranica, e di ritenerne integrato il nesso eziologico con una parte del danno lamentato, nei termini di seguito precisati.
5.3. - I medesimi CTU, tuttavia, hanno escluso che a tale ritardo siano derivati postumi permanenti invalidanti. Nelle conclusioni della relazione si legge infatti: “oggi non sono rinvenibili sequele a carattere permanente in termini di danno biologico. A ben vedere, anche l‟unico elemento oggi obiettivabile, il relitto cicatriziale chirurgico in sede frontale, si sarebbe comunque prodotto in ragione dell‟intervento chirurgico necessario” e “le condotte incongrue poste in essere dai Sanitari che ebbero in cura il
Sig. presso l‟Ospedale RT I di , non hanno comportato lo Pt_1 CP_1
stabilizzarsi di un danno biologico permanente e, quindi, nei fatti, non hanno diminuito le possibilità di cura e/o guarigione del paziente”.
La domanda di risarcimento del danno biologico permanente va dunque rigettata per l'insussistenza dei suoi presupposti costitutivi, così come chiarito dai nominati CTU.
5.4. - Deve invece essere accolta, nei limiti che seguono, la domanda di risarcimento del danno biologico temporaneo.
La parte attrice, pur avendo formulato una richiesta priva di un'articolata descrizione degli effetti lesivi patiti, ha comunque allegato un prolungato decorso clinico caratterizzato da intervento chirurgico, degenze ospedaliere, percorso riabilitativo e ricorrenti sintomi neurologici, tra cui crisi epilettiche.
La documentazione sanitaria in atti consente di individuare, con ragionevole certezza, un periodo di invalidità temporanea nei termini indicati dalla CTU.
I consulenti tecnici hanno infatti concluso nella risposta al quesito sub F) che: “[...] la condotta sanitaria per come sopra riportata, comportò un periodo di ospedalizzazione e di convalescenza più lungo di quello che non si sarebbe avuto qualora la condizione del
Sig. fosse stata da principio inquadrata e trattata nei tempi opportuni. A ben Pt_1
vedere, la condotta incongrua incise non solo sulla durata dell‟ospedalizzazione e della convalescenza, ma anche sulla sua gravità e sull‟impegno clinico che il Sig. Pt_1
dovette sopportare per lungo tempo e che, con rilevante probabilità, non si sarebbe instaurato a fronte di una condotta alternativa congrua, cioè in luogo di un pronto
Pag. 7 di 12 inquadramento e contestuale trattamento in epoca antecedente all‟instaurarsi delle complicanze neurologiche. Tale periodo di inabilità temporanea realizzatosi come conseguenza diretta e verosimilmente esclusiva della non congrua attività sanitaria, può essere quantificato complessivamente in giorni 380 (trecentottanta) da valutarsi a scalare per come di seguito riportato: - Giorni 8 (otto) sono da riferirsi a Inabilità
Temporanea Assoluta, in relazione alla più lunga ospedalizzazione resasi necessaria a fronte del grave quadro patologico che sviluppò il Sig. e che verosimilmente Pt_1
non si sarebbe instaurato in presenza di una condotta alternativa congrua. - Giorni 12
(dodici) sono da riferirsi a Inabilità Temporanea Relativa al 75% in relazione ai giorni in cui, dopo la dimissione ospedaliera, il Sig. è risultato affetto da una „paresi Pt_1
di grado severo al piede‟. - Giorni 60 (sessanta) sono da riferirsi a Inabilità
Temporanea Relativa al 50% in relazione al periodo in cui, pur in fase di miglioramento, il Sig. presentava ancora limitazioni funzionali al piede destro e Pt_1
in cui si dovette sottoporre a sedute di fisiokinesiterapia neuroriabilitativa. - Giorni 300
(trecento) sono da riferirsi a Inabilità Temporanea Relativa al 25%, stimati con criterio scientifico, in relazione al periodo in cui il Sig. ha dovuto assumere terapia Pt_1 anticomiziale con relativa ripercussione sulla possibilità di guida di automezzi”.
Sulla scorta di quanto accertato dai nominati CTU, deve quindi ritenersi che:
una diagnosi tempestiva di meningoencefalite con empiema subdurale, effettuata già al primo accesso del 17.02.2017, avrebbe consentito un trattamento immediato della patologia infettiva, evitando l'aggravamento delle condizioni neurologiche del paziente;
ponendo al posto dell'omissione (ritardata diagnosi) il comportamento dovuto
(approfondimenti diagnostici e ricovero immediato), tale condotta alternativa avrebbe prodotto un decorso clinico meno grave e una convalescenza più breve.
5.4.1. - Quanto all'ammontare del danno biologico, va ricordato che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la disposizione di cui all'art. 3, co. 3, del d.l. n.
158/2012 (convertito dalla l. n. 189/2012), sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, co. 4, della l. n. 24/2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del D.lgs. n.
Pag. 8 di 12 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) - si applica anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti prima della sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), trattandosi di disposizione che, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite e acquisite al patrimonio del danneggiato, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (cfr. Cass. n. 28990/2019).
Nel caso di specie, applicando i valori di cui al D.M. 17.07.2017 del Ministero dello
Sviluppo Economico (G.U. n. 196 del 23.08.2017), con decorrenza aprile 2017, e tenendo conto del valore giornaliero base di € 46,88, spettano al danneggiato i seguenti importi:
Inabilità temporanea totale (100%) per 8 giorni: € 375,04;
Inabilità temporanea al 75% per 12 giorni: € 421,92;
Inabilità temporanea al 50% per 60 giorni: € 1.406,40;
Inabilità temporanea al 25% per 300 giorni: € 3.516,00;
Totale danno biologico temporaneo: € 5.719,36.
Il totale complessivo del danno risarcibile ammonta dunque a € 5.719,36.
5.4.2. - Tanto chiarito, va considerato che il diritto al risarcimento del danno forma oggetto di un'obbligazione di valore, sicché il valore del bene deve essere fissato al momento dell'illecito stesso (nella specie, il 17.02.2017).
Gli effetti della svalutazione vanno addebitati all'obbligato in quanto, nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito e la sua liquidazione, l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata, sicché occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare al momento della presente decisione.
Quanto agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, appare ancora valido l'insegnamento delle Sezioni unite della S.C. di cui alla sentenza n.
1712/1995, secondo cui sugli importi liquidati in moneta attuale, previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data della certa esistenza
Pag. 9 di 12 dell'illecito, vanno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo.
6. - Va, infine, respinta ogni ulteriore domanda risarcitoria proposta dall'attore.
6.1. - In particolare, non risultano risarcibili le spese mediche documentate nella misura di € 285,05.
Dall'analisi della relazione di CTU emerge infatti che i Consulenti, pur avendo accertato profili di responsabilità sanitaria per ritardo diagnostico-terapeutico, non hanno fornito alcuna valutazione specifica circa la riconducibilità causale delle singole voci di spesa alla condotta inadeguata.
Le prestazioni documentate - comprensive di analisi ematochimiche (€ 34,79), visite specialistiche fisiatriche e neurologiche (€ 53,57), esami strumentali quali TAC e RMN encefalo (€ 123,93) e cicli riabilitativi neuromotori (€ 73,76) - attengono tutte al normale percorso diagnostico-terapeutico conseguente alla patologia di “empiema subdurale parafalcale con meningoencefalite”.
I CTU chiariscono espressamente che “i trattamenti chirurgici cui, seppur tardivamente, fu sottoposto sarebbero stati gli stessi anche qualora fossero stati condotti nei tempi corretti” e che le terapie farmacologiche praticate risultano “coerenti con quanto previsto dalle linee guida”. Ne consegue logicamente che anche il correlato follow-up specialistico, gli accertamenti strumentali di controllo e il percorso riabilitativo post-operatorio si sarebbero resi necessari indipendentemente dalla tempestività dell'intervento iniziale.
La responsabilità accertata riguarda infatti l'aggravamento del decorso clinico e il prolungamento della convalescenza, non già la necessità di prestazioni sanitarie che altrimenti non si sarebbero rese indispensabili. Difetta pertanto il necessario nesso di causalità tra l'inadempimento e le spese sostenute.
6.2. - La domanda di risarcimento del danno morale va respinta per assoluta carenza allegativa, non avendo l'attore in alcun modo descritto le eventuali ripercussioni soggettive dell'evento lesivo sulla propria sfera interiore.
Pag. 10 di 12 6.3. - La domanda di risarcimento del danno estetico è destituita di fondamento: come evidenziato dai consulenti tecnici, “anche l‟unico elemento oggi obiettivabile, il relitto cicatriziale chirurgico in sede frontale, si sarebbe comunque prodotto in ragione dell‟intervento chirurgico necessario” e non costituisce pertanto un postumo risarcibile.
6.4. - La domanda di risarcimento per perdita della capacità lavorativa è parimenti infondata, non essendo stata fornita alcuna indicazione sull'attività lavorativa svolta dall'attore, né sulla eventuale, temporanea contrazione del reddito da questi percepito per effetto della condotta inadempiente della convenuta, in tal modo rendendo impossibile ogni valutazione sul punto.
7. - Venendo al governo delle spese processuali, va osservato che la domanda attorea risulta articolata in una pluralità di capi distinti, avendo l'attore specificamente richiesto il risarcimento del danno biologico, permanente e temporaneo, del danno morale, del danno estetico, della perdita della capacità lavorativa e del rimborso delle spese mediche sostenute, ciascuno costituente pretesa autonoma sotto il profilo fattuale e giuridico.
7.1. - All'esito del giudizio, risulta accolta la sola domanda di risarcimento del danno biologico temporaneo per l'importo di € 5.719,36, mentre sono state rigettate tutte le altre pretese risarcitorie (danno biologico permanente, danno morale, danno estetico, perdita della capacità lavorativa e rimborso spese mediche), complessivamente quantificate in citazione in € 400.000,00.
7.2. - Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. SS.UU. n.
32061/2022).
7.3. - Nel caso di specie, ricorre precisamente la seconda ipotesi contemplata dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, atteso che la domanda attorea, pur avente ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, è stata articolata
Pag. 11 di 12 in una pluralità di capi autonomi e distinti, dei quali uno solo è stato accolto mentre tutti gli altri sono stati rigettati.
7.4. - Si configura pertanto una ipotesi di soccombenza reciproca che, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4581/2019 r.g., così dispone:
1) In parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell di , condanna la convenuta a pagare all'attore la somma CP_2 CP_1
complessiva di € 5.719,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione.
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Siracusa, in data 21 luglio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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