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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1793/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1793/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Maci;
Parte_1
opponente contro
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Antonio de Cicco;
opposta nonché contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nocco;
Controparte_2
opposta
MOTIVO DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
1. , con atto di citazione datato 23.02.2023, conveniva in giudizio Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
, innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accertare e dichiarare la nullità
[...] dell'iscrizione ipotecaria n. 05920221460000267000, limitatamente alla cartella contraddistinta con il n. 05920140019839663001 (riportante l'indicazione “
[...]
– revoca contributo concesso”). Controparte_3 2. Con separate comparse di costituzione, si costituivano in giudizio
[...]
e , chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione, con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensione proposta nell'interesse dell'opponente e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
All'udienza del 15.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
3. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza parziale di giurisdizione sollevata da , atteso che l'opponente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria n. CP_1
05920221460000267000 limitatamente alla sola cartella n. 05920140019839663001, per cui è incontestato che sussista la giurisdizione di questo Giudice. Pertanto, non si pongono problemi di giurisdizione.
Nel merito, deve rigettarsi quanto dedotto dall'opponente in punto di inesistenza della iscrizione ipotecaria per mancata notifica della cartella prodromica n.
05920140019839663001, emergendo dagli atti che, in data 29.10.2021, è stata regolarmente notificata all'opponente l'intimazione di pagamento n. 059 2021 90010099
59/000, contenente la cartella anzidetta.
Ne consegue che il avrebbe dovuto lamentare la mancata notifica della cartella Pt_1
prodromica n. 05920140019839663001 già in sede di impugnazione della suddetta intimazione di pagamento, essendo preclusa allo stesso la possibilità di far valere in questa sede la contestazione in discorso.
Parimenti da rigettare appare la contestazione relativa all'inesistenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo della pretesa restitutoria del , la quale, secondo la difesa CP_1 dell'opponente, sostanziandosi in un'entrata patrimoniale derivante da rapporti privatistici, per poter essere recuperata mediante gli strumenti di riscossione coattiva, esigerebbe un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo.
Invero, di recente, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma
3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento” (veds. Cass. civ., sent. n. 32148 del 12/12/2024).
Di conseguenza, anche il motivo di opposizione esaminato non merita di trovare accoglimento.
Ancora, risulta destituita di fondamento la contestazione relativa alla asserita violazione dell'art. 50 del DPR 602/1973, perché, come ribadito recentemente dalla Suprema Corte
(ord. n. 26999/2023), “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art.77 del dpr. n.602 del 1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.
Da ultimo, in ordine all'asserita violazione dell'art. 77 co. 2bis DPR 602/1973, va rilevato che, nel caso di specie, la comunicazione preventiva n. 05976202200003387000 deve considerarsi regolarmente notificata, come documentato da Controparte_2
mediante attestazione di deposito telematico dell'atto su AM CP (all.
[...]
5B alla comparsa di costituzione di , essendo risultato non valido l'indirizzo pec CP_4 dell'opponente a cui, in precedenza, era stata correttamente notificata l'intimazione di pagamento n. 059 . Parte_2
In definitiva, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma della cartella n. 05920140019839663001, contenuta nell'iscrizione ipotecaria n.
05920221460000267000.
Le spese di lite possono essere compensate, atteso lo scenario di incertezza giurisprudenziale determinato dal contrasto esistente in relazione alla natura del credito restitutorio vantato da Controparte_1 CP_1 Controparte_1
P.Q.M
. Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lecce, 08.05.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Annafrancesca Capone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1793/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Maci;
Parte_1
opponente contro
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Antonio de Cicco;
opposta nonché contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nocco;
Controparte_2
opposta
MOTIVO DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
1. , con atto di citazione datato 23.02.2023, conveniva in giudizio Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
, innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accertare e dichiarare la nullità
[...] dell'iscrizione ipotecaria n. 05920221460000267000, limitatamente alla cartella contraddistinta con il n. 05920140019839663001 (riportante l'indicazione “
[...]
– revoca contributo concesso”). Controparte_3 2. Con separate comparse di costituzione, si costituivano in giudizio
[...]
e , chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione, con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensione proposta nell'interesse dell'opponente e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
All'udienza del 15.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
3. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza parziale di giurisdizione sollevata da , atteso che l'opponente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria n. CP_1
05920221460000267000 limitatamente alla sola cartella n. 05920140019839663001, per cui è incontestato che sussista la giurisdizione di questo Giudice. Pertanto, non si pongono problemi di giurisdizione.
Nel merito, deve rigettarsi quanto dedotto dall'opponente in punto di inesistenza della iscrizione ipotecaria per mancata notifica della cartella prodromica n.
05920140019839663001, emergendo dagli atti che, in data 29.10.2021, è stata regolarmente notificata all'opponente l'intimazione di pagamento n. 059 2021 90010099
59/000, contenente la cartella anzidetta.
Ne consegue che il avrebbe dovuto lamentare la mancata notifica della cartella Pt_1
prodromica n. 05920140019839663001 già in sede di impugnazione della suddetta intimazione di pagamento, essendo preclusa allo stesso la possibilità di far valere in questa sede la contestazione in discorso.
Parimenti da rigettare appare la contestazione relativa all'inesistenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo della pretesa restitutoria del , la quale, secondo la difesa CP_1 dell'opponente, sostanziandosi in un'entrata patrimoniale derivante da rapporti privatistici, per poter essere recuperata mediante gli strumenti di riscossione coattiva, esigerebbe un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo.
Invero, di recente, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma
3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento” (veds. Cass. civ., sent. n. 32148 del 12/12/2024).
Di conseguenza, anche il motivo di opposizione esaminato non merita di trovare accoglimento.
Ancora, risulta destituita di fondamento la contestazione relativa alla asserita violazione dell'art. 50 del DPR 602/1973, perché, come ribadito recentemente dalla Suprema Corte
(ord. n. 26999/2023), “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art.77 del dpr. n.602 del 1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.
Da ultimo, in ordine all'asserita violazione dell'art. 77 co. 2bis DPR 602/1973, va rilevato che, nel caso di specie, la comunicazione preventiva n. 05976202200003387000 deve considerarsi regolarmente notificata, come documentato da Controparte_2
mediante attestazione di deposito telematico dell'atto su AM CP (all.
[...]
5B alla comparsa di costituzione di , essendo risultato non valido l'indirizzo pec CP_4 dell'opponente a cui, in precedenza, era stata correttamente notificata l'intimazione di pagamento n. 059 . Parte_2
In definitiva, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma della cartella n. 05920140019839663001, contenuta nell'iscrizione ipotecaria n.
05920221460000267000.
Le spese di lite possono essere compensate, atteso lo scenario di incertezza giurisprudenziale determinato dal contrasto esistente in relazione alla natura del credito restitutorio vantato da Controparte_1 CP_1 Controparte_1
P.Q.M
. Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lecce, 08.05.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Annafrancesca Capone