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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6300 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6479/2024 promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Fairus C.F._1
Ahmed Jama (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Torino, via E. Giachino 82/B
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE, AMBASCIATA D'ITALIA A KAMPALA
(UGANDA), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma,
Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato,
che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente –
Oggetto: impugnazione provvedimento di diniego del visto per ricongiungimento familiare.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso depositato in data 13.02.2024, , Parte_1
cittadino somalo titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare con la propria moglie, , nata in Persona_1
Somalia il 25.05.1996 e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento emesso dall'Ambasciata italiana a Kampala in data 04.12.2023 e, per l'effetto, annullare il suddetto diniego e ordinare a parte resistente il rilascio del visto, nonché condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno cagionato e, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento della somma di euro 250,00, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di accoglimento.
Il diniego al rilascio del visto è stato opposto per “Mancanza di
adeguata documentazione comprovante lo status di familiare o
coniuge del cittadino straniero residente in Italia / contraddittorietà
della documentazione;
in particolare, dall'analisi documentale è
emerso quanto segue:
Dal certificato di matrimonio n. 722/2022 risulta che la IG.ra
[...]
(25.05.1996) e il IG. (05.02.1995) Persona_1 Parte_1
sono al primo matrimonio. Durante l'intervista tenutasi in Ambasciata
il 22 giugno 2023, la IG.ra ha dichiarato invece Persona_1
che il matrimonio è stato celebrato a Masagaway il 5 agosto 2015 e
che il marito è al secondo matrimonio.
pagina 2 Nel corso dell'intervista dinanzi la Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Roma resa il 19
aprile 2022, il IG. ha dichiarato “mia moglie ha partorito in Pt_1
Svezia, ma ci siamo separati, mentre quando abitavo in Somalia
avevo un'altra moglie, che ora sta in Etiopia. Attualmente sono sposato con mia moglie che abita in Etiopia (…)” Tali dichiarazioni
contrastano con il contenuto del modulo C/3 redatto a Roma il 25
novembre 2021, in cui il IG. dichiarava di essere Parte_1
celibe.
La contraddittorietà delle dichiarazioni con la documentazione resa a
seguito del preavviso di rigetto fa dubitare sull'autenticità del
certificato di matrimonio n. 722/2022, peraltro non presentato in forma
originale ma solo in copia” (cfr. diniego del 04.12.2023).
Il ricorrente ha rappresentato il proprio diritto a ricongiungersi con la moglie, evidenziando che il matrimonio poligamico è consentito dall'ordinamento islamico. Ciò posto, ripercorrendo la propria storia personale, ha rappresentato la carenza delle contraddizioni contestate dall'Ambasciata in quanto al matrimonio celebrato nel
2015 (con l'odierna richiedente visto) è seguito il secondo, pertanto, alla data dell'intervista (22.06.2023) la coniuge aveva correttamente rappresentato l'esistenza di due matrimoni;
che quest'ultimo rapporto
è terminato con separazione;
che, per quel che concerne il modello
C3, redatto senza l'assistenza di un mediatore, nonostante il ricorrente sia stato erroneamente indicato quale celibe, risulta dichiarata l'esistenza di coniuge e di un figlio di due anni;
che, per pagina 3 quel che concerne il certificato di matrimonio, che riferisce di aver prodotto in sede amministrativa in originale, nessuna contestazione in merito risulta avanzata con il preavviso di rigetto. Ha inoltre ribadito l'assenza delle ulteriori contraddizioni richiamate in quanto durante l'intervista innanzi alla Commissione, svolta alla presenza di un mediatore somalo, risulta chiarita la sua situazione familiare ovvero l'esistenza della moglie citata nel C3 che, dopo la sua partenza, si è trasferita dalla Somalia all'Etiopia.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 07.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., non ritenendo necessario l'interrogatorio libero del ricorrente, richiesto in ricorso e con successiva istanza del
30.05.2024.
Con note del 05.03.2025 parte ricorrente si è riportata a tutto quanto già dedotto, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
L'Amministrazione resistente si è costituita tardivamente in giudizio il
06.03.2025, rappresentando la legittimità del proprio operato e la correttezza del procedimento svolto, nonché la mancanza di riscontri alla comunicazione di cui all'art 10 bis l. 241/90 a seguito della quale
è stato emesso il provvedimento di diniego. In particolare, richiamata la relazione dell'Ambasciata di Kampala allegata in atti, parte resistente ha evidenziato come dalle dichiarazioni e dalla documentazione in atti emerga la sussistenza di un caso di poligamia,
dunque, la non conformità del ricongiungimento in esame con l'ordine
pagina 4 pubblico italiano. Ciò posto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, occorre richiamare l'art. 29, c. 1, lett. a)
del d.lgs. 286/1998, che riconosce il diritto al ricongiungimento familiare del cittadino non europeo con il proprio coniuge stabilendo:
“Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto
anni”. Tale disposizione è certamente applicabile all'odierno ricorrente, titolare di protezione sussidiaria (art. 22, c. 4, d.lgs.
251/2007). Inoltre, in quanto beneficiario di protezione internazionale,
lo stesso ha diritto al regime di particolare favore previsto dall'art. 29
bis del d.lgs. 286/1998, che da una parte esenta tale categoria dalla necessità di provare i requisiti (di reddito e alloggio) di cui all'art. 29,
c. 3 del d.lgs. 286/1998 e, dall'altra, consente loro di dimostrare i legami familiari, ove non possano fornire documenti ufficiali, tramite certificazioni rilasciate dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di provenienza (o comunque di competenza) o tramite altri mezzi atti a provare il vincolo, al tempo stesso espressamente prevedendo che “[i]l rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”.
In primo luogo, per quel che concerne il certificato di matrimonio,
occorre dunque evidenziare che, oltre a non risultare alcuna contestazione sull'assenza dell'originale nei preavvisi di rigetto pagina 5 prodotti in atti (n. 2: del 10.03.2023 e del 22.09.2023), come evidenziato da parte ricorrente, la domanda di quest'ultimo, in ragione di quanto visto, non potrebbe comunque essere rigettata per
l'assenza di documenti probatori, o di ulteriori documenti probatori.
Ciò posto, per quel che concerne il caso di specie, la contestazione in esame appare ulteriormente superata da quanto si riscontra in atti,
ovvero la produzione, già in fase amministrativa, di certificato di matrimonio in lingua originale, debitamente tradotto e munito della relativa legalizzazione (dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio del
15.11.2022).
A ciò si aggiunga, anche a voler sostenere l'utilità (non certo la necessità, per i motivi sopra visti) di un'integrazione documentale, la notoria situazione del paese di cui si discute e la ivi totale assenza di qualsivoglia sistema centralizzato anagrafico (si veda: UNFPA report
- Somalia Civil Registration and Vital Statistics Country Profile –
December 2021 https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/ ; IRB – Immigration and Refugee Board of Email_1
Canada: Somalia: Identity documents, including national ID cards,
passports and driver's licences, and the requirements and procedures to obtain them;
percentage of the population that holds some form of identity document;
whether such documents are accepted elsewhere
(2018-July 2020) [SOM200235.E], 28 August 2020
https://www.ecoi.net/en/document/2039979.html ). Da qui, l'ulteriore richiamo all'art 29 bis TUI, il cui comma 2 prevede che “qualora un
rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli
pagina 6 familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di
un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti
rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio
europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese
degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a
provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal
Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere
motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”.
Tanto premesso, occorre soffermarsi sulle contestate contraddittorietà e sulla dedotta contrarietà del ricongiungimento in esame all'ordine pubblico italiano.
Come il ricorrente ha rappresentato sia in sede amministrativa che nella presente fase giudiziale il matrimonio sulla base del quale è stata presentata domanda di ricongiungimento è stato celebrato nel 2015,
ovvero prima della fuga dalla Somalia del ricorrente, successivamente coniugatosi una seconda volta in Svezia. Tale secondo matrimonio,
da cui è nato un figlio, è richiamato nei documenti relativi alla domanda di protezione internazionale del ricorrente e risulta noto alla sig.ra , richiedente visto, che lo ha pertanto Persona_1
menzionato in sede di intervista. L'unica discrepanza tra quelle pagina 7 contestate permane dunque solo in relazione al modello C3 che, oltre a non potersi ritenere di per sé sola rilevante, risulta con evidenza trattarsi di un mero errore materiale e/o di comprensione, stante che se da un lato viene indicato lo status di celibe, nel medesimo modello viene altresì riportata la dichiarata esistenza di coniuge e prole.
Dunque, provato il vincolo coniugale del ricorrente con l'odierna richiedente visto, conseguentemente pacifica l'esistenza di due vincoli coniugali;
pacifica e notoria la conformità di tale dato con l'ordinamento di provenienza del ricorrente (si veda: “La poligamia è
consentita dalla Sharia. Il Codice della famiglia permette la poligamia
in circostanze specifiche e limitate … La poligamia è consentita dal
Codice di famiglia in circostanze specifiche e limitate e sotto la
supervisione del tribunale. Tuttavia, nelle aree rurali è comune per gli
uomini sposare quattro donne senza la supervisione del tribunale”,
UNDP - United Nations Development Programme, Somalia Gender
Justice & The Law, 2018,
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Somalia%20Country%20Assessment%20-%20English.pdf; “La
poligamia è legale in Somalia;
un uomo può contrarre un secondo
matrimonio solo con il permesso scritto del Tribunale distrettuale
(Codice della famiglia, 1975)”, OECD – Organisation for Economic
Co-operation and Development, SIGI - Social Institutions & Gender
Index 2019 - Somalia, https://www.genderindex.org/wp-
content/uploads/files/datasheets/2019/SO.pdf; “La Somalia è
caratterizzata da un pluralismo giuridico e i tribunali ufficiali
pagina 8 funzionano parallelamente ad altri due sistemi giuridici: la legge
consuetudinaria (xeer) e la legge islamica della Sharia”, CP_1
, BTI 2022 Country Report Somalia, 23 febbraio 2022,
[...]
https://www.ecoi.net/en/document/2069667.html), occorre verificare se il vincolo di cui si discute può ritenersi valido ed efficace ai fini del ricongiungimento familiare in Italia.
Sul punto si richiama in primo luogo la normativa europea, la quale espressamente prevede che: “In caso di matrimonio poligamo, se il
soggiornante ha già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato
membro, lo Stato membro interessato non autorizza il
ricongiungimento familiare di un altro coniuge” (art. 4, comma 4, DIR.
2003/86/CE).
Dunque, il limite indicato dalla disposizione richiamata non si fonda sull'esistenza in sé di un matrimonio poligamo, bensì sulla simultanea presenza nel medesimo Stato membro di un ulteriore vincolo coniugale. Tale precisazione è coerentemente riportata nella nostra normativa nazionale.
Invero, quanto alla normativa italiana in materia di ricongiungimento,
in conformità e in recepimento della normativa europea, la natura poligamica dell'unione non costituisce un ostacolo alla possibilità di esercitare tale diritto. L'art 29 del d.lgs. 286/1998, al comma 1-ter, non consente il ricongiungimento col coniuge solo nel caso in cui il cittadino straniero richiedente sia già soggiornate in Italia con un altro coniuge: “Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle
lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il
pagina 9 ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale”. Dunque,
come anticipato, il ricongiungimento con un secondo coniuge non è
vietato in sé, bensì nel solo caso in cui lo straniero già conviva sul territorio italiano con un altro coniuge. In sostanza, è vietato che due mogli di una stessa persona si trovino contemporaneamente in Italia
a seguito di ricongiungimento, mentre nessuna norma vieta il ricongiungimento con una sola delle due (o più) mogli che il cittadino straniero abbia all'estero, tenuto evidentemente conto che il matrimonio poligamico è tuttora praticato in molti Paesi.
Nella fattispecie il ricorrente, pur avendo contratto un'unione poligamica all'estero e in due diversi Paesi, ha chiesto il ricongiungimento in Italia per una soltanto delle sue due mogli: in Italia
egli non convive con altro coniuge e non ha mai neppure avanzato domanda di nulla osta per ricongiungersi con la seconda moglie, dalla quale, come specificato in ricorso, sarebbe di contro altresì separato.
Il ricongiungimento di cui si tratta dunque, essendo il primo e unico chiesto da persona che non ha altri coniugi sul territorio nazionale,
non contrasta in alcun modo con la normativa vigente e deve riconoscersi quale pieno diritto del ricorrente.
In conclusione, chiarite le contraddizioni contestate dall'Amministrazione a fondamento del proprio diniego di visto;
verificata l'idoneità della documentazione prodotta da parte ricorrente a dimostrazione della sussistenza dei requisiti per il rilascio del visto;
verificata la piena tutela nel nostro ordinamento del ricongiungimento pagina 10 familiare anche in ipotesi di matrimonio poligamo (con i limiti di cui si
è detto, non sussistenti nel caso di specie), deve ritenersi accertata la violazione del diritto soggettivo del ricorrente a ricongiungersi con la moglie, con conseguente ordine all'Ambasciata d'Italia a Kampala di rilasciare il visto di ingresso in favore di . Persona_1
La domanda di condanna al risarcimento del danno non merita accoglimento. L'illegittimità di un provvedimento amministrativo può
essere posto a fondamento di pretese risarcitorie se e nella misura in cui sia effettivamente illegittimo e sia stato effettivamente fonte di gravi danni che consentano il ricorso a tale forma di tutela e che ai sensi dell'art. 2697 del Codice Civile siano compiutamente e adeguatamente provati. Al riguardo le SS.UU. (v. Cass SSUU
n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che la prova possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale (nello stesso senso v. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24474 del 2014, 13153/2017, 25420/2017).
Elementi non rinvenibili nel caso in esame posto che il ricorrente si è
limitato a rappresentare che “la P.A. ha posto in essere un comportamento “non iure”, che ha determinato una lesione di un
diritto della persona di rango costituzionale fondamentale (diritto alla
vita famigliare). L'evento dannoso è consistito nel non avere potuto
ricongiungersi alla propria sposa” senza addurre effettive e concrete pagina 11 condizioni che consentano tale forma di tutela in relazione all'istituto del ricongiungimento familiare.
Parimenti non si ritiene accoglibile la domanda di cui all'art 614 bis c.p.c. in assenza di puntuali indici indicatori che ne giustifichino la necessità, posto che il visto di ingresso andrà rilasciato nei termini di cui all'art 6, co. 5, DPR 394/99.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto e in ragione di ciò le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al
[...]
a Kampala Controparte_2
(Uganda), il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore di , nata in [...] il [...], moglie del Persona_1
ricorrente;
- rigetta la domanda volta al risarcimento del danno;
- rigetta la domanda volta alla condanna di cui all'art. 614 bis c.p.c.;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6479/2024 promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Fairus C.F._1
Ahmed Jama (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Torino, via E. Giachino 82/B
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE, AMBASCIATA D'ITALIA A KAMPALA
(UGANDA), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma,
Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato,
che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente –
Oggetto: impugnazione provvedimento di diniego del visto per ricongiungimento familiare.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso depositato in data 13.02.2024, , Parte_1
cittadino somalo titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare con la propria moglie, , nata in Persona_1
Somalia il 25.05.1996 e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento emesso dall'Ambasciata italiana a Kampala in data 04.12.2023 e, per l'effetto, annullare il suddetto diniego e ordinare a parte resistente il rilascio del visto, nonché condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno cagionato e, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento della somma di euro 250,00, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di accoglimento.
Il diniego al rilascio del visto è stato opposto per “Mancanza di
adeguata documentazione comprovante lo status di familiare o
coniuge del cittadino straniero residente in Italia / contraddittorietà
della documentazione;
in particolare, dall'analisi documentale è
emerso quanto segue:
Dal certificato di matrimonio n. 722/2022 risulta che la IG.ra
[...]
(25.05.1996) e il IG. (05.02.1995) Persona_1 Parte_1
sono al primo matrimonio. Durante l'intervista tenutasi in Ambasciata
il 22 giugno 2023, la IG.ra ha dichiarato invece Persona_1
che il matrimonio è stato celebrato a Masagaway il 5 agosto 2015 e
che il marito è al secondo matrimonio.
pagina 2 Nel corso dell'intervista dinanzi la Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Roma resa il 19
aprile 2022, il IG. ha dichiarato “mia moglie ha partorito in Pt_1
Svezia, ma ci siamo separati, mentre quando abitavo in Somalia
avevo un'altra moglie, che ora sta in Etiopia. Attualmente sono sposato con mia moglie che abita in Etiopia (…)” Tali dichiarazioni
contrastano con il contenuto del modulo C/3 redatto a Roma il 25
novembre 2021, in cui il IG. dichiarava di essere Parte_1
celibe.
La contraddittorietà delle dichiarazioni con la documentazione resa a
seguito del preavviso di rigetto fa dubitare sull'autenticità del
certificato di matrimonio n. 722/2022, peraltro non presentato in forma
originale ma solo in copia” (cfr. diniego del 04.12.2023).
Il ricorrente ha rappresentato il proprio diritto a ricongiungersi con la moglie, evidenziando che il matrimonio poligamico è consentito dall'ordinamento islamico. Ciò posto, ripercorrendo la propria storia personale, ha rappresentato la carenza delle contraddizioni contestate dall'Ambasciata in quanto al matrimonio celebrato nel
2015 (con l'odierna richiedente visto) è seguito il secondo, pertanto, alla data dell'intervista (22.06.2023) la coniuge aveva correttamente rappresentato l'esistenza di due matrimoni;
che quest'ultimo rapporto
è terminato con separazione;
che, per quel che concerne il modello
C3, redatto senza l'assistenza di un mediatore, nonostante il ricorrente sia stato erroneamente indicato quale celibe, risulta dichiarata l'esistenza di coniuge e di un figlio di due anni;
che, per pagina 3 quel che concerne il certificato di matrimonio, che riferisce di aver prodotto in sede amministrativa in originale, nessuna contestazione in merito risulta avanzata con il preavviso di rigetto. Ha inoltre ribadito l'assenza delle ulteriori contraddizioni richiamate in quanto durante l'intervista innanzi alla Commissione, svolta alla presenza di un mediatore somalo, risulta chiarita la sua situazione familiare ovvero l'esistenza della moglie citata nel C3 che, dopo la sua partenza, si è trasferita dalla Somalia all'Etiopia.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 07.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., non ritenendo necessario l'interrogatorio libero del ricorrente, richiesto in ricorso e con successiva istanza del
30.05.2024.
Con note del 05.03.2025 parte ricorrente si è riportata a tutto quanto già dedotto, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
L'Amministrazione resistente si è costituita tardivamente in giudizio il
06.03.2025, rappresentando la legittimità del proprio operato e la correttezza del procedimento svolto, nonché la mancanza di riscontri alla comunicazione di cui all'art 10 bis l. 241/90 a seguito della quale
è stato emesso il provvedimento di diniego. In particolare, richiamata la relazione dell'Ambasciata di Kampala allegata in atti, parte resistente ha evidenziato come dalle dichiarazioni e dalla documentazione in atti emerga la sussistenza di un caso di poligamia,
dunque, la non conformità del ricongiungimento in esame con l'ordine
pagina 4 pubblico italiano. Ciò posto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, occorre richiamare l'art. 29, c. 1, lett. a)
del d.lgs. 286/1998, che riconosce il diritto al ricongiungimento familiare del cittadino non europeo con il proprio coniuge stabilendo:
“Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto
anni”. Tale disposizione è certamente applicabile all'odierno ricorrente, titolare di protezione sussidiaria (art. 22, c. 4, d.lgs.
251/2007). Inoltre, in quanto beneficiario di protezione internazionale,
lo stesso ha diritto al regime di particolare favore previsto dall'art. 29
bis del d.lgs. 286/1998, che da una parte esenta tale categoria dalla necessità di provare i requisiti (di reddito e alloggio) di cui all'art. 29,
c. 3 del d.lgs. 286/1998 e, dall'altra, consente loro di dimostrare i legami familiari, ove non possano fornire documenti ufficiali, tramite certificazioni rilasciate dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di provenienza (o comunque di competenza) o tramite altri mezzi atti a provare il vincolo, al tempo stesso espressamente prevedendo che “[i]l rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”.
In primo luogo, per quel che concerne il certificato di matrimonio,
occorre dunque evidenziare che, oltre a non risultare alcuna contestazione sull'assenza dell'originale nei preavvisi di rigetto pagina 5 prodotti in atti (n. 2: del 10.03.2023 e del 22.09.2023), come evidenziato da parte ricorrente, la domanda di quest'ultimo, in ragione di quanto visto, non potrebbe comunque essere rigettata per
l'assenza di documenti probatori, o di ulteriori documenti probatori.
Ciò posto, per quel che concerne il caso di specie, la contestazione in esame appare ulteriormente superata da quanto si riscontra in atti,
ovvero la produzione, già in fase amministrativa, di certificato di matrimonio in lingua originale, debitamente tradotto e munito della relativa legalizzazione (dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio del
15.11.2022).
A ciò si aggiunga, anche a voler sostenere l'utilità (non certo la necessità, per i motivi sopra visti) di un'integrazione documentale, la notoria situazione del paese di cui si discute e la ivi totale assenza di qualsivoglia sistema centralizzato anagrafico (si veda: UNFPA report
- Somalia Civil Registration and Vital Statistics Country Profile –
December 2021 https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/ ; IRB – Immigration and Refugee Board of Email_1
Canada: Somalia: Identity documents, including national ID cards,
passports and driver's licences, and the requirements and procedures to obtain them;
percentage of the population that holds some form of identity document;
whether such documents are accepted elsewhere
(2018-July 2020) [SOM200235.E], 28 August 2020
https://www.ecoi.net/en/document/2039979.html ). Da qui, l'ulteriore richiamo all'art 29 bis TUI, il cui comma 2 prevede che “qualora un
rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli
pagina 6 familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di
un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti
rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio
europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese
degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a
provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal
Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere
motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”.
Tanto premesso, occorre soffermarsi sulle contestate contraddittorietà e sulla dedotta contrarietà del ricongiungimento in esame all'ordine pubblico italiano.
Come il ricorrente ha rappresentato sia in sede amministrativa che nella presente fase giudiziale il matrimonio sulla base del quale è stata presentata domanda di ricongiungimento è stato celebrato nel 2015,
ovvero prima della fuga dalla Somalia del ricorrente, successivamente coniugatosi una seconda volta in Svezia. Tale secondo matrimonio,
da cui è nato un figlio, è richiamato nei documenti relativi alla domanda di protezione internazionale del ricorrente e risulta noto alla sig.ra , richiedente visto, che lo ha pertanto Persona_1
menzionato in sede di intervista. L'unica discrepanza tra quelle pagina 7 contestate permane dunque solo in relazione al modello C3 che, oltre a non potersi ritenere di per sé sola rilevante, risulta con evidenza trattarsi di un mero errore materiale e/o di comprensione, stante che se da un lato viene indicato lo status di celibe, nel medesimo modello viene altresì riportata la dichiarata esistenza di coniuge e prole.
Dunque, provato il vincolo coniugale del ricorrente con l'odierna richiedente visto, conseguentemente pacifica l'esistenza di due vincoli coniugali;
pacifica e notoria la conformità di tale dato con l'ordinamento di provenienza del ricorrente (si veda: “La poligamia è
consentita dalla Sharia. Il Codice della famiglia permette la poligamia
in circostanze specifiche e limitate … La poligamia è consentita dal
Codice di famiglia in circostanze specifiche e limitate e sotto la
supervisione del tribunale. Tuttavia, nelle aree rurali è comune per gli
uomini sposare quattro donne senza la supervisione del tribunale”,
UNDP - United Nations Development Programme, Somalia Gender
Justice & The Law, 2018,
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Somalia%20Country%20Assessment%20-%20English.pdf; “La
poligamia è legale in Somalia;
un uomo può contrarre un secondo
matrimonio solo con il permesso scritto del Tribunale distrettuale
(Codice della famiglia, 1975)”, OECD – Organisation for Economic
Co-operation and Development, SIGI - Social Institutions & Gender
Index 2019 - Somalia, https://www.genderindex.org/wp-
content/uploads/files/datasheets/2019/SO.pdf; “La Somalia è
caratterizzata da un pluralismo giuridico e i tribunali ufficiali
pagina 8 funzionano parallelamente ad altri due sistemi giuridici: la legge
consuetudinaria (xeer) e la legge islamica della Sharia”, CP_1
, BTI 2022 Country Report Somalia, 23 febbraio 2022,
[...]
https://www.ecoi.net/en/document/2069667.html), occorre verificare se il vincolo di cui si discute può ritenersi valido ed efficace ai fini del ricongiungimento familiare in Italia.
Sul punto si richiama in primo luogo la normativa europea, la quale espressamente prevede che: “In caso di matrimonio poligamo, se il
soggiornante ha già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato
membro, lo Stato membro interessato non autorizza il
ricongiungimento familiare di un altro coniuge” (art. 4, comma 4, DIR.
2003/86/CE).
Dunque, il limite indicato dalla disposizione richiamata non si fonda sull'esistenza in sé di un matrimonio poligamo, bensì sulla simultanea presenza nel medesimo Stato membro di un ulteriore vincolo coniugale. Tale precisazione è coerentemente riportata nella nostra normativa nazionale.
Invero, quanto alla normativa italiana in materia di ricongiungimento,
in conformità e in recepimento della normativa europea, la natura poligamica dell'unione non costituisce un ostacolo alla possibilità di esercitare tale diritto. L'art 29 del d.lgs. 286/1998, al comma 1-ter, non consente il ricongiungimento col coniuge solo nel caso in cui il cittadino straniero richiedente sia già soggiornate in Italia con un altro coniuge: “Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle
lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il
pagina 9 ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale”. Dunque,
come anticipato, il ricongiungimento con un secondo coniuge non è
vietato in sé, bensì nel solo caso in cui lo straniero già conviva sul territorio italiano con un altro coniuge. In sostanza, è vietato che due mogli di una stessa persona si trovino contemporaneamente in Italia
a seguito di ricongiungimento, mentre nessuna norma vieta il ricongiungimento con una sola delle due (o più) mogli che il cittadino straniero abbia all'estero, tenuto evidentemente conto che il matrimonio poligamico è tuttora praticato in molti Paesi.
Nella fattispecie il ricorrente, pur avendo contratto un'unione poligamica all'estero e in due diversi Paesi, ha chiesto il ricongiungimento in Italia per una soltanto delle sue due mogli: in Italia
egli non convive con altro coniuge e non ha mai neppure avanzato domanda di nulla osta per ricongiungersi con la seconda moglie, dalla quale, come specificato in ricorso, sarebbe di contro altresì separato.
Il ricongiungimento di cui si tratta dunque, essendo il primo e unico chiesto da persona che non ha altri coniugi sul territorio nazionale,
non contrasta in alcun modo con la normativa vigente e deve riconoscersi quale pieno diritto del ricorrente.
In conclusione, chiarite le contraddizioni contestate dall'Amministrazione a fondamento del proprio diniego di visto;
verificata l'idoneità della documentazione prodotta da parte ricorrente a dimostrazione della sussistenza dei requisiti per il rilascio del visto;
verificata la piena tutela nel nostro ordinamento del ricongiungimento pagina 10 familiare anche in ipotesi di matrimonio poligamo (con i limiti di cui si
è detto, non sussistenti nel caso di specie), deve ritenersi accertata la violazione del diritto soggettivo del ricorrente a ricongiungersi con la moglie, con conseguente ordine all'Ambasciata d'Italia a Kampala di rilasciare il visto di ingresso in favore di . Persona_1
La domanda di condanna al risarcimento del danno non merita accoglimento. L'illegittimità di un provvedimento amministrativo può
essere posto a fondamento di pretese risarcitorie se e nella misura in cui sia effettivamente illegittimo e sia stato effettivamente fonte di gravi danni che consentano il ricorso a tale forma di tutela e che ai sensi dell'art. 2697 del Codice Civile siano compiutamente e adeguatamente provati. Al riguardo le SS.UU. (v. Cass SSUU
n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che la prova possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale (nello stesso senso v. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24474 del 2014, 13153/2017, 25420/2017).
Elementi non rinvenibili nel caso in esame posto che il ricorrente si è
limitato a rappresentare che “la P.A. ha posto in essere un comportamento “non iure”, che ha determinato una lesione di un
diritto della persona di rango costituzionale fondamentale (diritto alla
vita famigliare). L'evento dannoso è consistito nel non avere potuto
ricongiungersi alla propria sposa” senza addurre effettive e concrete pagina 11 condizioni che consentano tale forma di tutela in relazione all'istituto del ricongiungimento familiare.
Parimenti non si ritiene accoglibile la domanda di cui all'art 614 bis c.p.c. in assenza di puntuali indici indicatori che ne giustifichino la necessità, posto che il visto di ingresso andrà rilasciato nei termini di cui all'art 6, co. 5, DPR 394/99.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto e in ragione di ciò le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al
[...]
a Kampala Controparte_2
(Uganda), il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore di , nata in [...] il [...], moglie del Persona_1
ricorrente;
- rigetta la domanda volta al risarcimento del danno;
- rigetta la domanda volta alla condanna di cui all'art. 614 bis c.p.c.;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
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