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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/09/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3981 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IULA MICHELA e dell'avv. GIANLUCA PANTANO, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec degli avvocati e Email_1 Email_2
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nata in [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BROGGINI KATIA, con domicilio eletto in VIA MANZONI N 6F VERGIATE, presso il difensore avv. BROGGINI
KATIA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio, esponendo che: in data 20.09.2001 ha acquistato la piena proprietà di una CP_1 Parte_1 unità immobiliare posta al piano terra del Comune di vergiate alla Via Garibaldi n.32/a; con tale atto acquistava anche la comproprietà in comune con i sub 2 e 3 del cortile antistante l'unità immobiliare più la proprietà di una piccola porzione di terreno gravato da un diritto di passo a favore di terzi;
tale servitù di passo deve intendersi quale solo passaggio pedonale;
nonostante tale limitazione la convenuta utilizza il passaggio pedonale attraversandolo con mezzi meccanici.
Ciò precisato ha concluso chiedendo di dichiarare e accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio con mezzi meccanici sul terreno di proprietà dell'attore e per l'effetto ha chiesto di ordinare alla convenuta di esercitare la servitù di passaggio solo ed esclusivamente ai fini pedonali e nel contempo ha chiesto di ordinare la cessazione di qualsivoglia turbativa al pacifico godimento della proprietà dell'attore oltre alla condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte convenuta eccependo di non aver ricevuto la comunicazione dell'avvio della mediazione;
ha chiesto l'integrazione del contraddittorio con gli altri comproprietari del fondo servente (dei subalterni 2 e 3); nel merito ha contestato in fatto e in diritto la domanda di parte attrice e ha concluso chiedendo il rigetto e, in via riconvenzionale, ha chiesto di riconoscere la sussistenza dell'esercizio di
- 1 - una servitù, anche con mezzi meccanici con ordine all'attore di cessare qualsiasi molestia o turbativa all'esercizio del diritto di passare anche con mezzi meccanici sul fondo di proprietà attorea e condanna dell'attore ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Parte attrice agisce in giudizio chiedendo di accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio con mezzi meccanici gravante sul fondo di proprietà dell'attore e in favore del fondo di proprietà della convenuta.
Tale azione, disciplinata dall'art. 949 c.c., consente al proprietario di agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio e, se sussistono anche turbative o molestie, di chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna al risarcimento del danno.
Per giurisprudenza costante nell'actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito della legittimazione attiva e per la parte che agisce è sufficiente la dimostrazione di possedere il fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (ex multis, cfr.
Cass. 10149/04).
Come è noto, la suddetta azione è un rimedio generale a tutela del proprietario contro i terzi che affermano di possedere diritti limitati sul bene del proprietario.
Trattasi di azione di mero accertamento ma la giurisprudenza, anche risalente, ha sempre ammesso la proposizione di un'azione inibitoria, - come nel caso specifico posto all'esame di questo giudice, - allorché si verifichino turbative o molestie che il terzo avrebbe attuato esercitando il preteso diritto (cfr. Cass. n. 5436/1988).
L'azione negatoria - che deriva dall'originaria negatoria servitutis con cui il proprietario mirava a far accertare l'inesistenza di diritti di servitù vantati da terzi sul suo fondo - è oggi un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che asseriscono la titolarità di diritti reali limitati sulla cosa. È un'azione di mero accertamento, che il proprietario può intentare quando vi è pericolo di pregiudizio al suo diritto.
L'azione negatoria può essere volta sia all'accertamento negativo dell'altrui diritto sia all'eliminazione, se del caso, della situazione antigiuridica posta in essere, mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà (cfr. C. 203/2017; C. 27564/2014; C. 16495/2005).
Legittimata passivamente è la persona che afferma di essere titolare di diritti reali sulla cosa o reca turbative o molestie al proprietario, e che, a sua volta, dovrà fornire la prova dell'esistenza dei diritti dei quali si afferma titolare.
In tema di riparto dell'onere della prova in caso di esperimento dell'azione negatoria, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che '... spetta all'attore in negatoria provare di essere proprietario del fondo, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero dell'estensione del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.' (cfr. Tribunale
Torino sez. II, sent. 8.9.2020, n.2914).
- 2 - Ciò precisato in via generale va confermato, in relazione alle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, quanto dedotto in sede di verifiche preliminari.
Da un lato, va osservato, che dalla lettura del verbale di mediazione lo stesso è stato correttamente instaurato.
Dall'altro, quanto alla chiamata in causa dei terzi richiesta da parte convenuta va precisato che, in materia di servitù, il litisconsorzio necessario dal lato passivo sussiste se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione (confessoria o negatoria) sia diretta ad una modificazione della res comune, che non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale. Viceversa, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio,
l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (cfr. ex plurimis Cass. n. 6622/2016; conf. Cass. n.
3756/2023).
Nel caso di specie, i terzi indicati dalla convenuta non sono litisconsorti necessari essendo l'azione diretta solo ad accertare tra le parti l'inesistenza di una servitù di passo carrabile in favore del fondo di proprietà della convenuta e a carico di quello di parte attrice.
Ebbene, al fine di accertare se la servitù oggetto di giudizio sia una servitù di passo pedonale o anche carrabile, va osservato quanto segue.
Occorre, in primo luogo, rilevare che non è stato prodotto il titolo costitutivo della servitù di cui si discute in giudizio non rinvenendosi negli atti e documenti depositati dalle parti alcun atto dal quale emerge una manifestazione di volontà di costituzione della servitù di passo.
Tuttavia, nel caso di specie, non è contestata l'esistenza di una servitù di passaggio a piedi su tale fondo, ma è contestata, tuttavia, l'esistenza di una servitù di passaggio anche mediante veicoli.
Oggetto di accertamento nell'ambito del presente giudizio è pertanto il contenuto della servitù di passo (solo a piedi o anche carrabile) a carico del fondo di parte attrice.
Pur rilevando la mancata specificazione e precisazione del tipo di servitù di passo e la circostanza che, come rilevato dalla costante giurisprudenza di legittimità in materia, la servitù di passo pedonale e quella di passo carrabile sono servitù distinte ed autonome (Cass. n. 3906/2000), tenuto conto che quest'ultima soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante, con la conseguenza che dall'esistenza della prima non può desumersi anche l'esistenza della seconda (Cass. n.
19483/2018; conforme: Cass. n. 3906/2000), dalla complessiva analisi ex artt. 1063 e 1362 e ss. c.c. e della concreta situazione dei luoghi emerge che la servitù debba essere intesa come di passo anche carrabile.
Più nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito in proposito che solo ove la convenzione contrattuale non consenta di dirimere i dubbi al riguardo ( nel caso di specie, come detto, non è stato prodotto il titolo costitutivo), come quando, nel costituire una servitù di passaggio, essa si limiti soltanto a prevedere il diritto di transito senza altre specificazioni “il giudice è tenuto a ricorrere al criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente, tenendo conto, con riferimento all'epoca della convenzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali di norma è possibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare con la costituzione della servitù” (Cass. n. 8122/1991; conforme: Cass. n. 4238/1987), tenendo conto con riferimento
- 3 - all'epoca della loro costituzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e degli altri elementi rivelatori della utilitas da soddisfare, con una valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilità (Cass. n.
15046/2018).
Nel caso di specie, come emerge dallo stato dei luoghi (la porzione di terreno considerata ha dimensioni nient'affatto esigue, del tutto compatibili con un transito non meramente pedonale) risulta verosimile ritenere che la servitù oggetto di causa fosse una servitù anche carrabile, specie tenuto conto che, come affermato dallo stesso attore, nella prima memoria integrativa “ il non ha mai sostenuto che la stradina di passaggio in Pt_1 questione fosse stata realizzata solo per un uso pedonale”.
Tale affermazione, tra l'altro, è compatibile anche con il diritto di accesso e scarico che l'attore e gli altri comproprietari della porzione di terreno hanno sulla stessa e che è espressamente indicato nell'atto di compravendita dell'attore e che dunque fa presumere che la strada sia utilizzata anche con mezzi meccanici.
A conferma della correttezza di una tale interpretazione, in un caso simile in cui si trattava di un passaggio su una strada in una zona in via di urbanizzazione, con specifico riferimento all'identificazione dei bisogni del fondo dominante, la Suprema Corte ha chiarito che “qualora l'atto costitutivo non contenga una precisa limitazione, la relativa valutazione deve ispirarsi a normali criteri di prevedibilità, la quale deve essere intesa in senso generico ed oggettivo”, anche tenuto conto della destinazione dei fondi (Cass. n. 11661/2018).
Nel caso di specie, proprio la conformazione dei luoghi come emerge dalle fotografie prodotte dalla convenuta
(da 16 a 21) e della circostanza che il passaggio con mezzi meccanici consente alla parte convenuta di recarsi alla propria abitazione senza che tale passaggio possa costituire un eccessivo aggravio per il fondo servente, fa sì che possa ritenersi che l'esercizio del diritto di servitù sia da intendersi non solo a piedi ma anche con mezzi meccanici.
Quindi, alla luce di tutto quanto sopra esposto e del complesso delle risultanze istruttorie della presente causa, deve concludersi che sussiste l'invocata servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dell'unità immobiliare di proprietà della convenuta, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Vergiate alla via Garibaldi nn.24 e
30 al foglio 9, mappale 1443,1444 e 7380 ed a carico del fondo di proprietà dell'attore identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Vergiate alla via Garibaldi nn.24 e 30 al foglio 9, mappale 1468 sub 1 e 1490 sub 1.
Stante il rigetto della domanda attorea volta all'accertamento dell'inesistenza della servitù oggetto di causa, devono essere rigettate anche le domande attoree volte alla condanna della convenuta alla cessazione di ogni turbativa e molestia ed al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
A fronte dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dell'invocata servitù svolta da parte della convenuta deve essere anche ordinata a la cessazione di ogni turbativa di Parte_1 fatto o di diritto diretta a limitare l'esercizio della servitù di passaggio con mezzi meccanici sul fondo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Vergiate alla via Garibaldi nn.24 e 30 al foglio 9, mappale 1468 sub 1 e
1490 sub 1.
Non sussistono i presupposti per la pronuncia di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. anche tenuto conto che la servitù di passo accertata in questa sede non risulta indicata nel titolo di provenienza dell'attore e la necessità di interpretare il contenuto della stessa stante la generica indicazione contenuta nel contratto.
- 4 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie integrative) e della fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) di una causa di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
a) rigetta l'actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c. e le domande volte alla condanna della convenuta alla cessazione di ogni turbativa e molestia ed al risarcimento dei danni proposte da Parte_1
b) accoglie la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza della servitù di passo pedonale e carrabile a favore dell'unità immobiliare di proprietà della convenuta, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Vergiate alla via Garibaldi nn.24 e 30 al foglio 9, mappale 1443,1444 e 7380 ed a carico del fondo di proprietà dell'attore identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Vergiate alla via Garibaldi nn.24 e 30 al foglio 9, mappale 1468 sub 1 e 1490 sub 1;
c) per l'effetto ordina a la cessazione di ogni turbativa di fatto o di diritto diretta a limitare Parte_1
l'esercizio della servitù di passaggio con mezzi meccanici sul fondo identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Vergiate alla via Garibaldi nn.24 e 30 al foglio 9, mappale 1468 sub 1 e 1490 sub 1;
d) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1 CP_1
5261,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 24/09/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3981 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IULA MICHELA e dell'avv. GIANLUCA PANTANO, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec degli avvocati e Email_1 Email_2
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nata in [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BROGGINI KATIA, con domicilio eletto in VIA MANZONI N 6F VERGIATE, presso il difensore avv. BROGGINI
KATIA;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio, esponendo che: in data 20.09.2001 ha acquistato la piena proprietà di una CP_1 Parte_1 unità immobiliare posta al piano terra del Comune di vergiate alla Via Garibaldi n.32/a; con tale atto acquistava anche la comproprietà in comune con i sub 2 e 3 del cortile antistante l'unità immobiliare più la proprietà di una piccola porzione di terreno gravato da un diritto di passo a favore di terzi;
tale servitù di passo deve intendersi quale solo passaggio pedonale;
nonostante tale limitazione la convenuta utilizza il passaggio pedonale attraversandolo con mezzi meccanici.
Ciò precisato ha concluso chiedendo di dichiarare e accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio con mezzi meccanici sul terreno di proprietà dell'attore e per l'effetto ha chiesto di ordinare alla convenuta di esercitare la servitù di passaggio solo ed esclusivamente ai fini pedonali e nel contempo ha chiesto di ordinare la cessazione di qualsivoglia turbativa al pacifico godimento della proprietà dell'attore oltre alla condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte convenuta eccependo di non aver ricevuto la comunicazione dell'avvio della mediazione;
ha chiesto l'integrazione del contraddittorio con gli altri comproprietari del fondo servente (dei subalterni 2 e 3); nel merito ha contestato in fatto e in diritto la domanda di parte attrice e ha concluso chiedendo il rigetto e, in via riconvenzionale, ha chiesto di riconoscere la sussistenza dell'esercizio di
- 1 - una servitù, anche con mezzi meccanici con ordine all'attore di cessare qualsiasi molestia o turbativa all'esercizio del diritto di passare anche con mezzi meccanici sul fondo di proprietà attorea e condanna dell'attore ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Parte attrice agisce in giudizio chiedendo di accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio con mezzi meccanici gravante sul fondo di proprietà dell'attore e in favore del fondo di proprietà della convenuta.
Tale azione, disciplinata dall'art. 949 c.c., consente al proprietario di agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio e, se sussistono anche turbative o molestie, di chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna al risarcimento del danno.
Per giurisprudenza costante nell'actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito della legittimazione attiva e per la parte che agisce è sufficiente la dimostrazione di possedere il fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (ex multis, cfr.
Cass. 10149/04).
Come è noto, la suddetta azione è un rimedio generale a tutela del proprietario contro i terzi che affermano di possedere diritti limitati sul bene del proprietario.
Trattasi di azione di mero accertamento ma la giurisprudenza, anche risalente, ha sempre ammesso la proposizione di un'azione inibitoria, - come nel caso specifico posto all'esame di questo giudice, - allorché si verifichino turbative o molestie che il terzo avrebbe attuato esercitando il preteso diritto (cfr. Cass. n. 5436/1988).
L'azione negatoria - che deriva dall'originaria negatoria servitutis con cui il proprietario mirava a far accertare l'inesistenza di diritti di servitù vantati da terzi sul suo fondo - è oggi un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che asseriscono la titolarità di diritti reali limitati sulla cosa. È un'azione di mero accertamento, che il proprietario può intentare quando vi è pericolo di pregiudizio al suo diritto.
L'azione negatoria può essere volta sia all'accertamento negativo dell'altrui diritto sia all'eliminazione, se del caso, della situazione antigiuridica posta in essere, mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà (cfr. C. 203/2017; C. 27564/2014; C. 16495/2005).
Legittimata passivamente è la persona che afferma di essere titolare di diritti reali sulla cosa o reca turbative o molestie al proprietario, e che, a sua volta, dovrà fornire la prova dell'esistenza dei diritti dei quali si afferma titolare.
In tema di riparto dell'onere della prova in caso di esperimento dell'azione negatoria, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che '... spetta all'attore in negatoria provare di essere proprietario del fondo, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero dell'estensione del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.' (cfr. Tribunale
Torino sez. II, sent. 8.9.2020, n.2914).
- 2 - Ciò precisato in via generale va confermato, in relazione alle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, quanto dedotto in sede di verifiche preliminari.
Da un lato, va osservato, che dalla lettura del verbale di mediazione lo stesso è stato correttamente instaurato.
Dall'altro, quanto alla chiamata in causa dei terzi richiesta da parte convenuta va precisato che, in materia di servitù, il litisconsorzio necessario dal lato passivo sussiste se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione (confessoria o negatoria) sia diretta ad una modificazione della res comune, che non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale. Viceversa, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio,
l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (cfr. ex plurimis Cass. n. 6622/2016; conf. Cass. n.
3756/2023).
Nel caso di specie, i terzi indicati dalla convenuta non sono litisconsorti necessari essendo l'azione diretta solo ad accertare tra le parti l'inesistenza di una servitù di passo carrabile in favore del fondo di proprietà della convenuta e a carico di quello di parte attrice.
Ebbene, al fine di accertare se la servitù oggetto di giudizio sia una servitù di passo pedonale o anche carrabile, va osservato quanto segue.
Occorre, in primo luogo, rilevare che non è stato prodotto il titolo costitutivo della servitù di cui si discute in giudizio non rinvenendosi negli atti e documenti depositati dalle parti alcun atto dal quale emerge una manifestazione di volontà di costituzione della servitù di passo.
Tuttavia, nel caso di specie, non è contestata l'esistenza di una servitù di passaggio a piedi su tale fondo, ma è contestata, tuttavia, l'esistenza di una servitù di passaggio anche mediante veicoli.
Oggetto di accertamento nell'ambito del presente giudizio è pertanto il contenuto della servitù di passo (solo a piedi o anche carrabile) a carico del fondo di parte attrice.
Pur rilevando la mancata specificazione e precisazione del tipo di servitù di passo e la circostanza che, come rilevato dalla costante giurisprudenza di legittimità in materia, la servitù di passo pedonale e quella di passo carrabile sono servitù distinte ed autonome (Cass. n. 3906/2000), tenuto conto che quest'ultima soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante, con la conseguenza che dall'esistenza della prima non può desumersi anche l'esistenza della seconda (Cass. n.
19483/2018; conforme: Cass. n. 3906/2000), dalla complessiva analisi ex artt. 1063 e 1362 e ss. c.c. e della concreta situazione dei luoghi emerge che la servitù debba essere intesa come di passo anche carrabile.
Più nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito in proposito che solo ove la convenzione contrattuale non consenta di dirimere i dubbi al riguardo ( nel caso di specie, come detto, non è stato prodotto il titolo costitutivo), come quando, nel costituire una servitù di passaggio, essa si limiti soltanto a prevedere il diritto di transito senza altre specificazioni “il giudice è tenuto a ricorrere al criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente, tenendo conto, con riferimento all'epoca della convenzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali di norma è possibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare con la costituzione della servitù” (Cass. n. 8122/1991; conforme: Cass. n. 4238/1987), tenendo conto con riferimento
- 3 - all'epoca della loro costituzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e degli altri elementi rivelatori della utilitas da soddisfare, con una valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilità (Cass. n.
15046/2018).
Nel caso di specie, come emerge dallo stato dei luoghi (la porzione di terreno considerata ha dimensioni nient'affatto esigue, del tutto compatibili con un transito non meramente pedonale) risulta verosimile ritenere che la servitù oggetto di causa fosse una servitù anche carrabile, specie tenuto conto che, come affermato dallo stesso attore, nella prima memoria integrativa “ il non ha mai sostenuto che la stradina di passaggio in Pt_1 questione fosse stata realizzata solo per un uso pedonale”.
Tale affermazione, tra l'altro, è compatibile anche con il diritto di accesso e scarico che l'attore e gli altri comproprietari della porzione di terreno hanno sulla stessa e che è espressamente indicato nell'atto di compravendita dell'attore e che dunque fa presumere che la strada sia utilizzata anche con mezzi meccanici.
A conferma della correttezza di una tale interpretazione, in un caso simile in cui si trattava di un passaggio su una strada in una zona in via di urbanizzazione, con specifico riferimento all'identificazione dei bisogni del fondo dominante, la Suprema Corte ha chiarito che “qualora l'atto costitutivo non contenga una precisa limitazione, la relativa valutazione deve ispirarsi a normali criteri di prevedibilità, la quale deve essere intesa in senso generico ed oggettivo”, anche tenuto conto della destinazione dei fondi (Cass. n. 11661/2018).
Nel caso di specie, proprio la conformazione dei luoghi come emerge dalle fotografie prodotte dalla convenuta
(da 16 a 21) e della circostanza che il passaggio con mezzi meccanici consente alla parte convenuta di recarsi alla propria abitazione senza che tale passaggio possa costituire un eccessivo aggravio per il fondo servente, fa sì che possa ritenersi che l'esercizio del diritto di servitù sia da intendersi non solo a piedi ma anche con mezzi meccanici.
Quindi, alla luce di tutto quanto sopra esposto e del complesso delle risultanze istruttorie della presente causa, deve concludersi che sussiste l'invocata servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dell'unità immobiliare di proprietà della convenuta, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Vergiate alla via Garibaldi nn.24 e
30 al foglio 9, mappale 1443,1444 e 7380 ed a carico del fondo di proprietà dell'attore identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Vergiate alla via Garibaldi nn.24 e 30 al foglio 9, mappale 1468 sub 1 e 1490 sub 1.
Stante il rigetto della domanda attorea volta all'accertamento dell'inesistenza della servitù oggetto di causa, devono essere rigettate anche le domande attoree volte alla condanna della convenuta alla cessazione di ogni turbativa e molestia ed al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
A fronte dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dell'invocata servitù svolta da parte della convenuta deve essere anche ordinata a la cessazione di ogni turbativa di Parte_1 fatto o di diritto diretta a limitare l'esercizio della servitù di passaggio con mezzi meccanici sul fondo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Vergiate alla via Garibaldi nn.24 e 30 al foglio 9, mappale 1468 sub 1 e
1490 sub 1.
Non sussistono i presupposti per la pronuncia di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. anche tenuto conto che la servitù di passo accertata in questa sede non risulta indicata nel titolo di provenienza dell'attore e la necessità di interpretare il contenuto della stessa stante la generica indicazione contenuta nel contratto.
- 4 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie integrative) e della fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) di una causa di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
a) rigetta l'actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c. e le domande volte alla condanna della convenuta alla cessazione di ogni turbativa e molestia ed al risarcimento dei danni proposte da Parte_1
b) accoglie la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza della servitù di passo pedonale e carrabile a favore dell'unità immobiliare di proprietà della convenuta, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Vergiate alla via Garibaldi nn.24 e 30 al foglio 9, mappale 1443,1444 e 7380 ed a carico del fondo di proprietà dell'attore identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Vergiate alla via Garibaldi nn.24 e 30 al foglio 9, mappale 1468 sub 1 e 1490 sub 1;
c) per l'effetto ordina a la cessazione di ogni turbativa di fatto o di diritto diretta a limitare Parte_1
l'esercizio della servitù di passaggio con mezzi meccanici sul fondo identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Vergiate alla via Garibaldi nn.24 e 30 al foglio 9, mappale 1468 sub 1 e 1490 sub 1;
d) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1 CP_1
5261,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 24/09/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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