Ordinanza cautelare 13 dicembre 2022
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13997/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13997 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Mazza, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto di cittadinanza italiana n. prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 la dott.ssa OV GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza presentata in data -OMISSIS-, la ricorrente chiedeva il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in quanto residente da oltre dieci anni nel territorio nazionale. A seguito dell’istruttoria compiuta dalla competente Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, il Ministero dell’Interno adottava il provvedimento di rigetto in data -OMISSIS-, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
2. La decisione negativa si fondava su elementi ritenuti ostativi all’accoglimento dell’istanza, emersi con riferimento alla posizione penale di due figli conviventi della ricorrente, -OMISSIS- e -OMISSIS-. In particolare, risultano a carico del primo una segnalazione del -OMISSIS- per presunta cessione di sostanze stupefacenti e un episodio del -OMISSIS- per rifiuto di fornire le proprie generalità; mentre nei confronti del secondo sono stati segnalati procedimenti per ricettazione, detenzione di stupefacenti e maltrattamenti in famiglia, per fatti commessi tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-.
3. La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo molteplici profili di illegittimità, tra cui l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del principio di personalità della responsabilità penale.
4. In particolare, si evidenzia come i fatti contestati siano privi di autonoma rilevanza penale (in quanto in alcuni casi privi di esito giudiziario definitivo) e riferibili a soggetti terzi, peraltro connotati da condizioni di fragilità (nel caso di -OMISSIS-, assistito da amministratore di sostegno) e da una convivenza non volontaria ma necessitata da obblighi di natura familiare. Inoltre, si allega che il marito della ricorrente, convivente nello stesso nucleo familiare, avrebbe ottenuto regolarmente la cittadinanza italiana, determinando un’irragionevole disparità di trattamento.
5. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio con memoria di forma depositando la documentazione rilevante.
6. All’udienza di smaltimento del 28 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
8. La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, come noto, non configura un diritto soggettivo in capo al richiedente, bensì un interesse legittimo all’ottenimento di uno status che comporta l’ingresso pieno nella comunità politica nazionale. Essa costituisce espressione di un potere discrezionale di alta amministrazione, finalizzato a valutare, oltre al possesso dei requisiti formali, anche l’effettiva integrazione del richiedente nel tessuto sociale, attraverso una valutazione complessiva, di tipo prognostico, sulla sua affidabilità e adesione ai valori fondanti dell’ordinamento democratico (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere n. 2674/-OMISSIS-; Corte Cost., sent. n. 300/2011).
9. In tale ambito, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il giudizio dell’Amministrazione può estendersi anche al contesto familiare, specie in presenza di una convivenza stabile, che costituisce ambiente primario di formazione della personalità. I comportamenti penalmente rilevanti di membri del nucleo convivente – pur non imputabili al richiedente – possono essere legittimamente considerati come indicatori negativi in ordine alla capacità di integrazione dell’interessato (TAR Lazio, Sez. II Quater, sent. n. 1840/2015; TAR Lazio, Sez. V bis, sent. n. 3673/2023).
10. Nel caso di specie, la documentazione in atti dimostra l’esistenza di numerosi procedimenti penali a carico dei figli della ricorrente, per fatti di non trascurabile allarme sociale, in particolare in materia di stupefacenti e maltrattamenti in ambito familiare. Si tratta di condotte che, per la loro gravità e ripetitività, sono state valutate dall’Amministrazione come sintomatiche di un contesto familiare non del tutto conforme ai valori dell’ordinamento. La circostanza che i procedimenti non abbiano tutti condotto a condanne definitive o che siano riferibili a soggetti con limitata capacità di intendere, non impedisce, di per sé, una valutazione complessiva negativa da parte dell’Amministrazione, nell’ambito di un potere discrezionale fondato su elementi anche indiziari.
11. Né può essere accolto l’argomento secondo cui la convivenza sarebbe imposta da doveri genitoriali e dunque neutra ai fini del giudizio di integrazione. Il riferimento alla necessità della convivenza non esclude che il nucleo familiare costituisca il principale ambito di riferimento dell’individuo, in cui si riflettono i modelli di comportamento e le relazioni sociali. Non si tratta, quindi, di un giudizio penale né di una responsabilità per fatti altrui, ma di un apprezzamento amministrativo orientato alla tutela dell’interesse pubblico.
12. È, altresì, infondato il richiamo al principio di personalità della responsabilità penale, trattandosi di un provvedimento amministrativo, privo di natura sanzionatoria. Il diniego di cittadinanza, infatti, non comporta alcuna estensione degli effetti penali al richiedente, ma si fonda su una valutazione discrezionale e prognostica dell’Amministrazione, volta ad accertare l’idoneità del contesto familiare nel quale il richiedente è inserito, rispetto ai valori fondamentali dell’ordinamento e alla possibilità di un inserimento stabile e affidabile nella comunità nazionale.
13. Quanto alla doglianza fondata sulla dedotta disparità di trattamento rispetto al coniuge, il quale avrebbe ottenuto la cittadinanza italiana pur essendo inserito nel medesimo nucleo familiare, essa non può essere accolta. Va infatti osservato che l’eventuale adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento favorevole in un diverso procedimento, eventualmente viziato da difetto di istruttoria o da erronea valutazione dei presupposti, non può in alcun modo vincolare né pregiudicare l’esercizio del potere discrezionale nella presente fattispecie.
14. Ciò che rileva è che, nel caso oggetto del presente giudizio, l’Amministrazione abbia puntualmente istruito il procedimento, acquisendo gli elementi necessari, comunicando i motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e motivando in modo coerente, ragionevole e non discriminatorio.
15. Il confronto con il procedimento relativo al coniuge, quindi, non risulta decisivo, poiché il giudizio sull’istanza di cittadinanza è di natura individuale, discrezionale e deve fondarsi sulle risultanze specifiche del singolo caso. Né può essere invocato il principio di uguaglianza in funzione di una pretesa legittimazione alla reiterazione di un potenziale errore, giacché esso postula l’omogeneità delle situazioni non sotto un profilo meramente formale, ma sostanziale e giuridicamente rilevante.
16. Pertanto, la censura basata su un trattamento asseritamente disparitario rispetto al coniuge risulta priva di fondamento.
17. Infine, non si ravvisa alcun vizio nella motivazione del provvedimento impugnato, che risulta chiara, completa e coerente con le risultanze istruttorie. L’Amministrazione ha esercitato il proprio potere in modo proporzionato e ragionevole, nel rispetto dei parametri normativi e giurisprudenziali.
18. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
19. Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda e la ridotta attività difensiva svolta dall’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CH, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
OV GL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV GL | AN CH |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.