Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 544
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Eccezione di intervenuta prescrizione e/o decadenza

    Il giudice rileva che, ai fini della riscossione del tributo tramite ruolo, l'ente impositore deve rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge. Nello specifico, per la formazione e notifica del ruolo si applica il termine annuale di cui all'art. 72 D.Lgs. n. 507/93, che prevede la notifica entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo. Nel caso di specie, l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel 2024, ben oltre i termini previsti, non essendo stata notificata alcuna avviso di accertamento.

  • Accolto
    Mancata notifica degli atti prodromici

    Il giudice rileva che, anche nell'ipotesi in cui l'ente impositore proceda alla liquidazione del tributo e conseguente iscrizione a ruolo senza previa emissione di avviso di accertamento, è necessario rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge. Nel caso di specie, non risulta notificata alcuna avviso di accertamento e il termine annuale per l'iscrizione a ruolo non è stato rispettato.

  • Altro
    Mancata allegazione degli atti prodromici e difetto di motivazione

    Il giudice, accogliendo il ricorso per la violazione dei termini di decadenza, non necessita di esaminare ulteriormente questa eccezione, in quanto la fondatezza delle precedenti eccezioni è sufficiente a determinare l'accoglimento del ricorso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 544
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 544
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo